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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il GIUDICE, G.O.P., Dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 517 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Piergiorgio Colangelo, giusta mandato in Parte_1
atti
ATTRICE-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Raffaella Marino, come da mandato in atti
CONVENUTA-
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 03.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice domandava la condanna dell'Ente
convenuto al ristoro dei danni subiti al proprio autoveicolo, Mercedes-Benz Classe A, Tg.
FT596BH, in seguito al sinistro verificatosi in data 22-1-2023 alle ore 03,30 circa sulla SS 7
nella direzione che da Castellaneta Marina andava verso Castellaneta. Deduceva l'attrice che il proprio figlio, , alla guida della predetta autovettura, nelle circostanze di tempo Persona_1
e di luogo innanzi descritte, percorreva a velocità moderata la SS7 allorquando, giunto in prossimità del Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco Distaccamento Di Castellaneta,
l'auto veniva violentemente urtata da un cinghiale che, insieme ad altri cinghiali affiancati,
improvvisamente aveva attraversato la strada da sinistra verso destra. A causa dell'impatto l'autovettura riportava danni per il cui ristoro azionava il presente giudizio.
Si costituiva con comparsa di risposta la , la quale eccepiva preliminarmente il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva ritenendo che la stessa spettasse all'Ente gestore della strada;
contestava la domanda attorea ritenendo, comunque, che vi fosse una responsabilità
concorrente del conducente l'autoveicolo nella causazione del sinistro. Concludeva per il rigetto della domanda attrice.
La causa istruita attraverso la prova per testi, veniva rimessa all'udienza del 03.02.2025 per la discussione orale, ex art.281 sexies c.p.c..
Se bene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio
1992 n.157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica affidando ad esse poteri di gestione,
tutela e controllo ed alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990 n.142.
In particolare l'art. 3 della legge Regionale 20 dicembre 2017 affida alla CP_1
l'esercizio delle funzioni di legislazione, regolamentari, programmazione, coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo, amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna, ivi compresa la vigilanza ed il controllo delle relative attività; la legge stabilisce che la può avvalersi delle CP_1
province mediante forme di avvalimento e convenzione;
la funzione di vigilanza viene esercitata da strutture competenti organizzative regionali di cui alla legge regionale 28 dicembre
2015 n.37.
Da quanto emerge dal quadro normativo sopra richiamato in tema di tutela del patrimonio faunistico, alla Regione competono compiti di natura sia legislativa che programmatica, nonché
di controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 14, comma 1).
La Suprema Corte con la recente sentenza n. 19332 del 07-07-2023 evidenzia come, consapevolmente e argomentatamente rimeditando e superando il precedente
orientamento, si può affermare il principio per cui i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., poiché il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, anche, perché le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, come da numerosi precedenti (Cass. n. 7969 del 2020; Cass.
n. 12113 del 2020; Cass. n. 13848 del 2020; Cass. n. 16414 del 2021 e Cass. n. 22271 del 2021).
Altresì, e nelle precedenti pronunce conformi, la Suprema Corte precisava che nell'azione di
risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la
legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza CP_1
normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di
programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna
selvatica, anche se eventualmente svolte -per delega o in base a poteri di cui sono direttamente
titolari- da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso CP_1
giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto
spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.
Alla luce della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati emerge che legittimamente l'attrice ha evocato in giudizio la per essere risarcita dei danni CP_1
subiti al proprio autoveicolo a causa della invasione sulla strada percorsa di animali selvatici;
non accoglibile appare, pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
In materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta CP_1
dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma,
eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più
adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema- di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi. (Cass. Civ. sentenza n. 19332 del 07-
07-2023)
L'attrice ha fornito la prova, nel corso dell'istruttoria e dalla documentazione versata in atti,
che i danni al proprio autoveicolo sono stati causati dall'invasione di alcuni cinghiali sul tratto di strada percorso la notte in cui si è verificato il sinistro. In particolare, i testi escussi hanno tutti confermato che la notte del 21.01.2023 sulla SS7 che da Castellaneta Marina conduce a
Castellaneta, si sono palesati sul tragitto percorso dal mezzo, all'improvviso dei cinghiali e che il conducente della Mercedes, nonostante percorresse la strada a velocità moderata, non era riuscito a schivare l'ultimo, contro cui l'auto era andata ad impattare.
I danni riportati dall'autoveicolo risultano dalla fattura del 09.05.2024 n.145, rilasciata dalla
Flace SRL, non contestata specificatamente da parte convenuta, e che ha quantificato i danni subiti al mezzo dell'attrice in € 21.000,00.
Da quanto emerso, pertanto, mentre l'attrice ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, alcuna prova contraria è stata offerta dall'Ente Regionale idonea, secondo i consueti canoni, a dimostrarne l'assenza di responsabilità per doversi questa ascrivere al fortuito comprensivo del fatto proprio del danneggiato, con conseguente accoglimento della domanda attrice e condanna della al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di CP_1
risarcimento del danno, della cifra come sopra indicata.
In ordine alla domanda attorea di danno emergente, concernente il pagamento del compenso per la fase stragiudiziale, con una recente pronuncia, la Suprema Corte (Cass. Civ., SS.UU. n.
16990/2017) ha chiarito che “Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda,
allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio,
superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità. Ne deriva che non è corretta l'affermazione di taluna giurisprudenza secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande. Nella specie, tale domanda attorea si fonda sulle sole lettere di messa in mora e di avvio della procedura di negoziazione assistita (“come documentato dalle missive in atti”), non essendoci prova di una ulteriore attività.
Con la lettera di messa in mora si contesta e si comunica alla controparte la propria richiesta, e come tale non è oggetto di autonoma liquidazione, ma è ricompresa nella liquidazione stragiudiziale, se la controversia viene definita in tale fase, ovvero nelle competenze giudiziali,
ove sia seguito il processo.
La negoziazione assistita obbligatoria costituisce una autonoma procedura ex lege prevista a pena di improcedibilità della domanda. L'art. 2 co. 1 D.L. n. 132/2014 lo indica come un accordo a “cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia”;
l'art. 4 co. 1 avverte che “la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile”. Per cui, se la valutazione
“ex ante”, “cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (Cass. Civ. S.U. n. 16990/2017; Cass. Civ. Sez. VI n. 2644/2018), conduce a ritenere che lo stesso risultato poteva ottenersi prima del giudizio, le spese stragiudiziali vanno considerate come danno patrimoniale, perchè dovevano essere erogate prima e non dopo il giudizio, come mera componente delle spese giudiziali.
Quindi, la mancata ed ingiustificata partecipazione alla negoziazione assistita, in quanto pregiudizievole alla potenziale definizione conciliativa della controversia, dà luogo al diritto di ottenere la liquidazione del relativo compenso a titolo di danno emergente. (Tribunale Taranto
sentenza n.557/2020)
Considerato, quindi, che l'attività svolta dal difensore è consistita nella sola lettera di avvio della procedura assistita poi non proseguita e tenuto conto del danno risarcibile, spetta la liquidazione nel minimo del corrispondente scaglione, pari ad € 221,00 oltre accessori.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti della , così provvede CP_1
1- Accoglie la domanda attrice per quanto di ragione e per l'effetto condanna la CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere all'attrice la somma di €
[...]
21.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
2- Condanna l'Ente convenuto a rifondere all'attrice le spese della fase stragiudiziale, a titolo di danno emergente, che liquida in € 221,00, nonché quelle del presente giudizio,
che liquida in complessive € 5.341,00, di cui € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, IVA e CNAP come per legge.
Così deciso in Taranto, 03 Febbraio 2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte