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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/05/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5852/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 28/05/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Filograsso e Michele Guerrieri Parte_1 ricorrente e difes_ con la Controparte_1
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 25/06/2024 proponeva opposizione avverso il Parte_1 verbale unico di accertamento e not 2020011772/DDL del 24-10-2023, con il quale è stata irrogata una sanzione pari ad € 12.627,55 (di cui € 7.801,94 per contributi previdenziali non versati ed € 4.825,61 per somme aggiuntive).
Si costituiva l' resistente, eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo CP_1 il rigetto della domanda.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Il ricorrente- evidentemente tratto in inganno dalla intestazione dell'atto (tuttavia giustificata nella prospettiva della vigilanza unificata)- ha agito unicamente contro l Controparte_1 di , impugnando tuttavia un verbale emesso- a tutti gli effetti CP_1 co da proprio personale ispettivo.
La integrazione del contraddittorio è possibile solo a condizione che l'azione sia stata portata contro uno (o alcuni) tra i soggetti che siano effettivamente legittimati passivi.
1 Nel caso al vaglio la causa non ha natura litisconsortile con l , essendo l'attività ispettiva CP_1 unicamente ascrivibile all'INPS, come risulta chiaramente dal tenore del verbale al vaglio e dalla natura (contributi e somme aggiuntive) degli importi ivi richiesti al ricorrente.
L'art. 102, co. 2, c.p.c. prevede testualmente l'integrazione del contraddittorio per mancata citazione di alcune parti; ed allora “in caso di litisconsorzio necessario, qualora l'azione giudiziaria sia stata proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi, deve essere integrato il contraddittorio nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere “utiliter” data. Il provvedimento d'integrazione presuppone, però, che il processo sia stato validamente instaurato almeno contro uno dei legittimati passivi;
altrimenti, nel caso in cui il soggetto convenuto in giudizio sia diverso da quello nei cui confronti si sarebbe dovuto agire, non si deve disporre l'integrazione del contraddittorio, ma deve essere rigettata la domanda per difetto di una delle condizioni dell'azione” (C. Cass. n. 2886/2002).
Analogamente, per lo stesso principio da applicarsi nel caso di domanda proposta contro un soggetto diverso dal legittimato passivo, Cassazione civile sez. III, 12/02/2024, n.3870 (In caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione…..)
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Foggia, 28/05/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 28/05/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Filograsso e Michele Guerrieri Parte_1 ricorrente e difes_ con la Controparte_1
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 25/06/2024 proponeva opposizione avverso il Parte_1 verbale unico di accertamento e not 2020011772/DDL del 24-10-2023, con il quale è stata irrogata una sanzione pari ad € 12.627,55 (di cui € 7.801,94 per contributi previdenziali non versati ed € 4.825,61 per somme aggiuntive).
Si costituiva l' resistente, eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo CP_1 il rigetto della domanda.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Il ricorrente- evidentemente tratto in inganno dalla intestazione dell'atto (tuttavia giustificata nella prospettiva della vigilanza unificata)- ha agito unicamente contro l Controparte_1 di , impugnando tuttavia un verbale emesso- a tutti gli effetti CP_1 co da proprio personale ispettivo.
La integrazione del contraddittorio è possibile solo a condizione che l'azione sia stata portata contro uno (o alcuni) tra i soggetti che siano effettivamente legittimati passivi.
1 Nel caso al vaglio la causa non ha natura litisconsortile con l , essendo l'attività ispettiva CP_1 unicamente ascrivibile all'INPS, come risulta chiaramente dal tenore del verbale al vaglio e dalla natura (contributi e somme aggiuntive) degli importi ivi richiesti al ricorrente.
L'art. 102, co. 2, c.p.c. prevede testualmente l'integrazione del contraddittorio per mancata citazione di alcune parti; ed allora “in caso di litisconsorzio necessario, qualora l'azione giudiziaria sia stata proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi, deve essere integrato il contraddittorio nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere “utiliter” data. Il provvedimento d'integrazione presuppone, però, che il processo sia stato validamente instaurato almeno contro uno dei legittimati passivi;
altrimenti, nel caso in cui il soggetto convenuto in giudizio sia diverso da quello nei cui confronti si sarebbe dovuto agire, non si deve disporre l'integrazione del contraddittorio, ma deve essere rigettata la domanda per difetto di una delle condizioni dell'azione” (C. Cass. n. 2886/2002).
Analogamente, per lo stesso principio da applicarsi nel caso di domanda proposta contro un soggetto diverso dal legittimato passivo, Cassazione civile sez. III, 12/02/2024, n.3870 (In caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione…..)
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Foggia, 28/05/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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