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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2024, n. 20683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20683 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TA NA VA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 07/11/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20683 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 27/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato NA VA TA avverso la sentenza emessa in data 9 marzo 2023 dal locale Tribunale con la quale il predetto imputato è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. il cui disposto non si applica all'imputato detenuto, come nella specie risultava dalla comunicazione in data 15 aprile 2023 - e quindi ben prima della impugnazione proposta il 13 giugno 2023 - allo stesso Tribunale che ha emesso la sentenza, del modello IP 1 da parte della casa circondariale di Como con la quale l'imputato ivi detenuto nominava l'attuale difensore sia con riferimento al presente procedimento che ad altri due, compreso quello relativo all'ordine di esecuzione per espiazione pena detentiva a seguito della revoca della detenzione domiciliare, così risultando il ricorrente detenuto senza soluzione di continuità dal 20 gennaio al 19 settembre 2023 e dal 24 febbraio 2023 con detenzione carceraria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. La ordinanza impugnata ha sanzionato di inammissibilità l'appello proposto dall'imputato in quanto mancante del contestuale deposito della elezione o dichiarazione di domicilio. 3. Nella specie, come risulta dagli atti, l'imputato risultava detenuto in espiazione della pena alla data della emissione della sentenza di primo grado (v. intestazione della sentenza), mentre era risultato libero all'esito della decisione oggi impugnata in quanto scarcerato a seguito di espiazione della pena in data 20/08/2023 (v. scheda sistema informativo detenuti in data 03/11/2023 in atti). Condizioni del tutto consone a quanto documentato dal ricorrente in relazione al provvedimento esecutivo di espiazione pena del 17 marzo 2023, e alla comunicazione al Tribunale in data 15 aprile 2023 (e ben prima della proposizione dell'appello di cui si tratta avvenuta in data 13.6.2023) della nomina dell'attuale difensore tramite modello IP 1 della Casa circondariale di Como presso la quale era detenuto. 2 Cosicché non v'è dubbio che l'atto di appello sia stato proposto dall'imputato oggi ricorrente in costanza di sua detenzione in carcere. 4. Ritiene questo Collegio che deve essere condiviso il principio secondo il quale in tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, Toure, Rv. 285029; conf.Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023,OC, Rv. 285021;Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, Savoia, Rv. 285546). Il principio, che risulta affermato sia in caso in cui si trattava di imputato detenuto per la medesima causa (sentenze OU e OC) che in caso di detenuto per altra causa (sentenza Savoia), è stato espressamente ribadito (Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024, Shala, Rv. 285749) per il caso di imputato impugnante detenuto per altra causa - come ricorrente nel caso all'esame di questo Collegio. Tanto in base all'interpretazione complessiva del quadro normativo espresso dalla riforma introdotta con il D.Leg. 10 ottobre 2022 n. 150, già efficacemente espressa dalla sentenza OC, in sintonia con il principio affermato anteriormente alla riforma dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869), secondo il quale le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, precisandosi che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto «per altra causa»). Cosicché deve ritenersi che l'elezione di domicilio prevista dall'art.581, comma 1-ter cod. proc. pen., non sia requisito necessario a pena di inammissibilità neanche nel caso in cui il soggetto risulti detenuto in relazione ad altro giudizio. Deve infatti ritenersi che anche in tale caso non sia previsto l'obbligo di elezione di domicilio all'atto della presentazione dell'impugnazione, atteso che - dal suddetto quadro normativo in tema di notifiche all'imputato detenuto - si evince come lo stesso si applichi in diretta conseguenza del suo stato di restrizione, a propria volta da considerare in relazione al momento di presentazione dell'impugnazione; d'altra parte, deve rilevarsi che - ai sensi dell'art.161, comma 3 3, cod. proc. pen. - l'imputato detenuto deve, all'atto della scarcerazione, obbligatoriamente operare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, elemento che consente l'agevole individuazione del recapito per le successive notifiche (così, in parte motiva, Sez. 6, n.47174 del 07/11/2023, Chirico, n. m.). 5. Pertanto, in adesione al richiamato principio, la Corte di appello doveva considerare la emergenza, costituita dalla detenzione per altra causa dell'imputato al momento della proposizione dell'appello, incidente sulla ammissibilità dell'atto di gravame per il quale si doveva escludere il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dello stesso appellante. 6. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio. Così deciso il 27/03/2024.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20683 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 27/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato NA VA TA avverso la sentenza emessa in data 9 marzo 2023 dal locale Tribunale con la quale il predetto imputato è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. il cui disposto non si applica all'imputato detenuto, come nella specie risultava dalla comunicazione in data 15 aprile 2023 - e quindi ben prima della impugnazione proposta il 13 giugno 2023 - allo stesso Tribunale che ha emesso la sentenza, del modello IP 1 da parte della casa circondariale di Como con la quale l'imputato ivi detenuto nominava l'attuale difensore sia con riferimento al presente procedimento che ad altri due, compreso quello relativo all'ordine di esecuzione per espiazione pena detentiva a seguito della revoca della detenzione domiciliare, così risultando il ricorrente detenuto senza soluzione di continuità dal 20 gennaio al 19 settembre 2023 e dal 24 febbraio 2023 con detenzione carceraria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. La ordinanza impugnata ha sanzionato di inammissibilità l'appello proposto dall'imputato in quanto mancante del contestuale deposito della elezione o dichiarazione di domicilio. 3. Nella specie, come risulta dagli atti, l'imputato risultava detenuto in espiazione della pena alla data della emissione della sentenza di primo grado (v. intestazione della sentenza), mentre era risultato libero all'esito della decisione oggi impugnata in quanto scarcerato a seguito di espiazione della pena in data 20/08/2023 (v. scheda sistema informativo detenuti in data 03/11/2023 in atti). Condizioni del tutto consone a quanto documentato dal ricorrente in relazione al provvedimento esecutivo di espiazione pena del 17 marzo 2023, e alla comunicazione al Tribunale in data 15 aprile 2023 (e ben prima della proposizione dell'appello di cui si tratta avvenuta in data 13.6.2023) della nomina dell'attuale difensore tramite modello IP 1 della Casa circondariale di Como presso la quale era detenuto. 2 Cosicché non v'è dubbio che l'atto di appello sia stato proposto dall'imputato oggi ricorrente in costanza di sua detenzione in carcere. 4. Ritiene questo Collegio che deve essere condiviso il principio secondo il quale in tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, Toure, Rv. 285029; conf.Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023,OC, Rv. 285021;Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, Savoia, Rv. 285546). Il principio, che risulta affermato sia in caso in cui si trattava di imputato detenuto per la medesima causa (sentenze OU e OC) che in caso di detenuto per altra causa (sentenza Savoia), è stato espressamente ribadito (Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024, Shala, Rv. 285749) per il caso di imputato impugnante detenuto per altra causa - come ricorrente nel caso all'esame di questo Collegio. Tanto in base all'interpretazione complessiva del quadro normativo espresso dalla riforma introdotta con il D.Leg. 10 ottobre 2022 n. 150, già efficacemente espressa dalla sentenza OC, in sintonia con il principio affermato anteriormente alla riforma dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869), secondo il quale le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, precisandosi che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto «per altra causa»). Cosicché deve ritenersi che l'elezione di domicilio prevista dall'art.581, comma 1-ter cod. proc. pen., non sia requisito necessario a pena di inammissibilità neanche nel caso in cui il soggetto risulti detenuto in relazione ad altro giudizio. Deve infatti ritenersi che anche in tale caso non sia previsto l'obbligo di elezione di domicilio all'atto della presentazione dell'impugnazione, atteso che - dal suddetto quadro normativo in tema di notifiche all'imputato detenuto - si evince come lo stesso si applichi in diretta conseguenza del suo stato di restrizione, a propria volta da considerare in relazione al momento di presentazione dell'impugnazione; d'altra parte, deve rilevarsi che - ai sensi dell'art.161, comma 3 3, cod. proc. pen. - l'imputato detenuto deve, all'atto della scarcerazione, obbligatoriamente operare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, elemento che consente l'agevole individuazione del recapito per le successive notifiche (così, in parte motiva, Sez. 6, n.47174 del 07/11/2023, Chirico, n. m.). 5. Pertanto, in adesione al richiamato principio, la Corte di appello doveva considerare la emergenza, costituita dalla detenzione per altra causa dell'imputato al momento della proposizione dell'appello, incidente sulla ammissibilità dell'atto di gravame per il quale si doveva escludere il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dello stesso appellante. 6. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio. Così deciso il 27/03/2024.