Articolo 15 della Legge 10 settembre 1960, n. 962
Articolo 14Articolo 16
Versione
13 settembre 1960
Art. 15.
Le norme dell' articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , continueranno ad essere applicate per le vacanze che avessero a verificarsi nei Consigli provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 13 settembre 1960