Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1454
Articolo 2
Versione
20 gennaio 1957
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 200 milioni a favore del comune di Cortina d'Ampezzo in relazione alle spese per opere di competenza dello stesso, sostenute ai fini dell'organizzazione e dello svolgimento dei Giochi Olimpici invernali del 1956.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1957