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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/12/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2915/2025
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2915/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 12 dicembre 2025, innanzi al dott. ON PU, sono comparsi: l'avv. TOSCANO LUCIA in sost. avv. BOIRIVANT GIANLUCA per parte ricorrente
[...]
Pt_1
Nessuno per parte resistente . Controparte_1
Parte ricorrente si riportano ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice
Dichiara la contumacia di parte resistente e all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
ON PU
pagina 1 di 4 N. R.G. 2915/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2915/2025 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BOIRIVANT GIANLUCA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: carta docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Parte ricorrente, attualmente titolare di incarico, ovvero inserito nelle graduatorie, allega di avere prestato attività di docente con contratto di supplenza annuale, per l'a.s. 2023/2024, senza fruire del beneficio di euro 500,00 previsto dall'art. 1 Legge 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
pagina 2 di 4 Eccepisce che la normativa di settore, limitando soltanto al personale docente di ruolo il beneficio, violi il principio di non discriminazione del personale a tempo determinato sancito a livello comunitario e chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto vantato o l'erogazione delle somme maturate anche a titolo di risarcimento del danno.
B) Il resistente, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, CP_1 rimanendo contumace.
Non necessitando istruttoria, il ricorso è stato discusso e deciso all'odierna udienza.
Nel caso di specie, effettivamente, parte ricorrente risulta titolare di una supplenza annuale per l'a.s. 2023/2024.
È opportuno ricordare che la Legge di Bilancio per il 2025 (207/2024) al comma 572 dell'art. 1 ha previsto la definitiva estensione anche ai docenti precari con contratto di supplenza annuale del beneficio oggetto di domanda, superando, dunque, il precedente riconoscimento specifico effettuato solo con riferimento proprio all'a.s. 2023/2024, interessato dal presente ricorso.
In questo contesto, parte ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente allegare e poi dimostrare di aver posto in essere, così come gli insegnati di ruolo, tutti gli adempimenti formali necessari per usufruire del beneficio.
In assenza di una simile allegazione e, a maggior ragione, di una prova sul punto. la domanda non può essere accolta, in quanto il diritto richiesto in questa sede risulta spettante per Legge e non disconosciuto dall'Amministrazione scolastica.
Nulla sulle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.
1. Respinge il ricorso;
pagina 3 di 4 2. Nulla sulle spese di lite.
Firenze, il 12/12/2025
Il Giudice
ON PU
pagina 4 di 4
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2915/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 12 dicembre 2025, innanzi al dott. ON PU, sono comparsi: l'avv. TOSCANO LUCIA in sost. avv. BOIRIVANT GIANLUCA per parte ricorrente
[...]
Pt_1
Nessuno per parte resistente . Controparte_1
Parte ricorrente si riportano ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice
Dichiara la contumacia di parte resistente e all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
ON PU
pagina 1 di 4 N. R.G. 2915/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2915/2025 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BOIRIVANT GIANLUCA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: carta docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Parte ricorrente, attualmente titolare di incarico, ovvero inserito nelle graduatorie, allega di avere prestato attività di docente con contratto di supplenza annuale, per l'a.s. 2023/2024, senza fruire del beneficio di euro 500,00 previsto dall'art. 1 Legge 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
pagina 2 di 4 Eccepisce che la normativa di settore, limitando soltanto al personale docente di ruolo il beneficio, violi il principio di non discriminazione del personale a tempo determinato sancito a livello comunitario e chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto vantato o l'erogazione delle somme maturate anche a titolo di risarcimento del danno.
B) Il resistente, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, CP_1 rimanendo contumace.
Non necessitando istruttoria, il ricorso è stato discusso e deciso all'odierna udienza.
Nel caso di specie, effettivamente, parte ricorrente risulta titolare di una supplenza annuale per l'a.s. 2023/2024.
È opportuno ricordare che la Legge di Bilancio per il 2025 (207/2024) al comma 572 dell'art. 1 ha previsto la definitiva estensione anche ai docenti precari con contratto di supplenza annuale del beneficio oggetto di domanda, superando, dunque, il precedente riconoscimento specifico effettuato solo con riferimento proprio all'a.s. 2023/2024, interessato dal presente ricorso.
In questo contesto, parte ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente allegare e poi dimostrare di aver posto in essere, così come gli insegnati di ruolo, tutti gli adempimenti formali necessari per usufruire del beneficio.
In assenza di una simile allegazione e, a maggior ragione, di una prova sul punto. la domanda non può essere accolta, in quanto il diritto richiesto in questa sede risulta spettante per Legge e non disconosciuto dall'Amministrazione scolastica.
Nulla sulle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.
1. Respinge il ricorso;
pagina 3 di 4 2. Nulla sulle spese di lite.
Firenze, il 12/12/2025
Il Giudice
ON PU
pagina 4 di 4