Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 05.02.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al nr. 909/2019 R.g. Lavoro
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Parte_1
Gentile, presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci ed elettivamente CP_1 domiciliato come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.02.2019, la ricorrente in epigrafe ha esposto: - di essere bracciante agricola iscritta dal 1986 negli elenchi nominativi del comune di residenza per nr.
51 giornate lavorative annue;
- di aver lavorato, negli anni 2013 e 2014 per l'azienda agricola di , per le giornate e nei periodi indicati nel ricorso e, segnatamente per Parte_2
l'anno 2013 dal 14 maggio al 10 agosto e per l'anno 2014 dal 23 aprile al 5 luglio;
- di essersi occupata della pulizia del fondo, della raccolta delle nocciole e della potatura delle piante, lavorando dalle 08:00 alle 15:00, a fronte di una retribuzione giornaliera - corrisposta in contanti - pari a € 58,00; - di essere stata sottoposta alle direttive del datore di lavoro;
- di
1
Tanto premesso, deduceva l'illegittimità di tale cancellazione e conveniva innanzi al
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' per sentire accertare la CP_1 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per gli anni 2013 e
2014, con il conseguente accredito contributivo, e con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' eccependo, in via preliminare, la decadenza CP_1 dall'azione di accertamento del rapporto di lavoro agricolo ai sensi dell'art. 22 D.L. n.
7/1970, conv. in L. n. 83/1970. Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05.02.2025,
i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' CP_1
L'art. 22 D.L. n. 7/1970, conv. in L. n. 83/1970, stabilisce che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al Pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. L'art. 11 D.Lgs. n.
375\1993 prevede, poi, che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Tale decadenza si applica in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, ed il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del
2 provvedimento conclusivo espresso ovvero, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n.
98/2011, con la pubblicazione con modalità telematiche di appositi elenchi trimestrali di variazione (art. 38, comma 6, D.L. n. 98/2011).
Al fine di verificare l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 D.L. n. 7/1970, occorre, quindi, stabilire da quale momento il provvedimento amministrativo di iscrizione, cancellazione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli (sempre se adottato con un provvedimento espresso comunicato all'interessato attualmente con le modalità telematiche) possa ritenersi “definitivo”, in quanto solo da tale momento inizia a decorrere il termine di 120 giorni previsto dalla legge.
In base alle norme citate, vanno distinte le ipotesi in cui la parte abbia aperto tempestivamente la fase del procedimento contenzioso (articolato in un duplice grado), da quelle in cui ciò non sia avvenuto (dovendosi equiparare la mancata presentazione del ricorso amministrativo alla presentazione di un ricorso tardivo).
In particolare, in caso di avvenuta (tempestiva) presentazione dei ricorsi amministrativi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso (se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato) ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza. Ove, invece, il ricorso amministrativo non sia stato presentato ovvero ciò sia avvenuto tardivamente, la definitività del provvedimento si perfeziona allo scadere del termine di trenta giorni previsto per la proposizione del ricorso stesso. In tal senso si è espressa di recente anche la Suprema
Corte, la quale, in una fattispecie analoga a quella in oggetto, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha affermato: “Questo essendo il contesto normativo nel quale si colloca il
D.L. n. 7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso. Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di
120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
… Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11. In quest'ultima ipotesi (sostitutiva di quella
3 prevista nell'abrogato D.L. n. 7 del 1970, art. 17, che assegnava al silenzio dell'amministrazione valore di accoglimento del ricorso), la Corte suprema ritiene che l'intento del legislatore sia stato quello di attribuire all'inutile decorso del tempo il valore legale tipico proprio di un provvedimento amministrativo di rigetto, di considerare, cioè, l'inerzia dell'amministrazione come concretante il provvedimento stesso (cd. silenzio significativo, o equiparazione del silenzio all'atto). … Naturalmente, le caratteristiche proprie delle due tipologie di "provvedimenti" che possono concludere il procedimento amministrativo contenzioso, rendendo, per ciò stesso, definitivo il provvedimento in quella sede impugnato, non possono non rilevare ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 7 del 1970 cit., art.
22. Invero, mentre la regola della notifica vale, all'evidenza, solo per le decisioni espresse - salva la possibilità per l'Istituto previdenziale, che eccepisca la decadenza, di provare che il lavoratore ne ha acquisito conoscenza prima della loro comunicazione formale - per l'ipotesi di decisione tacita di rigetto vale la regola, alternativamente dettata dalla disposizione in esame e che ad essa pienamente si adatta, del momento in cui
l'interessato "ne abbia avuto conoscenza"; momento che va identificato nella scadenza dei termini stabiliti per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, pertanto, ritenersi ipso iure conosciuta o, comunque, conoscibile dall'interessato medesimo. La ricostruzione della fattispecie normativa nei descritti termini appare la più coerente con l'impianto complessivo della speciale disciplina dettata in materia di accertamento dei lavoratori agricoli subordinati e con la "ratio" delle relative previsioni, per essere le stesse funzionali all'esigenza - di interesse pubblico - di accertare nel più breve tempo possibile
(vedi la sentenza costituzionale n. 192 del 2005) la sussistenza del diritto all'iscrizione, in ragione della brevità del termine (solo annuale quando non addirittura trimestrale) di valenza giuridica degli elenchi nominativi, nonché dell'obiettiva difficoltà di rilevare, a distanza di tempo, la effettività di una prestazione caratterizzata, di norma, da discontinuità e dall'essere resa in favore di una pluralità di datori di lavoro”
(Cass., n. 12809/2011).
La Suprema Corte, nella pronuncia citata, ha anche precisato che la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso.
Diversamente, verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello "status" di lavoratore agricolo e, per ciò solo, verrebbero negati ogni spazio e utilità alla previsione del
D.L. n. 7/1970 cit., art. 22, con il rischio di vanificazione del sistema, dovendo escludersi la decadenza, in contrasto con la ratio della norma più sopra evidenziata (citata Corte cost. sent.
n. 192/2005), quante volte l'azione giudiziaria risulti tempestiva rispetto alla comunicazione della decisione sul ricorso o alla scadenza del termine per pronunciarla.
In sintesi, il termine di decadenza di 120 giorni decorre: a) Dalla scadenza dei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di iscrizione, cancellazione o mancata
4 iscrizione ove la parte non abbia presentato un tempestivo ricorso amministrativo alla
Commissione Provinciale;
b) Dalla scadenza dei trenta giorni successivi al silenzio rigetto ovvero all'adozione del provvedimento espresso (emesso prima della scadenza del termine di formazione del silenzio) ove la parte abbia proposto tempestivamente il ricorso alla
Commissione Provinciale, ma non abbia proposto ricorso alla Commissione Centrale (o non l'abbia fatto tempestivamente); c) Dall'adozione del provvedimento espresso (tempestivo) o dal formarsi del silenzio-rigetto avverso il ricorso alla Commissione Centrale ove la parte abbia proposto tempestivamente sia il ricorso amministrativo di primo grado che quello di secondo grado.
Per quanto concerne, poi, il dies a quo del termine di decadenza, le norme citate prevedono che esso decorre da quando la parte abbia avuto conoscenza del provvedimento definitivo di cancellazione.
A tal proposito, con l'art. 38, comma 6, D.L. n. 98/2011 (conv. in L. n. 111/2011) il legislatore, introducendo l'art. 12 bis R.D. n. 1949/1940, ha sostituito il precedente sistema di comunicazione delle cancellazioni dagli elenchi delle giornate agricole (effettuato con notifica personale alle parti interessate) con il nuovo sistema di comunicazione generalizzato mediante pubblicazione telematica degli elenchi nominativi di variazione.
A seguito di tale modifica, la notificazione del provvedimento di cancellazione si intende effettuata alle parti interessate, con un sistema di conoscenza legale, decorso il termine previsto per la pubblicazione degli elenchi sul sito telematico dell CP_1
Nella fattispecie, è pacifico, nonché documentale, che cancellazione delle giornate di lavoro agricolo della ricorrente è avvenuta mediante la pubblicazione telematica del primo elenco trimestrale di variazione 2018 del Comune di Ottaviano, sul sito istituzionale dell'ente, dal
15.06.2018 al 30.06.2018.
Sicché, tenuto conto che il ricorso alla Commissione CISOA è stato tempestivamente presentato dalla ricorrente in 27.07.2018 (v.si ricevuta di presentazione del ricorso, fasc.ricorr), cui è seguito il silenzio – rigetto, e che la causa è stata iscritta a ruolo in data
07.02.2019, nessuna decadenza è maturata.
Occorre inoltre precisare, a fronte dell'eccezione sollevata dalla parte ricorrente in ricorso, che, a parere della scrivente, pur consapevole della non uniformità della giurisprudenza sul punto, in caso di disconoscimento di giornate lavorative intervenuto successivamente alla iniziale iscrizione negli elenchi nominativi annuali, la notifica ai lavoratori deve avvenire secondo le prescritte modalità telematiche, purché il detto disconoscimento intervenga dopo il 6.7.2011 (data di entrata in vigore del d.l. 98 del 2011), anche se in relazione a giornale lavorative antecedenti a tale data.
5 Depone in tal senso il dato normativo.
Nello specifico, l'art. 38 del d.l. 98 del 2011, conv. in l. 111 del 2011, ai commi 6 e 7 prevede:
“6. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: "12- bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, CP_1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo CP_1 secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso.".
7. A decorrere dalla data di entrata CP_2 in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati CP_1 mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede CP_1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
È evidente, ad avviso di questo giudice, che il citato comma 7, disciplinante gli elenchi trimestrali di variazione, rinvia a quello precedente esclusivamente in relazione alle modalità telematiche di pubblicazione degli elenchi stessi, senza alcun riferimento “alle giornate di occupazione successive al 31.12.2010”.
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito illustrati.
Si osserva che, per consolidato orientamento (ex multis Cass. civ., sez. lav., 11/02/2016, n.
2739; ma anche Cass. 14296/2011, Cass. 8281/2015), “Nelle cause scaturenti dalla cancellazione dell'interessato dagli elenchi nominativi di cui al D.Lg. n. 212 del 1946, sia egli a dover fornire la prova dell'occupazione in agricoltura per il numero di giornate previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso
6 al giudice, pertanto, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato”.
La negazione della natura impugnatoria di siffatto giudizio appalesa l'irrilevanza di tutte le censure formali mosse in ricorso al verbale o, comunque, all'operato del personale ispettivo.
In ordine al riparto dell'onere della prova, la Suprema Corte ha chiarito che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995;
Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa. Con riferimento specifico ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)” (Cass. civ., sez. lav., 11/02/2016, n. 2739 cit.).
Nel caso di specie, l' ha prodotto sia gli elenchi nominativi relativi agli anni oggetto di CP_2 causa da cui risulta la cancellazione integrale della ricorrente, sia il verbale ispettivo del
20.02.2018 dal quale si evince che nel periodo oggetto di indagine i rapporti di lavoro instaurati dalla predetta azienda sono da considerarsi fittizi - come nel caso di specie - o parzialmente tali, in quanto istituiti e denunciati al solo scopo di conseguire indebite prestazioni previdenziali.
In particolare, le risultanze di tale rapporto ispettivo hanno evidenziato incongruenze tra le denunce aziendali presentate e le dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo dal titolare dell'azienda, ed inoltre, hanno evidenziato che il ha gestito l'azienda agricola nel Pt_3
7 corso degli anni oggetto di accertamento, ovvero dal 2013 al 2017, denunciando un numero di giornate eccedenti rispetto al reale fabbisogno. CP_ L' ha operato il disconoscimento sulla scorta del suddetto verbale del 20.2.2018, alla base del quale sono state poste in particolare le dichiarazioni rese in sede ispettiva (in quanto tali dotate di particolare attendibilità perché rese nell'immediatezza dell'attività ispettiva cfr.
Cass. n. 25254/2010; Cass. sez. lav., 9.11.2001 n. 13910) dal titolare dell'azienda e dagli stessi lavoratori.
Nel verbale ispettivo sono, inoltre, analiticamente indicate una pluralità di valutazioni tratte da elementi contabili e documentali, oltre che dalle stesse dichiarazioni di , Parte_2 per cui l'atto assume un rilevante grado di attendibilità.
In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che questi fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. 09/11/2010, n. 22743; Cass. 02/10/2008, n. 24416; Cass. 14/04/2008, n.
9812; Cass. 06/06/2008, n. 15073).
Ritiene il giudicante che, a fronte della cancellazione dagli elenchi e delle specifiche circostanze evidenziate nel predetto accertamento ispettivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa in merito allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nei periodi indicati in ricorso e con specifico riferimento alle attività cui veniva, di volta in volta, preposta.
Di contro, la prova articolata dalla ricorrente si rivela carente proprio con riferimento all'assoggettamento al potere direttivo e organizzativo del presunto datore di lavoro, non avendo indicato le specifiche modalità con cui le direttive erano impartite dal o in Pt_2 che modo era esercitata da quest'ultimo la necessaria attività di controllo e sorveglianza sui vari terreni di lavoro agricolo.
Ancora, si riscontra una marcata genericità negli assunti di parte in ordine ai luoghi di lavoro, che sono indicati in modo generico ed indifferenziato (si discorre di terreni siti nel Comune di Visciano), e senza alcun riferimento alle modalità organizzative utilizzate dal titolare per la distribuzione del lavoro sui vari terreni e alle specifiche attività cui la ricorrente era preposta nei singoli periodi, limitandosi ad asserire laconicamente di aver svolto attività di pulizia del fondo, raccolta delle nocciole e potatura delle piante.
8 Inoltre, nei capitoli di prova indicati risulta dedotto genericamente che la ricorrente abbia lavorato sempre per (almeno) 51 giornate annue, ma nell'arco di un periodo temporale molto più esteso (es. dal 14 maggio al 10 agosto;
dal 23 aprile al 5 luglio), senza specificazione alcuna di quanti e quali giorni della settimana si lavorasse.
Peraltro, le allegazioni contenute nel ricorso contrastano con molte delle dichiarazioni rilasciate dal titolare dell'azienda agli ispettori.
Il sig. ha, difatti, dichiarato agli ispettori, per quanto di interesse: di essere titolare di Pt_2 un'impresa agricola che si occupa della coltivazione di noci e di nocciole su terreni siti in agro di Visciano condotti in fitto da diversi proprietari estesi circa cinque ettari;
che la raccolta delle nocciole avviene circa nella prima settimana di agosto, mentre la pulizia dei terreni viene effettuata qualche giorno nel mese di luglio e qualche giorno nel mese di agosto, immediatamente dopo la raccolta;
di impiegare nella raccolta mediamente quattro/cinque braccianti, mentre per la potatura si è sempre servito di e di Parte_4 Parte_5 per due o tre giornate nei mesi di novembre o dicembre a seconda del freddo;
che i
[...] braccianti che si occupano della raccolta delle nocciole sono: , Persona_1 Per_2
e mentre ,
[...] Parte_5 Persona_3 Parte_4 Controparte_3
e sono impegnati nella potatura in media una settimana nei mesi tra Controparte_4 novembre e gennaio (v.si dichiarazioni in atti).
Dunque, è stato smentito il fatto che la ricorrente, mai menzionata dal , si occupasse Pt_2 della potatura e della raccolta delle nocciole, ed inoltre, l'affermazione per cui “la raccolta delle nocciole avviene circa nella prima settimana di agosto, mentre la pulizia dei terreni viene effettuata qualche giorno nel mese di luglio e qualche giorno nel mese di agosto, immediatamente dopo la raccolta” collide con quanto dichiarato in ricorso dall'istante, secondo cui ella sarebbe stata impiegata anche nell'attività di raccolta e pulizia in altri periodi dell'anno.
Pertanto, l'impiego della ricorrente negli anni 2013 e 2014 per l'attività di raccolta, pulizia e potatura nei periodi dedotti in ricorso non solo è smentita dalle dichiarazioni del titolare, ma non può essere neppure oggetto di prova testimoniale in quanto l'estrema genericità delle deduzioni attoree rende inammissibile tale prova testimoniale.
In definitiva, sulla scorta delle dichiarazioni del titolare dell'azienda agricola e della documentazione contabile esaminata, gli ispettori hanno ragionevolmente concluso nel senso che le attività bracciantili dovessero circoscriversi solo ad alcuni periodi e giornate annue, e per i soggetti indicati quali lavoratori dal (tra cui, si ripete, non figura l'odierna Pt_2 ricorrente) procedendo così alla cancellazione delle giornate denunciate in eccedenza, tenuto conto delle evidenti incongruenze anche emerse tra le dichiarazioni del titolare e quelle dei braccianti. Ciò giustifica la cancellazione delle giornate della odierna ricorrente.
9 Infine, come già accennato, la prova testimoniale così come articolata, per la sua genericità ed irrilevanza rispetto agli specifici elementi di fatto da accertare, e per le incongruenze emerse tra quanto dedotto in ricorso e quanto accertato dagli ispettori, è risultata inammissibile.
Gli altri elementi documentali prodotti in giudizio (buste paga) devono considerarsi del tutto inattendibili alla luce delle considerazioni poc'anzi svolte e degli accertamenti ispettivi i quali hanno evidenziato la falsità, quantomeno parziale, delle complessive assunzioni dichiarate all' CP_1
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso si rivela infondato e come tale va rigettato.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, in ragione della complessità della fattispecie trattata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 01.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
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