Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/06/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 830/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/02/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ANGHINONI NUNZIA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ANGHINONI
NUNZIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
1.Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Rivarolo Mantovano il 11/06/2016 tra , nato a [...]
Mantova il 20/05/1991 e , nata a [...] il Controparte_1 14/10/1983, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Rivarolo Mantovano (MN) nel Registro dell'anno 2016 n.
2- Parte II -Serie A.
2. Disporre l'affido condiviso del figlio minore ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella abitazione di proprietà sita in Cividale di Rivarolo Mantovano (MN) - Via Matteotti n. 2 – alla quale, già in sede di separazione consensuale sono stati assegnati in
3. Stabilire in favore del padre il diritto di visita al figlio minore che preveda:
- un incontro infrasettimanale allorquando il padre potrà prendere il figlio a casa della madre alle ore 18, con possibilità di pernottamento del figlio presso l'abitazione del padre, per poi riportarlo a casa della madre la mattina seguente oppure direttamente a scuola previo accordi con la madre;
- un fine settimana alternato, dalle ore 18,00 del Venerdì sera alle ore 21,00 della Domenica, allorquando il padre accompagnerà il figlio a casa della madre;
- stabilire il diritto del IG. a tenere con sé il figlio per sei Parte_1 giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di
Capodanno, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
- stabilire il diritto del padre a trascorrere almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo dal giorno di chiusura delle scuole a quello di riapertura, concordando con la madre detto periodo entro il 30 maggio di ogni anno.
4. Porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
IG.ra , a titolo di contributo nel mantenimento del figlio Controparte_1
, il versamento della somma mensile di € 300,00=, da rivalutarsi Per_1 annualmente a decorrere dal mese di Giugno 2026 secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata sul C/C di cui si indica IBAN [...], entro il giorno 15 di ogni mese;
5. Porre a carico di ciascun genitore nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio , come di seguito riportate Per_1 richiamando il Protocollo di intesa intercorso nel 2024 tra il Tribunale di
Mantova, il Consiglio degli Avvocati di Mantova e le associazioni maggiormente rappresentative in materia di diritto di famiglia. Senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero: A) SPESE MEDICHE
- Tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche ( su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico) debitamente prescritte da un amedico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal SSN, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti e non differibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta.
B) SPESE SCOLASTICHE
- Tasse di iscrizione ( ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'Istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica
(qualora il figlio intenda proseguire negli studi);
2 - Acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- Corredo scolastico di inizio anno;
- Spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- Spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitari) con mezzo pubblico;
- Spese per tempo prolungato, pre-scuola, post scuola (se richiesto dall'Istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per il tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.);
- Spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- Spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite ( genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili;
- Spese per l'acquisto di strumenti informatici ( PC portatile o tablet se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato dalla scuola, nel limite massimo di € 500,00=;
- Spesa per la retta di asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito delle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali.
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile;
pertanto se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
C) SPESE PER LE LEZIONI DI SCUOLA GUIDA PRATICA E
TEORIA E TASSE DI ISCRIZIONE AL RELATIVI ESAMI). Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le tempistiche sopra precisate ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria. A titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo se uno dei genitori non lavora;
per cure, anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino, della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato
3 dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
6. Porre a carico della IG.ra l'obbligo di corrispondere al Controparte_1 IG. la somma di € 150,00= pari al 50% dell'importo che Parte_1 verrà versato mensilmente da quest'ultimo all'ITALCAPITAL SRL per il finanziamento a suo tempo goduto da entrambi i genitori;
7. Omettersi qualsiasi altra statuizione di natura economico-patrimoniale essendo i signori e economicamente Parte_1 Controparte_1 indipendenti ed avendo già definito ogni pretesa di natura economica in sede di separazione.
8. Darsi atto che i genitori si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto, della carta d'Identità e di qualsiasi altro documento di riconoscimento valido per l'espatrio anche per il figlio Per_1
Spese legali compensate fra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
RIVAROLO MANTOVANO il 11/06/2016 ed ivi trascritto al numero 2, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2016 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
4 3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIVAROLO MANTOVANO
(MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 12.06.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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