Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr. 1877/2024 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, promossa da:
SAN CATALDO (CL), 23/02/1969 (C.F. con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LUPICA MARIO, EMMA CRISTINA ( ) Indirizzo C.F._2 Telematico;
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ricorrente contro
(C.F. ) contumace Controparte_2 P.IVA_1 resistente
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni della decisione
, con ricorso depositato in data 13/12/2024, ha impugnato l'iscrizione a Controparte_1 ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 292 2015 0003128962 000 e l'intimazione di pagamento n. 292 2022 90032400 25/000 ad essa parzialmente riferita, con riguardo a contributi previdenziali di competenza della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri per gli anni 2009 e 2010, oltre maggiorazioni, sanzioni, interessi di mora, compensi e spese di riscossione, per un totale complessivo di € 10.578,96.
Ha eccepito la mancata notifica del titolo esecutivo conosciuto solo con la notifica dell'intimazione di pagamento con pec del 12/12/2022.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti l non si è Controparte_2 costituita nonostante la rituale notifica del ricorso.
Previo breve differimento, la causa è stata discussa all'odierna udienza in occasione della quale il difensore si è riportato alle difese ed alle eccezioni in atti, precisando circa la natura del presente giudizio di opposizione all'esecuzione che non è soggetta a termine di decadenza.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce il giudizio dando pubblica lettura della sentenza.
Ai fini del presente giudizio è assorbente la questione dell'inammissibilità del ricorso.
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L'opposizione al titolo esecutivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione che può limitarsi ai soli profili di legittimità dell'azione esecutiva (con giudizio soggetto ai termini di cui all'art. 617 c.p.c. "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Oppure la contestazione può riguardare il diritto ad agire in via esecutiva ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche per fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.).
L'azione, qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione, comunque è soggetta alla disciplina speciale dell'art. 24 dlgs n. 46/1999 per la peculiarità della procedura di riscossione e deve essere proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella o dell'atto esecutivo:
«
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore. … omissis …
5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi».
La Suprema Corte ha da tempo chiarito la natura perentoria del suddetto termine: « In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo.
Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il
2 giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l' iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, che aveva erroneamente affermato che il termine avesse soltanto una funzione regolatrice dell'azione esecutiva, senza alcuna limitazione della possibilità del debitore di contestare la sussistenza del credito, e decidendo nel merito ha dichiarato inammissibile
l'opposizione alla cartella di pagamento proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni)» (Sez. L,
Sentenza n. 4506 del 27/02/2007).
Per tali ragioni stante la tardiva proposizione il ricorso è inammissibile e nulla è dovuto per spese di lite stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Caltanissetta, 20 febbraio 2025
Il Giudice Angela Latorre
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