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18 dicembre 1985
18 dicembre 1985
Art. 5.
L' articolo 195 del codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente:
"Art. 195 - (Violenza contro un inferiore). - Il militare, che usa violenza contro un inferiore, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale . La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata".
L' articolo 195 del codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente:
"Art. 195 - (Violenza contro un inferiore). - Il militare, che usa violenza contro un inferiore, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale . La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata".
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 13/05/1991, n. 203Provvedimento: […] L'articolo 195 cod. pen. mil. di pace come novellato dall'art. 5 della legge 26 novembre 1985, n. 689 (Modifiche al codice penale militare di pace), stabilisce: […]Leggi di più...
- violenza ad inferiore·
- non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.·
- conseguenze·
- insussistenza·
- esclusione·
- ipotesi aggravata·
- sent. 203/91 c. reati militari·
- generalita' ed indeterminatezza della circostanza aggravante·
- contenuto.·
- mancato rispetto della regola della rimproverabilita' con incidenza sul diritto di difesa·
- sent. 203/91 b. reati militari·
- circostanza aggravante·
- difficolta' per il soggetto di conoscere il preciso contenuto della norma incriminatrice·
- indeterminatezza e generalita' della fattispecie aggravante·
- sent. 203/91 a. reati militari