Articolo 45 della Legge 1 agosto 2002, n. 166
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18 agosto 2002
Art. 45. (Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) 1. All' articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "con esclusione" sono inserite le seguenti: ", terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali,";
b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, la parola: "attraverso" e' sostituita dalle seguenti: "a seguito di";
c) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "delle societa' dalle stesse controllate" sono aggiunte le seguenti: "o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle societa' di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali";
d) al comma 2, lettera a), il terzo periodo e' soppresso;
e) al comma 2, lettera a), dopo il quarto periodo sono aggiunti i seguenti: "Il bando di gara deve garantire che la disponibilita' a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresi' assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilita', messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica";
f) al comma 2, lettera e), le parole: "strumentali funzionali all'effettuazione" sono sostituite dalle seguenti: "essenziali per l'effettuazione".
Note all'art. 45:
- Il testo vigente dell' art. 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell' art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 18 (Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale). - 1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalita' effettuati e in qualsiasi forma affidati, e' regolato, a norma dell'art. 19, mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a principi di economicita' ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali.
2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialita' nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell' art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 , garantendo in particolare:
a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'art. 19 e in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione, terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali, delle societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica, e delle societa' dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle societa' di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. La gara e' aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonche' dei piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite. Il bando di gara deve garantire che la disponibilita' a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresi' assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilita', messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
b) l'esclusione, in caso di gestione diretta o di affidamento diretto dei servizi da parte degli enti locali a propri consorzi o aziende speciali, dell'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli gia' gestiti nelle predette forme;
c) la previsione, nel caso di cui alla lettera b), dell'obbligo di affidamento da parte degli enti locali tramite procedure concorsuali di quote di servizio o di servizi speciali, previa revisione dei contratti di servizio in essere;
d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;
e) l'indicazione delle modalita' di trasferimento, in caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni essenziali per l'effettuazione del servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto disposto all' art. 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 ;
f) l'applicazione della disposizione dell'art. 1, comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle societa' di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre attivita';
g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall' art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 .
3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui all' art. 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , in societa' di capitali, ovvero in cooperative a responsabilita' limitata, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione.
Di tali societa', l'ente titolare del servizio puo' restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a).
3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso del quale vi e' la facolta' di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle societa' derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresi' all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle societa' costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a).".
Entrata in vigore il 18 agosto 2002
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