Sentenza 15 luglio 2014
Massime • 1
La notificazione all'imputato è legittimamente eseguita al domicilio precedente quando la comunicazione della modifica di questo è intervenuta in data successiva a quella in cui l'atto è stato inoltrato all'ufficiale giudiziario, poiché, a norma dell'art, 162, comma quarto, cod. proc. pen., la dichiarazione o l'elezione di domicilio hanno efficacia dalla data in cui pervengono all'autorità procedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2014, n. 47096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47096 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 15/07/2014
Dott. ZAZA C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 2459
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 51143/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI RA, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza del 18/06/2013 della Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 13/04/2007, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di RI RA per il reato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, commesso quale liquidatore dal
23/11/2000 della Pronto Moda s.r.l., dichiarata fallita in Taranto il 07/11/2001, distraendo beni strumentali per L. 55.014.568, rimanenze per L. 528.715.100 e liquidità di cassa per L. 10.024.503, risultanti al bilancio al 1999 e non rinvenuti dalla curatela;
e condannato alla pena di anni tre di reclusione. La sentenza di primo grado veniva riformata con la riduzione della durata delle pene accessorie a misura analoga a quella della pena principale. L'imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sul rigetto dell'eccezione di nullità della notifica del decreto dispositivo del giudizio di primo grado, in quanto eseguita il 15/05/2005 presso il domicilio già eletto dall'imputato presso il difensore nonostante il 12/05/2005 fosse pervenuta al Tribunale di Taranto nuova elezione di domicilio dell'imputato con revoca della precedente, il ricorrente deduce violazione di legge nella ritenuta validità della prima elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto dispositivo del giudizio, in quanto vigente al momento in cui quest'ultimo veniva emesso, conclusione che vanificherebbe il diritto dell'imputato di mutare il domicilio eletto.
2. Sull'affermazione di responsabilità, il ricorrente deduce mancanza di motivazione nella mera riproposizione delle considerazioni della sentenza di primo grado, a fronte di motivi di appello che imponevano una rivalutazione delle risultanze processuali.
3. Sul diniego delle attenuanti generiche, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla condotta collaborativa dell'imputato nel corso delle indagini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo proposto sulla dedotta nullità della notifica del decreto dispositivo del giudizio di primo grado è infondato. L'art. 162 c.p.p., comma 4, prevede che, in caso di modifica del domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, le notificazioni disposte presso il domicilio precedente rimangano valide finché l'autorità giudiziaria procedente non abbia ricevuto la dichiarazione di modifica.
La disposizione della notifica viene pertanto indicata dalla norma come discrimine temporale dell'efficacia della modifica del domicilio sulla validità della notificazione. Tale efficacia si realizza con la ricezione della dichiarazione di modifica da parte dell'autorità giudiziaria;
e la stessa incide o meno sulla notificazione degli atti già emessi a seconda che, al momento in cui la dichiarazione sia pervenuta, dette notificazioni siano state o meno già disposte. Determinante è, a questo punto, individuare il momento in cui la notifica debba ritenersi disposta;
disposizione che si realizza, secondo i principi affermati da questa Corte, allorché l'atto da notificare sia stato inoltrato all'ufficiale giudiziario (Sez. 3, n. 7545 del 10/05/1999, Capparella, Rv. 214161; Sez. 2, n. 24072 del 10/06/2008, Balsamo, Rv. 240627). Una soluzione, questa, che da luogo ad un equo contemperamento del diritto dell'imputato di mutare il proprio domicilio, del quale il ricorrente lamenta la lesione, e la cui effettività è adeguatamente assicurata dall'operatività della modifica dal momento in cui la stessa è comunicata all'autorità giudiziaria, con le esigenze di speditezza e ragionevole durata del processo connesse alla necessità di evitare che attività di notificazione già avviate debbano essere ripetute ad ogni mutamento del domicilio del destinatario.
Nella situazione in esame, il decreto dispositivo del giudizio risulta notificato al domicilio precedentemente eletto dall'imputato presso il difensore in una data che, nella pur difficoltosa decifrabilità dell'annotazione apposta sul relativo atto, appare essere quella del 15/05/2005, successiva pertanto a quella del 12/05/2005 in cui la dichiarazione di modifica del domicilio perveniva al Tribunale di Taranto;
la scritturazione di tale data non è comunque riconducibile a quella del 09/05/2005, che la Corte territoriale riteneva potersi leggere nell'annotazione. Irrilevante, per quanto detto in precedenza, è l'ulteriore riferimento della sentenza impugnata alla data di emissione del decreto;
occorrendo invece valutare se lo stesso sia stato inoltrato all'ufficiale giudiziario, per la notifica all'imputato, in data anteriore o successiva al 12/05/2005, allorché la dichiarazione di modifica del domicilio perveniva al Tribunale. Orbene, pur non essendovi negli atti trasmessi a questa Corte dirette indicazioni in tal senso, dagli stessi emerge che il decreto veniva trasmesso per la notifica alla coimputata AR GR il 06/05/2005, con apprezzabile margine di anticipo, pertanto, rispetto alla data di cui sopra;
ed a fronte di questo dato, ragionevolmente indicativo della consegna dell'atto per la notifica allo RI in data non diversa, o comunque non successiva in misura tale da superare il margine suindicato, il ricorrente non ha proposto alcuna deduzione specifica in ordine ad una differente datazione dell'inoltro del decreto, circostanza rilevante per i principi che si è visto regolare la materia.
2. Il motivo proposto sull'affermazione di responsabilità dell'imputato è inammissibile.
La censura di mancanza di motivazione su rilievi che si assume essere stati proposti con l'appello è infatti generica nel momento in cui, come nel caso di specie, di detti rilievi non viene precisato il contenuto (Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, Tagliente, Rv. 236689;
Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 (25/02/2014), Mirra, Rv. 258962). E ciò a maggior ragione laddove nella sentenza impugnata le censure proposte con l'appello erano valutate come meramente reiterative di argomenti già affrontati con la decisione di primo grado, nella quale si dava risalto all'utilizzazione della fallita come struttura nella quale venivano riversate le passività della Maglificio Tamara s.n.c., al trasferimento della Pronto Moda in Taranto nel novembre del 2000 presso una sede risultata inesistente ed alla tardiva rinuncia all'incarico di liquidatore da parte dell'imputato, il 04/06/2001, per la l'inspiegabile constatazione, solo a quella data, della mancanza di cespiti attivi già risultanti dal bilancio relativo al 1999.
3. È altresì inammissibile il motivo proposto sul diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorrente deduce infatti mancanza di motivazione su un elemento, quale quello del positivo comportamento processuale dell'imputato, che non era esposto con l'atto di appello, nel quale si contestava unicamente la rilevanza attribuita dalla decisione di primo grado ai precedenti penali dell'imputato. Non senza considerare che la censura è comunque manifestamente infondata, laddove il giudice non è tenuto ad esaminare tutti gli elementi, siano essi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ovvero la totalità di quelli menzionati dall'art. 133 cod. pen., ai fini del riconoscimento o meno delle attenuanti generiche (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172), essendo sufficiente il riferimento alle circostanze ritenute a tal fine rilevanti, nella specie individuate nel precedente penale specifico e nella disinvoltura manifestata nella condotta.
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2014