Art. 15.
Le norme dell' articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , continueranno ad essere applicate per le vacanze che avessero a verificarsi nei Consigli provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Le norme dell' articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , continueranno ad essere applicate per le vacanze che avessero a verificarsi nei Consigli provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge.