Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giulio Pezcoller, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno-Questura di Trento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e presso i cui uffici, siti in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è per legge domiciliato;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento -OMISSIS-, nonché dell’Ammonimento Orale adottato dal Questore di Trento in data-OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di Trento, e vista la documentazione prodotta;
Viste le memorie depositate da entrambe le parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il consigliere RI CA, e udito il difensore di parte ricorrente, presente come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso in esame, notificato il 25 luglio 2025 e depositato il 20 agosto, l’odierno istante ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, il provvedimento di ammonimento orale adottato dal Questore di Trento e il decreto di rigetto (del ricorso gerarchico) adottato dal Commissario del Governo presso la Provincia di Trento.
Espone, al riguardo, che:
- il predetto ha contratto matrimonio -OMISSIS- con la parte controinteressata, e che da tale unione è nata a -OMISSIS- una bambina affetta da -OMISSIS-;
- la famiglia vive nell’immobile concesso in comodato d’uso al ricorrente dal padre del predetto, all’interno di una struttura abitativa al cui piano superiore vive il predetto genitore;
- nel corso dell’-OMISSIS- il rapporto coniugale si è deteriorato, tanto da indurre i coniugi ad adire il Tribunale di -OMISSIS- per la separazione giudiziale, pronunciata con sentenza di -OMISSIS-; ma, ciò nonostante, la coniuge ha continuato a mantenere comportamenti offensivi e molesti nei riguardi del ricorrente, per mezzo di messaggi e mail, tanto che oggi sono pendenti diversi procedimenti penali a carico della predetta che vedono il ricorrente e il padre persone offese, uno dei quali si è definito con sentenza di non luogo a procedere nonostante le condotte denunciate siano state ritenute sostanzialmente sussistenti;
- a -OMISSIS- il Questore di Trento ha emesso nei riguardi dell’odierno istante un ammonimento orale ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013 sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla ex moglie e della frequentazione di un centro antiviolenza;
- avverso tale provvedimento – che il ricorrente assume essere stato adottato senza adeguata istruttoria e senza confronto tra le parti – il predetto ha proposto ricorso gerarchico, rigettato dal Commissario del Governo per la Provincia di Trento.
L’odierno istante si duole di tale esito, deducendo le seguenti censure:
1) Sull’eccesso di potere ex art. 21 octies legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare – illogicità e contraddittorietà delle risultanze; difetto di istruttoria ;
2) Sull’eccesso di potere ex art. 21 octies legge 7 agosto 1990, n. 241 – difetto di motivazione e violazione degli artt. 1 e 3 L. 241 del 1990 e degli artt. 3, 24 e 97 Cost. .
Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previa eventuale istruttoria e con riserva di proporre motivi aggiunti; con il favore delle spese.
B. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, Questura di Trento, depositando documentazione.
C. – In vista della trattazione del merito entrambe le parti hanno depositato memorie.
Il ricorrente ha richiamato le argomentazioni e le conclusioni rassegnate in ricorso, depositando ulteriore documentazione e formulando a tal fine un’istanza istruttoria.
La difesa dell’Amministrazione ha dedotto su tutti i profili di censura chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese; e ha depositato recentissima giurisprudenza sull’ammonimento orale.
Parte ricorrente ha replicato con memoria conclusiva, insistendo nelle argomentazioni e conclusioni rassegnate.
D. – All’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026, presente il difensore di parte ricorrente, come da verbale – il quale ha rinviato agli scritti difensivi – la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il ricorso promosso dall’odierno istante avverso gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, contro il provvedimento di ammonimento orale adottato dal Questore di Trento e il decreto di rigetto (del ricorso gerarchico) adottato dal Commissario del Governo presso la Provincia di Trento.
B. – Il ricorso non è fondato.
B.1. – Con il primo motivo il ricorrente si duole della carente istruttoria del provvedimento di ammonimento adottato dal Questore, in quanto secondo il predetto l’Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno assumere informazioni ulteriori, oltre che acquisire la documentazione medica e indiziaria necessaria alla valutazione, anch’essa asseritamente carente.
La doglianza non può essere accolta.
L’art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 e ss. mm. e ii. – applicabile in materia di ammonimento per violenza domestica ex art. 3, co. 2, del d.l. n. 93/2013 (conv. dalla l. n. 119/2013) – dispone che:
“ 1. Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo ”.
L’art. 3, commi 1 e 2, prima parte, del d.l. n. 93/2013 (conv. dalla l. n. 119/2013) – emanato per il contrasto alla violenza di genere e per prevenire condotte di violenza domestica – stabilisce, coerentemente con la disposizione generale, che:
“ 1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto .”.
In base a tali disposizioni, l’istituto dell’ammonimento si configura quale adozione da parte dell’Autorità di P.S. di una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto di relazioni affettive e/o sentimentali.
Sotto tale profilo, in base alla consolidata giurisprudenza anche di questo Tribunale:
- “… il provvedimento di ammonimento orale, disciplinato dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito con l. n. 28/2009, si caratterizza per la sua spiccata natura preventiva e cautelare, essendo essenzialmente finalizzato a dissuadere dal tenere comportamenti persecutori e prevenire la commissione di reati contro la persona sulla base di un giudizio prognostico formulato ex ante.
Coerentemente con tale premessa, sotto il profilo probatorio, non è necessaria l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale, né si richiede che le condotte poste alla base del provvedimento posseggano gli stringenti requisiti di cui all’art. 612-bis c.p. (cfr. Consiglio di Stato, III sezione, n. 4422/2022; id., n. 2545/2020). Quel che rileva è, dunque, la mera probabilità che gli atteggiamenti molesti o minacciosi oggetto dell’istanza di ammonimento possano sfociare e degenerare in condotte costituenti reato ai sensi dell’art. 612-bis c.p.
A questo scopo, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella conduzione dell’istruttoria procedimentale, dal momento che la norma afferma che il Questore emana il provvedimento di ammonimento “assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti”. Infatti la disposizione in commento, nella parte in cui subordina ad una valutazione di necessità (“se necessario”) l’acquisizione delle informazioni, evidentemente affida alla libera valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza la modulazione degli strumenti di approfondimento istruttorio. È quindi rimessa al Questore non solo la scelta di emettere o meno la misura, ma anche quella di stabilire la tempistica della sua iniziativa e le modalità dell’indagine (cfr. Consiglio di Stato, III sezione, n. 2620/2020) …” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 settembre 2025, n. 7180; nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sez. III, 18 novembre 2024, n. 9211);
- “… L'ammonimento orale è una misura deputata a svolgere una funzione di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati penalmente dall'art. 612-bis c.p.. Infatti, il superamento di una soglia di rispetto della libertà e dignità altrui, comunemente insita nei limiti di un “civile” disaccordo e confronto nelle relazioni interpersonali, desta un allarme sociale che ha spinto il Legislatore a prevedere e a sanzionare con l’ammonimento condotte che potrebbero sfociare in ben più gravi forme di violenza.
Ai fini della sua emissione, pertanto, non occorre la piena prova della responsabilità dell’ammonito per le condotte previste e punite dal menzionato art. 612-bis c.p., ovvero per comportamenti di cui sia accertato il carattere persecutorio.
[…] In particolare, l'ammonimento della Questura è un provvedimento discrezionale in cui viene effettuata una delicata valutazione delle condotte poste in essere dal potenziale stalker, in funzione preventiva e dissuasiva, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto delle relazioni affettive/sentimentali e preordinato a impedire che gli atti persecutori non siano più ripetuti e cagionino esiti irreparabili.
Inoltre, essendo il potere valutativo del Questore ampiamente discrezionale, il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di insussistenza manifesta dei presupposti di fatto, di manifesta irragionevolezza e sproporzione, senza che sia possibile una sostituzione del giudice all’Autorità amministrativa nella valutazione di merito di fatti e circostanze …” (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 aprile 2023, n. 3448; in senso conforme, T.R.G.A., Trento, 31 gennaio 2023, n. 14 e sentenza 7 gennaio 2022, n. 2);
- “… L’ammonimento di cui all’art. 8 d.l. 11/2009 è una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto di relazioni affettive e/o sentimentali e assolve ad una funzione tipicamente cautelare, essendo preordinato ad impedire che gli atti persecutori siano ripetuti e cagionino esiti irreparabili [ex multis, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599].
Il procedimento amministrativo volto al rilascio dell’ammonimento si muove su di un piano diverso da quello del procedimento penale per il reato di cui all’art. 612-bis c.p.; ne consegue che il provvedimento conclusivo presuppone non l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale per il reato di stalking bensì presuppone la sussistenza di elementi dai quali sia desumibile un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che, nelle relazioni affettive e sentimentali, possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato e che abbia ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura …” (T.R.G.A., Trento, 12 febbraio 2024, n. 23).
Applicando i su esposti principi al caso di specie, ad avviso del Collegio l’Amministrazione ha fatto buon governo del potere discrezionale in questione.
Invero – non essendo necessaria l’acquisizione di prove tali da potere resistere in un giudizio penale, anche con riguardo agli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 612 bis c.p. – deve osservarsi che la Questura di Trento, nella fase istruttoria, ha raccolto elementi circostanziati e precisi da cui era possibile effettuare una valutazione di tipo preventivo e cautelare.
Invero, il decreto di rigetto del ricorso gerarchico richiama nelle premesse le seguenti fonti documentali: a) le controdeduzioni trasmesse dalla Questura con due note, circostanza che già di per sé depotenzia il difetto di istruttoria; b) la stessa istruttoria svolta dalla Questura prima di adottare l’Ammonimento, con particolare riguardo alla relazione di servizio del -OMISSIS-; c) il riferimento – quanto alla continuità nel dispiegarsi del rapporto ad elevata conflittualità – alla richiesta da parte della ex moglie, a -OMISSIS-, di un supporto ad un Centro antiviolenza, e alla richiesta di ammonimento successiva.
Le deduzioni della Questura del -OMISSIS- a supporto dell’Ammonimento – richiamate anche nelle premesse del decreto di rigetto del ricorso gerarchico – fanno riferimento ad una situazione di pregresse vessazioni, nonché di violenza anche fisica ai danni della moglie durante la gravidanza, con un episodio di particolare rilievo avvenuto in presenza dei genitori di lei, durante il quale si riferisce che l’odierno istante ha -OMISSIS-; circostanza riferita anche al Centro Antiviolenza, tanto da indurre la predetta a rivolgersi tra -OMISSIS- al Commissariato di PS di -OMISSIS- per la consegna (poi non avvenuta) del modulo per la richiesta di Ammonimento.
In tale relazione viene anche riportato che la donna ha esposto alla Divisione Anticrimine la situazione di disagio sua e della figlia minore affetta da gravissima -OMISSIS-.
Nel provvedimento di Ammonimento si fa riferimento, altresì, a due episodi di maltrattamenti nei riguardi della figlia minore oggettivamente non contestati dal ricorrente, il quale piuttosto tende a minimizzarne la portata, e che, tuttavia, contribuiscono a delineare un quadro complessivo sufficiente nel suo insieme a supportare la misura adottata.
Deve anche rilevarsi che – come emerge dall’istruttoria condotta dall’Amministrazione – la situazione poi è stata seguita dal Centro Antiviolenza al quale la ex moglie ha chiesto aiuto, venendo poi seguita da un assistente sociale: e l’Amministrazione ha acquisito anche la relazione di tale Centro, datata -OMISSIS-, presso il quale la ex moglie è stata presa in carico ed è tutt’ora seguita, nella quale è stata restituita una situazione di violenza psicologica prolungata che ha portato ad un graduale -OMISSIS- della donna.
Pertanto le ragioni che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento di Ammonimento sono chiare, e riposano su un quadro di elevata conflittualità e sul rischio di reiterazione di condotte vessatorie che potrebbero preludere ad una ripetizione delle stesse.
Va, altresì, rilevato che la motivazione del decreto di rigetto è arricchita dal riferimento all’obiettiva situazione di grande conflittualità conseguente ad una separazione giudiziale con affidamento esclusivo e rafforzato della figlia -OMISSIS- alla madre; e alla circostanza per cui il nucleo familiare è seguito a tutt’oggi dai Servizi Sociali.
Il riferimento alla sentenza di separazione (in atti) costituisce una significativa motivazione per relationem , in quanto il giudice:
- ha affidato la figlia minore in via esclusiva e rafforzata alla madre, la quale ha il diritto di assumere le decisioni di maggiore importanza; tipologia di affidamento solo residuale rispetto alla regola dell’affido condiviso, che viene utilizzata solo ove quello condiviso possa risultare seriamente pregiudizievole per il minore;
- ha confermato l’incarico al Servizio Sociale territorialmente competente al fine di sostenere la genitorialità del padre anche ai fini di un graduale avvicinamento del predetto alla figlia, affidando a tale Servizio il delicato compito di vigilare su tale programma con la visita del padre alla figlia in forma protetta alla presenza di un educatore.
La situazione di obiettiva difficoltà del ricorrente nei rapporti con una figlia affetta da grave -OMISSIS- emerge anche dalla relazione dell’I.RI.FO.R. di Trento datata -OMISSIS- – quindi, -OMISSIS- dopo la nascita della bambina - afferente al supporto psicologico effettuato dal ricorrente sul tema della genitorialità paterna (v. relazione prodotta dall’Amministrazione).
Ritiene pertanto il Collegio che il primo motivo, con cui si deduce il difetto di istruttoria e di valutazione – e sul quale il ricorrente si è soffermato anche nella memoria di replica – non può essere accolto, in quanto il Questore in prima battuta, e il Commissario del Governo in sede di esame del ricorso gerarchico, hanno correttamente e compiutamente istruito il procedimento, come risulta anche dalla documentazione versata in atti.
Per quanto attiene alla valutazione degli elementi raccolti, viene in rilievo l’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, come si evince del resto dal chiaro tenore della disposizione su riportata, la quale stabilisce che il Questore adotta il provvedimento di ammonimento “ assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti ”, e subordina ad una valutazione di necessità (“ se necessario ”) l’acquisizione delle informazioni, evidentemente affidando alla libera valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza la modulazione degli strumenti di approfondimento istruttorio.
È quindi rimessa al Questore non solo la scelta di adottare o meno la misura, ma anche quella di stabilire la tempistica della sua iniziativa e le modalità dell’indagine, rispetto alla quale il giudice amministrativo può vagliare esclusivamente la manifesta irragionevolezza – che nel caso di specie non si ravvisa – della valutazione di una situazione di pericolo ex ante .
Entrambi i provvedimenti impugnati non si basano, come asserito (e ribadito con la replica) dal ricorrente, solo sulle dichiarazioni rese dalla ex moglie, quanto piuttosto da una serie di elementi e dati – tra cui la relazione del Centro Antiviolenza, che rappresenta senza dubbio un riscontro esterno rispetto alle dichiarazioni della donna – susseguitisi nel tempo, che delineano un quadro di evidente e obiettiva conflittualità tanto da indurre il giudice civile ad affidare la bambina in via esclusiva e rafforzata alla madre; e un quadro non esente da atteggiamenti violenti – o, quantomeno, fortemente inopportuni – anche sulla figlia minore affetta da grave -OMISSIS-.
Nel caso di specie, dunque, era certamente presente quel quadro istruttorio sufficiente per affermare che vi siano, almeno su un piano indiziario, eventi che recano un pregiudizio, anche solo potenziale, all’integrità fisica e psichica della persona: infatti, l’ammonimento si fonda su una “ logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico, che informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione ”; di conseguenza, è sufficiente “ la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, atto a determinare un perdurante e grave stato di “ansia e paura” nella vittima e a potenzialmente degenerare, se non fermato, in condotte costituenti reato ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 18 ottobre 2021, n. 6958).
A quanto finora rilevato deve aggiungersi – quanto al mancato confronto con il ricorrente e la presunta mancata valutazione della sua posizione – che la mancata audizione del soggetto interessato non configura di per sé una lesione del diritto di difesa (v. T.R.G.A., Trento, 19 gennaio 2023, n. 9); e, in ogni caso, il predetto ha potuto esporre in maniera compiuta le proprie argomentazioni nella sede amministrativa, di poco successiva, del ricorso gerarchico, che di fatto ha realizzato un compiuto riesame della vicenda da parte della stessa amministrazione.
Tanto è sufficiente a superare tale profilo di doglianza sul mancato confronto tra le parti, che – ove, peraltro, dedotto quale possibile violazione delle garanzie partecipative ex art. 7 della l. n. 241/1990 – finirebbe per presentarsi quale motivo intruso, in quanto accennato solo nella parte finale dell’esposizione dei fatti, ma non sviluppato come motivo specifico nella parte in diritto (su tale profilo, del motivo intruso, vedasi T.R.G.A., Trento, 17 ottobre 2025, n. 156, che rinvia a Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 maggio 2025, n. 3810, e Sez. IV, 18 luglio 2025, n. 6363).
B.2. – Anche il secondo motivo – con cui il ricorrente lamenta una lacunosa e insufficiente motivazione del provvedimento di ammonimento orale da parte del Questore – non è fondato.
Sostiene in particolare l’odierno istante che l’Amministrazione avrebbe travisato i fatti, in quanto sarebbero il predetto e la sua famiglia ad essere stati minacciati; e che non si comprenderebbe il ragionamento seguito per l’applicazione della misura.
La prospettazione non convince.
Deve invero rilevarsi che – oltre a quanto già esposto in sede di esame del primo motivo sui dati e i documenti posti alla base del provvedimento del Questore, avente natura intrinsecamente urgente, e con carattere preventivo e cautelare – per quanto riguarda l’asserita insufficienza della motivazione l’Amministrazione nella motivazione dei due provvedimenti impugnati ha dato conto delle ragioni di fatto e di diritto sottese al provvedimento di ammonimento, in particolare facendo riferimento ai dati quali riportati al superiore punto B.1., alla normativa applicata e all’interpretazione consolidata della giurisprudenza sul punto.
È quindi ben comprensibile il ragionamento sotteso all’azione amministrativa, anche alla luce delle valutazioni ampiamente discrezionali effettuate del Questore, e sindacabili dal giudice amministrativo solo nei casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o di una manifesta irragionevolezza o sproporzione della scelta.
E, d’altro canto, la sufficienza della motivazione è disvelata dalle stesse deduzioni di parte istante, che mostra di avere ben compreso il punto di vista dell’Amministrazione.
Per quanto attiene, poi, alle denunce presentate dal ricorrente contro la ex moglie – che hanno portato al rinvio a giudizio della predetta per i reati di -OMISSIS- – la predetta è stata assolta con sentenza di -OMISSIS-, sia per il reato di -OMISSIS-, per assoluta carenza di prova.
Pertanto, anche tali elementi non fanno che confermare il quadro di elevata conflittualità emerso.
B.3. – Per quanto rilevato in ordine alle caratteristiche della valutazione resa dall’Amministrazione – nonché alla completezza dell’istruttoria svolta – non si ritiene di dare ingresso alle istanze istruttorie formulate dal ricorrente.
Con riferimento, infine, al documento da ultimo prodotto dall’odierno istante – e in ordine al quale il predetto ha formulato un’istanza istruttoria – osserva il Collegio che detto documento fa riferimento ad un episodio -OMISSIS- e, pertanto, avente una data successiva a quella di adozione dell’Ammonimento orale e, ovviamente, anche rispetto ai fatti e ai dati oggetto della valutazione da parte dell’Autorità di PS.
Ne consegue che alcuna utilità avrebbe tale documento ai fini della decisione, in quanto per granitico orientamento giurisprudenziale la legittimità di un provvedimento deve essere vagliata avuto riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. V, 20 -OMISSIS-, n. 10259; T.A.R. Sicilia, Sez. I, 10 novembre 2025, n. 2453).
C. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso in quanto infondato deve essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
D. – Le spese di giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo in favore della resistente Amministrazione tenendo conto dell’attività difensiva svolta; nulla deve, invece, statuirsi con riguardo alla parte privata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del Ministero dell’Interno nella misura complessiva di € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre oneri accessori come per legge; nulla spese con riguardo alla parte privata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL IN, Presidente
RI CA, Consigliere, Estensore
Giacomo Bernardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CA | AL IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.