Art. 5.
L' articolo 195 del codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente:
"Art. 195 - (Violenza contro un inferiore). - Il militare, che usa violenza contro un inferiore, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale . La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata".
L' articolo 195 del codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente:
"Art. 195 - (Violenza contro un inferiore). - Il militare, che usa violenza contro un inferiore, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale . La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata".