Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 26 dell'accordo de L'Aja e all'articolo 10, paragrafo 2, dell'atto di Stoccolma.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 26 dell'accordo de L'Aja e all'articolo 10, paragrafo 2, dell'atto di Stoccolma.