Art. 2.
Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186 , e' aggiunto il seguente comma:
"Il consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia puo' chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le armi da fuoco portatili siano sottoposte a prova presso lo stabilimento di produzione, qualora l'impresa interessata disponga, e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco o della sezione, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco o della sezione".
Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186 , e' aggiunto il seguente comma:
"Il consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia puo' chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le armi da fuoco portatili siano sottoposte a prova presso lo stabilimento di produzione, qualora l'impresa interessata disponga, e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco o della sezione, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco o della sezione".