Articolo 5 della Legge 26 novembre 1985, n. 689
Articolo 4Articolo 6
Versione
18 dicembre 1985
Art. 5.
L' articolo 195 del codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente:
"Art. 195 - (Violenza contro un inferiore). - Il militare, che usa violenza contro un inferiore, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale . La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata".
Entrata in vigore il 18 dicembre 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente