CASS
Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2024, n. 6756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6756 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO OB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/08/2023 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. L'avvocato PAPPADIA UMBERTO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato TESTA ANGELO conclude chiedendo raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6756 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone il 14/07/2023 nei confronti di RO SO, per essere questi gravemente indiziato, in concorso con TI SO, del delitto di cui agli artt. 82, 110, 575, 577, comma 1, n. 3) e n. 4) cod. pen., in riferimento all'art. 61 n. 1) cod. pen. e con l'aggravante, essendo egli al tempo sottoposto a sorveglianza speciale, ex art. 71 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, per aver cagionato la morte di HO BR, che veniva attinto - la sera del 30/01/2023 in Alatri - da un colpo di arma da fuoco alla fronte, a seguito del quale decedeva il 01/02/2023. 1.1. Attenendosi alla ricostruzione storica e oggettiva sussunta nell'ordinanza genetica e recepita dal sopra detto provvedimento, gli indagati giungevano nei pressi del luogo nel quale si trovava HO BR, a bordo di un motoveicolo Yamaha T-Max condotto da RO SO (al momento indossante un casco integrale di colore nero) e sul quale viaggiava anche il figlio di quest'ultimo, TI SO;
quest'ultimo impugnava una pistola del tipo revolver, a mezzo della quale esplodeva almeno due colpi all'indirizzo di AR UD, reale obiettivo dell'azione omicidiaria. UD era infatti stato - nei due giorni antecedenti, rispetto al fatto - il principale avversario dei SO, nelle risse che avevano visto contrapposti i loro due gruppi. Stando al provvedimento restrittivo della libertà personale, le circostanze aggravanti dei futili motivi e della premeditazione derivano, quindi, proprio dal collegamento esistente, fra il fatto onnicidiario per il quale si procede e le risse verificatesi nei giorni precedenti. 1.2. Agli indagati vengono contestati, altresì, i delitti di detenzione e porto illegale di arma da fuoco, aggravati a norma dell'art. 4, comma 2, lett. a) legge 02 ottobre 1967, n. 895, per esser stati posti in essere ad opera di più persone riunite e travisate. 2. Ricorre per cassazione RO SO, a mezzo dei difensori avv. Angelo Testa e avv. Umberto Pappadia, deducendo quattro motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo - articolato in una pluralità di censure - si lamenta l'esistenza di una violazione di legge e del connesso difetto di motivazione, con riferimento agli artt. 292 comma 2-ter, 358 e 273 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 575, 577 comma 1 n. 3 e n. 4, 61 n. 1 cod. pen., 71 d.lgs. n. 159 del 2011, 61 n. 2 e 110 cod. pen., nonché 2 e 4 comma 1 lett. a) e 7 legge n. 895 del 2 1967, eccependosi la nullità della ordinanza genetica, in quanto non comprensiva della valutazione degli elementi di valutazione e conoscenza di valenza favorevole agli indagati, acquisiti durante le indagini, oltre che per non avere il Pubblico ministero completato il tema iniziale delle indagini, non svolgendo indispensabili e risolutivi accertamenti, potenzialmente favorevoli agli indagati, così violando il dettato dell'art. 358 cod. proc. pen. Tali violazioni di legge, già intrinsecamente idonee a determinare la nullità del provvedimento applicativo della avversata misura custodiale, hanno compromesso il giudizio complessivo, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale del riesame, poi, ha rigettato le plurime e dettagliate eccezioni difensive, facendo ricorso - in via praticamente esclusiva - a una motivazione apparente e, in quanto tale, del sostanzialmente inesistente. Vengono del tutto ignorati, in definitiva, gli elementi favorevoli alla tesi difensiva, che sarebbero stati idonei a scagionare gli indagati da ogni accusa. Tale vulnus, in particolare, si è verificato: a) quanto alla violazione del disposto dell'art. 292, comma 2-ter cod. proc. pen., derivante dalla mancata valutazione di elementi di carattere oggettivo, emersi nel corso delle indagini e idonei a escludere la responsabilità degli odierni ricorrenti;
b) quanto alla violazione dell'art. 358 cod. proc. pen., da leggere in combinato disposto con gli artt. 292 comma 2-ter e 273 cod proc. pen., violazione in relazione alla quale si evidenziano i seguenti profili: - la mancata effettuazione delta prova cd. STUB (ormai non più eseguibile, in ragione del ragguardevole periodo di tempo trascorso dal fatto) che avrebbe invece consentito, ove tempestivamente effettuata, di superare qualsiasi sospetto circa la ricostruzione dei fatti, che risulta fondata, peraltro, su elementi tardivamente acquisiti e di equivoco valore dimostrativo;
- l'omesso espletamento di una perizia antropometrica, inerente alle caratteristiche morfologiche degli aggressori, che sarebbe stata al contrario essenziale, soprattutto in considerazione delle dichiarazioni rese dai testi oculari (questi avevano descritto, infatti, lo sparatore come un soggetto più basso, rispetto al guidatore dello scooter, descrizione che non collima con le caratteristiche fisiche dei due SO); tale approfondimento si sarebbe potuto agevolmente compiere, grazie ai numerosi filmati acquisiti ed avrebbe potuto agevolmente chiarire ogni dubbio, in ordine alla riconducibilità dell'azione a TI SO (trattasi di un soggetto molto alto, il quale presenta una struttura fisica che mai avrebbe potuto passare inosservata); - la mancata effettuazione, nei confronti TI SO, di un accertamento volto alla geolocalizzazione del cellulare all'epoca in uso allo stesso, con riferimento alla sera in cui si verificò l'agguato mortale per il quale si procede (tale carenza è viepiù incomprensibile, atteso che tale cellulare era risultato acceso e funzionante, 3 almeno fino alte ore 19.48 del 30/01/2023). Il dato non spiegato, tra l'altro, è il seguente: se le prime immagini dello scooter e dei due centauri sono collocate alle ore 19.54, non si comprende perché TI SO dovesse lasciare acceso e funzionante il telefono fino a pochissimi minuti prima di commettere l'azione omicidiaria, così accettando il rischio di essere, in seguito, agevolmente identificato. Non sono poi condivisibili, comportando esse una eccessiva sottovalutazione delle eccezioni difensive, le argomentazioni spese dal Tribunale del riesame, laddove ha ritenuto non integrata alcuna violazione dell'art. 358 cod. proc. pen.; ciò anche in considerazione del fatto che le indagini sono state, sin da subito, indirizzate verso i membri della famiglia SO, indipendentemente dalla loro formale iscrizione nel registro degli indagati. Errata è anche l'affermazione del Tribunale del riesame, circa l'assenza di alcuna sanzione di tipo processuale, eventualmente ricollegabile alla violazione dell'art. 358 cod. proc. pen.: tale disposizione codicistica è da leggere, infatti, in combinato disposto con l'art. 292, comma 2 -ter cod. proc. pen., che prevede espressamente la sanzione di nullità, a carico dell'ordinanza cautelare che non contempli anche gli elementi favorevoli all'indagato. Argomentare in senso contrario, quindi, equivarrebbe a consentire al Pubblico ministero di orientare la decisione in materia cautelare, semplicemente non svolgendo determinati accertamenti. Si deve precisare, infine, come il RIS si sia limitato a segnalare l'impossibilità, dalla visione delle immagini acquisite, di giungere all'individuare della targa dello scooter;
mai i Carabinieri hanno escluso, però, la possibilità di procedere all'effettuazione di una perizia antropometrica. 2.2. Con il secondo motivo, anch'esso strutturato in base a molteplici doglianze, si denunciano violazione di legge e difetto di motivazione, con riferimento agli artt. 63, 64, 210, 192 comma 2, 199, 273, 371 -bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 388 e 575 cod. pen. Già a mezzo dei motivi aggiunti depositati in sede di riesame, la difesa aveva eccepito la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese - in assenza delle garanzie difensive - da soggetti che dovevano essere considerati, sostanzialmente, già indagati nel presente procedimento, ovvero nell'ambito di altro a quest'ultimo connesso. Emerge una nullità dell'ordinanza genetica, inoltre, in conseguenza dell'utilizzo - in sede di valutazione del compendio indiziario - delle dichiarazioni rese da soggetti indagati in procedimento connesso, senza applicazione della regola di giudizio dettata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (il riferimento è, in primo luogo, alle dichiarazioni rese da CE CC). Sono inutilizzabili, infine, le dichiarazioni rese da prossimi congiunti dell'indagato, senza che a questi siano stati dati gli avvertimenti di legge. Si eccepisce, quindi: 4 - violazione di legge e difetto di motivazione, con riferimento agli artt. 63, 64, 210, 192 comma 3, 273, 271 comma 2 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 588 e 575 cod. pen., essendo nulla l'ordinanza genetica, in quanto fonda - in violazione degli artt. 63 e seguenti del Codice di rito - la ricostruzione storica sulle dichiarazioni rese da soggetti che, al tempo della loro deposizione, erano già raggiunti da elementi di responsabilità, in ordine al connesso delitto di rissa (il riferimento è, in particolare, alle due risse verificatesi, rispettivamente, il 28 e il 29 gennaio 2023 e che, secondo la tesi espressa dallo stesso Giudice per le indagini preliminari che ha emesso l'avversato provvedimento, rappresentano l'antecedente causale dell'omicidio avvenuto il 30/01/2023). Proprio in data 30/01/2023, AR UD aveva presentato denuncia nei confronti dei responsabili dei fatti delle suddette risse;
tutti i soggetti coinvolti in tali fatti, pertanto, avrebbero dovuto esser sentiti - a pena di inutilizzabilità delle loro dichiarazioni - ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. Lo stesso Tribunale del riesame, del resto, ha ben chiara la sussistenza di un rapporto - o, quantomeno, di un collegamento probatorio ex art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. - tra te risse accadute nei giorni precedenti e l'omicidio; l'impugnata ordinanza colloca l'inizio della inutilizzabilità della narrazione resa dai soggetti coinvolti in tali fatti, però, al 07/02/2023, ossia alla data in cui venne redatta la c.n.r. ad opera dei Carabinieri della Stazione di Alatri a carico - tra gli altri - di TI, LÒ e RO SO, oltre che di LE RU, AN LI e AR UD. Non viene ritenuto quindi sufficiente, ai fini della assunzione di una veste dichiarativa garantita da parte dei presunti corrissanti, il dato rappresentato dalla mera presentazione di una denuncia a loro carico, da parte del sopra nominato UD. L'errore commesso dal Tribunale è rinvenibile, però, nel fatto che l'assunzione della qualifica di indagato non postula la sussistenza di gravi indizi di reità. La stessa declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai soggetti corrissanti, a partire dal 07/02/2023, non è del resto seguita da una completa motivazione, atta a chiarire gli inevitabili riflessi di tale sanzione, in punto di nullità dell'ordinanza genetica;
- violazione di legge e difetto di motivazione, con riferimento agli artt. 63, 64, 210, 192 comma 3, 371 comma 2 lett. b), 273 cod. proc. pen., con riferimento alla dedotta nullità che vizia l'ordinanza genetica: questa fonda la ricostruzione di carattere storico e oggettivo, infatti, in via prevalente sulle dichiarazioni rese da CE CC, la quale è però indagata in procedimento connesso. Tale iter concettuale, quindi, confligge con gli artt. 63 e seguenti del Codice di rito, oltre che con la lettera dell'art. 192, comma 3 cod. proc. pen., che postula l'individuazione di elementi di riscontro, rispetto alle dichiarazioni provenienti da indagato in procedimento connesso o collegato, ex art. 371, comma 2, lett. b) 5 cod. proc. pen. CE CC è di fondamentale importanza, nella ricostruzione storica operata in sede di merito, atteso che è la persona che dichiara di aver visto - nella disponibilità di TI SO - un casco integrale, in ipotesi d'accusa analogo a quello utilizzato dallo sparatore. Ma la CC, nel corso delle sommarie informazioni testimoniali rese il 15/03/2023, ha riportato circostanze dalle quali emergeva palese il suo possibile coinvolgimento, nei delitti di favoreggiamento, di ricettazione, di riciclaggio, oppure direttamente nell'attività di spaccio di stupefacenti attribuita a TI SO;
tale attività presenta poi uno stretto collegamento con l'omicidio di HO BR, emergendo una sicura connessione probatoria, fra tale fatto omicidiario e la lotta in corso, per il controllo della locale piazza di spaccio. Risulta infondata, pertanto, l'affermazione del Tribunale del riesame, che ha ritenuto esser stato tale movente già escluso dal Giudice per le indagini preliminari;
pare quasi una asserzione volta alla banalizzazione della questione, anzi, il riferimento al tema della provenienza del denaro. La questione che si pone non è quella della inutilizzabilità erga omnes, della deposizione resa da CE CC, bensì quella della mancata applicazione della regola di giudizio imposta dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; - violazione di legge e difetto di motivazione, con riferimento all'art. 199 cod. proc. pen., visto che - nel corso delle indagini preliminari - sono stati più volte sentiti i familiari dei SO, senza che gli stessi venissero mai avvisati della possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere, prevista invece dall'art. 199 cod. proc. pen. Vero che, dalla lettura dei verbali, tali avvisi risultano dati;
non è mai stato comunicato ai dichiaranti, però, che le indagini si svolgessero proprio a carico di TI e RO SO. 2.3. Con il terzo motivo, si denunciano violazione di legge e difetto di motivazione, con riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., dato che il provvedimento impugnato non propone una reale motivazione, rispetto alle argomentazioni difensive in punto di sussistenza della gravità indiziaria. Viene censurato, in particolare, il profilo della riferibilità soggettiva del fatto, non apparendo coerente l'iter deduttivo seguito dal Tribunale del riesame, in punto di individuazione - nei due indagati - degli autori del gesto omicidiario. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa si duole dei vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione, con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen., in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, oltre che di adeguatezza della misura in esecuzione, con particolare riferimento alla prospettazione difensiva in ordine alla disponibilità - da parte dell'indagato - di un domicilio alternativo, rispetto al carcere. Il Tribunale del riesame non si è minimamente soffermato, inoltre, sulla richiesta di sostituzione della misura di massimo rigore, con un presidio meno afflittivo e dì natura non custodiale, quale l'obbligo di dimora in Latina;
né è stata 6 presa adeguatamente in considerazione la richiesta di concessione degli arresti domiciliari, da svolgersi - secondo la richiesta difensiva - presso l'abitazione, ubicata in Latina, di alcuni congiunti dell'indagato, ossia IA DEUO, IA CC, CE DEUO e HE DEUO. Il pericolo di reiterazione di condotte di analogo tenore, in danno di AR UD, considerato il vero obiettivo dell'azione ritorsiva, è frutto di una visione profondamente distorta e parziale della vicenda. Inconferente è, infine, l'osservazione formulata dal Tribunale del riesame, sul tema della pretesa attitudine dell'indagato - laddove non presidiato in maniera idonea, sotto il profilo cautelare - ad apportare nocumento alla genuina acquisizione delle fonti di prova;
la conclusione espressa nell'ordinanza impugnata, infatti, appare del tutto infondata, in ragione della ormai completa acquisizione di tutte le fonti di prova. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa compie una valutazione parcellizzata dei singoli indizi, senza costruire un ragionamento di tipo unitario. Vanno considerati gli elementi certi acquisiti, che sono molteplici e, fra loro, perfettamente convergenti;
essi sono così sintetizzabili: - il movente, che consiste nella reazione agli episodi di rissa e che è inconfutabilmente cristallizzato nelle esternazioni di volontà vendicativa, ripetutamente espresse dagli indagati;
- l'accertata irreperibilità di TI SO al momento del fatto;
- le false dichiarazioni rese da TI SO, il quale ha falsamente sostenuto di non aver visto il padre, nonché di aver fatto visita agli Spada nel pomeriggio in cui accaddero i fatti, per poi trattenersi in casa;
- l'alibi, parimenti fasullo, fornito da RO SO, il quale ha dichiarato ai familiari di essere restato in casa tutto il giorno;
- il possesso di un casco, da parte di TI SO, casualmente rinvenuto da CE CC nella propria auto, dopo che il primo l'aveva avuta in uso. La differenza di struttura fisica esistente fra i due indagati non è significativa, quanto ad altezza e corporatura;
la errata descrizione del casco, invece, non incide sulla ricostruzione del fatto. Sia il tema delle scarpe calzate dai soggetti attivi dell'azione omicidiaria, sia quello relativo alla previsione di cui all'art. 358 cod. proc. pen. sono adeguatamente trattati dal Tribunale del riesame. A parte la necessità di compiere accertamenti ulteriori, nel prosieguo del procedimento, il quadro indiziario attualmente disponibile appare di chiara valenza dimostrativa, nonché sicuramente concludente;
tutte le eccezioni difensive versate in rito, inoltre, appaiono infondate. Neanche meritevole di accoglimento è la censura inerente al tema delle esigenze cautelari;
l'affermazione circa il fatto che il carcere sia l'unico presidio idoneo, infatti, assorbe ogni ulteriore valutazione. 7 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso si profila fondato, in relazione agli aspetti illustrati nelle considerazioni che seguono. In via preliminare, è utile precisare come le posizioni di TI e RO SO siano state considerate tra loro strettamente comuni, tanto dall'impugnato provvedimento, quanto dalla difesa. Elementi indiziari eventualmente attinenti alla sola posizione dell'uno, pertanto, sono stati presi in considerazione anche con riferimento al quadro indiziario gravante sull'altro indagato, in quanto evidentemente considerati atti a suffragarlo. 2. Giova anzitutto integrare brevemente il quadro descrittivo delineato in parte narrativa, mediante l'ulteriore sintetico richiamo alle parti maggiormente significative del provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame, quanto al quadro della gravità indiziaria, ha anzitutto valorizzato la presenza di uno specifico movente, rappresentato dalla volontà - comune a entrambi i SO - di prevalere sul gruppo avversario, del quale faceva parte AR OA. Si tratta di opposte fazioni, che si fronteggiavano - e che si erano già ripetutamente scontrate fisicamente - per assicurarsi il controllo del territorio di Alatri e, correlativamente, il predominio nel campo del traffico delle sostanze stupefacenti. Il tutto sarebbe ricollegabile, secondo l'ipotesi accusatoria, alle risse verificatesi in zona, nei giorni antecedenti rispetto al fatto omicidiario de quo. Tale movente si salda - secondo l'impugnato provvedimento - con un dato oggettivo emerso già dalle prime investigazioni, costituito dalle esternazioni di vendetta ad opera di TI e RO SO;
manifestazioni di intenti ritorsivi che sono state sicuramente reiterate, oltre che prospettate a diverse persone (ad esempio a HM AB OU LG, presso l'autolavaggio da questi gestito, nonché a CE CC, in diversi momenti). Il provvedimento ricorda come TI e RO SO si siano portati insieme presso il suddetto autolavaggio, alla ricerca di AR OU, che era - come sopra già detto - il vero bersaglio dell'azione criminale. Ulteriore conforto trae il costrutto accusatorio, dal fatto che TI SO abbia tenuto spento il telefono cellulare, in orario compatibile con l'omicidio. Particolare rilievo viene poi attribuito - in chiave di sussistenza di un grave compendio indiziario - all'alibi fasullo fornito dall'indagato TI SO, con riferimento alle mendaci indicazioni, da lui stesso fornite, circa gli spostamenti effettuati il giorno dei fatti, oltre che in ordine alla sua presenza in casa, nel momento in cui veniva commesso l'omicidio; un alibi fasullo venne peraltro fornito, quanto agli spostamenti effettuati nel giorno dei fatti, anche da RO SO. Il Tribunale del riesame evidenzia, inoltre, come la CC abbia 8 riferito della presenza di un casco da motociclista, all'interno del bagagliaio della vettura della CC, dopo che però lo stesso TI SO aveva avuto in uso tale veicolo;
trattasi di un casco che l'impugnata ordinanza ritiene compatibile con quello indossato dallo sparatore. Infine, la stessa CC ha ricordato come il fidanzato TI SO disponesse di una pistola. 3. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01a le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito»; b) occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 9 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 - 01). Pare utile, allora, precisare quale sia la relazione intercorrente, fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale è tenuto a fornire in ordine ai temi posti dalla difesa stessa, ribadendosi come l'obbligo di motivazione possa reputarsi adempiuto anche nel caso in cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame effettui un rinvio per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastonato in una più ampia valutazione, atta a contrastare - anche per implicito - le deduzioni difensive. Il tutto postula, però, che le questioni poste dalla difesa non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo, in tal caso, la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate;
c) all'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 - 01). In questa prospettiva, si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame;
a patto, però, che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 - 01). Vero, in sostanza, che è pienamente consentita la motivazione per relationem, rispetto all'ordinanza impugnata, ma a patto che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenga una motivazione che dimostri un vaglio critico e che non si risolva quindi nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento restrittivo della libertà personale, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111). E nemmeno è consentito - sempre in tema di misure cautelari personali - assolvere all'obbligo di offrire un adeguato e congruo apparato motivazionale (sia dell'ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella di conferma in sede di riesame), attraverso la mera riedizione del compendio raccolto in sede di indagini preliminari, facendo affidamento sul requisito dell'autoevidenza dello stesso (Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262 - 01). Nel caso di specie il ricorso, che denuncia l'omesso esame di alcuni motivi di impugnazione ed il vizio di motivazione, è fondato nei termini ed entro i limiti 10 di seguito esposti. La motivazione dell'ordinanza impugnata è - relativamente ad alcuni punti devoluti dal ricorso - soltanto apparente, quindi non idonea ad esplicitare, in modo realmente esaustivo e puntuale, le ragioni poste a fondamento della valutazione operata dal Tribunale del riesame. La mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, che sono enunciati quali gravemente indizianti, senza però l'effettuazione di un reale vaglio contenutistico degli stessi, oltre che in assenza di un dialogo concreto, di natura veramente sostanziale, con il contenuto delle deduzioni difensive, non si palesa motivazione atta a sorreggere il provvedimento di riesame di un'ordinanza cautelare. L'obbligo di spiegare compiutamente i termini della decisione assunta, infatti, trova scaturigine dalla natura cognitiva - e non potestativa - dell'attività giurisdizionale, soprattutto in materia di libertà personale, presidiata da garanzia costituzionale (art. 13 e 111, comma 6, Cost.) e da rigida disciplina stabilita con legge ordinaria. 4. La prima doglianza (enumerata in parte narrativa sub 2.1.) concerne la pretesa mancata ricerca di elementi valutativi ulteriori, rispetto a quelli attualmente versati nell'incarto processuale;
tali elementi avrebbero potuto - in ipotesi difensiva - rivelarsi di valenza favorevole agli indagati. Il motivo non è fondato. 4.1. Deve anzitutto essere ribadita la regola esegetica in base alla quale - in tema di misure cautelari - entro l'ampia nozione di "elementi a favore", che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità del provvedimento, sono riconducibili esclusivamente gli elementi di natura oggettiva, dotati di forza concludente;
restano escluse da tale alveo descrittivo, pertanto, le mere posizioni difensive di tenore negatorio, nonché le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti di chiara matrice defatigatoria, così come non vi rientrano le interpretazioni alternative inerenti agli elementi indiziari, che restano assorbite nell'apprezzamento complessivo operato dal giudice della libertà (fra tante, si vedano Sez. 5, n. 44341 del 13/05/2019, Paris, Rv. 277127 e Sez. 2, n. 16621 del 13/03/2008, Lombardi, Rv. 239782, a mente della quale: «In tema di ordinanza cautelare, l'obbligo del giudice di valutare anche gli elementi a favore dell'imputato è limitato a quei dati che consistano in circostanze positive le quali contrastino con gli elementi di accusa e che di conseguenza li annullino o li rendano meno certi»; sulla medesima direttrice interpretativa si sono posizionate anche Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, Palermiti, Rv. 239760 e Sez. 4, n. 29999 del 27/06/2006, Bruno, Rv. 234820). 4.2. Nella concreta fattispecie, la censura difensiva attiene a elementi di carattere negativo, incentrandosi sulla incongruenza asseritamente riscontrabile, nella mancata effettuazione di determinate attività investigative;
approfondimenti f 1 1 che la difesa stessa ritiene potessero - ove invece espletati - ipoteticamente sortire un effetto favorevole per la posizione dell'indagato (come sopra già chiarito, la censura concerne essenzialmente l'omessa effettuazione della prova stub, nonché il mancato espletamento di una perizia antropometrica, relativa alle caratteristiche morfologiche degli aggressori e, infine, l'omessa effettuazione - nei confronti di TI SO - di un accertamento finalizzato alla geolocalizzazione del cellulare, che era al tempo nella disponibilità dello stesso, nel lasso di tempo coincidente con il fatto onnicidiario). In definitiva, la difesa finisce per suggerire un improprio allargamento del perimetro previsionale della suddetta disposizione e, comunque, l'effettuazione di una valutazione di tipo quasi prognostico ed esplorativo. 4.3. Il Tribunale del riesame, del resto, si è confrontato con le argomentazioni difensive, fornendo una risposta che, sul punto specifico, deve reputarsi coerente, non contraddittoria e conforme ai principi ermeneutici fissati da questa Corte, che risultano - nella relativa parte dell'impugnato provvedimento - correttamente richiamati. 5. Il secondo motivo (enumerato in parte narrativa sub 2.2.), riguarda cumulativamente: - il tema della veste dichiarativa da attribuire a determinati soggetti e, correlativamente, quello della utilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti indagati in procedimenti connessi o collegati;
- la problematica relativa alla ricerca dei riscontri, che sarebbero stati necessari - in ipotesi difensiva - laddove si fosse attribuita ai dichiaranti lo status loro realmente spettante;
- la critica circa la asserita inesistenza, sotto il profilo sostanziale, degli avvisi di legge, che sono dovuti ai congiunti di indagati e imputati, allorquando vengano ascoltati nell'ambito di procedimenti promossi a carico di questi ultimi. Tali censure devono essere disattese, per le ragioni di seguito chiarite. 5.1. Quanto alla prima delle questioni poste, il principio di diritto che governa la materia è nel senso che l'inquadramento di un determinato soggetto, rispetto alle «forme dell'ascolto», va compiuto ricorrendo a un apprezzamento - ora per allora - incardinato sulle circostanze di fatto, nonché attraverso l'attribuzione di consistenza indiziante (o meno) ai dati storici sino a quel momento emersi. Non vi è chi non rilevi trattarsi della valutazione di un «fatto processuale», governata dalla norma generale di cui all'art. 187 comma 2 cod. proc. pen. In tale prospettiva di analisi sistematica, le garanzie previste dall'art. 63 del Codice di rito - con adozione del diverso statuto dell'atto di indagine, pertinente alla posizione rivestita dal dichiarante, indipendentemente dagli indici formali - operano in chiave 12 di stretta "necessità operativa" di fatto (Sez. U. n. 15208 del 25.2.2010, Mills, rv 246584) e configurano la sussistenza di un preciso dovere, in capo all'autorità procedente, di valutare: a) se gli elementi raccolti sino a tale momento imponevano, in via di fatto, l'adozione dello statuto dell'interrogatorio (assistenza difensiva, contestazione degli elementi a carico, facoltà di non rispondere) ai sensi dell'art. 63 comma 2 cod. proc. pen.; b) se i contenuti espressivi resi dal propalante, nel corso dell'atto, imponevano o meno la sospensione dell'atto medesimo, a causa della natura autoindiziante eventualmente connotante tali affermazioni (art. 63, comma 1, cod. proc. pen.). Ciò in quanto la sussistenza di semplici "sospetti" non può essere ritenuta equipollente - sul piano del valore semantico - alla emersione di "indizi", intesi in senso tecnico. Va ricordato, infatti, che la succitata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte ha, con estrema chiarezza, ribadito che - proprio in rapporto alla attribuzione della qualità sostanziale di indagato - « .. devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e conosciuti dalla autorità procedente...». In ciò, è stato evidenziato come l'adozione dello statuto di garanzia sia correlato alla avvenuta acquisizione di elementi aventi una effettiva capacità di asseverazione, pur provvisoria, in ordine al fatto da provare (ossia, appunto alla ricorrenza di indizi). In tema di prova dichiarativa, inoltre, le dichiarazioni aventi contenuto anche autoindiziante, che vengano rese da persona non sottoposta a indagini, quando ancora non sussistano elementi per ritenere la medesima indagabile, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili nei confronti dei terzi, atteso che la qualità di teste prevale, rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso (così Sez. 2, n. 23594 del 11/06/2020, Trapani, Rv. 279804; Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, Santoro, Rv. 280640, nel ribadire tale regola di giudizio, ha sottolineato la non operatività - nei confronti di persona non sottoposta ad indagini, che renda dichiarazioni aventi carattere autoindiziante - della sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen.). L'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni promananti da chi doveva essere sentito, sin dall'inizio, quale indagato o imputato, sussiste quindi soltanto laddove - nel momento in cui rendeva le dichiarazioni - tale soggetto poteva considerarsi non estraneo alle ipotesi accusatorie sino a quel momento delineate;
l'inutilizzabilità assoluta ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., invece, postula che - a carico di tale soggetto - risulti l'originaria esistenza di precisi, pur se non gravi, indizi di reità, senza che tale condizione possa automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato, in qualche modo, coinvolto in 13 vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico (Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, Sommer, Rv. 239195). Pare utile ricordare, altresì, come il giudizio circa la sussistenza (o meno) originaria di indizi di reità costituisca quaestio facti, la cui valutazione, laddove motivata in modo congruo, coerente ed immune da vizi di contraddittorietà, si sottrae al controllo di legittimità (Sez. 3, n. 43135 del 30/09/2003, Marciante, Rv. 228421; Sez. 5, n. 24953 del 15/05/2009, Costa, Rv. 243892; Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011, C., Rv. 250263). 5.2. È poi noto che il disposto dell'art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001 n. 63, laddove stabilisce che, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, debbano trovare applicazione, tra le altre, le disposizioni di cui all'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., prescrive che le dichiarazioni eteroaccusatorie, promananti da coimputati o coindagati per il medesimo reato, ovvero per reato connesso o interprobatoriamente collegato, vadano valutate - ai fini del giudizio in ordine alla loro gravità indiziaria - "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". Le dichiarazioni accusatorie rese dal correo (o dalla persona perseguita per reati connessi o collegati) vanno allora verificate previa comparazione con elementi di conferma, che attengano alla persona accusata e che si pongano in specifica relazione al fatto che a questa è attribuito e che siano pertanto dotate di una individualizzante. D'altra parte, atteso che la materia cautelare - per sua stessa natura - non postula il medesimo grado di certezza richiesto ai fini della pronuncia di colpevolezza (per essere invece sufficiente l'acquisizione di un elevato grado di probabilità) i riscontri non devono necessariamente raggiungere quel livello di individualizzazione occorrente per la formazione della prova nel giudizio di merito. Deve ritenersi sufficiente, quindi, una ricostruzione logica degli stessi, che porti a valutare compiutamente l'attendibilità del dichiarante e consenta di offrire un quadro storico della vicenda narrata, che si appalesi del tutto rispondente al vero ed in cui la posizione dell'accusato trovi collocazioni sintomatiche della sua colpevolezza. 5.3. Del tutto coerente, rispetto a tali regole ermeneutiche, deve allora considerarsi l'interpretazione sussunta nell'impugnato provvedimento. Si premette che, nell'ordinanza impugnata, si dichiara la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, nella veste di persone informate dei fatti, ad opera dei soggetti raggiunti dalla denuncia presentata da AR UD il 30/01/2023; tale sanzione, ad avviso del Tribunale del riesame, colpisce però le sole le dichiarazioni rese in epoca successiva, rispetto alla data della comunicazione di notizia di reato, redatta dai militari della locale Stazione in data 07/02/2023. Il tema posto dalla difesa, 14 pertanto, attiene alle sole dichiarazioni provenienti dai suddetti soggetti e che risalgano a epoca precedente, rispetto a tale data. 5.3.1. Il Tribunale del riesame ha, in primo luogo, precisato come le dichiarazioni di valenza autoindiziante ascrivibili a CE CC, alle quali non ha fatto seguito l'interruzione del relativo esame, siano rinvenibili esclusivamente nell'ambito delle sommarie informazioni testimoniali risalenti al 15/03/2023; alcun profilo di inutilizzabilità, pertanto, può essere ragionevolmente individuato, con riferimento alle propalazioni collocabili in epoca antecedente. Ciò a causa della mancata emersione, sino alla data suddetta, di elementi di valutazione e conoscenza che autorizzassero a ritenere la CC coinvolta - a qualunque titolo - nell'attività di spaccio posta in essere da TI SO. Con riferimento alle dichiarazioni rese dalla CC a partire dal 15/03/2023, dunque, l'ordinanza impugnata sostanzialmente concorda con quanto sostenuto dalla difes e nell'affermare la necessità di applicazione, laddove ne ricorrano i presupposti, della regola di giudizio dettata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Deve solo rammentarsi, sul punto specifico, come il rapporto di connessione probatoria ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. presupponga l'esistenza di un peculiare atteggiarsi degli elementi evocativi disponibili, in un quadro in cui un unico elemento di fatto riverberi la sua valenza dimostrativa su una pluralità di illeciti penali;
non è quindi bastevole, a tal fine, il semplice fatto che la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte (Sez. 2, n. 18241 del 26/01/2022, Arzu, Rv. 283405). 5.3.2. I Giudici del riesame, poi, hanno ritenuto inutilizzabili, a partire sempre dal 07/02/2023, anche le dichiarazioni rese - nella veste di sommari informatori - dai partecipanti alle varie risse verificatesi in epoca anteriore, rispetto all'omicidio. L'impugnata ordinanza - in relazione ai corrissanti - ha pertanto fissato alla data suddetta, come detto coincidente con la trasmissione della comunicazione di notizia di reato ad opera dei Carabinieri, la linea di demarcazione, tra la qualità di semplici sommari informatori e la diversa veste di indagati di reato connesso o probatoriamente collegato, ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., con conseguente applicabilità delle modalità di ascolto delineate dall'art. 210 cod. proc. pen. 5.4. Con riferimento alla pretesa inutilizzabilità, dalla quale sarebbero viziati gli apporti promananti da fonti dichiarative alle quali sarebbe stata - in ipotesi difensiva - attribuita una errata veste dichiarativa, l'apparato motivazionale adottato dall'ordinanza di riesame — sopra riassunta - non palesa quindi vizi di illogicità, risultando anzi conforme ai sopra richiamati principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità. L'ordinanza avversata, sul punto specifico, merita allora di restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 15 5.5. Quanto all'eccezione inerente al mancato avviso della facoltà di astensione, infine, il Tribunale del riesame si limita a ricordare come esso sia leggibile, in tutti i verbali di dichiarazioni rese da CE DEUO, EN PP, LÒ SO, IA CC, AR PP e, pur non potendosi a questi attribuire la veste di prossimo congiunto, anche da IA DEUO. Privo dì pregio è, sul punto, il rilievo mosso dalla difesa, laddove lamenta come - pur essendo stati formalmente forniti i dovuti avvisi - non sia stato previamente comunicato ai dichiaranti, l'ulteriore dato costituito dal fatto che le indagini riguardassero proprio le posizioni di TI e di RO SO. Trattasi di doglianza aspecifica e priva di un reale substrato contenutistico, posto che l'esercizio della facoltà di astenersi dal deporre, riservata allo stretto congiunto a norma dell'art. 199 cod. proc. pen., rinviene la sua ratio proprio nella necessità di tutela del vincolo familiare (Sez. 1, n. 6294 del 29/03/1999, Femia, Rv. 213464); tale norma, pertanto, postula proprio la enunciazione dell'esistenza del vincolo, tanto che un avviso fine a sé stesso - ossia, in carenza della esposizione del tipo di legame personale che ne rappresenta antefatto e giustificazione - risulterebbe radicalmente privo di senso. 6. Il terzo motivo è fondato. La difesa aveva posto in risalto una moltitudine di aspetti di incerta lettura, in punto di individuazione degli autori del fatto;
segnatamente, era stato evidenziato quanto segue: a. i testimoni oculari UE LI e AR UD hanno riferito che lo sparatore ha utilizzato la mano sinistra, mentre TI SO adopera abitualmente la mano destra. E infatti, dalla mera visione di alcune fotografie versate in atti - risalenti a tempi non sospetti - può evincersi, pacificamente, come TI SO sia aduso sparare servendosi della mano destra;
è processualmente accertato, invece, come lo sparatore abbia adoperato la sinistra. Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto, pertanto, dialogare specificamente con tale dato, piuttosto che arrestarsi ad una incongrua minimizzazione di tale stridente contrasto, limitandosi ad affermare come nulla consenta di escludere che TI SO possa aver utilizzato la mano "inutile", per uccidere;
b. dalle dichiarazioni rese da AR UD e da IN NN, in questo chiaramente confermate dalle videoriprese acquisite agli atti, risulta che lo sparatore, ossia il passeggero del motoveicolo Yamaha TMax, era significativamente più basso del guidatore dello stesso. Una descrizione che si situa in insanabile contrasto con un dato inoppugnabile: RO SO (indicato quale conducente dello scooter) è alto mt. 1,80, mentre TI SO (ritenuto essere il passeggero del mezzo e, dunque, lo sparatore, è alto mt. 1,90); 16 c. non si è ritenuto di effettuare alcun accertamento antropometrico, finalizzato ad acclarare la conformazione fisica degli autori del gesto omicida e, consequenzialmente, la compatibilità della stessa con la struttura morfologica degli indagati;
d. non è stato espletato, nell'immediatezza, l'esame stub;
e. non sono stati cercati gli indumenti che, a dire dei dichiaranti, avrebbero indossato i due assassini al momento del fatto;
f. attraverso la visione delle immagini acquisite, fornite dalle videocamere di sorveglianza, risulta come i soggetti che viaggiavano sul ciclomotore TMax indossassero scarpe da ginnastica bianche e basse;
altre immagini pure unite agli atti, però, mostrano come - la sera stessa dei fatti - TI SO calzasse scarpe alte, ossia che arrivavano oltre la caviglia, che erano di colore nero e con inserti bianchi;
g. dalle stesse immagini, si nota come il casco indossato dallo sparatore fosse interamente bianco, ossia di foggia ben differente, rispetto a quello descritto da CE CC, per averlo ella notato nel bagagliaio della propria auto, dopo che questa era stata usata da TI SO;
h. a carico del solo TI SO, inspiegabilmente, non sono stati effettuati accertamenti attinenti alla posizione, tramite geolocalizzazione del cellulare;
i. né TI o RO SO, né alcuno dei familiari di questi, hanno mai avuto la disponibilità di un ciclomotore TMax;
I. la deposizione resa da LG HM MG OU, soggetto ritenuto fondamentale ai fini della ricostruzione dei fatti, risulta inattendibile, posto che questi riferisce come - in data 30/01/2023, ossia il giorno in cui avvenne l'omicidio per il quale si procede - i due SO si muovessero a bordo di una autovettura Citroen modello Cl, di colore rosso e con interni scuri, mentre è pacifico che quel giorno essi adoperassero una vettura Citroen C3, di colore nero e con interni chiari di colore scuro;
m. CE CC, oltre ad aver reso dichiarazioni inattendibili, sarebbe stata da trattare quale persona indagata in procedimento connesso;
n. a carico di RO SO non sono emersi indizi, l'unico elemento a carico risultando essere il movente, desunto dal suo coinvolgimento nelle risse accadute nei giorni precedenti;
inconsistente, peraltro, appare il mero richiamo all'alibi fallito, in correlazione al posizionamento della sua autovettura Toyota Yaris. 6.1. Le doglianze sopra distinte con le lettere c., d., e., h. ed m. sono pedissequamente ripetitive di censure già formulate in altri motivi di ricorso e, quindi, già esaminate in relazione a questi. L'esame delle residue deduzioni difensive esige primariamente un inquadramento tecnico-dogmatico, che consenta di delineare in modo consono il perimetro valutativo demandato al giudizio di 17 legittimità. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. - nell'apprezzamento delle fonti di prova - il compito del giudice di legittimità non consiste nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. li, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione . Passando al più specifico tema del vizio di illogicità della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato, in via esclusiva, sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi, attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato;
non sussiste possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie, come risultanti dagli atti del processo;
sicché, nella verifica della eventuale fondatezza del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non si sostanzia nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, bensì nel dovere - radicalmente differente - di stabilire se i giudici di merito: - abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
- abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
- nell'interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, nonché le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire una giustificazione razionale, circa la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di 18 motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari pure altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità dì apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368). Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative, oltre che l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività) non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio - entro il quale ogni elemento sia contestualizzato - che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza, ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988). 6.2. L'analisi del compendio indiziario militante a carico dei due indagati è sussunta, nell'ordinanza avversata, nelle pagine che vanno dalla numero 53 alla numero 57; su tale porzione del provvedimento occorrerà soffermarsi attentamente, onde verificare se il Tribunale del riesame abbia fornito adeguata risposta a tutte le critiche mosse dalla difesa. 6.3. Con le deduzioni sopra riassunte sub I. e sub n., si censurano i due distinti profili del movente e dell'alibi. 6.3.1. Coglie anzitutto nel segno la doglianza difensiva, laddove lamenta come vi sia, nel provvedimento impugnato, una valorizzazione incongruamente marcata del movente, delineato plasticamente dalle reiterate esternazioni, da parte dei due SO, di intenti vendicativi nei confronti di OA. Il movente viene infatti inserito, dal Tribunale del riesame, a pieno titolo nel novero degli indizi autonomamente apprezzabili. Al contrario, alcuna valenza genuinamente «indiziante» può essere attribuita, in termini generali, alla esistenza di un movente. L'indizio deve possedere, come noto, un contenuto informativo specifico, che sia tale da accrescere la verità dell'enunciato fattuale contenuto nella imputazione. E quindi, secondo quanto ripetutamente chiarito in sede di legittimità, il movente può al più fungere da elemento "catalizzatore", dotato di 19 attitudine rafforzativa, rispetto alla capacità dimostrativa connotante gli ulteriori elementi di prova (autonomi e diversi) già raccolti (Sez. U. n. 45276 del 30.10.2003, Andreotti, rv 226094). E anzi, la causale di una data condotta in tanto può fungere da fattore in grado di rendere più agevole il raggiungimento della soluzione di un problema, così svolgendo una funzione di accelerazione, stimolo e ampliamento della efficacia degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità (o di gravità indiziaria, a fini cautelari) solo in quanto questi ultimi - all'esito di un apprezzamento analitico e incastonandosi in una valutazione globale - si presentino, anche in virtù della chiave di lettura resa possibile dal movente, chiari, precisi e convergenti, quanto a univoca significazione (Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017, Lin, Rv. 269287. Il movente, in conclusione, è un dato conoscitivo che non può, in via autonoma, assurgere alla dignità di indizio in senso proprio. 6.3.2. Corretta appare invece, contrariamente all'assunto difensivo, la valenza attribuita all'alibi falso fornito dagli indagati. Sotto il profilo sistematico e concettuale, le spiegazioni addotte, a propria discolpa, dagli indagati o imputati devono essere incastonati in un ambito interpretativo della prova quanto mai vasto ed onnicomprensivo. Essi non possono mai costituire, dunque, un momento processuale a sé stante, scisso dall'intero contesto. Si tratta di un profilo probatorio che rientra a pieno titolo, pertanto, nella valutazione demandata al giudicante, secondo i canoni generali del libero convincimento. Il patrimonio probatorio disponibile, dunque, si compone anche delle dichiarazioni rese dall'imputato o indagato, siano esse di tenore confessorio o eteroaccusatorio, siano magari meramente tese ad allontanare le incolpazioni, o concretizzino infine una chiamata di correo. È però metodologicamente scorretto limitarsi a valorizzare in senso negativo, ai fini dell'assunzione della decisione finale, eventuali dichiarazioni offerte dall'imputato, o anche comportamenti commissivi o omissivi;
scelte che rappresentino, invece, espressione di diritti soggettivi o di facoltà processuali espressamente garantite dall'ordinamento. Condotte quali il silenzio, o anche l'ostinata ed inverosimile negazione, infatti, rientrano pur sempre nell'esteso novero dei diritti di difesa e costituiscono, comunque, espressione delle libere ed insindacabili scelte strategiche difensive. Di ben diverso valore è, al contrario, il procedimento razionale che consente di fondare un convincimento di reità non sulla attribuzione di un'accezione implicitamente confessoria al mero silenzio, o magari alla ricostruzione inattendibile promanante dall'imputato; che autorizza invece a basarsi sulla attribuzione, a tali condotte, di un semplice valore di riscontro, rispetto ad un materiale probatorio gravante sul soggetto e che si riveli, già intrinsecamente, dotato dei caratteri di concludenza e decisività. In quest'ottica l'assenza di spiegazione, o anche la proposizione di una ricostruzione 20 non veritiera rispetto alle accuse rivoltegli (ossia in altri termini l'alibi del soggetto) postula dunque sempre un vaglio estremamente severo. Ma di per sé, l'alibi non costituisce un elemento immediatamente pregiudizievole per il dichiarante. È pienamente immaginabile, insomma, un alibi semplicemente non rispondente al vero e, dunque, mera espressione del diritto di difesa dell'imputato. Una differente valenza evocativa, al contrario, rivestirà l'alibi fasullo, palesemente mendace. L'alibi che risulti artificiosamente costruito, eventualmente combinando ed affastellando secondo convenienza una pluralità di circostanze inventate, fino a comporre un vero e proprio mosaico di menzogne. Ciò realizzerà un alibi non soltanto non veritiero, bensì mendace. E questo potrà essere valutato alla stregua di un elemento fortemente sintomatico del tentativo di sottrarsi - mediante astuta macchinazione - all'accertamento della verità. La differenza di fondo tra le due situazioni sopra descritte risiede allora nel fatto che un alibi semplicemente fallito non potrà costituire prova a carico, non essendo compito dell'accusato dimostrare la propria innocenza;
un alibi fasullo o costruito al contrario - ove si incentri su aspetti essenziali della vicenda e sia astrattamente idoneo a sottrarre il reo ad un giudizio di colpevolezza - si potrà inserire a pieno titolo nel meccanismo di formazione del convincimento del giudice (l'insegnamento di legittimità è, in tale materia, risalente e del tutto consolidato, per cui sarà bastevole richiamare il dictum di Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, Musurneci, Rv. 191231). 6.4. La difesa aveva poi posto un tema dialettico molto preciso, costituito dal fatto che i testimoni oculari UE LI e AR UD - con dichiarazioni tra loro sovrapponibili - avessero dichiarato di aver visto l'esecutore materiale dell'assassinio adoperare la mano sinistra (trattasi della censura sopra distinta sub 6, alla lettera a); la difesa, dipanando ancora la medesima censura, ha quindi tentato di dimostrare, allegando all'uopo alcune fotografie, come il presunto sparatore TI SO sia destrorso. Con tale specifica deduzione difensiva, l'ordinanza impugnata ha mancato di confrontarsi in modo effettivo e analitico, preferendo adottare una formula argomentativa perplessa, oltre che conformata ad un canone di giudizio incerto e dubitativo, appunto in quanto fondato sull'affermazione in termini di mera possibilità. Lo stesso Tribunale del riesame, peraltro, dopo aver affermato non potersi escludere che TI SO sia in grado di sparare anche con la mano sinistra, conferma come quest'ultimo sia solito adoperare la mano destra (si legga, sul punto, quanto riportato a pag. 56 del provvedimento impugnato, laddove può leggersi la seguente frase: "... dalle dichiarazioni della NN, che subito dopo gli spari vide il passaggio del mezzo, risulta l'utilizzo della mano destra da parte del passeggero per, verosimilmente, riporre la pistola utilizzata"); ma il Tribunale evita, in tal modo, di confrontarsi con 21 la precisa deduzione difensiva, vertente anche sulla asserita illogicità del fatto che l'indagato decidesse di servirsi della mano "inutile", proprio in un momento topico, quale quello del compimento di una azione omicidiaria. Ciò comporta la sussistenza del lamentato vizio di intrinseca contraddittorietà della motivazione, sotto il profilo sia logico, sia intratestuale. Allorquando infatti lo spettro congetturale, nella valutazione del materiale conoscitivo disponibile, sia ridotto ad alternative destinate a condurre ad esiti tra loro anche radicalmente difformi (che nel caso di specie possono, in sostanza, comportare l'attribuzione, o meno, del ruolo di sparatore a TI SO e, seguendo l'impostazione accusatoria, quasi consequenzialmente del ruolo di conducente del mezzo al di lui padre) ritenerle tutte parimente plausibili e possibili si risolve in una motivazione perplessa, che non è in grado di sorreggere l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Dunque, esulando dai compiti di questa Corte l'interpretazione e la diretta valutazione degli elementi emergenti dall'incarto processuale, tale carenza motivatoria non può che condurre a una decisione di annullamento (in punto di definizione teorica del concetto di "motivazione perplessa", si legga Sez. 3, n. 39678 del 24/04/2018, N., Rv. 273816, a mente della quale: «Ricorre il vizio della motivazione perplessa allorquando due o più alternative prospettate dallo stesso giudicante in relazione al fatto oggetto del giudizio non siano al fine risolte, sicché persistano incertezze sulla soluzione accolta, restando indecifrabili le ragioni del suo convincimento»). 6.5. Di analoga natura è il vizio che si annida nelle valutazioni, compiute dal Tribunale del riesame, con riferimento all'ulteriore tema relativo alla conformazione morfologica dei due indagati (trattasi della doglianza sopra riassunta sub 6, alla lettera b.). Struttura fisica da ritenersi - secondo la tesi difensiva - non collimante con quella degli esecutori materiali dell'omicidio, come delineata tanto dalle dichiarazioni rese da AR UD e da SM NN, quanto dalle immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza installate nei pressi. L'argomento adoperato dalla difesa, sul punto, è estremamente preciso: il passeggero, ossia colui che esplose il colpo che uccise HO BR, era decisamente più basso del conducente. E si tratta di un dato, prosegue la difesa, che si colloca in una posizione di insanabile contrasto, oggettivo e logico, con due elementi, che rivestono ugualmente un connotato di oggettività: - anzitutto, TI SO è almeno dieci centimetri più alto del padre;
- in secondo luogo, il sedile posteriore del ciclomotore Yamaha TMax, adoperato dagli assassini, è sovrastante - rispetto alla posizione del guidatore del mezzo stesso - di almeno dieci o quindici centimetri. 22 Il tutto porta, secondo la puntuale deduzione difensiva, a ritenere che - laddove TI SO fosse stato assiso sul retro del ciclomotore e pur considerando movimenti di vario genere, avrebbe finito inevitabilmente per sovrastare la testa del padre (preteso conducente del medesimo veicolo) di circa venti o venticinque centimetri. Si tratta di una obiezione molto mirata, oltre che fondata su dati di natura sia dichiarativa, sia oggettiva;
con la stessa, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto specificamente dialogare e, all'esito, avrebbe dovuto fornire una risposta coerente e di inequivocabile contenuto. L'ordinanza impugnata, al contrario, si esprime ancora una volta in modo perplesso e contraddittorio, trincerandosi nuovamente dietro moduli espressivi di ambigua valenza. Non affrontando l'esatto tema proposto dalla difesa, infatti, il Tribunale rimarca la scarsa nitidezza delle immagini versate nel fascicolo e la nota trasmessa dal RIS dei Carabinieri (qui viene sottolineata la scarsa qualità dei filmati, anche derivante dalla distanza dalla quale sono state effettuate, in orario notturno, le riprese). Il tutto viene giudicato poco conciliabile con la possibile effettuazione dell'invocato accertamento antropometrico (la cui fattibilità potrà comunque, sempre secondo il Tribunale del riesame, essere presa in considerazione nel corso del futuro svolgimento del processo). Anche sul punto, la motivazione adottata dal Tribunale risulta quindi carente, dato che in pratica evita di rispondere direttamente alle obiezioni poste a fondamento dell'impugnazione, lasciando così residuare un evidente "vuoto" argomentativo. 6.6. Identiche considerazioni possono farsi, con riferimento all'ulteriore tema critico espresso dalla difesa, rappresentato dalla foggia delle scarpe indossate dagli autori del gesto delittuoso de quo. A fronte di immagini estratte dal sistema di videosorveglianza, dalle quali si evincerebbe come entrambi gli occupanti dello scooter calzassero al momento scarpe bianche e basse, afferma la difesa esser state acquisite agli atti anche altre riprese, che mostrerebbero TI SO, nel corso della medesima serata, con indosso scarpe nere e alte. Con tale deduzione, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto dialogare direttamente, fornendo poi una motivazione logica ed esaustiva, tale da consentire di escludere le prospettate ipotesi ricostruttive di tenore alternativo. In ordine alle caratteristiche delle scarpe, invece, può leggersi nell'ordinanza impugnata che "non può escludersi la presenza di inserti neri da immagini in movimento e in una situazione di buio"; nel prosieguo del provvedimento è poi scritto che le riprese "evidenziano una prevalenza di colore scuro solo nella parte anteriore mentre di dietro e di lato vi è certamente una prevalenza di bianco" (pag. 56 del provvedimento impugnato). La struttura motivazionale, ancora una volta, risulta quindi contraddittoria e frutto di un approccio dubitativo;
essa, pertanto, non risponde adeguatamente alle censure formulate dalla difesa. 23 6.7. Ma anche con riferimento alla tematica inerente al casco, il Tribunale non riesce a oltrepassare lo stadio della affermazione in termini di generica compatibilità, fra quello presente nel bagagliaio dell'autovettura di CE CC (veicolo che TI SO aveva avuto in uso) e quello utilizzato da uno degli assassini. E anche sul punto specifico, non viene instaurato il necessario confronto speculativo con l'obiezione propugnata dalla difesa, in ordine alla tipologia di casco indossato dallo sparatore;
casco che il ricorrente sostiene essere di colore diverso da quello descritto dalla CC, stando a quanto desumibile - sempre stando alla tesi difensiva - dalle riprese effettuate dal sistema di videosorveglianza. Stessa carenza di argomentazioni, infine, può riscontrarsi in ordine all'ultimo profilo di criticità evidenziato dalla difesa, inerente al fatto che né i SO, né alcuno dei familiari di questi, abbiano mai avuto la disponibilità di uno scooter Yamaha TMax. 6.8. In conclusione, le principali questioni poste dal ricorrente - sopra dettagliatamente riportate - riguardano come detto la gravità degli indizi, con specifico riferimento al versante della riferibilità soggettiva della condotta;
il fatto risulta, invece, adeguatamente ricostruito sotto il profilo fenomenico. Il governo che delle sopra enucleate regole ermeneutiche è stato fatto dal Tribunale del riesame, per ribadire - con la necessaria qualificata probabilità - la riconducibilità al ricorrente della accertata condotta omicidiaria, disattendendo le questioni proposte dalla difesa con la richiesta di riesame, concretizza il denunciato vizio di carenza motivazionale. In particolare, le ipotesi ricostruttive di tenore alternativo - e i relativi elementi di valutazione e conoscenza, ipoteticamente atti a suffragarle, così disarticolando l'impianto accusatorio - non risultano congruamente vagliate, nell'impugnata ordinanza. Si deve anche ricordare come la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, a fini cautelari, debba tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un certo dato dimostrativo, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128; Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250243); il tutto, a patto che l'ipotesi alternativa sia dotata di razionalità e plausibilità pratica e che si tratti, inoltre, di valutazione allo stato degli atti (Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699). Il Tribunale del riesame, in definitiva, non ha instaurato un reale confronto con le plurime obiezioni difensive e con le ricostruzioni alternative proposte, tutte effettivamente vertenti su profili essenziali della vicenda e, almeno astrattamente, in grado di disarticolare in profondità il compendio indiziario gravante sul ricorrente. 7. Il quarto motivo, a mezzo del quale si deducono vizi di violazione di legge 24 e di difetto di motivazione, con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen., in punto sia di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, sia di adeguatezza della misura di massimo rigore attualmente in esecuzione, resta assorbito dalla fondatezza della doglianza precedentemente esaminata. 8. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnata ordinanza deve essere annullata e gli atti rinviati, per nuovo giudizio circa i sopra detti aspetti problematici, al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 cod. proc. pen. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2023.
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. L'avvocato PAPPADIA UMBERTO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato TESTA ANGELO conclude chiedendo raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6756 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone il 14/07/2023 nei confronti di RO SO, per essere questi gravemente indiziato, in concorso con TI SO, del delitto di cui agli artt. 82, 110, 575, 577, comma 1, n. 3) e n. 4) cod. pen., in riferimento all'art. 61 n. 1) cod. pen. e con l'aggravante, essendo egli al tempo sottoposto a sorveglianza speciale, ex art. 71 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, per aver cagionato la morte di HO BR, che veniva attinto - la sera del 30/01/2023 in Alatri - da un colpo di arma da fuoco alla fronte, a seguito del quale decedeva il 01/02/2023. 1.1. Attenendosi alla ricostruzione storica e oggettiva sussunta nell'ordinanza genetica e recepita dal sopra detto provvedimento, gli indagati giungevano nei pressi del luogo nel quale si trovava HO BR, a bordo di un motoveicolo Yamaha T-Max condotto da RO SO (al momento indossante un casco integrale di colore nero) e sul quale viaggiava anche il figlio di quest'ultimo, TI SO;
quest'ultimo impugnava una pistola del tipo revolver, a mezzo della quale esplodeva almeno due colpi all'indirizzo di AR UD, reale obiettivo dell'azione omicidiaria. UD era infatti stato - nei due giorni antecedenti, rispetto al fatto - il principale avversario dei SO, nelle risse che avevano visto contrapposti i loro due gruppi. Stando al provvedimento restrittivo della libertà personale, le circostanze aggravanti dei futili motivi e della premeditazione derivano, quindi, proprio dal collegamento esistente, fra il fatto onnicidiario per il quale si procede e le risse verificatesi nei giorni precedenti. 1.2. Agli indagati vengono contestati, altresì, i delitti di detenzione e porto illegale di arma da fuoco, aggravati a norma dell'art. 4, comma 2, lett. a) legge 02 ottobre 1967, n. 895, per esser stati posti in essere ad opera di più persone riunite e travisate. 2. Ricorre per cassazione RO SO, a mezzo dei difensori avv. Angelo Testa e avv. Umberto Pappadia, deducendo quattro motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo - articolato in una pluralità di censure - si lamenta l'esistenza di una violazione di legge e del connesso difetto di motivazione, con riferimento agli artt. 292 comma 2-ter, 358 e 273 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 575, 577 comma 1 n. 3 e n. 4, 61 n. 1 cod. pen., 71 d.lgs. n. 159 del 2011, 61 n. 2 e 110 cod. pen., nonché 2 e 4 comma 1 lett. a) e 7 legge n. 895 del 2 1967, eccependosi la nullità della ordinanza genetica, in quanto non comprensiva della valutazione degli elementi di valutazione e conoscenza di valenza favorevole agli indagati, acquisiti durante le indagini, oltre che per non avere il Pubblico ministero completato il tema iniziale delle indagini, non svolgendo indispensabili e risolutivi accertamenti, potenzialmente favorevoli agli indagati, così violando il dettato dell'art. 358 cod. proc. pen. Tali violazioni di legge, già intrinsecamente idonee a determinare la nullità del provvedimento applicativo della avversata misura custodiale, hanno compromesso il giudizio complessivo, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale del riesame, poi, ha rigettato le plurime e dettagliate eccezioni difensive, facendo ricorso - in via praticamente esclusiva - a una motivazione apparente e, in quanto tale, del sostanzialmente inesistente. Vengono del tutto ignorati, in definitiva, gli elementi favorevoli alla tesi difensiva, che sarebbero stati idonei a scagionare gli indagati da ogni accusa. Tale vulnus, in particolare, si è verificato: a) quanto alla violazione del disposto dell'art. 292, comma 2-ter cod. proc. pen., derivante dalla mancata valutazione di elementi di carattere oggettivo, emersi nel corso delle indagini e idonei a escludere la responsabilità degli odierni ricorrenti;
b) quanto alla violazione dell'art. 358 cod. proc. pen., da leggere in combinato disposto con gli artt. 292 comma 2-ter e 273 cod proc. pen., violazione in relazione alla quale si evidenziano i seguenti profili: - la mancata effettuazione delta prova cd. STUB (ormai non più eseguibile, in ragione del ragguardevole periodo di tempo trascorso dal fatto) che avrebbe invece consentito, ove tempestivamente effettuata, di superare qualsiasi sospetto circa la ricostruzione dei fatti, che risulta fondata, peraltro, su elementi tardivamente acquisiti e di equivoco valore dimostrativo;
- l'omesso espletamento di una perizia antropometrica, inerente alle caratteristiche morfologiche degli aggressori, che sarebbe stata al contrario essenziale, soprattutto in considerazione delle dichiarazioni rese dai testi oculari (questi avevano descritto, infatti, lo sparatore come un soggetto più basso, rispetto al guidatore dello scooter, descrizione che non collima con le caratteristiche fisiche dei due SO); tale approfondimento si sarebbe potuto agevolmente compiere, grazie ai numerosi filmati acquisiti ed avrebbe potuto agevolmente chiarire ogni dubbio, in ordine alla riconducibilità dell'azione a TI SO (trattasi di un soggetto molto alto, il quale presenta una struttura fisica che mai avrebbe potuto passare inosservata); - la mancata effettuazione, nei confronti TI SO, di un accertamento volto alla geolocalizzazione del cellulare all'epoca in uso allo stesso, con riferimento alla sera in cui si verificò l'agguato mortale per il quale si procede (tale carenza è viepiù incomprensibile, atteso che tale cellulare era risultato acceso e funzionante, 3 almeno fino alte ore 19.48 del 30/01/2023). Il dato non spiegato, tra l'altro, è il seguente: se le prime immagini dello scooter e dei due centauri sono collocate alle ore 19.54, non si comprende perché TI SO dovesse lasciare acceso e funzionante il telefono fino a pochissimi minuti prima di commettere l'azione omicidiaria, così accettando il rischio di essere, in seguito, agevolmente identificato. Non sono poi condivisibili, comportando esse una eccessiva sottovalutazione delle eccezioni difensive, le argomentazioni spese dal Tribunale del riesame, laddove ha ritenuto non integrata alcuna violazione dell'art. 358 cod. proc. pen.; ciò anche in considerazione del fatto che le indagini sono state, sin da subito, indirizzate verso i membri della famiglia SO, indipendentemente dalla loro formale iscrizione nel registro degli indagati. Errata è anche l'affermazione del Tribunale del riesame, circa l'assenza di alcuna sanzione di tipo processuale, eventualmente ricollegabile alla violazione dell'art. 358 cod. proc. pen.: tale disposizione codicistica è da leggere, infatti, in combinato disposto con l'art. 292, comma 2 -ter cod. proc. pen., che prevede espressamente la sanzione di nullità, a carico dell'ordinanza cautelare che non contempli anche gli elementi favorevoli all'indagato. Argomentare in senso contrario, quindi, equivarrebbe a consentire al Pubblico ministero di orientare la decisione in materia cautelare, semplicemente non svolgendo determinati accertamenti. Si deve precisare, infine, come il RIS si sia limitato a segnalare l'impossibilità, dalla visione delle immagini acquisite, di giungere all'individuare della targa dello scooter;
mai i Carabinieri hanno escluso, però, la possibilità di procedere all'effettuazione di una perizia antropometrica. 2.2. Con il secondo motivo, anch'esso strutturato in base a molteplici doglianze, si denunciano violazione di legge e difetto di motivazione, con riferimento agli artt. 63, 64, 210, 192 comma 2, 199, 273, 371 -bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 388 e 575 cod. pen. Già a mezzo dei motivi aggiunti depositati in sede di riesame, la difesa aveva eccepito la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese - in assenza delle garanzie difensive - da soggetti che dovevano essere considerati, sostanzialmente, già indagati nel presente procedimento, ovvero nell'ambito di altro a quest'ultimo connesso. Emerge una nullità dell'ordinanza genetica, inoltre, in conseguenza dell'utilizzo - in sede di valutazione del compendio indiziario - delle dichiarazioni rese da soggetti indagati in procedimento connesso, senza applicazione della regola di giudizio dettata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (il riferimento è, in primo luogo, alle dichiarazioni rese da CE CC). Sono inutilizzabili, infine, le dichiarazioni rese da prossimi congiunti dell'indagato, senza che a questi siano stati dati gli avvertimenti di legge. Si eccepisce, quindi: 4 - violazione di legge e difetto di motivazione, con riferimento agli artt. 63, 64, 210, 192 comma 3, 273, 271 comma 2 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 588 e 575 cod. pen., essendo nulla l'ordinanza genetica, in quanto fonda - in violazione degli artt. 63 e seguenti del Codice di rito - la ricostruzione storica sulle dichiarazioni rese da soggetti che, al tempo della loro deposizione, erano già raggiunti da elementi di responsabilità, in ordine al connesso delitto di rissa (il riferimento è, in particolare, alle due risse verificatesi, rispettivamente, il 28 e il 29 gennaio 2023 e che, secondo la tesi espressa dallo stesso Giudice per le indagini preliminari che ha emesso l'avversato provvedimento, rappresentano l'antecedente causale dell'omicidio avvenuto il 30/01/2023). Proprio in data 30/01/2023, AR UD aveva presentato denuncia nei confronti dei responsabili dei fatti delle suddette risse;
tutti i soggetti coinvolti in tali fatti, pertanto, avrebbero dovuto esser sentiti - a pena di inutilizzabilità delle loro dichiarazioni - ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. Lo stesso Tribunale del riesame, del resto, ha ben chiara la sussistenza di un rapporto - o, quantomeno, di un collegamento probatorio ex art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. - tra te risse accadute nei giorni precedenti e l'omicidio; l'impugnata ordinanza colloca l'inizio della inutilizzabilità della narrazione resa dai soggetti coinvolti in tali fatti, però, al 07/02/2023, ossia alla data in cui venne redatta la c.n.r. ad opera dei Carabinieri della Stazione di Alatri a carico - tra gli altri - di TI, LÒ e RO SO, oltre che di LE RU, AN LI e AR UD. Non viene ritenuto quindi sufficiente, ai fini della assunzione di una veste dichiarativa garantita da parte dei presunti corrissanti, il dato rappresentato dalla mera presentazione di una denuncia a loro carico, da parte del sopra nominato UD. L'errore commesso dal Tribunale è rinvenibile, però, nel fatto che l'assunzione della qualifica di indagato non postula la sussistenza di gravi indizi di reità. La stessa declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai soggetti corrissanti, a partire dal 07/02/2023, non è del resto seguita da una completa motivazione, atta a chiarire gli inevitabili riflessi di tale sanzione, in punto di nullità dell'ordinanza genetica;
- violazione di legge e difetto di motivazione, con riferimento agli artt. 63, 64, 210, 192 comma 3, 371 comma 2 lett. b), 273 cod. proc. pen., con riferimento alla dedotta nullità che vizia l'ordinanza genetica: questa fonda la ricostruzione di carattere storico e oggettivo, infatti, in via prevalente sulle dichiarazioni rese da CE CC, la quale è però indagata in procedimento connesso. Tale iter concettuale, quindi, confligge con gli artt. 63 e seguenti del Codice di rito, oltre che con la lettera dell'art. 192, comma 3 cod. proc. pen., che postula l'individuazione di elementi di riscontro, rispetto alle dichiarazioni provenienti da indagato in procedimento connesso o collegato, ex art. 371, comma 2, lett. b) 5 cod. proc. pen. CE CC è di fondamentale importanza, nella ricostruzione storica operata in sede di merito, atteso che è la persona che dichiara di aver visto - nella disponibilità di TI SO - un casco integrale, in ipotesi d'accusa analogo a quello utilizzato dallo sparatore. Ma la CC, nel corso delle sommarie informazioni testimoniali rese il 15/03/2023, ha riportato circostanze dalle quali emergeva palese il suo possibile coinvolgimento, nei delitti di favoreggiamento, di ricettazione, di riciclaggio, oppure direttamente nell'attività di spaccio di stupefacenti attribuita a TI SO;
tale attività presenta poi uno stretto collegamento con l'omicidio di HO BR, emergendo una sicura connessione probatoria, fra tale fatto omicidiario e la lotta in corso, per il controllo della locale piazza di spaccio. Risulta infondata, pertanto, l'affermazione del Tribunale del riesame, che ha ritenuto esser stato tale movente già escluso dal Giudice per le indagini preliminari;
pare quasi una asserzione volta alla banalizzazione della questione, anzi, il riferimento al tema della provenienza del denaro. La questione che si pone non è quella della inutilizzabilità erga omnes, della deposizione resa da CE CC, bensì quella della mancata applicazione della regola di giudizio imposta dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; - violazione di legge e difetto di motivazione, con riferimento all'art. 199 cod. proc. pen., visto che - nel corso delle indagini preliminari - sono stati più volte sentiti i familiari dei SO, senza che gli stessi venissero mai avvisati della possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere, prevista invece dall'art. 199 cod. proc. pen. Vero che, dalla lettura dei verbali, tali avvisi risultano dati;
non è mai stato comunicato ai dichiaranti, però, che le indagini si svolgessero proprio a carico di TI e RO SO. 2.3. Con il terzo motivo, si denunciano violazione di legge e difetto di motivazione, con riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., dato che il provvedimento impugnato non propone una reale motivazione, rispetto alle argomentazioni difensive in punto di sussistenza della gravità indiziaria. Viene censurato, in particolare, il profilo della riferibilità soggettiva del fatto, non apparendo coerente l'iter deduttivo seguito dal Tribunale del riesame, in punto di individuazione - nei due indagati - degli autori del gesto omicidiario. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa si duole dei vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione, con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen., in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, oltre che di adeguatezza della misura in esecuzione, con particolare riferimento alla prospettazione difensiva in ordine alla disponibilità - da parte dell'indagato - di un domicilio alternativo, rispetto al carcere. Il Tribunale del riesame non si è minimamente soffermato, inoltre, sulla richiesta di sostituzione della misura di massimo rigore, con un presidio meno afflittivo e dì natura non custodiale, quale l'obbligo di dimora in Latina;
né è stata 6 presa adeguatamente in considerazione la richiesta di concessione degli arresti domiciliari, da svolgersi - secondo la richiesta difensiva - presso l'abitazione, ubicata in Latina, di alcuni congiunti dell'indagato, ossia IA DEUO, IA CC, CE DEUO e HE DEUO. Il pericolo di reiterazione di condotte di analogo tenore, in danno di AR UD, considerato il vero obiettivo dell'azione ritorsiva, è frutto di una visione profondamente distorta e parziale della vicenda. Inconferente è, infine, l'osservazione formulata dal Tribunale del riesame, sul tema della pretesa attitudine dell'indagato - laddove non presidiato in maniera idonea, sotto il profilo cautelare - ad apportare nocumento alla genuina acquisizione delle fonti di prova;
la conclusione espressa nell'ordinanza impugnata, infatti, appare del tutto infondata, in ragione della ormai completa acquisizione di tutte le fonti di prova. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa compie una valutazione parcellizzata dei singoli indizi, senza costruire un ragionamento di tipo unitario. Vanno considerati gli elementi certi acquisiti, che sono molteplici e, fra loro, perfettamente convergenti;
essi sono così sintetizzabili: - il movente, che consiste nella reazione agli episodi di rissa e che è inconfutabilmente cristallizzato nelle esternazioni di volontà vendicativa, ripetutamente espresse dagli indagati;
- l'accertata irreperibilità di TI SO al momento del fatto;
- le false dichiarazioni rese da TI SO, il quale ha falsamente sostenuto di non aver visto il padre, nonché di aver fatto visita agli Spada nel pomeriggio in cui accaddero i fatti, per poi trattenersi in casa;
- l'alibi, parimenti fasullo, fornito da RO SO, il quale ha dichiarato ai familiari di essere restato in casa tutto il giorno;
- il possesso di un casco, da parte di TI SO, casualmente rinvenuto da CE CC nella propria auto, dopo che il primo l'aveva avuta in uso. La differenza di struttura fisica esistente fra i due indagati non è significativa, quanto ad altezza e corporatura;
la errata descrizione del casco, invece, non incide sulla ricostruzione del fatto. Sia il tema delle scarpe calzate dai soggetti attivi dell'azione omicidiaria, sia quello relativo alla previsione di cui all'art. 358 cod. proc. pen. sono adeguatamente trattati dal Tribunale del riesame. A parte la necessità di compiere accertamenti ulteriori, nel prosieguo del procedimento, il quadro indiziario attualmente disponibile appare di chiara valenza dimostrativa, nonché sicuramente concludente;
tutte le eccezioni difensive versate in rito, inoltre, appaiono infondate. Neanche meritevole di accoglimento è la censura inerente al tema delle esigenze cautelari;
l'affermazione circa il fatto che il carcere sia l'unico presidio idoneo, infatti, assorbe ogni ulteriore valutazione. 7 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso si profila fondato, in relazione agli aspetti illustrati nelle considerazioni che seguono. In via preliminare, è utile precisare come le posizioni di TI e RO SO siano state considerate tra loro strettamente comuni, tanto dall'impugnato provvedimento, quanto dalla difesa. Elementi indiziari eventualmente attinenti alla sola posizione dell'uno, pertanto, sono stati presi in considerazione anche con riferimento al quadro indiziario gravante sull'altro indagato, in quanto evidentemente considerati atti a suffragarlo. 2. Giova anzitutto integrare brevemente il quadro descrittivo delineato in parte narrativa, mediante l'ulteriore sintetico richiamo alle parti maggiormente significative del provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame, quanto al quadro della gravità indiziaria, ha anzitutto valorizzato la presenza di uno specifico movente, rappresentato dalla volontà - comune a entrambi i SO - di prevalere sul gruppo avversario, del quale faceva parte AR OA. Si tratta di opposte fazioni, che si fronteggiavano - e che si erano già ripetutamente scontrate fisicamente - per assicurarsi il controllo del territorio di Alatri e, correlativamente, il predominio nel campo del traffico delle sostanze stupefacenti. Il tutto sarebbe ricollegabile, secondo l'ipotesi accusatoria, alle risse verificatesi in zona, nei giorni antecedenti rispetto al fatto omicidiario de quo. Tale movente si salda - secondo l'impugnato provvedimento - con un dato oggettivo emerso già dalle prime investigazioni, costituito dalle esternazioni di vendetta ad opera di TI e RO SO;
manifestazioni di intenti ritorsivi che sono state sicuramente reiterate, oltre che prospettate a diverse persone (ad esempio a HM AB OU LG, presso l'autolavaggio da questi gestito, nonché a CE CC, in diversi momenti). Il provvedimento ricorda come TI e RO SO si siano portati insieme presso il suddetto autolavaggio, alla ricerca di AR OU, che era - come sopra già detto - il vero bersaglio dell'azione criminale. Ulteriore conforto trae il costrutto accusatorio, dal fatto che TI SO abbia tenuto spento il telefono cellulare, in orario compatibile con l'omicidio. Particolare rilievo viene poi attribuito - in chiave di sussistenza di un grave compendio indiziario - all'alibi fasullo fornito dall'indagato TI SO, con riferimento alle mendaci indicazioni, da lui stesso fornite, circa gli spostamenti effettuati il giorno dei fatti, oltre che in ordine alla sua presenza in casa, nel momento in cui veniva commesso l'omicidio; un alibi fasullo venne peraltro fornito, quanto agli spostamenti effettuati nel giorno dei fatti, anche da RO SO. Il Tribunale del riesame evidenzia, inoltre, come la CC abbia 8 riferito della presenza di un casco da motociclista, all'interno del bagagliaio della vettura della CC, dopo che però lo stesso TI SO aveva avuto in uso tale veicolo;
trattasi di un casco che l'impugnata ordinanza ritiene compatibile con quello indossato dallo sparatore. Infine, la stessa CC ha ricordato come il fidanzato TI SO disponesse di una pistola. 3. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01a le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito»; b) occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 9 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 - 01). Pare utile, allora, precisare quale sia la relazione intercorrente, fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale è tenuto a fornire in ordine ai temi posti dalla difesa stessa, ribadendosi come l'obbligo di motivazione possa reputarsi adempiuto anche nel caso in cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame effettui un rinvio per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastonato in una più ampia valutazione, atta a contrastare - anche per implicito - le deduzioni difensive. Il tutto postula, però, che le questioni poste dalla difesa non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo, in tal caso, la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate;
c) all'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 - 01). In questa prospettiva, si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame;
a patto, però, che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 - 01). Vero, in sostanza, che è pienamente consentita la motivazione per relationem, rispetto all'ordinanza impugnata, ma a patto che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenga una motivazione che dimostri un vaglio critico e che non si risolva quindi nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento restrittivo della libertà personale, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111). E nemmeno è consentito - sempre in tema di misure cautelari personali - assolvere all'obbligo di offrire un adeguato e congruo apparato motivazionale (sia dell'ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella di conferma in sede di riesame), attraverso la mera riedizione del compendio raccolto in sede di indagini preliminari, facendo affidamento sul requisito dell'autoevidenza dello stesso (Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262 - 01). Nel caso di specie il ricorso, che denuncia l'omesso esame di alcuni motivi di impugnazione ed il vizio di motivazione, è fondato nei termini ed entro i limiti 10 di seguito esposti. La motivazione dell'ordinanza impugnata è - relativamente ad alcuni punti devoluti dal ricorso - soltanto apparente, quindi non idonea ad esplicitare, in modo realmente esaustivo e puntuale, le ragioni poste a fondamento della valutazione operata dal Tribunale del riesame. La mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, che sono enunciati quali gravemente indizianti, senza però l'effettuazione di un reale vaglio contenutistico degli stessi, oltre che in assenza di un dialogo concreto, di natura veramente sostanziale, con il contenuto delle deduzioni difensive, non si palesa motivazione atta a sorreggere il provvedimento di riesame di un'ordinanza cautelare. L'obbligo di spiegare compiutamente i termini della decisione assunta, infatti, trova scaturigine dalla natura cognitiva - e non potestativa - dell'attività giurisdizionale, soprattutto in materia di libertà personale, presidiata da garanzia costituzionale (art. 13 e 111, comma 6, Cost.) e da rigida disciplina stabilita con legge ordinaria. 4. La prima doglianza (enumerata in parte narrativa sub 2.1.) concerne la pretesa mancata ricerca di elementi valutativi ulteriori, rispetto a quelli attualmente versati nell'incarto processuale;
tali elementi avrebbero potuto - in ipotesi difensiva - rivelarsi di valenza favorevole agli indagati. Il motivo non è fondato. 4.1. Deve anzitutto essere ribadita la regola esegetica in base alla quale - in tema di misure cautelari - entro l'ampia nozione di "elementi a favore", che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità del provvedimento, sono riconducibili esclusivamente gli elementi di natura oggettiva, dotati di forza concludente;
restano escluse da tale alveo descrittivo, pertanto, le mere posizioni difensive di tenore negatorio, nonché le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti di chiara matrice defatigatoria, così come non vi rientrano le interpretazioni alternative inerenti agli elementi indiziari, che restano assorbite nell'apprezzamento complessivo operato dal giudice della libertà (fra tante, si vedano Sez. 5, n. 44341 del 13/05/2019, Paris, Rv. 277127 e Sez. 2, n. 16621 del 13/03/2008, Lombardi, Rv. 239782, a mente della quale: «In tema di ordinanza cautelare, l'obbligo del giudice di valutare anche gli elementi a favore dell'imputato è limitato a quei dati che consistano in circostanze positive le quali contrastino con gli elementi di accusa e che di conseguenza li annullino o li rendano meno certi»; sulla medesima direttrice interpretativa si sono posizionate anche Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, Palermiti, Rv. 239760 e Sez. 4, n. 29999 del 27/06/2006, Bruno, Rv. 234820). 4.2. Nella concreta fattispecie, la censura difensiva attiene a elementi di carattere negativo, incentrandosi sulla incongruenza asseritamente riscontrabile, nella mancata effettuazione di determinate attività investigative;
approfondimenti f 1 1 che la difesa stessa ritiene potessero - ove invece espletati - ipoteticamente sortire un effetto favorevole per la posizione dell'indagato (come sopra già chiarito, la censura concerne essenzialmente l'omessa effettuazione della prova stub, nonché il mancato espletamento di una perizia antropometrica, relativa alle caratteristiche morfologiche degli aggressori e, infine, l'omessa effettuazione - nei confronti di TI SO - di un accertamento finalizzato alla geolocalizzazione del cellulare, che era al tempo nella disponibilità dello stesso, nel lasso di tempo coincidente con il fatto onnicidiario). In definitiva, la difesa finisce per suggerire un improprio allargamento del perimetro previsionale della suddetta disposizione e, comunque, l'effettuazione di una valutazione di tipo quasi prognostico ed esplorativo. 4.3. Il Tribunale del riesame, del resto, si è confrontato con le argomentazioni difensive, fornendo una risposta che, sul punto specifico, deve reputarsi coerente, non contraddittoria e conforme ai principi ermeneutici fissati da questa Corte, che risultano - nella relativa parte dell'impugnato provvedimento - correttamente richiamati. 5. Il secondo motivo (enumerato in parte narrativa sub 2.2.), riguarda cumulativamente: - il tema della veste dichiarativa da attribuire a determinati soggetti e, correlativamente, quello della utilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti indagati in procedimenti connessi o collegati;
- la problematica relativa alla ricerca dei riscontri, che sarebbero stati necessari - in ipotesi difensiva - laddove si fosse attribuita ai dichiaranti lo status loro realmente spettante;
- la critica circa la asserita inesistenza, sotto il profilo sostanziale, degli avvisi di legge, che sono dovuti ai congiunti di indagati e imputati, allorquando vengano ascoltati nell'ambito di procedimenti promossi a carico di questi ultimi. Tali censure devono essere disattese, per le ragioni di seguito chiarite. 5.1. Quanto alla prima delle questioni poste, il principio di diritto che governa la materia è nel senso che l'inquadramento di un determinato soggetto, rispetto alle «forme dell'ascolto», va compiuto ricorrendo a un apprezzamento - ora per allora - incardinato sulle circostanze di fatto, nonché attraverso l'attribuzione di consistenza indiziante (o meno) ai dati storici sino a quel momento emersi. Non vi è chi non rilevi trattarsi della valutazione di un «fatto processuale», governata dalla norma generale di cui all'art. 187 comma 2 cod. proc. pen. In tale prospettiva di analisi sistematica, le garanzie previste dall'art. 63 del Codice di rito - con adozione del diverso statuto dell'atto di indagine, pertinente alla posizione rivestita dal dichiarante, indipendentemente dagli indici formali - operano in chiave 12 di stretta "necessità operativa" di fatto (Sez. U. n. 15208 del 25.2.2010, Mills, rv 246584) e configurano la sussistenza di un preciso dovere, in capo all'autorità procedente, di valutare: a) se gli elementi raccolti sino a tale momento imponevano, in via di fatto, l'adozione dello statuto dell'interrogatorio (assistenza difensiva, contestazione degli elementi a carico, facoltà di non rispondere) ai sensi dell'art. 63 comma 2 cod. proc. pen.; b) se i contenuti espressivi resi dal propalante, nel corso dell'atto, imponevano o meno la sospensione dell'atto medesimo, a causa della natura autoindiziante eventualmente connotante tali affermazioni (art. 63, comma 1, cod. proc. pen.). Ciò in quanto la sussistenza di semplici "sospetti" non può essere ritenuta equipollente - sul piano del valore semantico - alla emersione di "indizi", intesi in senso tecnico. Va ricordato, infatti, che la succitata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte ha, con estrema chiarezza, ribadito che - proprio in rapporto alla attribuzione della qualità sostanziale di indagato - « .. devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e conosciuti dalla autorità procedente...». In ciò, è stato evidenziato come l'adozione dello statuto di garanzia sia correlato alla avvenuta acquisizione di elementi aventi una effettiva capacità di asseverazione, pur provvisoria, in ordine al fatto da provare (ossia, appunto alla ricorrenza di indizi). In tema di prova dichiarativa, inoltre, le dichiarazioni aventi contenuto anche autoindiziante, che vengano rese da persona non sottoposta a indagini, quando ancora non sussistano elementi per ritenere la medesima indagabile, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili nei confronti dei terzi, atteso che la qualità di teste prevale, rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso (così Sez. 2, n. 23594 del 11/06/2020, Trapani, Rv. 279804; Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, Santoro, Rv. 280640, nel ribadire tale regola di giudizio, ha sottolineato la non operatività - nei confronti di persona non sottoposta ad indagini, che renda dichiarazioni aventi carattere autoindiziante - della sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen.). L'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni promananti da chi doveva essere sentito, sin dall'inizio, quale indagato o imputato, sussiste quindi soltanto laddove - nel momento in cui rendeva le dichiarazioni - tale soggetto poteva considerarsi non estraneo alle ipotesi accusatorie sino a quel momento delineate;
l'inutilizzabilità assoluta ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., invece, postula che - a carico di tale soggetto - risulti l'originaria esistenza di precisi, pur se non gravi, indizi di reità, senza che tale condizione possa automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato, in qualche modo, coinvolto in 13 vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico (Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, Sommer, Rv. 239195). Pare utile ricordare, altresì, come il giudizio circa la sussistenza (o meno) originaria di indizi di reità costituisca quaestio facti, la cui valutazione, laddove motivata in modo congruo, coerente ed immune da vizi di contraddittorietà, si sottrae al controllo di legittimità (Sez. 3, n. 43135 del 30/09/2003, Marciante, Rv. 228421; Sez. 5, n. 24953 del 15/05/2009, Costa, Rv. 243892; Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011, C., Rv. 250263). 5.2. È poi noto che il disposto dell'art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001 n. 63, laddove stabilisce che, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, debbano trovare applicazione, tra le altre, le disposizioni di cui all'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., prescrive che le dichiarazioni eteroaccusatorie, promananti da coimputati o coindagati per il medesimo reato, ovvero per reato connesso o interprobatoriamente collegato, vadano valutate - ai fini del giudizio in ordine alla loro gravità indiziaria - "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". Le dichiarazioni accusatorie rese dal correo (o dalla persona perseguita per reati connessi o collegati) vanno allora verificate previa comparazione con elementi di conferma, che attengano alla persona accusata e che si pongano in specifica relazione al fatto che a questa è attribuito e che siano pertanto dotate di una individualizzante. D'altra parte, atteso che la materia cautelare - per sua stessa natura - non postula il medesimo grado di certezza richiesto ai fini della pronuncia di colpevolezza (per essere invece sufficiente l'acquisizione di un elevato grado di probabilità) i riscontri non devono necessariamente raggiungere quel livello di individualizzazione occorrente per la formazione della prova nel giudizio di merito. Deve ritenersi sufficiente, quindi, una ricostruzione logica degli stessi, che porti a valutare compiutamente l'attendibilità del dichiarante e consenta di offrire un quadro storico della vicenda narrata, che si appalesi del tutto rispondente al vero ed in cui la posizione dell'accusato trovi collocazioni sintomatiche della sua colpevolezza. 5.3. Del tutto coerente, rispetto a tali regole ermeneutiche, deve allora considerarsi l'interpretazione sussunta nell'impugnato provvedimento. Si premette che, nell'ordinanza impugnata, si dichiara la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, nella veste di persone informate dei fatti, ad opera dei soggetti raggiunti dalla denuncia presentata da AR UD il 30/01/2023; tale sanzione, ad avviso del Tribunale del riesame, colpisce però le sole le dichiarazioni rese in epoca successiva, rispetto alla data della comunicazione di notizia di reato, redatta dai militari della locale Stazione in data 07/02/2023. Il tema posto dalla difesa, 14 pertanto, attiene alle sole dichiarazioni provenienti dai suddetti soggetti e che risalgano a epoca precedente, rispetto a tale data. 5.3.1. Il Tribunale del riesame ha, in primo luogo, precisato come le dichiarazioni di valenza autoindiziante ascrivibili a CE CC, alle quali non ha fatto seguito l'interruzione del relativo esame, siano rinvenibili esclusivamente nell'ambito delle sommarie informazioni testimoniali risalenti al 15/03/2023; alcun profilo di inutilizzabilità, pertanto, può essere ragionevolmente individuato, con riferimento alle propalazioni collocabili in epoca antecedente. Ciò a causa della mancata emersione, sino alla data suddetta, di elementi di valutazione e conoscenza che autorizzassero a ritenere la CC coinvolta - a qualunque titolo - nell'attività di spaccio posta in essere da TI SO. Con riferimento alle dichiarazioni rese dalla CC a partire dal 15/03/2023, dunque, l'ordinanza impugnata sostanzialmente concorda con quanto sostenuto dalla difes e nell'affermare la necessità di applicazione, laddove ne ricorrano i presupposti, della regola di giudizio dettata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Deve solo rammentarsi, sul punto specifico, come il rapporto di connessione probatoria ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. presupponga l'esistenza di un peculiare atteggiarsi degli elementi evocativi disponibili, in un quadro in cui un unico elemento di fatto riverberi la sua valenza dimostrativa su una pluralità di illeciti penali;
non è quindi bastevole, a tal fine, il semplice fatto che la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte (Sez. 2, n. 18241 del 26/01/2022, Arzu, Rv. 283405). 5.3.2. I Giudici del riesame, poi, hanno ritenuto inutilizzabili, a partire sempre dal 07/02/2023, anche le dichiarazioni rese - nella veste di sommari informatori - dai partecipanti alle varie risse verificatesi in epoca anteriore, rispetto all'omicidio. L'impugnata ordinanza - in relazione ai corrissanti - ha pertanto fissato alla data suddetta, come detto coincidente con la trasmissione della comunicazione di notizia di reato ad opera dei Carabinieri, la linea di demarcazione, tra la qualità di semplici sommari informatori e la diversa veste di indagati di reato connesso o probatoriamente collegato, ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., con conseguente applicabilità delle modalità di ascolto delineate dall'art. 210 cod. proc. pen. 5.4. Con riferimento alla pretesa inutilizzabilità, dalla quale sarebbero viziati gli apporti promananti da fonti dichiarative alle quali sarebbe stata - in ipotesi difensiva - attribuita una errata veste dichiarativa, l'apparato motivazionale adottato dall'ordinanza di riesame — sopra riassunta - non palesa quindi vizi di illogicità, risultando anzi conforme ai sopra richiamati principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità. L'ordinanza avversata, sul punto specifico, merita allora di restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 15 5.5. Quanto all'eccezione inerente al mancato avviso della facoltà di astensione, infine, il Tribunale del riesame si limita a ricordare come esso sia leggibile, in tutti i verbali di dichiarazioni rese da CE DEUO, EN PP, LÒ SO, IA CC, AR PP e, pur non potendosi a questi attribuire la veste di prossimo congiunto, anche da IA DEUO. Privo dì pregio è, sul punto, il rilievo mosso dalla difesa, laddove lamenta come - pur essendo stati formalmente forniti i dovuti avvisi - non sia stato previamente comunicato ai dichiaranti, l'ulteriore dato costituito dal fatto che le indagini riguardassero proprio le posizioni di TI e di RO SO. Trattasi di doglianza aspecifica e priva di un reale substrato contenutistico, posto che l'esercizio della facoltà di astenersi dal deporre, riservata allo stretto congiunto a norma dell'art. 199 cod. proc. pen., rinviene la sua ratio proprio nella necessità di tutela del vincolo familiare (Sez. 1, n. 6294 del 29/03/1999, Femia, Rv. 213464); tale norma, pertanto, postula proprio la enunciazione dell'esistenza del vincolo, tanto che un avviso fine a sé stesso - ossia, in carenza della esposizione del tipo di legame personale che ne rappresenta antefatto e giustificazione - risulterebbe radicalmente privo di senso. 6. Il terzo motivo è fondato. La difesa aveva posto in risalto una moltitudine di aspetti di incerta lettura, in punto di individuazione degli autori del fatto;
segnatamente, era stato evidenziato quanto segue: a. i testimoni oculari UE LI e AR UD hanno riferito che lo sparatore ha utilizzato la mano sinistra, mentre TI SO adopera abitualmente la mano destra. E infatti, dalla mera visione di alcune fotografie versate in atti - risalenti a tempi non sospetti - può evincersi, pacificamente, come TI SO sia aduso sparare servendosi della mano destra;
è processualmente accertato, invece, come lo sparatore abbia adoperato la sinistra. Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto, pertanto, dialogare specificamente con tale dato, piuttosto che arrestarsi ad una incongrua minimizzazione di tale stridente contrasto, limitandosi ad affermare come nulla consenta di escludere che TI SO possa aver utilizzato la mano "inutile", per uccidere;
b. dalle dichiarazioni rese da AR UD e da IN NN, in questo chiaramente confermate dalle videoriprese acquisite agli atti, risulta che lo sparatore, ossia il passeggero del motoveicolo Yamaha TMax, era significativamente più basso del guidatore dello stesso. Una descrizione che si situa in insanabile contrasto con un dato inoppugnabile: RO SO (indicato quale conducente dello scooter) è alto mt. 1,80, mentre TI SO (ritenuto essere il passeggero del mezzo e, dunque, lo sparatore, è alto mt. 1,90); 16 c. non si è ritenuto di effettuare alcun accertamento antropometrico, finalizzato ad acclarare la conformazione fisica degli autori del gesto omicida e, consequenzialmente, la compatibilità della stessa con la struttura morfologica degli indagati;
d. non è stato espletato, nell'immediatezza, l'esame stub;
e. non sono stati cercati gli indumenti che, a dire dei dichiaranti, avrebbero indossato i due assassini al momento del fatto;
f. attraverso la visione delle immagini acquisite, fornite dalle videocamere di sorveglianza, risulta come i soggetti che viaggiavano sul ciclomotore TMax indossassero scarpe da ginnastica bianche e basse;
altre immagini pure unite agli atti, però, mostrano come - la sera stessa dei fatti - TI SO calzasse scarpe alte, ossia che arrivavano oltre la caviglia, che erano di colore nero e con inserti bianchi;
g. dalle stesse immagini, si nota come il casco indossato dallo sparatore fosse interamente bianco, ossia di foggia ben differente, rispetto a quello descritto da CE CC, per averlo ella notato nel bagagliaio della propria auto, dopo che questa era stata usata da TI SO;
h. a carico del solo TI SO, inspiegabilmente, non sono stati effettuati accertamenti attinenti alla posizione, tramite geolocalizzazione del cellulare;
i. né TI o RO SO, né alcuno dei familiari di questi, hanno mai avuto la disponibilità di un ciclomotore TMax;
I. la deposizione resa da LG HM MG OU, soggetto ritenuto fondamentale ai fini della ricostruzione dei fatti, risulta inattendibile, posto che questi riferisce come - in data 30/01/2023, ossia il giorno in cui avvenne l'omicidio per il quale si procede - i due SO si muovessero a bordo di una autovettura Citroen modello Cl, di colore rosso e con interni scuri, mentre è pacifico che quel giorno essi adoperassero una vettura Citroen C3, di colore nero e con interni chiari di colore scuro;
m. CE CC, oltre ad aver reso dichiarazioni inattendibili, sarebbe stata da trattare quale persona indagata in procedimento connesso;
n. a carico di RO SO non sono emersi indizi, l'unico elemento a carico risultando essere il movente, desunto dal suo coinvolgimento nelle risse accadute nei giorni precedenti;
inconsistente, peraltro, appare il mero richiamo all'alibi fallito, in correlazione al posizionamento della sua autovettura Toyota Yaris. 6.1. Le doglianze sopra distinte con le lettere c., d., e., h. ed m. sono pedissequamente ripetitive di censure già formulate in altri motivi di ricorso e, quindi, già esaminate in relazione a questi. L'esame delle residue deduzioni difensive esige primariamente un inquadramento tecnico-dogmatico, che consenta di delineare in modo consono il perimetro valutativo demandato al giudizio di 17 legittimità. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. - nell'apprezzamento delle fonti di prova - il compito del giudice di legittimità non consiste nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. li, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione . Passando al più specifico tema del vizio di illogicità della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato, in via esclusiva, sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi, attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato;
non sussiste possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie, come risultanti dagli atti del processo;
sicché, nella verifica della eventuale fondatezza del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non si sostanzia nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, bensì nel dovere - radicalmente differente - di stabilire se i giudici di merito: - abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
- abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
- nell'interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, nonché le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire una giustificazione razionale, circa la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di 18 motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari pure altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità dì apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368). Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative, oltre che l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività) non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio - entro il quale ogni elemento sia contestualizzato - che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza, ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988). 6.2. L'analisi del compendio indiziario militante a carico dei due indagati è sussunta, nell'ordinanza avversata, nelle pagine che vanno dalla numero 53 alla numero 57; su tale porzione del provvedimento occorrerà soffermarsi attentamente, onde verificare se il Tribunale del riesame abbia fornito adeguata risposta a tutte le critiche mosse dalla difesa. 6.3. Con le deduzioni sopra riassunte sub I. e sub n., si censurano i due distinti profili del movente e dell'alibi. 6.3.1. Coglie anzitutto nel segno la doglianza difensiva, laddove lamenta come vi sia, nel provvedimento impugnato, una valorizzazione incongruamente marcata del movente, delineato plasticamente dalle reiterate esternazioni, da parte dei due SO, di intenti vendicativi nei confronti di OA. Il movente viene infatti inserito, dal Tribunale del riesame, a pieno titolo nel novero degli indizi autonomamente apprezzabili. Al contrario, alcuna valenza genuinamente «indiziante» può essere attribuita, in termini generali, alla esistenza di un movente. L'indizio deve possedere, come noto, un contenuto informativo specifico, che sia tale da accrescere la verità dell'enunciato fattuale contenuto nella imputazione. E quindi, secondo quanto ripetutamente chiarito in sede di legittimità, il movente può al più fungere da elemento "catalizzatore", dotato di 19 attitudine rafforzativa, rispetto alla capacità dimostrativa connotante gli ulteriori elementi di prova (autonomi e diversi) già raccolti (Sez. U. n. 45276 del 30.10.2003, Andreotti, rv 226094). E anzi, la causale di una data condotta in tanto può fungere da fattore in grado di rendere più agevole il raggiungimento della soluzione di un problema, così svolgendo una funzione di accelerazione, stimolo e ampliamento della efficacia degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità (o di gravità indiziaria, a fini cautelari) solo in quanto questi ultimi - all'esito di un apprezzamento analitico e incastonandosi in una valutazione globale - si presentino, anche in virtù della chiave di lettura resa possibile dal movente, chiari, precisi e convergenti, quanto a univoca significazione (Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017, Lin, Rv. 269287. Il movente, in conclusione, è un dato conoscitivo che non può, in via autonoma, assurgere alla dignità di indizio in senso proprio. 6.3.2. Corretta appare invece, contrariamente all'assunto difensivo, la valenza attribuita all'alibi falso fornito dagli indagati. Sotto il profilo sistematico e concettuale, le spiegazioni addotte, a propria discolpa, dagli indagati o imputati devono essere incastonati in un ambito interpretativo della prova quanto mai vasto ed onnicomprensivo. Essi non possono mai costituire, dunque, un momento processuale a sé stante, scisso dall'intero contesto. Si tratta di un profilo probatorio che rientra a pieno titolo, pertanto, nella valutazione demandata al giudicante, secondo i canoni generali del libero convincimento. Il patrimonio probatorio disponibile, dunque, si compone anche delle dichiarazioni rese dall'imputato o indagato, siano esse di tenore confessorio o eteroaccusatorio, siano magari meramente tese ad allontanare le incolpazioni, o concretizzino infine una chiamata di correo. È però metodologicamente scorretto limitarsi a valorizzare in senso negativo, ai fini dell'assunzione della decisione finale, eventuali dichiarazioni offerte dall'imputato, o anche comportamenti commissivi o omissivi;
scelte che rappresentino, invece, espressione di diritti soggettivi o di facoltà processuali espressamente garantite dall'ordinamento. Condotte quali il silenzio, o anche l'ostinata ed inverosimile negazione, infatti, rientrano pur sempre nell'esteso novero dei diritti di difesa e costituiscono, comunque, espressione delle libere ed insindacabili scelte strategiche difensive. Di ben diverso valore è, al contrario, il procedimento razionale che consente di fondare un convincimento di reità non sulla attribuzione di un'accezione implicitamente confessoria al mero silenzio, o magari alla ricostruzione inattendibile promanante dall'imputato; che autorizza invece a basarsi sulla attribuzione, a tali condotte, di un semplice valore di riscontro, rispetto ad un materiale probatorio gravante sul soggetto e che si riveli, già intrinsecamente, dotato dei caratteri di concludenza e decisività. In quest'ottica l'assenza di spiegazione, o anche la proposizione di una ricostruzione 20 non veritiera rispetto alle accuse rivoltegli (ossia in altri termini l'alibi del soggetto) postula dunque sempre un vaglio estremamente severo. Ma di per sé, l'alibi non costituisce un elemento immediatamente pregiudizievole per il dichiarante. È pienamente immaginabile, insomma, un alibi semplicemente non rispondente al vero e, dunque, mera espressione del diritto di difesa dell'imputato. Una differente valenza evocativa, al contrario, rivestirà l'alibi fasullo, palesemente mendace. L'alibi che risulti artificiosamente costruito, eventualmente combinando ed affastellando secondo convenienza una pluralità di circostanze inventate, fino a comporre un vero e proprio mosaico di menzogne. Ciò realizzerà un alibi non soltanto non veritiero, bensì mendace. E questo potrà essere valutato alla stregua di un elemento fortemente sintomatico del tentativo di sottrarsi - mediante astuta macchinazione - all'accertamento della verità. La differenza di fondo tra le due situazioni sopra descritte risiede allora nel fatto che un alibi semplicemente fallito non potrà costituire prova a carico, non essendo compito dell'accusato dimostrare la propria innocenza;
un alibi fasullo o costruito al contrario - ove si incentri su aspetti essenziali della vicenda e sia astrattamente idoneo a sottrarre il reo ad un giudizio di colpevolezza - si potrà inserire a pieno titolo nel meccanismo di formazione del convincimento del giudice (l'insegnamento di legittimità è, in tale materia, risalente e del tutto consolidato, per cui sarà bastevole richiamare il dictum di Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, Musurneci, Rv. 191231). 6.4. La difesa aveva poi posto un tema dialettico molto preciso, costituito dal fatto che i testimoni oculari UE LI e AR UD - con dichiarazioni tra loro sovrapponibili - avessero dichiarato di aver visto l'esecutore materiale dell'assassinio adoperare la mano sinistra (trattasi della censura sopra distinta sub 6, alla lettera a); la difesa, dipanando ancora la medesima censura, ha quindi tentato di dimostrare, allegando all'uopo alcune fotografie, come il presunto sparatore TI SO sia destrorso. Con tale specifica deduzione difensiva, l'ordinanza impugnata ha mancato di confrontarsi in modo effettivo e analitico, preferendo adottare una formula argomentativa perplessa, oltre che conformata ad un canone di giudizio incerto e dubitativo, appunto in quanto fondato sull'affermazione in termini di mera possibilità. Lo stesso Tribunale del riesame, peraltro, dopo aver affermato non potersi escludere che TI SO sia in grado di sparare anche con la mano sinistra, conferma come quest'ultimo sia solito adoperare la mano destra (si legga, sul punto, quanto riportato a pag. 56 del provvedimento impugnato, laddove può leggersi la seguente frase: "... dalle dichiarazioni della NN, che subito dopo gli spari vide il passaggio del mezzo, risulta l'utilizzo della mano destra da parte del passeggero per, verosimilmente, riporre la pistola utilizzata"); ma il Tribunale evita, in tal modo, di confrontarsi con 21 la precisa deduzione difensiva, vertente anche sulla asserita illogicità del fatto che l'indagato decidesse di servirsi della mano "inutile", proprio in un momento topico, quale quello del compimento di una azione omicidiaria. Ciò comporta la sussistenza del lamentato vizio di intrinseca contraddittorietà della motivazione, sotto il profilo sia logico, sia intratestuale. Allorquando infatti lo spettro congetturale, nella valutazione del materiale conoscitivo disponibile, sia ridotto ad alternative destinate a condurre ad esiti tra loro anche radicalmente difformi (che nel caso di specie possono, in sostanza, comportare l'attribuzione, o meno, del ruolo di sparatore a TI SO e, seguendo l'impostazione accusatoria, quasi consequenzialmente del ruolo di conducente del mezzo al di lui padre) ritenerle tutte parimente plausibili e possibili si risolve in una motivazione perplessa, che non è in grado di sorreggere l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Dunque, esulando dai compiti di questa Corte l'interpretazione e la diretta valutazione degli elementi emergenti dall'incarto processuale, tale carenza motivatoria non può che condurre a una decisione di annullamento (in punto di definizione teorica del concetto di "motivazione perplessa", si legga Sez. 3, n. 39678 del 24/04/2018, N., Rv. 273816, a mente della quale: «Ricorre il vizio della motivazione perplessa allorquando due o più alternative prospettate dallo stesso giudicante in relazione al fatto oggetto del giudizio non siano al fine risolte, sicché persistano incertezze sulla soluzione accolta, restando indecifrabili le ragioni del suo convincimento»). 6.5. Di analoga natura è il vizio che si annida nelle valutazioni, compiute dal Tribunale del riesame, con riferimento all'ulteriore tema relativo alla conformazione morfologica dei due indagati (trattasi della doglianza sopra riassunta sub 6, alla lettera b.). Struttura fisica da ritenersi - secondo la tesi difensiva - non collimante con quella degli esecutori materiali dell'omicidio, come delineata tanto dalle dichiarazioni rese da AR UD e da SM NN, quanto dalle immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza installate nei pressi. L'argomento adoperato dalla difesa, sul punto, è estremamente preciso: il passeggero, ossia colui che esplose il colpo che uccise HO BR, era decisamente più basso del conducente. E si tratta di un dato, prosegue la difesa, che si colloca in una posizione di insanabile contrasto, oggettivo e logico, con due elementi, che rivestono ugualmente un connotato di oggettività: - anzitutto, TI SO è almeno dieci centimetri più alto del padre;
- in secondo luogo, il sedile posteriore del ciclomotore Yamaha TMax, adoperato dagli assassini, è sovrastante - rispetto alla posizione del guidatore del mezzo stesso - di almeno dieci o quindici centimetri. 22 Il tutto porta, secondo la puntuale deduzione difensiva, a ritenere che - laddove TI SO fosse stato assiso sul retro del ciclomotore e pur considerando movimenti di vario genere, avrebbe finito inevitabilmente per sovrastare la testa del padre (preteso conducente del medesimo veicolo) di circa venti o venticinque centimetri. Si tratta di una obiezione molto mirata, oltre che fondata su dati di natura sia dichiarativa, sia oggettiva;
con la stessa, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto specificamente dialogare e, all'esito, avrebbe dovuto fornire una risposta coerente e di inequivocabile contenuto. L'ordinanza impugnata, al contrario, si esprime ancora una volta in modo perplesso e contraddittorio, trincerandosi nuovamente dietro moduli espressivi di ambigua valenza. Non affrontando l'esatto tema proposto dalla difesa, infatti, il Tribunale rimarca la scarsa nitidezza delle immagini versate nel fascicolo e la nota trasmessa dal RIS dei Carabinieri (qui viene sottolineata la scarsa qualità dei filmati, anche derivante dalla distanza dalla quale sono state effettuate, in orario notturno, le riprese). Il tutto viene giudicato poco conciliabile con la possibile effettuazione dell'invocato accertamento antropometrico (la cui fattibilità potrà comunque, sempre secondo il Tribunale del riesame, essere presa in considerazione nel corso del futuro svolgimento del processo). Anche sul punto, la motivazione adottata dal Tribunale risulta quindi carente, dato che in pratica evita di rispondere direttamente alle obiezioni poste a fondamento dell'impugnazione, lasciando così residuare un evidente "vuoto" argomentativo. 6.6. Identiche considerazioni possono farsi, con riferimento all'ulteriore tema critico espresso dalla difesa, rappresentato dalla foggia delle scarpe indossate dagli autori del gesto delittuoso de quo. A fronte di immagini estratte dal sistema di videosorveglianza, dalle quali si evincerebbe come entrambi gli occupanti dello scooter calzassero al momento scarpe bianche e basse, afferma la difesa esser state acquisite agli atti anche altre riprese, che mostrerebbero TI SO, nel corso della medesima serata, con indosso scarpe nere e alte. Con tale deduzione, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto dialogare direttamente, fornendo poi una motivazione logica ed esaustiva, tale da consentire di escludere le prospettate ipotesi ricostruttive di tenore alternativo. In ordine alle caratteristiche delle scarpe, invece, può leggersi nell'ordinanza impugnata che "non può escludersi la presenza di inserti neri da immagini in movimento e in una situazione di buio"; nel prosieguo del provvedimento è poi scritto che le riprese "evidenziano una prevalenza di colore scuro solo nella parte anteriore mentre di dietro e di lato vi è certamente una prevalenza di bianco" (pag. 56 del provvedimento impugnato). La struttura motivazionale, ancora una volta, risulta quindi contraddittoria e frutto di un approccio dubitativo;
essa, pertanto, non risponde adeguatamente alle censure formulate dalla difesa. 23 6.7. Ma anche con riferimento alla tematica inerente al casco, il Tribunale non riesce a oltrepassare lo stadio della affermazione in termini di generica compatibilità, fra quello presente nel bagagliaio dell'autovettura di CE CC (veicolo che TI SO aveva avuto in uso) e quello utilizzato da uno degli assassini. E anche sul punto specifico, non viene instaurato il necessario confronto speculativo con l'obiezione propugnata dalla difesa, in ordine alla tipologia di casco indossato dallo sparatore;
casco che il ricorrente sostiene essere di colore diverso da quello descritto dalla CC, stando a quanto desumibile - sempre stando alla tesi difensiva - dalle riprese effettuate dal sistema di videosorveglianza. Stessa carenza di argomentazioni, infine, può riscontrarsi in ordine all'ultimo profilo di criticità evidenziato dalla difesa, inerente al fatto che né i SO, né alcuno dei familiari di questi, abbiano mai avuto la disponibilità di uno scooter Yamaha TMax. 6.8. In conclusione, le principali questioni poste dal ricorrente - sopra dettagliatamente riportate - riguardano come detto la gravità degli indizi, con specifico riferimento al versante della riferibilità soggettiva della condotta;
il fatto risulta, invece, adeguatamente ricostruito sotto il profilo fenomenico. Il governo che delle sopra enucleate regole ermeneutiche è stato fatto dal Tribunale del riesame, per ribadire - con la necessaria qualificata probabilità - la riconducibilità al ricorrente della accertata condotta omicidiaria, disattendendo le questioni proposte dalla difesa con la richiesta di riesame, concretizza il denunciato vizio di carenza motivazionale. In particolare, le ipotesi ricostruttive di tenore alternativo - e i relativi elementi di valutazione e conoscenza, ipoteticamente atti a suffragarle, così disarticolando l'impianto accusatorio - non risultano congruamente vagliate, nell'impugnata ordinanza. Si deve anche ricordare come la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, a fini cautelari, debba tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un certo dato dimostrativo, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128; Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250243); il tutto, a patto che l'ipotesi alternativa sia dotata di razionalità e plausibilità pratica e che si tratti, inoltre, di valutazione allo stato degli atti (Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699). Il Tribunale del riesame, in definitiva, non ha instaurato un reale confronto con le plurime obiezioni difensive e con le ricostruzioni alternative proposte, tutte effettivamente vertenti su profili essenziali della vicenda e, almeno astrattamente, in grado di disarticolare in profondità il compendio indiziario gravante sul ricorrente. 7. Il quarto motivo, a mezzo del quale si deducono vizi di violazione di legge 24 e di difetto di motivazione, con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen., in punto sia di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, sia di adeguatezza della misura di massimo rigore attualmente in esecuzione, resta assorbito dalla fondatezza della doglianza precedentemente esaminata. 8. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnata ordinanza deve essere annullata e gli atti rinviati, per nuovo giudizio circa i sopra detti aspetti problematici, al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 cod. proc. pen. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2023.