TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 31/10/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 2013/23 RG
Udienza del 31.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti di Luise e Cibeca.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da fogli di conclusioni già depositato in precedenza, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 2013/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo Cont
In sede monitoria, davanti al Giudice di Pace di Massa, la a dedotto di essere creditrice del della somma di € 1.238,00 oltre interessi come da fattura n. 48/14, di quella di € 5,00, CP_1 relativa al costo della visura CCIAA, e di quella di € 150,00 per spese legali stragiudiziali.
Chiesto ed ottenuto per tali importi un decreto ingiuntivo, il ha proposto opposizione, CP_1 eccependo, in rito, l'incompetenza del Giudice di Pace di Massa, la causa spettando al Giudice di Pace di Lucca, e nel merito la prescrizione del diritto azionato, comunque sostenendo l'inesistenza del credito.
L'opponente ha quindi chiesto la declaratoria di incompetenza e comunque la declaratoria dell'inesistenza del credito o comunque la sua quantificazione in misura inferiore.
L'opposta ha contestato l'opposizione, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 272/23, il Giudice di Pace, riscontrato che il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo ex art. 647 cpc e doveva pertanto ritenersi passato in giudicato, ha respinto l'opposizione. Cont
Il ha proposto appello e la si è costituta, entrambi insistendo nelle rispettive CP_1 domande e difese.
Motivi della decisione
Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 29.7.21.
Il ha notificato l'opposizione il 7.10.21. CP_1
Tale notifica era però nulla, in quanto effettuata alla parte personalmente e non al procuratore presso il quale aveva eletto domicilio.
Il Giudice di Pace ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo ex art. 647 cpc il 10.11.21.
Il ha nuovamente notificato l'opposizione, questa volta regolarmente, il 30.11.21. CP_1
Alla luce di questa cronologia, per quanto la notifica alla parte personalmente anziché nel domicilio eletto sia nulla e non inesistente, e dunque, come tale, sanabile ex tunc, e per quanto la sussistenza delle condizioni che legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 647 cpc sia sindacabile anche nel giudizio di opposizione ex art. 645 (in tal senso v. Cass.
36196/21), è evidente che la declaratoria di esecutività risulta del tutto legittima.
Al momento di tale declaratoria, esisteva infatti solo una notifica nulla e non ancora sanata.
Né, com'è ovvio, la successiva notifica regolare, per quanto astrattamente idonea a sanare la nullità della precedente, può incidere retroattivamente su tale legittimità.
In questione è dunque un decreto ingiuntivo a pieno titolo passato in giudicato, avverso il quale l'unico strumento possibile, sussistendone i presupposti, era l'opposizione tardiva.
L'appello va dunque rigettato.
Le relative spese (per quelle del primo grado v. la sentenza impugnata), liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente respinto.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente appello, che liquida in €
1.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge;
dà atto, ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), che l'appello è stato integralmente respinto.
CH Fornaciari
Udienza del 31.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti di Luise e Cibeca.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da fogli di conclusioni già depositato in precedenza, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 2013/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo Cont
In sede monitoria, davanti al Giudice di Pace di Massa, la a dedotto di essere creditrice del della somma di € 1.238,00 oltre interessi come da fattura n. 48/14, di quella di € 5,00, CP_1 relativa al costo della visura CCIAA, e di quella di € 150,00 per spese legali stragiudiziali.
Chiesto ed ottenuto per tali importi un decreto ingiuntivo, il ha proposto opposizione, CP_1 eccependo, in rito, l'incompetenza del Giudice di Pace di Massa, la causa spettando al Giudice di Pace di Lucca, e nel merito la prescrizione del diritto azionato, comunque sostenendo l'inesistenza del credito.
L'opponente ha quindi chiesto la declaratoria di incompetenza e comunque la declaratoria dell'inesistenza del credito o comunque la sua quantificazione in misura inferiore.
L'opposta ha contestato l'opposizione, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 272/23, il Giudice di Pace, riscontrato che il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo ex art. 647 cpc e doveva pertanto ritenersi passato in giudicato, ha respinto l'opposizione. Cont
Il ha proposto appello e la si è costituta, entrambi insistendo nelle rispettive CP_1 domande e difese.
Motivi della decisione
Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 29.7.21.
Il ha notificato l'opposizione il 7.10.21. CP_1
Tale notifica era però nulla, in quanto effettuata alla parte personalmente e non al procuratore presso il quale aveva eletto domicilio.
Il Giudice di Pace ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo ex art. 647 cpc il 10.11.21.
Il ha nuovamente notificato l'opposizione, questa volta regolarmente, il 30.11.21. CP_1
Alla luce di questa cronologia, per quanto la notifica alla parte personalmente anziché nel domicilio eletto sia nulla e non inesistente, e dunque, come tale, sanabile ex tunc, e per quanto la sussistenza delle condizioni che legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 647 cpc sia sindacabile anche nel giudizio di opposizione ex art. 645 (in tal senso v. Cass.
36196/21), è evidente che la declaratoria di esecutività risulta del tutto legittima.
Al momento di tale declaratoria, esisteva infatti solo una notifica nulla e non ancora sanata.
Né, com'è ovvio, la successiva notifica regolare, per quanto astrattamente idonea a sanare la nullità della precedente, può incidere retroattivamente su tale legittimità.
In questione è dunque un decreto ingiuntivo a pieno titolo passato in giudicato, avverso il quale l'unico strumento possibile, sussistendone i presupposti, era l'opposizione tardiva.
L'appello va dunque rigettato.
Le relative spese (per quelle del primo grado v. la sentenza impugnata), liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente respinto.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente appello, che liquida in €
1.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge;
dà atto, ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), che l'appello è stato integralmente respinto.
CH Fornaciari