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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/06/2025, n. 5332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5332 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Savignano ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5663 /2025 promossa da:
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LARGA, Parte_1 P.IVA_1
9 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MAJOCCHI MATTEO (C.F. , C.F._1 dal quale è rappresentata e difesa
PARTE RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione operativa
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE:
1. NEL MERITO 1.1. accertare l'inadempimento di alla propria Controparte_1 obbligazione di pagamento dei canoni di locazione in favore di ed accertare la Parte_1 legittimità della risoluzione intimata da quest'ultima in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 – Condizioni Generali e dell'art. 1456 c.c. conseguentemente 1.2. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, il Resistente al pagamento dell'importo complessivo di Euro 26.498,29 come meglio quantificato e dettagliato in atti al netto degli acconti già versati, oltre IVA sulle fatture per canoni insoluti (e quindi Euro 26.821,21 IVA compresa sulle fatture per canoni insoluti) ed oltre interessi (moratori ex D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute, e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., sugli importi dovuti a titolo di penale, indennizzo e maggior danno, ed oltre rivalutazione ove dovuta), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno. 1.3. condannare il Resistente alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato al punto 3 del presente Ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio Logistica di Pt_1 inviando una email a Email_1 [... IN VIA ISTRUTTORIA
2.1. Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO
3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora innanzi, ha esposto di aver stipulato con Parte_1 Pt_1 in prosieguo, due contratti di locazione di Controparte_1 CP_1 beni mobili:
a) l'uno, n. 08927246, in data 7 gennaio 2020, avente ad oggetto “n. 1 sega circolare a lama inclinabile
SCM NOVA SI30” e la durata di 60 mesi, concesso in locazione verso il canone mensile (da corrispondere trimestralmente) di € 500,16, oltre IVA, e acquistato da Locori Macchine Legno Srl, indicato dalla resistente, al prezzo di € 8.000,00, oltre IVA
b) l'altro, n. , in data 23 ottobre 2020 , avente ad oggetto “n. 1 fresatrice CN Mod. TEKNO P.IVA_3
160 – 100” e la durata di 48 mesi, concesso in locazione verso il canone di € 1.656,99, oltre IVA, e acquistato dal medesimo venditore verso il prezzo di € 21.500,00, oltre IVA .
ha allegato che la conduttrice ha corrisposto, quanto al primo contratto, undici canoni Pt_1 trimestrali, per complessivi € 5.501,76, e che, a partire dal mese di dicembre 2022 ha interrotto i pagamenti, lasciando insolute le fatture nn. 0001173094, 0001346770, 0000215421 e 0000574664; quanto al secondo, che non ha pagato le fatture nn. 0001180047, 0001255953 (parzialmente) e
0000136551.
Con missive rispettivamente del 21 maggio 2021 (ricevuta il 9 giugno 2021) e del 21 agosto 2023
(ricevuta il 23 agosto 2023), essa ha comunicato l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa pattuita all'art. 12 di entrambi i contratti ed ha chiesto la restituzione dei beni locati.
Successivamente, la resistente versava € 14.855,64, in relazione al secondo contratto.
La ricorrente ha dedotto che i contratti inter partes non attribuiscono al conduttore la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto, giacché non potrebbe rientrare dei costi sopportati”, Pt_1 ed ha chiesto di condannare l pagamento in suo favore, Controparte_1 della somma di € 21.158,77 (successivamente aggiornata in € 28.415,80 alla data dell'udienza del 28 maggio 2025), comprensiva delle spese per il recupero del credito (pari ad € 62,40), di cui:
a) quanto al primo contratto,
- € 1.098,60, IVA compresa, per canoni scaduti alla data di comunicazione della risoluzione di diritto
(23 agosto 2023); - € 1.500,48, a titolo di penale contrattuale per la risoluzione anticipata, calcolata nella “maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici” (art. 13, comma
2, Condizioni Generali di Contratto);
- € 3.000,96, a titolo di indennizzo per la mancata restituzione del materiale, calcolato dalla data di risoluzione del contratto all'udienza del 28 maggio 2025 (art. 14, comma 2, Condizioni Generali di
Contratto);
b) quanto al secondo contratto, € 21.096, 37, quale indennizzo per la mancata restituzione del bene locato dalla risoluzione alla data del ricorso (gennaio 2025), importo successivamente aggiornato in
€ 22.753,36, alla data del 28 maggio 2025.
Ha chiesto il pagamento degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute, e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., sugli importi dovuti a titolo di penale e indennizzo, oltre rivalutazione ove dovuta.
Ha chiesto, altresì, la condanna di lla restituzione del Controparte_1 materiale.
All'udienza di comparizione del 28 maggio 2025, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla parte resistente, che non si è costituita in giudizio,
l'ha dichiarata contumace. Ha, quindi, riservato la causa in decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
2. Le domande sono fondate.
La ricorrente ha offerto la prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia i contratti di locazioni del 7 gennaio 2020 e del 23 ottobre 2020, sottoscritti dalla controparte (doc. 2),
e le comunicazioni di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ricevute dalla resistente in data 9 giugno 2021 e 23 agosto 2023 (doc. 6): ha così assolto l'onere probatorio a suo carico in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, la resistente, contumace, niente ha potuto allegare o dimostrare circa l'esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi delle obbligazioni di pagamento dedotte in lite. Legittimamente la ricorrente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, pattuita all'art. 12 del contratto per il caso, tra gli altri, di mancato pagamento anche di un solo canone mensile, e i contratti si sono risolti di diritto alla data del 9 giugno 2021 (contratto n. 08928765) e del 23 ottobre 2023
(contratto n. 08927246), in cui a ricevuto le rispettive Controparte_1 comunicazioni.
Per effetto della risoluzione anticipata del contratto e della ritardata restituzione dei beni locati, sono altresì dovute le ulteriori voci chieste in pagamento, relative alla penale contrattuale e all'indennizzo per la ritardata restituzione dei beni dopo la risoluzione, alla luce dei patti negoziali contenuti nei citati articoli 13 e 14 del contratto.
Ed infatti, quanto:
- alla penale, l'importo indicato corrisponde effettivamente alla maggior somma tra un terzo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione effettivamente pattuita e la somma di tre canoni periodici;
- all'indennizzo, le parti hanno espressamente pattuito la risarcibilità del pregiudizio ulteriore rispetto a quello coperto, in via forfetaria, dalla penale, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, ultima parte, c.c., e precisamente di quello conseguente alla protrazione del godimento dei beni, successiva alla risoluzione contrattuale ed al venir meno del titolo che ne legittima la detenzione, per tutta la durata della stessa, sino alla restituzione, non ancora avvenuta.
Va altresì sottolineato che la suddetta penale, alla luce delle complessive pattuizioni negoziali e dell'importo totale richiesto in pagamento, non appare manifestamente eccessiva, in quanto non attribuisce al locatore concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto e non provoca dunque uno squilibrio del sinallagma, tanto più che la restituzione del bene è un effetto naturale della scadenza del rapporto di locazione (cfr. Cassazione civile sez. III,
31/10/2017, n.25863 e sez. II, 10/05/2012, n.7180). Né può attribuirsi eccessiva rilevanza all'adempimento parziale, dal momento che l'interesse che aveva all'adempimento è Pt_1 dimostrato dalla necessità quantomeno di rientrare nei costi sostenuti per l'acquisto del materiale.
Non sussistono, dunque, i presupposti previsti dall'art. 1384, c.c., ai fini della riduzione giudiziale secondo equità dell'importo della penale.
In definitiva, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di della somma di Pt_1
€ 28.415,80, oltre interessi di mora ex d. lgs. n. 231/2002, quanto alle fatture insolute nn. 0000215421
e 0000574664 (doc. 7), e interessi legali dal deposito del ricorso (10 febbraio 2025), quanto al residuo importo, ai sensi dell'art. 1282, comma 4, c.c. Quanto, infine, alla restituzione del materiale, il citato art. 13 del Contratto, in caso di avvenuta risoluzione, ne fa obbligo al Conduttore, che deve adempiervi “immediatamente”.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, della contumacia della resistente e della natura documentale della causa, oltre che delle ripetitività delle questioni di diritto e di fatto, si liquidano come in dispositivo nei minimi tariffari e con esclusione della fase istruttoria e di quella decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 decies, 281 terdecies e 281 sexies, c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accertati l'inadempimento di e la risoluzione di Controparte_1 diritto dei contratti di locazione di beni mobili nn. 08927246 e 08928765, condanna la predetta resistente al pagamento, in favore di della somma di € 28.415,80, Parte_1 oltre interessi di mora ex d. lgsl. n. 231/2002, quanto alle fatture insolute nn. 0000215421 e
0000574664, e interessi legali dal deposito del ricorso, quanto al residuo importo, ai sensi dell'art. 1282, comma 4, c.c.;
3) condanna lla restituzione immediata dei beni locati, Controparte_1
a propria cure e spese, in favore di Parte_1
4) condanna la parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 1.453,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, e € 545,00 per esborsi.
Milano, 27/06/2025
Il Giudice
Francesca Savignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Savignano ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5663 /2025 promossa da:
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LARGA, Parte_1 P.IVA_1
9 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MAJOCCHI MATTEO (C.F. , C.F._1 dal quale è rappresentata e difesa
PARTE RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione operativa
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE:
1. NEL MERITO 1.1. accertare l'inadempimento di alla propria Controparte_1 obbligazione di pagamento dei canoni di locazione in favore di ed accertare la Parte_1 legittimità della risoluzione intimata da quest'ultima in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 – Condizioni Generali e dell'art. 1456 c.c. conseguentemente 1.2. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, il Resistente al pagamento dell'importo complessivo di Euro 26.498,29 come meglio quantificato e dettagliato in atti al netto degli acconti già versati, oltre IVA sulle fatture per canoni insoluti (e quindi Euro 26.821,21 IVA compresa sulle fatture per canoni insoluti) ed oltre interessi (moratori ex D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute, e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., sugli importi dovuti a titolo di penale, indennizzo e maggior danno, ed oltre rivalutazione ove dovuta), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno. 1.3. condannare il Resistente alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato al punto 3 del presente Ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio Logistica di Pt_1 inviando una email a Email_1 [... IN VIA ISTRUTTORIA
2.1. Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO
3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora innanzi, ha esposto di aver stipulato con Parte_1 Pt_1 in prosieguo, due contratti di locazione di Controparte_1 CP_1 beni mobili:
a) l'uno, n. 08927246, in data 7 gennaio 2020, avente ad oggetto “n. 1 sega circolare a lama inclinabile
SCM NOVA SI30” e la durata di 60 mesi, concesso in locazione verso il canone mensile (da corrispondere trimestralmente) di € 500,16, oltre IVA, e acquistato da Locori Macchine Legno Srl, indicato dalla resistente, al prezzo di € 8.000,00, oltre IVA
b) l'altro, n. , in data 23 ottobre 2020 , avente ad oggetto “n. 1 fresatrice CN Mod. TEKNO P.IVA_3
160 – 100” e la durata di 48 mesi, concesso in locazione verso il canone di € 1.656,99, oltre IVA, e acquistato dal medesimo venditore verso il prezzo di € 21.500,00, oltre IVA .
ha allegato che la conduttrice ha corrisposto, quanto al primo contratto, undici canoni Pt_1 trimestrali, per complessivi € 5.501,76, e che, a partire dal mese di dicembre 2022 ha interrotto i pagamenti, lasciando insolute le fatture nn. 0001173094, 0001346770, 0000215421 e 0000574664; quanto al secondo, che non ha pagato le fatture nn. 0001180047, 0001255953 (parzialmente) e
0000136551.
Con missive rispettivamente del 21 maggio 2021 (ricevuta il 9 giugno 2021) e del 21 agosto 2023
(ricevuta il 23 agosto 2023), essa ha comunicato l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa pattuita all'art. 12 di entrambi i contratti ed ha chiesto la restituzione dei beni locati.
Successivamente, la resistente versava € 14.855,64, in relazione al secondo contratto.
La ricorrente ha dedotto che i contratti inter partes non attribuiscono al conduttore la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto, giacché non potrebbe rientrare dei costi sopportati”, Pt_1 ed ha chiesto di condannare l pagamento in suo favore, Controparte_1 della somma di € 21.158,77 (successivamente aggiornata in € 28.415,80 alla data dell'udienza del 28 maggio 2025), comprensiva delle spese per il recupero del credito (pari ad € 62,40), di cui:
a) quanto al primo contratto,
- € 1.098,60, IVA compresa, per canoni scaduti alla data di comunicazione della risoluzione di diritto
(23 agosto 2023); - € 1.500,48, a titolo di penale contrattuale per la risoluzione anticipata, calcolata nella “maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici” (art. 13, comma
2, Condizioni Generali di Contratto);
- € 3.000,96, a titolo di indennizzo per la mancata restituzione del materiale, calcolato dalla data di risoluzione del contratto all'udienza del 28 maggio 2025 (art. 14, comma 2, Condizioni Generali di
Contratto);
b) quanto al secondo contratto, € 21.096, 37, quale indennizzo per la mancata restituzione del bene locato dalla risoluzione alla data del ricorso (gennaio 2025), importo successivamente aggiornato in
€ 22.753,36, alla data del 28 maggio 2025.
Ha chiesto il pagamento degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute, e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., sugli importi dovuti a titolo di penale e indennizzo, oltre rivalutazione ove dovuta.
Ha chiesto, altresì, la condanna di lla restituzione del Controparte_1 materiale.
All'udienza di comparizione del 28 maggio 2025, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla parte resistente, che non si è costituita in giudizio,
l'ha dichiarata contumace. Ha, quindi, riservato la causa in decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
2. Le domande sono fondate.
La ricorrente ha offerto la prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia i contratti di locazioni del 7 gennaio 2020 e del 23 ottobre 2020, sottoscritti dalla controparte (doc. 2),
e le comunicazioni di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ricevute dalla resistente in data 9 giugno 2021 e 23 agosto 2023 (doc. 6): ha così assolto l'onere probatorio a suo carico in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, la resistente, contumace, niente ha potuto allegare o dimostrare circa l'esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi delle obbligazioni di pagamento dedotte in lite. Legittimamente la ricorrente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, pattuita all'art. 12 del contratto per il caso, tra gli altri, di mancato pagamento anche di un solo canone mensile, e i contratti si sono risolti di diritto alla data del 9 giugno 2021 (contratto n. 08928765) e del 23 ottobre 2023
(contratto n. 08927246), in cui a ricevuto le rispettive Controparte_1 comunicazioni.
Per effetto della risoluzione anticipata del contratto e della ritardata restituzione dei beni locati, sono altresì dovute le ulteriori voci chieste in pagamento, relative alla penale contrattuale e all'indennizzo per la ritardata restituzione dei beni dopo la risoluzione, alla luce dei patti negoziali contenuti nei citati articoli 13 e 14 del contratto.
Ed infatti, quanto:
- alla penale, l'importo indicato corrisponde effettivamente alla maggior somma tra un terzo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione effettivamente pattuita e la somma di tre canoni periodici;
- all'indennizzo, le parti hanno espressamente pattuito la risarcibilità del pregiudizio ulteriore rispetto a quello coperto, in via forfetaria, dalla penale, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, ultima parte, c.c., e precisamente di quello conseguente alla protrazione del godimento dei beni, successiva alla risoluzione contrattuale ed al venir meno del titolo che ne legittima la detenzione, per tutta la durata della stessa, sino alla restituzione, non ancora avvenuta.
Va altresì sottolineato che la suddetta penale, alla luce delle complessive pattuizioni negoziali e dell'importo totale richiesto in pagamento, non appare manifestamente eccessiva, in quanto non attribuisce al locatore concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto e non provoca dunque uno squilibrio del sinallagma, tanto più che la restituzione del bene è un effetto naturale della scadenza del rapporto di locazione (cfr. Cassazione civile sez. III,
31/10/2017, n.25863 e sez. II, 10/05/2012, n.7180). Né può attribuirsi eccessiva rilevanza all'adempimento parziale, dal momento che l'interesse che aveva all'adempimento è Pt_1 dimostrato dalla necessità quantomeno di rientrare nei costi sostenuti per l'acquisto del materiale.
Non sussistono, dunque, i presupposti previsti dall'art. 1384, c.c., ai fini della riduzione giudiziale secondo equità dell'importo della penale.
In definitiva, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di della somma di Pt_1
€ 28.415,80, oltre interessi di mora ex d. lgs. n. 231/2002, quanto alle fatture insolute nn. 0000215421
e 0000574664 (doc. 7), e interessi legali dal deposito del ricorso (10 febbraio 2025), quanto al residuo importo, ai sensi dell'art. 1282, comma 4, c.c. Quanto, infine, alla restituzione del materiale, il citato art. 13 del Contratto, in caso di avvenuta risoluzione, ne fa obbligo al Conduttore, che deve adempiervi “immediatamente”.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, della contumacia della resistente e della natura documentale della causa, oltre che delle ripetitività delle questioni di diritto e di fatto, si liquidano come in dispositivo nei minimi tariffari e con esclusione della fase istruttoria e di quella decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 decies, 281 terdecies e 281 sexies, c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accertati l'inadempimento di e la risoluzione di Controparte_1 diritto dei contratti di locazione di beni mobili nn. 08927246 e 08928765, condanna la predetta resistente al pagamento, in favore di della somma di € 28.415,80, Parte_1 oltre interessi di mora ex d. lgsl. n. 231/2002, quanto alle fatture insolute nn. 0000215421 e
0000574664, e interessi legali dal deposito del ricorso, quanto al residuo importo, ai sensi dell'art. 1282, comma 4, c.c.;
3) condanna lla restituzione immediata dei beni locati, Controparte_1
a propria cure e spese, in favore di Parte_1
4) condanna la parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 1.453,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, e € 545,00 per esborsi.
Milano, 27/06/2025
Il Giudice
Francesca Savignano