Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Luca Ponzillo Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 7 gennaio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1445 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 (al quale è stata riunita la causa r.g. n.1617/2020, giusto provvedimento del 20.01.2021), vertente tra
- , con sede m MO (Roma), Piazza A. Frammartino n.4 (c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Sindaco legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso gli avvocati Clara Curreri (c.f. - pec: C.F._1
- fax: 0690964425) e Francesca Antonacci (c.f. - pec: Email_1 C.F._2
- fax: 0690964425), dell'Avvocatura Comunale con sede in , Piazza A. Email_2 Parte_1
Frammartino n. 4, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delibera della Giunta Comunale n. 38 del
20.02.2020 e procura alle liti in atti,
Parte_2
e
- con sede in Mentana (Roma), via Marsala n. 2, (c.f. e p. iva n. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., Geom. elettivamente domiciliata in MO (Roma), Viale Bruno Buozzi n. 31, presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. Pericle Calvaresi, ( , fax 06/89672941, pec: che la CodiceFiscale_3 Email_3
rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, - --
APPELLATA /APPELLANTE INCIDENTALE
e
(C.F. ), con sede in MO (Roma) alla via delle Fornaci n. 23, Controparte_3 P.IVA_3 in persona dell'Amministratore p.t. (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ferrone Controparte_4 C.F._4
(c.f. – pec: – fax 0771.680311) con il quale elettivamente domicilia in AE (LT) C.F._5 Email_4
alla via V. Veneto n. 21 in virtù di delibera condominiale del 01.07.2020 e procura alle liti in atti,
1
e
, nato a [...] il [...] ivi residente a[...] ( ) Controparte_5 CodiceFiscale_6
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Iolanda Bottiglieri ( – pec: CodiceFiscale_7 Email_5
– fax 0823.931154) e con la quale elettivamente domicilia in TU (LT) alla via A. Simonelli n. 61,
-APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.03.2020, il ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.1588/2019 emessa dal Tribunale ordinario di Tivoli, pubblicata in data 24.12.2019, notificata in data 31.01.2020, resa nel giudizio di primo grado promosso da nei confronti del predetto appellante nonchè di e del Controparte_5 Controparte_1 Controparte_6
di ; la causa è stata iscritta al n.1445/2020 R.G. Con diverso atto di citazione ritualmente notificato in data
[...] Parte_1
04.03.2020 anche la ha proposto appello avverso la medesima sentenza n.1588/2019 emessa dal Tribunale ordinario di Controparte_1
Tivoli, pubblicata in data 24.12.2019, notificata in data 31.01.2020; la causa è stata iscritta al n.1617/2020 R.G.
Con provvedimento del 20.01.2021 i due giudizi di appello sono stati riuniti.
§.2. I fatti di causa sono esposti nell'appellata sentenza come qui di seguito viene riportato.
<<con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio il la controparte_5 parte_1 cp_1>
e il . Premesso di essere proprietario dell'appartamento ubicato al secondo
[...] Controparte_7 Parte_1
piano del condominio, edificio D, iscritto nel NCEU al foglio 40, p.lla 1868 sub 7, in virtù di atto di compravendita in Notaio Per_1
del 14.5.2007 - rep. 21332, la pianta planimetrica allegata al quale prevedeva che a copertura dell'appartamento fosse realizzato
[...]
un tetto di tegole di tipo portoghese, lamentava che in violazione di tale previsione contrattuale, oltre che della normativa urbanistica, la società venditrice avesse realizzato un piano sopraelevato al posto del tetto. Esponeva, inoltre, che tale violazione Controparte_1
urbanistica aveva determinato non solo un procedimento per abuso edilizio a carico della società, con conseguente emanazione di ordine di demolizione del piano sopraelevato ed acquisizione dello stesso al patrimonio del Comune, ma aveva, altresì, in mancanza di tetto di copertura, determinato danni da infiltrazioni all'appartamento dell'attore, il quale aveva di conseguenza anche perso l'introito da locazione dell'immobile, a causa del recesso anticipato del conduttore, dovuto proprio al cattivo stato dell'appartamento. Dolendosi, infine, anche della diminuzione di valore subita dall'immobile a causa delle infiltrazioni e della permanente descritta situazione, domandava la condanna della e del , in solido, al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio Controparte_1 Parte_1
il eccependo la propria estraneità ai fatti lamentati, riconducibili in ipotesi alla esclusiva responsabilità della Parte_1
società costruttrice. Quest'ultima, costituitasi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che l'intervenuto sequestro in sede penale dell'immobile, seguito dall'acquisizione al patrimonio del aveva precluso alla ogni Pt_1 Controparte_1
possibilità di intervento materiale sul bene. Nella contumacia del convenuto la causa, istruita attraverso la documentazione CP_3
acquisita in atti oltre che sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 30 settembre 2019 veniva trattenuta in decisione con assegnazione del termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per memorie di replica.>>.
2 §.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: <<1) condanna la e il , in solido, Controparte_1 Parte_1
al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 18.466,30 (16.000,00 + 2.466,30), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna la e il , in solido, al pagamento in favore dell'attore dell'importo pro quota allo Controparte_1 Parte_1
stesso spettante sulla somma di € 5.778,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna la al pagamento Controparte_1
in favore dell'attore dell'importo di euro 18.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4) condanna la e il Controparte_1
al rimborso in favore dell'attore delle spese di CTU sostenute in sede di ATP, pari a € 1.543,55, oltre interessi Parte_1
dalla domanda al soddisfo;
5) condanna la e il , in solido, alla rifusione delle spese del Controparte_1 Parte_1
procedimento per ATP e del presente giudizio in favore della parte attrice, liquidandole in complessivi euro 264,00 per esborsi ed euro
5.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15% ed IVA e CPA come per legge;
6) pone le spese di CTU definitivamente a carico della e del . Controparte_1 Parte_1
§.4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
<< Le domande di parte attrice sono fondate. La documentazione acquisita in atti, oltre che l'elaborato depositato dall' Ing. Persona_2
nominato CTU nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo intercorso tra le parti, e 1'integrazione di CTU disposta nel corso del presente giudizio, elaborati le cui argomentazioni e conclusioni si ritiene di pienamente condividere in quanto improntate a rigore tecnico e coerenza logica e non inficiate dalle osservazioni formulate da parte convenuta, hanno consentito di accertare che: “L'appartamento presenta in tutti gli ambienti tracce di infiltrazioni che si concentrano principalmente nelle zone perimetrali del soffitto e si estendono, a tratti, anche sulle pareti. Le cause di tali infiltrazioni sono riconducibili alla situazione che si riscontra sul lastrico solare di copertura dell'appartamento; infatti al piano superiore dell'appartamento è presente una situazione di assoluta precarietà in quanto, a causa della demolizione di un manufatto abusivo in corso di realizzazione, ad oggi
l'impermeabilizzazione del solaio di calpestio, che funge, in parte, da copertura dell'appartamento dell'attore, è realizzata mediante una guaina bituminosa che si presenta in stato di manutenzione precario ed in particolare non garantisce una idonea tenuta idraulica specialmente nelle zone perimetrali dove si trovano i verticali ed i bocchettoni;
la guaina inoltre non è idoneamente protetta".
La responsabilità per i danni evidenziati è addebitabile alla per la mancata realizzazione del tetto di copertura in difformità Controparte_1
al progetto originariamente approvato, e per la mancata effettuazione della manutenzione straordinaria necessaria ad evitare le infiltrazioni nell'appartamento sottostante in solido con il Comune di che, una volta acquisito l'immobile al proprio Parte_1
patrimonio, nella veste di proprietario e di custode, ha omesso di attivarsi per l 'eliminazione delle cause delle infiltrazioni. Emerge, invero, dalla documentazione in atti quanto segue. Il manufatto abusivo sovrastante l'immobile dell'attore risulta realizzato in data antecedente al 13.02.2007, come documentato dal processo verbale prot. n 8749 del 27.02.2007 (doc. n. 1, all. 1 in atti dell'amministrazione convenuta) redatto dagli agenti della Vigilanza Edilizia del Comune di . La relativa ordinanza di Parte_1
demolizione, con la quale il Comune di ha ingiunto ai responsabili dell'abuso, tra cui la società la Parte_1 Controparte_1
demolizione delle opere abusive in questione è stata emessa in data 16.03.2007 prot. n. 11521 (doc. n. 1 all.2). Il manufatto abusivamente realizzato in sopraelevazione all'edificio D, indicato nell'ordine di demolizione prot. n. 11521 del 16.03.2007 (cit. doc. n. 1, all.2 in atti del
Comune) con la lettera A), è stato in gran parte demolito, come relazionato dalla Polizia Locale del Comune di con nota Parte_1
del 30.04.2012 (doc. n. 5 in atti) inviata alla Corte d'Appello di Roma;
in tale nota infatti si legge: “L'unica porzione di solaio rimasta è
3 collocata in prossimità del vano scala". Tale demolizione è stata effettuata su istanza della società depositata in data Controparte_1
20.12.2011 (doc. n. 4, all. 1 in atti) e autorizzata dalla Corte d'Appello di Roma Sezione III Penale con pedissequa ordinanza del 29.12.2011
(tale provvedimento autorizzatorio si rendeva necessario poiché il manufatto era stato sottoposto a sequestro giudiziario e affidato al custode giudiziario Sig. legale rappresentante della società nell'ambito del procedimento penale per Controparte_2 Controparte_1
abuso edilizio). I lavori di demolizione si sono conclusi nel mese di aprile 2012, come si legge nella menzionata relazione della Polizia
Locale del 30.04.2012 (cit. doc. n. 5 in atti). In data 06.11.2013 il Comune di procedeva alla trascrizione presso la Parte_1
competente Conservatoria dei Registri Immobiliari dell'intervenuta acquisizione del bene abusivamente realizzato dalla Controparte_1
individuato al N.C.E.U. al foglio 40 particella 1868 sub 10, come riferito nella nota prot. n. 27395 del 16.07.2015 a firma del competente
Dirigente comunale (doc. n. 3 in atti). In data 03.03.2015, a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Roma Sez. III e del provvedimento del Presidente della Corte D'Appello 3 Sezione Penale del 26.02.2015, il manufatto in sopraelevazione posto sull'edificio
D di via delle Fornaci n. 23 in veniva consegnato al . A seguito del dissequestro del suddetto Parte_1 Parte_1 immobile, avvenuto solo dopo che il Presidente della Corte d'Appello di Roma si era espresso nel senso che il soggetto avente diritto alla restituzione del manufatto oggetto del processo penale andasse individuato nel (cfr. doc. n. 1, all. 6 in atti), il Parte_1
Pa Servizio Infrastrutture del Comune ha provveduto ad effettuare alcuni prioritari lavori di messa in sicurezza, come Parte_1
riportato nella nota prot. n. 10029 del 16.03.2015 (doc. n. 6, all. 2 in atti), volti ad evitare danni a persone e cose. Da tale ricostruzione dei fatti emerge con evidenza la responsabilità della società costruttrice, la quale non solo ha dato origine, attraverso l'abusiva realizzazione della sopraelevazione, ai danni rilevati nell'immobile dell'attore, ma neppure ne ha impedito il protrarsi allorquando
l'immobile, pur sottoposto a sequestro penale, era pur sempre affidato alla custodia del legale rappresentante della società il quale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ben avrebbe potuto, come di fatto avvenuto per altri interventi, porre in essere tutte le riparazioni necessarie. Emerge, altresì, la responsabilità in solido del convenuto il quale, una volta acquisito l'immobile al proprio Pt_1
patrimonio, ha posto in essere attività di manutenzione, tuttavia insufficiente ad eliminare la causa delle infiltrazioni rilevate. In merito alla quantificazione dei danni deve osservarsi quanto segue. In sede di accertamento tecnico preventivo il CTU ha evidenziato quali sarebbero gli interventi sul lastrico solare di copertura, necessari al fine di eliminare le infiltrazioni e garantire una adeguata impermeabilizzazione, quantificandone i costi in euro 5.778,00, sulla base dell'allegato computo metrico, indicando inoltre in euro
2.466,30 i costi per gli interventi all'interno dell'appartamento. Ebbene, deve ritenersi che, mentre tale ultimo importo spetti integralmente all'attore, in quanto costo necessario per il ripristino del suo appartamento di proprietà esclusiva, la somma indicata quale costo per gli interventi sul lastrico solare spetta allo solo pro quota, in relazione ai millesimi ad esso riconosciuti sul lastrico solare da CP_5
regolamento condominiale. Spetta, altresì, all'attore il risarcimento del danno dovuto al mancato introito del canone di locazione a seguito del recesso del conduttore avvenuto anticipatamente, a causa delle infiltrazioni presenti nell'immobile, in data 1.3.2015 rispetto alla scadenza naturale del contratto del 20.10.2017. Il CTU ha calcolato in euro 500,00 il canone mensile di locazione dell'immobile, avuto riguardo a tipologia, superficie, vetustà, stato di manutenzione del bene, per un ammontare complessivo, dunque, di € 16.000,00 in relazione alle trentadue mensilità non percepite. Incombe, infine, unicamente sulla società costruttrice l'onere di risarcire il danno cagionato all'attore a causa del deprezzamento dovuto alla mancata realizzazione dell'immobile in conformità con l'impegno assunto con
l'atto di compravendita. In particolare il CTU ha evidenziato come “la mancanza di una valida impermeabilizzazione e di un valido
4 isolamento” tale da provocare “i riscontrati fenomeni quali muffe, efflorescenze e infiltrazioni”, oltre che “la situazione di precarietà del piano sovrastante l'appartamento con presenza di ponteggi e materiale vario”, tale da ripercuotersi “in maniera negativa sull'aspetto e sull'appetibilità dell'intera palazzina e dell'appartamento”, sono tali da averne determinato un deprezzamento di € 22.000.00 (dal valore di € 125.800 a quello di € 103.800). Potendo, tuttavia, la domanda trovare accoglimento nei limiti del petitum, spetta all'attore a tale titolo
l'importo di € 18.000,00. Le spese di lite, comprensive di quelle relative al procedimento per ATP, seguono il principio della soccombenza
e sono liquidate come in dispositivo. In ossequio al medesimo principio le spese della c.t.u. sono poste definitivamente a carico della
e del di . Controparte_1 Pt_1 Parte_1
§.5. Con l'atto di appello, il ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: <<
1.Ritenere e dichiarare che il Parte_1
non ha alcuna responsabilità in relazione ai danni lamentati dal Sig. nell'appartamento sito Parte_1 Controparte_5
nell'edificio D del MO (Rm), accertati nel giudizio di primo grado e conseguentemente Controparte_7
che nulla è dovuto dal nei confronti del Sig. per i suddetti danni a qualunque titolo richiesti Parte_1 Controparte_5
e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dal Sig. nei confronti del .
2.Condannare Controparte_5 Parte_1
le parti soccombenti al pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio, con la precisazione che la relativa liquidazione non dovrà comprendere gli importi corrispondenti all'IVA ed alla CPA, essendo il presente giudizio patrocinato, per quanto riguarda il , da Avvocati iscritti nell'elenco speciale dell'Albo Avvocati, appartenenti non al libero foro ma Parte_1
all'Avvocatura interna del e pertanto, quali dipendenti dell'Ente, non soggetti né ad IVA né alla CPA. In caso di condanna alla Pt_1
refusione delle spese di lite in favore del , si chiede che vengano applicati i parametri previsti dal vigente Decreto Parte_1
Ministeriale (attualmente D.M. n. 55/2014), essendo sottoscritti Avvocati soggetti alla speciale normativa rappresentata dall'art. 9, Decreto legge n. 90/14, come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114/2014. In via istruttoria il : chiede, ove occorra, Parte_1
ammettere le prove articolate m primo grado con memorie ex art. 183, c. 6, n. 2 e n. 3, cpc.>>.
§.6. Con successivo atto di citazione notificato in data 04.03.2020, ha anch'essa proposto appello avverso la medesima Controparte_1 sentenza (già oggetto dell'impugnativa del ) ed ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
preliminare: - esaminate le motivazioni del presente appello, ritenere lo stesso ammissibile ex art. 348 bis c.p.c., sussistendo la ragionevole probabilità di accoglimento del gravame proposto;
- sospendere l'efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza appellata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.; in via principale: riformare la sentenza impugnata sulla base delle motivazioni del presente atto di appello e, per
l'effetto, accogliere integralmente le domande di parte convenuta, odierna parte appellante, così come articolate nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi giudizio>>.
§.7. Gli appellati, e , costituitisi con comparsa di costituzione e risposta depositate Controparte_5 Controparte_6
rispettivamente in data 20.07.2020 e 22.07.2020, hanno resistito all'appello principale e ne hanno chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
§.8. Respinte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata nonchè le istanze istruttorie proposte dal
[...]
, all'odierna udienza sono comparsi i procuratori delle parti, ad eccezione del Difensore di i quali hanno Parte_1 Controparte_1
precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa. I difensori del hanno chiesto, in Pt_1
5 caso di accoglimento dell'appello, la condanna di alla restituzione di quanto versato dal in esecuzione della Controparte_5 Pt_1
sentenza impugnata.
§.9. L'appello principale va integralmente accolto.
§.9.1. Col primo motivo di appello, il assume l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale lo ha riconosciuto Pt_1
responsabile, in solido con la società , dei danni da infiltrazione subiti dall'appartamento di proprietà . CP_1 CP_5
Ad avviso dell'Ente comunale, infatti, tali danni si sarebbero verificati per esclusiva responsabilità della società costruttrice in CP_1
conseguenza dell'abuso edilizio dalla stessa realizzato nonché in conseguenza della successiva condotta della medesima società che, nel periodo in cui il manufatto abusivo era posto sotto sequestro e affidato alla custodia del suo legale rappresentante, Sig. , non avrebbe CP_2
posto in essere iniziative utili all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni. Di contro, esso Ente non solo avrebbe contestato e sanzionato, con ordine di demolizione, l'abuso edilizio perpetrato dalla società costruttrice, ma successivamente all'acquisizione ex lege al patrimonio pubblico di quella parte del manufatto abusivo ancora non demolita e soprattutto successivamente alla materiale apprensione e custodia del bene avvenuta solo dal 3 marzo 2015 (a seguito del provvedimento di dissequestro disposto dal Presidente della III sezione penale della
Corte di Appello di Roma, presso la quale pendeva processo penale per abuso edilizio a carico della società ) era intervenuto CP_1
con operazioni di manutenzione del lastrico solare che seppur non risolutivi avevano comunque limitato ulteriori danni all'appartamento sottostante. Di conseguenza, conclude nel senso che «un'eventuale responsabilità per i danni da infiltrazioni … dovrebbe essere proporzionale al tempo in cui il ha avuto la custodia del bene e comunque nei limiti di cui all'art. 1126 cc., Parte_1
incombendo anche in capo al , rimasto contumace nel giudizio di primo grado, un onere di manutenzione del lastrico solare CP_3
che costituisce copertura dell'edificio. Tale eccezione non è stata oggetto di esame da parte del Giudicante di primo grado che su tale questione ha omesso ogni considerazione nella pronuncia impugnata».
La censura è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio che la responsabilità dei danni reclamati dallo sia imputabile esclusivamente alla società CP_5 CP_1
[... che, contrariamente alle disposizioni progettuali originarie, non ha realizzato il tetto di copertura del fabbricato condominiale né si è attivata con interventi ripristinatori successivamente alla demolizione del manufatto abusivo, dando così causa all'evento dannoso dedotto in giudizio.
Innanzitutto, va osservato che l'istruttoria espletata in primo grado ha asseverato la ricostruzione dei fatti prospettata dall'originario attore e, in particolare, la sussistenza dei danni ed il nesso di causalità con il bene de quo;
non risulta, invece, acquisita alcuna prova di caso fortuito.
La consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel procedimento cautelare di a.t.p. (anno 2015) dall'ing. - le cui conclusioni vanno Persona_2
condivise in quanto suffragate da opportuni accertamenti, chiaramente frutto di un approfondito esame dei fatti e fondate su rigorose indagini scientifiche anche a seguito delle critiche delle parti - ha evidenziato innanzitutto che l'appartamento di proprietà presenta CP_5
in tutti gli ambienti tracce di infiltrazioni che si concentrano principalmente nelle zone perimetrali del soffitto e si estendono, a tratti, anche sulle pareti. Tale situazione si è presentata pressochè immutata anche all'esito della successiva consulenza tecnica d'ufficio (espletata nel giudizio di merito dal medesimo c.t.u. nell'anno 2018); difatti, sebbene abbia potuto verificare che, in un primo momento (sopralluogo
16.10.2018), all'interno dell'appartamento non erano visibili infiltrazioni e muffe grazie a lavori di ripulitura e tinteggiatura nelle more
6 eseguiti nell'immobile (come riferito dal c.t.p del Comune di , erano stati effettuati anche alcuni interventi locali sul lastrico Parte_1
di copertura volti alla eliminazione delle infiltrazioni), il consulente ha tuttavia dovuto constatare, nel corso del secondo sopralluogo dell'11.12.2018, che all'interno dell'appartamento si erano ripresentate presenze di muffe, efflorescenze e segni di infiltrazioni provenienti dal piano sovrastante.
Quanto alle cause delle infiltrazioni, il consulente d'ufficio le ha ricondotte indiscutibilmente «alla situazione che si riscontra sul lastrico solare di copertura dell'appartamento; infatti al piano superiore dell'immobile è presente una situazione di assoluta precarietà in quanto,
a causa della demolizione di un manufatto abusivo in corso di realizzazione, ad oggi l'impermeabilizzazione del solaio di calpestio che funge, in parte, da copertura dell'appartamento dell'attore è realizzata mediante una guaina bituminosa che si presenta in stato di manutenzione precario ed in particolare non garantisce una idonea tenuta idraulica specialmente nelle zone perimetrali dove si trovano i verticali ed i bocchettoni;
la guaina inoltre non è idoneamente protetta». Tale situazione è rimasta immutata nel tempo intercorso tra la prima e la seconda relazione tecnica.
Per eliminare il danno e ripristinare l'appartamento Iannella, il consulente d'ufficio ha ritenuta necessaria l'esecuzione dei seguenti lavori:
a) interventi sul lastrico solare di copertura (sulla parte sovrastante l'immobile danneggiato) al fine di eliminare le infiltrazioni e garantire una adeguata impermeabilizzazione;
tale intervento è propedeutico ad ogni ulteriore lavorazione e dovrà essere eseguito secondo le seguenti fasi: 1) rimozione della parte di massetto incoerente attualmente esistente sino ad arrivare alla guaina esistente con carico e trasporto a discarica;
2) posa in opera di una ulteriore guaina sulla esistente con i relativi risvolti verticali;
3) formazione di massetto di sottofondo;
4) posa in opera di pavimentazione in gres anche a protezione dei verticali;
b) interventi all'interno dell'appartamento di pulizia e tinteggiatura di pareti e soffitti previa idonea preparazione delle superfici da trattare. L'importo per eseguire tali lavorazioni è stimabile in complessivi euro 8.244,34 oltre iva, di cui euro 5.778,00 per gli interventi sul lastrico di copertura ed euro 2.466,30 per i lavori di ripristino dell'appartamento sottostante.
Così individuati danno e causa concreta (individuazione, peraltro, non oggetto di specifica impugnazione), in punto di responsabilità si osserva.
In linea generale, va premesso che secondo la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte di Cassazione la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., presuppone: -che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
-che esista un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.
Tale responsabilità, che si fonda sul mero rapporto di custodia con la res, inteso quale dominio di fatto sulla res medesima, configura, quindi, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescinde da qualunque connotato di colpa del custode (cfr. Cass. 29.1.2019 n.2345); ne deriva che, affinchè la stessa possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato (cfr. Cass. 10.3.2005 n.5326); sul piano processuale, ciò comporta che graverà sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra la res e il danno subito ovvero che «l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa» (Cass. 11.3.2011 n.5910), senza dover dimostrare l'elemento soggettivo. Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito,
7 ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità ed eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o di un terzo che, ex art.1227 c.c. può anche aver concorso alla produzione del danno.
Orbene, ad avviso del Collegio le argomentazioni dell'appellante principale, tendenti ad escludere la sua responsabilità in quanto il fatto dannoso sarebbe imputabile esclusivamente alla società possono essere condivise. Controparte_1
Va, in primo luogo, rilevato che la società costruttrice, in difformità del progetto originario, aveva realizzato una sopraelevazione abusiva laddove, invece, era stato prevista la realizzazione di un tetto di tipo portoghese per la copertura dell'intero edificio. Successivamente alla demolizione del manufatto abusivo, la copertura residuata non era idonea a preservare gli ambienti sottostanti (e ad evitare, quindi, danni a terzi) in quanto essa non presentava le caratteristiche impermealizzanti e di protezione tipiche di un vero e proprio “lastrico solare”. Come accertato nel corso del giudizio, invero, l'immobile di proprietà aveva subito infiltrazioni a causa della posa in opera di una guaina CP_5 non adeguatamente protetta in funzione della coibentazione e dell'isolamento idraulico dei piani sottostanti, in quanto destinata originariamente ad accogliere un tetto a copertura del fabbricato edificato;
tanto è vero che lo stesso c.t.u. ha precisato che « se sarà realizzata la copertura a tetto, sarà inutile realizzare non solo la pavimentazione ma anche la posa della guaina bituminosa;
…», dando così conto della inadeguata funzione impermealizzante del solaio di calpestio dopo la demolizione.
In secondo luogo, va rilevato che, nominata custode del manufatto abusivo dal giudice penale, la società costruttrice con l'istanza di demolizione, presentata già nel 2011, aveva verificato la presenza di copiose infiltrazioni, provenienti dalle aperture laterali del manufatto e dal solaio di copertura, che propagavano nei piani sottostanti dell'edificio; eppure, nonostante ciò, risulta che la società Controparte_1
non è mai intervenuta con opere di manutenzione per porre rimedio allo stato di incuria descritto dal c.t.u. che si trascinava da anni e che essa stessa aveva determinato.
Di contro, deve ritenersi che il appellante non abbia affatto contribuito allo stato di degrado in cui versava il piano di calpestio del Pt_1
solaio di copertura, avendo peraltro attivato, anche in tempi utili, i procedimenti tesi al contrasto ed alla repressione dell'abusivismo edilizio.
Inoltre, allorquando ha acquisito la disponibilità materiale del manufatto, risulta che l'Ente sia prontamente intervenuto con attività manutentive mirate soprattutto nelle zone dove più evidente era la presenza di fenomeni infiltrativi.
Quanto alla asserita responsabilità del e della applicabilità dell'art.1126 c.c., deve rilevarsi che alcuna Controparte_7
domanda è stata mai proposta nei confronti del , neanche in via di regresso. CP_3
§.9.2. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione inerenti il quantum e la regolamentazione delle spese processuali.
§.10. All'odierna udienza il ha chiesto la condanna di alla restituzione delle somme corrisposte Parte_1 Controparte_5
in esecuzione della sentenza di primo grado.
Tale domanda deve ritenersi tempestiva, e deve quindi essere accolta, alla stregua del principio di diritto secondo cui: appello l'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta
d'ufficio dal giudice, non integra una domanda nuova ex art. 345 c.p.c. in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata;
ne discende che, ove il pagamento sia intervenuto durante il giudizio di impugnazione, detta istanza può essere formulata in qualunque momento, anche nell'udienza di discussione della causa, in sede di precisazione delle conclusioni, oppure nella comparsa conclusionale>> (Cass. 29.10.2020 n.23972; conforme Cass. 21.08.2023 n.24896).
8 In definitiva, l'appello principale deve essere accolto nei termini innanzi esposti, non essendo emersi utili elementi di prova a carico del e della sua responsabilità, neanche concorrente, nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa. Parte_1
§.11. Venendo ora all'esame dell'appello incidentale, tale dovendosi intendere l'appello proposto da successivamente a Controparte_1
quello proposto dal , esso è inammissibile ex art. 342 c.p.c., per difetto di specificità dei motivi. Parte_1
Deve, al riguardo, richiamarsi l'orientamento interpretativo delle Sezioni Unite che, con sentenza n.27199 del 2017, hanno statuito: «Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado».
Sul piano contenutistico, è stato ritenuto che l'appellante debba «individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata» (Cass. n. 21336/2017).
Sicchè, appare evidente che, ai fini del preliminare giudizio di ammissibilità o non dell'appello, il giudice di secondo grado deve valutare la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto di impugnazione.
Nel caso in esame, ritiene la Corte che l'appellante non abbia minimamente investito con alcuna censura la parte motivazionale della sentenza, limitandosi in via del tutto assertiva a sollecitare una diversa soluzione della lite riproponendo, però, sic et simpliciter, le medesime argomentazioni già oggetto della domanda in primo grado, senza, tuttavia, sottoporre a puntuale critica la sentenza medesima.
La società invero, avrebbe dovuto innanzitutto indicare le ragioni per le quali, secondo la proprie difese, doveva esser Controparte_1
modificata la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata soprattutto con riferimento all'accertamento della « mancata realizzazione del tetto di copertura in difformità al progetto originariamente approvato e per la mancata effettuazione della manutenzione straordinaria necessaria ad evitare le infiltrazioni all'appartamento sottostante»; in secondo luogo, avrebbe dovuto esporre, sempre in maniera specifica, le ragioni per cui riteneva esservi stata un'inesatta ricostruzione della fattispecie sotto il profilo giuridico, indicando le conseguenze che ne fossero derivate ai fini della decisione, oltre che censurare e confutare in modo analitico gli elementi probatori che hanno condotto il giudice di primo grado ad una pronuncia di condanna.
Nell'atto di appello, invece, la società costruttrice si è limitata ad addurre, in via del tutto assertiva, l'esclusiva responsabilità del Pt_1
nella causazione del danno, senza però indicare le ragioni per le quali, secondo la proprie difese, doveva esser modificata la ricostruzione del fatto compiuta sul punto dal giudice di primo grado, doveva essere riconosciuta la legittimità della sua condotta e, quindi, doveva infine essere riconosciuta, in luogo della sua concorrente, la responsabilità unica del Ragioni che, laddove esposte, devono essere Pt_1
9 potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione tali da consentire a questo giudice di appello il riesame delle risultanze processuali per la formulazione di un suo autonomo giudizio.
In conclusione, quindi, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
§.12. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado, nei rapporti tra il , da un Parte_1 lato, e società dall'altro, seguono la soccombenza di quest'ultima; nei rapporti tra le altre parti del giudizio, ferma la Controparte_1
regolamentazione delle spese processuali a carico di come disposte dal Tribunale (non oggetto di specifica impugnazione) Controparte_1
sia quelle relative al procedimento di a.t.p. sia quelle del giudizio di merito, e le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, le spese del grado di appello sono integralmente compensate. Le spese sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii. (valore della causa: da euro 26.000 a 52.000), tabelle 2 e 12, scaglione 4°, compensi medi, con esclusione, per il giudizio di appello, della fase istruttoria non espletata).
L'inammissibilità dell'appello incidentale, comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal , in persona del Sindaco p.t., nonché Parte_1 sull'appello incidentale proposto da in persona del suo legale rapp.p.t. avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario Controparte_1
di Tivoli n.1588/2019, pubblicata in data 24.12.2019, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, dichiara la responsabilità esclusiva di delle infiltrazioni subite dall'appartamento di proprietà di;
Controparte_1 Controparte_5
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
Pa c) condanna alla restituzione al Comune delle somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza Controparte_5 Parte_1
di primo grado;
d) condanna in persona del suo legale rapp.p.t., alla refusione, in favore del , delle spese del doppio Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado in euro 7.616,00, quanto al secondo grado, in euro in euro 355,50 per spese ed euro
6.946,00 per compensi, oltre per entrambi i gradi a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
e) ferma la regolamentazione di tutte le spese del primo grado come disposte dal Tribunale a carico di dichiara interamente Controparte_1
compensate le spese del grado di appello tra tutte le altre parti del giudizio;
f) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, a carico dell'appellante incidentale CP_1
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli
10