Ordinanza collegiale 19 gennaio 2023
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/12/2025, n. 22524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22524 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22524/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12596/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12596 del 2022, proposto da
Sme Morganti Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Pizzutelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Valsecchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’opposizione a decreto ingiuntivo reg. prov. pres. 7434/2022 - reg. ric. 7954/2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 novembre 2025 il dott. NN IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione, proposta dalla Società Sme Morganti Service s.r.l., al decreto ingiuntivo (Reg. Prov. Pres. 7434/2022 — Reg. Ric. 7954/2022) emesso il 5 settembre 2022 da questo Tribunale, per il pagamento della somma di euro 112.310,45 e a titolo di restituzione degli incentivi percepiti e a seguito del provvedimento di decadenza emanato da GSE con la nota del 4 gennaio 2021.
Nel ricorso ora proposto la società ricorrente ha dedotto di essere proprietaria di due impianti fotovoltaici (027 n. 113650 prot. GSE/A20100007428 e n. 1111318 prot. GSE/FTVA20132039803) installati su due diversi immobili che, a seguito delle comunicazioni pervenute nel corso dell'anno 2019 da parte della Guardia di finanza e dal Comune di Alatri, sono risultati non regolari urbanisticamente.
Il Comune di Alatri, il 15 luglio 2019, aveva inviato al GSE una nota diretta a evidenziare che gli impianti erano installati su un capannone abusivo, oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 26/2019.
Ne era seguito il provvedimento di decadenza del 4 gennaio 2021, motivato in ragione del mancato possesso da parte della stessa società di un titolo valido ed efficace per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in questione e, ciò con l’effetto di non poter considerare il fabbricato come “edificio” ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e, dunque, l’impossibilità per lo stesso di essere dotato di un attestato di certificazione energetica in corso di validità.
Il 6 luglio 2022 GSE ha depositato presso questo Tribunale il ricorso, chiedendo l’emissione in proprio favore e contro la Società Sme Morganti Service S.r.l. di un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 112.310,45, decreto poi emanato e pubblicato il 13 settembre 2022 (Reg. Provv. Pres. n. 7434/2022).
Avverso detto decreto ingiuntivo la Società Sme Morganti Service s.r.l. ha proposto opposizione chiedendo, “[...] in via principale, ritenere e dichiarare l’assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria della società opposta ”.
La società ricorrente ha presentato, inoltre, una domanda riconvenzionale, chiedendo, in via subordinata, la compensazione della somma da restituire a titolo di incentivo, con il credito esistente nei confronti di GSE e per la somma di euro 12.785,26.
Con un’unica ma articolata censura si sostiene la violazione dell’art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in quanto il provvedimento di decadenza sarebbe intervenuto in violazione del termine di dodici mesi di cui all’art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nella fattispecie in esame il GSE avrebbe avuto conoscenza delle violazioni asseritamente poste in essere dalla società opponente il 3 luglio 2019 (nel caso dell'impianto n. 13650) e il 23 aprile 2019 (con riferimento al secondo impianto n. 1111318), mentre il provvedimento di decadenza è stato emesso il 4 gennaio 2021, ossia a distanza di oltre 18 mesi dalla conoscenza della violazione.
L'importo totale richiesto di euro 112.310,45, di cui euro 109.414,00 relativi ad un solo impianto, sarebbe inoltre sfornito di una valida prova a sostegno della pretesa restitutoria.
Si è costituito in giudizio il GSE, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria del 7 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va respinto.
1.1 È infondata l’unica censura proposta, con la quale la società Sme Morganti service sostiene la tardività del provvedimento di decadenza e l’erronea determinazione del quantum oggetto del decreto ingiuntivo.
1.2 A tal fine è necessario premettere che, con il provvedimento di decadenza (prot. GSE/P20210000029) del 4 gennaio 2021, il GSE ha preso atto della natura abusiva del fabbricato sito di installazione dell’impianto, così come precedentemente verificato dal Comune di Alatri che aveva poi emanato l’ordine di demolizione n. 32/2019 del 15 maggio 2019 (prot. n. 16146).
1.3 Il GSE ha preso atto, altresì, della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla società ricorrente nell’istanza di riconoscimento delle tariffe incentivanti, con riguardo al possesso da parte della stessa società di un titolo valido ed efficace per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in questione.
1.4 Di conseguenza il GSE ha adottato il provvedimento di decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate ricorrendo tre “violazioni rilevanti” di cui all’Allegato 1 al D.M. 31 gennaio 2014, ossia: 1) “la presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi” (lett. a); 2) “l’inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell’impianto” (lett. i); 3) “l’insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi” (lett. j).
1.5 In presenza della rappresentazione di fatti non veritieri ne discende l’inapplicabilità delle invocate previsioni normative di cui ai commi 3- bis e 3- ter dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011.
1.6 Questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire che, laddove le difformità accertate dal GSE siano riconducibili ad una ““falsa rappresentazione dei fatti”, è impedita l’applicazione, di per sé, delle disposizioni invocate (art. 42, commi 3, 3 bis e 3 ter, d.lgs. n. 28/2011), come espressamente previsto dal comma 3 bis della disposizione citata” (TAR Lazio, sez. III, 7 giugno 2022, n. 7387; T2 agosto 2022, n. 10911).
1.7 È noto, peraltro, che “la falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato (configurabile anche in presenza del solo silenzio su circostanze rilevanti) comporta, di per sé, l’inapplicabilità del termine di 18 mesi per l’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies , comma 1, della l. n. 241/1990” (in questo senso si veda TAR Campania, Salerno, sez. II, 5 gennaio 2021).
1.8 La giurisprudenza formatasi sulle questioni di diritto intertemporale sorte all’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 21- nonies , come modificato dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, ha chiarito che il termine di 18 mesi ivi previsto può iniziare a decorrere solo dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020 (17 luglio 2020), non potendo applicarsi retroattivamente nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente all’entrata in vigore della legge, atteso che tale esegesi, oltre a porsi in contrasto con il generale principio di irretroattività delle legge (art. 11 delle preleggi), finirebbe per limitare in maniera eccessiva e irragionevole l’esercizio del potere di autotutela amministrativa, precludendo, in sostanza, l’annullamento d’ufficio per tutti quei provvedimenti adottati diciotto mesi prima dell’entrata in vigore della norma (Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2022, n. 2747).
1.9 È comunque dirimente constatare che la Società opponente non ha impugnato dinanzi a questo Tribunale i provvedimenti con cui è stata disposta la decadenza integrale dagli incentivi, circostanza quest’ultima che ne impedisce lo scrutinio in questa sede.
2. È evidente che le sopra citate argomentazioni avrebbero dovuto essere sollevate dapprima nel corso del procedimento che ha portato alla decadenza degli incentivi e, successivamente, con un’azione giurisdizionale avverso i provvedimenti adottati dal GSE all’esito dello stesso.
2.1 L’eventuale accertamento dell’illegittimità del provvedimento di decadenza si tradurrebbe in un inammissibile accertamento in via incidentale dell’illegittimità di un provvedimento consolidato, finalizzato in sostanza alla disapplicazione dello stesso con elusione dei termini decadenziali posti a tutela della certezza dei rapporti giuridici (T.A.R. Lazio, sez. III-ter, sent. n. 18925/2024).
Precedenti pronunce hanno affermato che “in definitiva, il credito azionato dal GSE deve ritenersi certo, liquido ed esigibile, poiché consacrato in provvedimenti ormai consolidati (in termini, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2021, n. 1504). Tali atti costituiscono, al contempo, ‘prova scritta’ utilmente valorizzabile in sede monitoria ai sensi degli art. 633 e 634 c.p.c. (cui rinvia l’art. 118 c.p.a.), a tal fine rilevando “qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulta con certezza l’esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” ( ex multis , Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2009, n. 3646)” (Cons. Stato, sez. II, sent. n. 5515/2025).
2.3 Va respinta anche la domanda subordinata, con la quale la ricorrente ha chiesto che fosse accertata l’esistenza di un controcredito nei confronti del GSE, al fine di opporlo in compensazione parziale al diritto di credito di restituzione.
2.4 Contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, GSE ha evidenziato di essersi limitata, dopo la decadenza dagli incentivi per i due impianti di cui si tratta, a sospendere i pagamenti relativi alle altre convenzioni in essere con l’odierna ricorrente, trattenendo gli importi a garanzia del maggior credito vantato e ciò senza prevedere alcuna compensazione tra le partite economiche discendenti dalle diverse convenzioni e dai diversi impianti.
2.5 Si consideri, inoltre, che lo stesso GSE ha dichiarato che procederà, a fronte del versamento dell’importo ingiunto in relazione agli impianti fotovoltaici nn. 113650 e 1111318 e previe le necessarie verifiche sul quantum eventualmente dovuto, a versare alla società Sme Morganti service gli importi che dovessero risultare trattenuti sino ad oggi.
2.6 In conclusione, l’opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
2.7 Al rigetto dell’opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo sopra citato, nonché la dichiarazione di esecutorietà del decreto opposto ai sensi degli articoli 653, comma 1, e 654, comma 1, del codice di procedura civile, applicabili al caso di specie in forza dell’art. 118 del codice del processo amministrativo.
2.8 Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IU AD, Presidente
NN IC, Consigliere, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN IC | IU AD |
IL SEGRETARIO