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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 18/12/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
1256/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di FR -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 1256/2024 R.G. promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EL OB ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro
, rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti Giovanna Giacomelli e Marco Favero ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente 1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sigg. Parte_1
e nel comune di RA (PD) trascritto nel registro
[...] Controparte_1 di Stato Civile del suddetto Comune al numero 4, parte I, anno 200, adottando il regime di comunione dei beni, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) Respingersi le domande formulate dalla resistente perché infondate sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni indicate in narrativa
3) Confermarsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori Per_1
nato a [...] in data [...] e
[...] Per_2
nata a [...] il [...], con collocamento prevalente di
[...]
presso la residenza della madre e di presso Persona_2 Persona_1 la residenza paterna con le seguenti modalità di visita: - A fine settimana alternati permarrà presso il papà unitamente al fratello Persona_2 Per_1
1 dalle fine della scuola del venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, Per_1 oltre a due pomeriggi infrasettimanali nella giornata del martedì e del giovedì dall'uscita della scuola fino alle 19.00; Nella settimana in cui Persona_2 trascorrerà il week end con la mamma, il padre potrà comunque tenere con sè la figlia due pomeriggi, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 19.00. In ogni caso, qualora la madre abbia degli impegni personali o di lavoro, dovrà preferirsi la collocazione della bambina dal padre, se disponibile e previo accordo con adeguato anticipo. - nei fine settimana in cui permarrà con la Persona_2 mamma, , se lo desidera, potrà recarsi dalla madre dal Persona_1 venerdì pomeriggio all'uscita dalla scuola e permanere presso la residenza materna anche fino al lunedì successivo, curando che il ragazzo possa trascorrere del tempo esclusivo solo con la madre. Inoltre, nella settimana in cui Persona_1 trascorrerà il week end a casa del padre, potrà trascorrere, se lo desidera, un pomeriggio infrasettimanale nella giornata del mercoledì dall'uscita della scuola sino allo ore 19.00 presso la casa materna;
- entro il 31 ottobre di ogni anno, i Sigg.ri e dovranno concordare Parte_2 Parte_1 anche con quale genitore i figli trascorreranno la Vigilia di Natale, il pranzo e/o la cena di Natale, il pranzo e/o la cena di Santo Stefano, ultimo dell'anno, capodanno e il giorno dell'Epifania; analogamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i genitori dovranno concordare anche con quale genitore i figli trascorreranno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. vacanze estive: almeno due settimane, anche non continuative, con ciascun genitore con periodo da concordarsi nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi e periodi di ferie dal lavoro entro il 31 maggio di ogni anno. Si intendono per vacanze estive il periodo che va dal 15.06 sino alla settimana di settembre che precede l'inizio dell'anno scolastico. In ogni caso, considerato il periodo critico che sta attraversando legato anche alle Per_1 problematiche di cui il ragazzo è affetto, entrambi i genitori si impegnano ad assumere un atteggiamento flessibile circa le modalità di visita del minore stesso, rispettandone la volontà. 4) Confermarsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia Per_2
disponendo a carico di ogni genitore il mantenimento diretto del figlio
[...] collocato presso il medesimo;
5) spese straordinarie per entrambi i figli, determinate come da linee guida del CNF, dovranno essere ripartite nella misura del 50% tra i genitori, previa esibizione di idonea documentazione, e nello specifico: a) spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
b)spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasposto pubblico;
2 d) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzature;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
6) Ordinarsi, nel caso di spese medico-sanitarie che non necessitano di essere concordate perché urgenti, che i genitori si diano tempestiva reciproca informazione al riguardo, con obbligo del genitore dissenziente di comunicarlo all'altro entro 10 giorni per iscritto, motivando il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
7) Disporsi che l'assegno unico e universale venga corrisposto al genitore convivente con il minore in favore del quale Inps eroga la prestazione;
8) Dichiararsi che nessun assegno di mantenimento è dovuto dalle parti l'una all'altra risultando entrambe economicamente autosufficienti;
9) Disporsi che la casa coniugale sita in RA (PD) in Via Dossi Valli n. 723, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà nella disponibilità del Sig. Parte_1
, compreso il mobilio nella medesima presente;
[...]
10) Disporsi assenso/consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto tra i coniugi ed autorizzarsi il rilascio di carta d'identità in favore dei figli minori, rimettendosi alla valutazione di codesto Giudice circa l'autorizzazione per l'espatrio; Con vittoria di spese.
Parte resistente
1. Disporsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il 9/9/2006 e ordinarsi la trascrizione nel registro dello stato civile del Comune di RA al numero 4, parte I, anno 2006 ove è stato trascritto il matrimonio;
2. Respingere tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto;
3. disporsi l'affidamento condiviso di e , con Per_1 Persona_3 collocazione del primo presso la residenza del padre, , e della Parte_1 seconda presso la residenza della madre, Controparte_1
4. disporsi che la responsabilità genitoriale relativa alle decisioni inerenti alla pratica di attività sportive della minore sia esercitata dalla madre, Persona_2
e che la stessa abbia facoltà di chiedere il rilascio di un Controparte_1 documento di identità dei figli valido per l'espatrio anche in difetto del consenso di;
Parte_1
5. disporsi che possa vedere e tenere con sé la figlia Parte_1 Per_2
a fine settimana alterni, dal termine dell'orario scolastico del venerdì al
[...] lunedì mattina, nonché due pomeriggi infrasettimanali nella giornata del martedì e del giovedì dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 19; 6. nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, Persona_2 il padre terrà con sé la figlia dal termine dell'orario scolastico del martedì e del giovedì sino alle ore 19; nei fine settimana in cui resterà presso Persona_2
3 la madre, il fratello , se lo desidera, potrà recarsi presso la casa materna Per_1 dal termine dell'orario scolastico del venerdì sino al lunedì successivo, quando la madre lo accompagnerà a scuola unitamente alla sorella;
nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana a casa del padre, potrà Persona_1 trascorrere, se lo desidera, un pomeriggio infrasettimanale nella giornata del mercoledì, dal termine dell'orario scolastico alle ore 19 presso la casa materna;
entro il 31 ottobre di ogni anno, i genitori dovranno concordare anche con quale genitore i figli trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale, il pranzo e/o la cena di Natale, il pranzo e/o la cena di Santo Stefano e le altre principali festività, assecondando il desiderio dei figli;
entro il 31 gennaio di ogni anno i genitori dovranno concordare anche con quale genitore i figli trascorreranno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, assecondando il desiderio dei figli;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno non meno di due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore in periodi che dovranno essere concordati entro il 31 maggio di ogni anno;
7. disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio collocato presso di lui;
8. disporsi che le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di figli, come di seguito indicate, siano ripartite tra i genitori in ragione della quota di metà, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa: I) spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del servizio sanitario nazionale prescritte da medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti provati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzature;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
quando i genitori debbano concordare una delle spese sopra indicate, quello dei due che ritenga necessaria la spesa, comunicherà la propria proposta all'altro genitore che, in caso di disaccordo, dovrà esprimere per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso;
in caso di mancata risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Qualora debba essere sostenuta una spesa
4 medico-sanitaria urgente, ciascun genitore è tenuto a fornire all'altro una tempestiva informazione sulle ragioni e sull'entità della spesa;
9. disporsi che l'assegno unico e universale sia percepito dal genitore con il quale convive il minore a favore del quale l'assegno è erogato dall'INPS; Nel merito in via subordinata: a) disporsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il 9/9/2006 e ordinarsi la trascrizione nel registro dello stato civile del Comune di RA al numero 4, parte I, anno 2006 ove è stato trascritto il matrimonio b) Respingere tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto;
c) Confermarsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori Per_1
nato a [...] in data [...] e
[...] Per_2
nata a [...] il [...], con collocazione prevalente del primo
[...] presso la residenza del padre e della seconda presso la residenza della madre;
d) determinarsi le modalità di visita come segue: a fine settimana alternati Per_2
permarrà presso il papà unitamente al fratello dalla
[...] Persona_4 fine della scuola del venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina quando il padre la accompagnerà a scuola, oltre che a due pomeriggi infrasettimanali nella giornata del martedì e del giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 19.00, orario in cui dovrà accompagnarla presso l'abitazione della madre. Nella settimana in cui Per_2
trascorrerà il week end con la mamma, il padre potrà comunque tenere
[...] con sé la figlia due pomeriggi, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 19.00, orario in cui dovrà accompagnarla presso l'abitazione della madre. Nei fine settimana in cui permarrà con la mamma, Persona_2 Per_1
, se lo desidera, potrà recarsi dalla madre dal venerdì pomeriggio
[...] all'uscita della scuola e permanere presso la residenza materna anche fino al lunedì successivo, quando la mamma lo accompagnerà a scuola unitamente alla sorella. Inoltre, nella settimana in cui trascorrerà il week end a casa Persona_1 del padre, potrà trascorrere, se lo desidera, un pomeriggio infrasettimanale nella giornata del mercoledì dall'uscita della scuola sino alle ore 19.00 presso la casa materna;
in ogni caso, entrambi i genitori si impegnano ad assumere un atteggiamento flessibile circa le modalità di visita del minore stesso, rispettandone la volontà. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i Sigg.ri Parte_2
e dovranno concordare anche con quale genitore i
[...] Parte_1 figli trascorreranno la Vigilia di Natale, il pranzo e/o la cena di Natale, il pranzo e/o la cena di Santo Stefano, ultimo dell'anno, Capodanno e il giorno dell'Epifania; analogamente entro il 31 gennaio di ogni anno i genitori dovranno concordare anche con quale genitore i figli trascorreranno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Vacanze estive: almeno due settimane, anche non continuative, con ciascun genitore con periodo da concordarsi nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi e periodi di ferie dal lavoro entro il 31 maggio di ogni anno. Si intendono per vacanze estive il periodo che va dal 15.06 sino alla settimana di settembre che precede l'inizio dell'anno scolastico. e) Disporsi che il Sig. corrisponda alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
, a titolo di mantenimento in favore della figlia , la
[...] Persona_2
5 somma di € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra
[...]
le cui coordinate bancarie sono già note al ricorrente;
Parte_2
f) Disporsi che la responsabilità genitoriale per le decisioni inerenti la pratica dell'attività sportiva di sia esercitata dalla madre e che la stessa Persona_2 abbia la facoltà di chiedere il rilascio del documento d'identità dei figli, valido per l'espatrio anche in difetto di consenso del padre. g) Disporsi che le spese straordinarie per entrambi i figli, determinate come da linee guida del CNF del 29.11.2017, dovranno essere ripartite nella misura del 50% tra i genitori e nello specifico: a) spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del servizio sanitario nazionale prescritte da medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti provati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzature;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori. Quando i genitori debbano concordare le suddette spese, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spese o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sentimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice. Nel caso di spese medico- sanitarie che non possono essere concordate perché urgenti, i genitori si obbligano comunque alla reciproca tempestiva informazione al riguardo;
h) Disporsi che l'assegno unico e universale sia percepito dal genitore con il quale il quale convive il figlio minore destinataria di tale assegno i) Dichiararsi le parti economicamente autosufficienti;
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie come per legge.
Ragioni della decisione
6 1. Con ricorso depositato il 29.7.2024, ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse Parte_1 dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con a Controparte_1
RA (PD) il 9.9.2006 (trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 4, Parte I, anno 2006) ed esponeva che:
- dall'unione erano nati i figli e , Persona_1 Persona_2 rispettivamente il 15.11.2009 e il 19.6.2016;
- la residenza della famiglia era stata fissata in un immobile sito in RA (PD), Via Dosso Valli n. 723;
- con decreto n. 2551/2023, depositato l'11.4.2023, il Tribunale di Rovigo aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 4.4.2023, una volta disposta la trasformazione del rito;
- non essendo mai ripresa la convivenza, sussistevano i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale non erano state rispettate dalla in quanto costei incontrava il primogenito solo CP_1 sporadicamente e sempre alla presenza del nuovo compagno, né contribuiva per la quota di metà al pagamento delle spese straordinarie relative a , del Per_1 quale la madre si era completamente disinteressata malgrado il ragazzo fosse affetto da disgrafia, dislessia e da una lieve depressione, per cui seguiva una terapia che secondo la doveva essere interrotta;
CP_1
- la convenuta escludeva il marito dalle decisioni relative a;
Per_2
- dal 2023 egli aveva cominciato ad accusare problemi di salute, che avevano reso impossibile la prosecuzione dell'attività lavorativa alle dipendenze di Biogas Opereting Holding S.r.l., sicché aveva subìto la riduzione dello stipendio a 1.700,00 euro mensili.
Il concludeva, pertanto, chiedendo l'affidamento condiviso di Pt_1 Per_1
e , con collocazione prevalente del primo presso il padre e della seconda Per_2 presso la madre, e la regolamentazione del diritto di visita paterno nei confronti di
. Domandava, altresì, la revoca del proprio obbligo di contribuire al Per_2 mantenimento per la figlia e la sostituzione di tale condizione della separazione con la diversa statuizione secondo cui ciascun genitore avrebbe provveduto al mantenimento diretto del figlio collocato presso di lui. In ordine alle spese straordinarie per entrambi i minori, il domandava che fossero sostenute Pt_1 da entrambi i genitori in ragione della quota di metà.
2. Con decreto depositato il 20.8.2024, la Presidente fissava ai sensi dell'art. 473- bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 14.1.2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava al ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
7 3. Con comparsa di risposta depositata il 13.12.2024 si costituiva in giudizio
[...] che, pur aderendo alla domanda di divorzio formulata dal Controparte_1 ricorrente, contestava la ricostruzione fattuale operata dal . Asseriva Pt_1 infatti che il proprio rapporto con il figlio era sempre stato armonioso e Per_1 che il temporaneo distacco avvenuto tra loro era dovuto alla difficoltà del ragazzo di elaborare la separazione dei genitori. La convenuta negava, poi, che il suo compagno/convivente more uxorio si fosse intromesso nel rapporto madre-figlio e deduceva di non aver mai ostacolato la prosecuzione della terapia seguita da
, bensì di essere stata totalmente estraniata dal in merito a tale Per_1 Pt_1 percorso psicoterapeutico, dato che il marito le impediva di acquisire informazioni sull'andamento della medesima. Sosteneva, infine, di aver sempre contributo al pagamento delle spese relative al figlio nella misura consentitale delle proprie risorse. In ordine alla secondogenita, la affermava che vi erano stati numerosi CP_1 episodi spiacevoli in cui il aveva minacciato di contattare le forze Pt_1 dell'ordine, qualora la minore fosse stata accompagnata da “estranei” nei luoghi da lei frequentati, quali il catechismo o il corso di danza, e precisava di aver talvolta beneficiato dell'aiuto della compagna dello zio materno, in quanto la figlia di quest'ultima frequentava i medesimi ambienti ludici di , ed era l'unica Per_2 persona che poteva accompagnare la bambina nei momenti in cui la madre era occupata al lavoro, atteso il ritiro della patente di guida del perché colto Pt_1 alla guida in stato di ebbrezza.
La convenuta concludeva chiedendo, dunque, una diversa regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita e la statuizione dell'obbligo del di Pt_1 contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di un Per_2 assegno mensile pari a 200,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie. Confermava, inoltre, la propria disponibilità a contribuire al mantenimento indiretto del figlio mediante la corresponsione della quota Per_1 di metà delle spese straordinarie.
4. All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi il 14.1.2025 i difensori del e della chiedevano un differimento dell'udienza, per consentire la Pt_1 CP_1 produzione di documenti inerenti alla situazione lavorativa e di salute del ricorrente e documentazione relativa alla retribuzione della convenuta, sicché il giudice delegato fissava nuova udienza al 20.5.2025, all'esito della quale si riservava di emettere i provvedimenti temporanei e urgenti.
5. Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. depositata il 24.5.2025, il giudice delegato disponeva l'affidamento condiviso di e , con Per_1 Per_2 collocazione prevalente del primo presso il padre e della seconda presso la madre. Determinava i tempi e le modalità di permanenza dei minori con ciascun genitore e disponeva che la responsabilità genitoriale relativa alle decisioni per Per_2 concernenti la pratica di attività sportive della stessa fosse esercitata dalla madre, come pure che la avesse la facoltà di chiedere il rilascio di un documento di CP_1 identità dei figli valido per l'espatrio anche in difetto del consenso dell'altro
8 genitore. Stabiliva che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto del figlio collocato presso di lui, nonché al pagamento della quota di metà delle spese straordinarie per entrambi i figli, e che l'assegno unico e universale fosse percepito dal genitore convivente con il minore a favore del quale l'assegno era erogato dall'INPS. Rimetteva infine la causa al collegio per la decisione, fissando l'udienza al 17.12.2025, e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
6. Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse alle udienze del 14.1.2025 e 20.5.2025, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna statuizione, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 2551/2023, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 4.4.2023 (cfr. doc. 16), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Non vi è contrasto tra le parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli Per_1
e , né circa la collocazione prevalente del primogenito presso e il Persona_2 padre e della seconda presso la madre, che ha costituito un nuovo nucleo familiare con il suo attuale compagno.
Quanto alle decisioni relative alla pratica, da parte della secondogenita, di attività ricreative e sportive, si ritiene di confermare il provvedimento adottato con l'ordinanza emessa a sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., dal momento che si tratta di attività che mirano alla crescita e allo sviluppo della minore e rispetto alle quali la convenuta ha documentato l'ingiustificata opposizione del , come si Pt_1 evince dal messaggio inviato da questo alla stessa (doc. 6 della convenuta). CP_1
In relazione alla domanda proposta dalla circa la facoltà di richiedere CP_1
l'autorizzazione al rilascio dei documenti di identità dei figli validi per l'espatrio in difetto del consenso del padre dei minori, è appena il caso di osservare che la CP_1 ha affermato nella comparsa conclusionale di aver già ottenuto per la figlia Per_2 la carta di identità valida per l'espatrio, per cui non v'è ragione di replicare tale provvedimento, fermo restando che l'eventuale atteggiamento ostruzionistico del
- rispetto alla possibilità dei figli, se consenzienti, di recarsi in Polonia Pt_1 con la madre a far visita ai nonni materni – sarà di volta in volta valutato nell'ambito del procedimento ex art. 316 c.c.
Le modalità di frequentazione del genitore non collocatario nei confronti del figlio/a residente presso l'altro genitore ben possono essere disciplinate come già disposto con l'ordinanza depositata il 24.5.2025, tenuto conto dell'attuale rifiuto del primogenito di recarsi presso l'abitazione della madre.
9 Pertanto, potrà vedere e tenere con sé la figlia , Parte_1 Persona_2
a fine settimana alterni, dal termine dell'orario scolastico del venerdì al lunedì mattina, nonché due pomeriggi infrasettimanali nella giornata del martedì e del giovedì dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 19; nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre terrà con sé Persona_2 con sé la figlia dal termine dell'orario scolastico del martedì e del giovedì sino alle ore 19; nei fine settimana in cui la figlia resterà presso la madre, il figlio , Per_1 se lo desidera, potrà recarsi presso la casa materna dal termine dell'orario scolastico del venerdì sino al lunedì successivo, quando la madre lo accompagnerà a scuola unitamente alla sorella;
nella settimana in cui trascorrerà il fine Per_1 settimana a casa del padre, potrà trascorrere, se lo desidera, un pomeriggio infrasettimanale nella giornata del mercoledì, dal termine dell'orario scolastico alle ore 19 presso la casa materna;
entro il 31 ottobre di ogni anno, i genitori dovranno concordare anche con quale genitore i figli trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale, il pranzo e/o la cena di Natale, il pranzo e/o la cena di Santo Stefano e le altre principali festività, assecondando il desiderio dei figli;
entro il 31 gennaio di ogni anno i genitori dovranno concordare anche con quale genitore i figli trascorreranno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempre assecondando il desiderio dei figli;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno non meno di due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore in periodi che dovranno essere concordati entro il 31 maggio di ogni anno.
Il e la concordano, ora, sulla previsione del mantenimento diretto Pt_1 CP_1 del figlio/a prevalentemente convivente con ciascuno, così come sulla ripartizione in ragione della metà delle spese straordinarie da sostenere nei confronti dei minori.
Non è inutile sul punto rilevare che, nell'anno d'imposta 2024, la convenuta ha tratto dalla propria attività lavorativa un reddito netto pari a 18.352,55 euro (1.529,99 euro circa al mese per 12 mensilità) e attualmente percepisce una retribuzione netta di circa 1.550,00 euro (docc. privi di numerazione prodotti il 17 ottobre 2025). Al , dal canto suo, viene erogato un assegno di invalidità Pt_1 di 953,03 euro netti al mese, ma non va sottaciuto che egli ha incassato un TFR dell'importo di 25.000,00 euro, dei quali 13.000,00 euro sarebbero stati - a suo dire - impiegati per lavori di ristrutturazione dell'immobile in cui vive con il figlio
(cfr. cedolini pensione prodotti il 17.10.2025 e dichiarazioni rese dal Per_1 ricorrente all'udienza del 20.5.2025).
L'attuale importo dell'assegno unico universale è pari a 210,50 euro per Per_1
e a 235,40 euro per , per cui appare quanto mai opportuno disporre che al Per_2 genitore collocatario sia attribuito l'intero importo di detta prestazione erogata dall'INPS per il figlio convivente.
Giova infatti qui ribadire che, in tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i
10 genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli
- indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass. Sez. I, 26/01/2024, n. 2536).
Nel caso in esame, le parti si sono dichiarate in grado di provvedere in via autonoma al mantenimento del figlio/a collocato/a in via prevalente presso l'una o l'altra, per cui si ritiene di accogliere la domanda in tal senso proposta.
Il pagamento delle spese straordinarie da sostenere per ciascuno dei figli, come analiticamente indicate nel dispositivo, dovrà essere ripartito tra i genitori in ragione della quota di metà.
Nella nota depositata l'11.12.2025 la convenuta ha precisato che in data 10.12.2025 i coniugi hanno alienato l'immobile un tempo adibito a residenza della famiglia. Tale assunto non è stato smentito dalla controparte, che non ha depositato le note in sostituzione dell'udienza, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., per cui si ritiene di non emettere alcun provvedimento relativo all'assegnazione della casa coniugale.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza delle parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1256/2024 R.G. promossa da Pt_1
, nei confronti di , con l'intervento del
[...] Controparte_1
Pubblico Ministero,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a RA (PD) il 9.9.2006 (trascritto nei registri dello stato civile Controparte_1 di quel Comune al n. 4, Parte I, anno 2006);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dispone l'affidamento condiviso di e , con Per_1 Persona_3 collocazione del primo presso la residenza del padre, , e della Parte_1 seconda presso la residenza della madre, Controparte_1
- dispone che la responsabilità genitoriale relativa alle decisioni inerenti alla pratica di attività sportive della minore sia esercitata dalla madre, Persona_2
Controparte_1
11 - dispone che possa vedere e tenere con sé la figlia Parte_1 Per_2
a fine settimana alterni, dal termine dell'orario scolastico del venerdì al
[...] lunedì mattina, nonché due pomeriggi infrasettimanali nella giornata del martedì e del giovedì dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 19; nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre terrà con Persona_2 sé con sé la figlia dal termine dell'orario scolastico del martedì e del giovedì sino alle ore 19; nei fine settimana in cui resterà presso la madre, il Persona_2 fratello , se lo desidera, potrà recarsi presso la casa materna dal termine Per_1 dell'orario scolastico del venerdì sino al lunedì successivo, quando la madre lo accompagnerà a scuola unitamente alla sorella;
nella settimana in cui Per_1
trascorrerà il fine settimana a casa del padre, potrà trascorrere, se lo
[...] desidera, un pomeriggio infrasettimanale nella giornata del mercoledì, dal termine dell'orario scolastico alle ore 19 presso la casa materna;
entro il 31 ottobre di ogni anno, i genitori dovranno concordare anche con quale genitore i figli trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale, il pranzo e/o la cena di Natale, il pranzo e/o la cena di Santo Stefano e le altre principali festività, assecondando il desiderio dei figli;
entro il 31 gennaio di ogni anno i genitori dovranno concordare anche con quale genitore i figli trascorreranno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, assecondando il desiderio dei figli;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno non meno di due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore in periodi che dovranno essere concordati entro il 31 maggio di ogni anno;
- dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio collocato presso di lui;
- dispone che le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di figli, come di seguito indicate, siano ripartite tra i genitori in ragione della quota di metà, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa: a) spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del servizio sanitario nazionale prescritte da medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti provati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzature;
viaggi e vacanze senza i genitori;
12 quando i genitori debbano concordare una delle spese sopra indicate, quello dei due che ritenga necessaria la spesa, comunicherà la propria proposta all'altro genitore che, in caso di disaccordo, dovrà esprimere per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso;
in caso di mancata risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Qualora debba essere sostenuta una spesa medico-sanitaria urgente, ciascun genitore è tenuto a fornire all'altro una tempestiva informazione sulle ragioni e sull'entità della spesa;
- dispone che l'assegno unico e universale sia percepito dal genitore con il quale convive il minore a favore del quale l'assegno è erogato dall'INPS ( Pt_1
percepirà l'assegno unico universale erogato dall'INPS per il figlio
[...]
, mentre percepirà l'assegno unico erogato Per_1 Controparte_1 dall'INPS per la figlia ) Persona_2
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta dalla convenuta avente ad oggetto l'attribuzione della facoltà di sottoscrivere in via esclusiva la richiesta di documento di identità valido per l'espatrio relativo ai figli;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Rovigo, 17 dicembre 2025 il Presidente estensore
LA Di FR
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di FR -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 1256/2024 R.G. promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EL OB ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro
, rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti Giovanna Giacomelli e Marco Favero ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente 1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sigg. Parte_1
e nel comune di RA (PD) trascritto nel registro
[...] Controparte_1 di Stato Civile del suddetto Comune al numero 4, parte I, anno 200, adottando il regime di comunione dei beni, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) Respingersi le domande formulate dalla resistente perché infondate sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni indicate in narrativa
3) Confermarsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori Per_1
nato a [...] in data [...] e
[...] Per_2
nata a [...] il [...], con collocamento prevalente di
[...]
presso la residenza della madre e di presso Persona_2 Persona_1 la residenza paterna con le seguenti modalità di visita: - A fine settimana alternati permarrà presso il papà unitamente al fratello Persona_2 Per_1
1 dalle fine della scuola del venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, Per_1 oltre a due pomeriggi infrasettimanali nella giornata del martedì e del giovedì dall'uscita della scuola fino alle 19.00; Nella settimana in cui Persona_2 trascorrerà il week end con la mamma, il padre potrà comunque tenere con sè la figlia due pomeriggi, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 19.00. In ogni caso, qualora la madre abbia degli impegni personali o di lavoro, dovrà preferirsi la collocazione della bambina dal padre, se disponibile e previo accordo con adeguato anticipo. - nei fine settimana in cui permarrà con la Persona_2 mamma, , se lo desidera, potrà recarsi dalla madre dal Persona_1 venerdì pomeriggio all'uscita dalla scuola e permanere presso la residenza materna anche fino al lunedì successivo, curando che il ragazzo possa trascorrere del tempo esclusivo solo con la madre. Inoltre, nella settimana in cui Persona_1 trascorrerà il week end a casa del padre, potrà trascorrere, se lo desidera, un pomeriggio infrasettimanale nella giornata del mercoledì dall'uscita della scuola sino allo ore 19.00 presso la casa materna;
- entro il 31 ottobre di ogni anno, i Sigg.ri e dovranno concordare Parte_2 Parte_1 anche con quale genitore i figli trascorreranno la Vigilia di Natale, il pranzo e/o la cena di Natale, il pranzo e/o la cena di Santo Stefano, ultimo dell'anno, capodanno e il giorno dell'Epifania; analogamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i genitori dovranno concordare anche con quale genitore i figli trascorreranno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. vacanze estive: almeno due settimane, anche non continuative, con ciascun genitore con periodo da concordarsi nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi e periodi di ferie dal lavoro entro il 31 maggio di ogni anno. Si intendono per vacanze estive il periodo che va dal 15.06 sino alla settimana di settembre che precede l'inizio dell'anno scolastico. In ogni caso, considerato il periodo critico che sta attraversando legato anche alle Per_1 problematiche di cui il ragazzo è affetto, entrambi i genitori si impegnano ad assumere un atteggiamento flessibile circa le modalità di visita del minore stesso, rispettandone la volontà. 4) Confermarsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia Per_2
disponendo a carico di ogni genitore il mantenimento diretto del figlio
[...] collocato presso il medesimo;
5) spese straordinarie per entrambi i figli, determinate come da linee guida del CNF, dovranno essere ripartite nella misura del 50% tra i genitori, previa esibizione di idonea documentazione, e nello specifico: a) spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
b)spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasposto pubblico;
2 d) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzature;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
6) Ordinarsi, nel caso di spese medico-sanitarie che non necessitano di essere concordate perché urgenti, che i genitori si diano tempestiva reciproca informazione al riguardo, con obbligo del genitore dissenziente di comunicarlo all'altro entro 10 giorni per iscritto, motivando il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
7) Disporsi che l'assegno unico e universale venga corrisposto al genitore convivente con il minore in favore del quale Inps eroga la prestazione;
8) Dichiararsi che nessun assegno di mantenimento è dovuto dalle parti l'una all'altra risultando entrambe economicamente autosufficienti;
9) Disporsi che la casa coniugale sita in RA (PD) in Via Dossi Valli n. 723, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà nella disponibilità del Sig. Parte_1
, compreso il mobilio nella medesima presente;
[...]
10) Disporsi assenso/consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto tra i coniugi ed autorizzarsi il rilascio di carta d'identità in favore dei figli minori, rimettendosi alla valutazione di codesto Giudice circa l'autorizzazione per l'espatrio; Con vittoria di spese.
Parte resistente
1. Disporsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il 9/9/2006 e ordinarsi la trascrizione nel registro dello stato civile del Comune di RA al numero 4, parte I, anno 2006 ove è stato trascritto il matrimonio;
2. Respingere tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto;
3. disporsi l'affidamento condiviso di e , con Per_1 Persona_3 collocazione del primo presso la residenza del padre, , e della Parte_1 seconda presso la residenza della madre, Controparte_1
4. disporsi che la responsabilità genitoriale relativa alle decisioni inerenti alla pratica di attività sportive della minore sia esercitata dalla madre, Persona_2
e che la stessa abbia facoltà di chiedere il rilascio di un Controparte_1 documento di identità dei figli valido per l'espatrio anche in difetto del consenso di;
Parte_1
5. disporsi che possa vedere e tenere con sé la figlia Parte_1 Per_2
a fine settimana alterni, dal termine dell'orario scolastico del venerdì al
[...] lunedì mattina, nonché due pomeriggi infrasettimanali nella giornata del martedì e del giovedì dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 19; 6. nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, Persona_2 il padre terrà con sé la figlia dal termine dell'orario scolastico del martedì e del giovedì sino alle ore 19; nei fine settimana in cui resterà presso Persona_2
3 la madre, il fratello , se lo desidera, potrà recarsi presso la casa materna Per_1 dal termine dell'orario scolastico del venerdì sino al lunedì successivo, quando la madre lo accompagnerà a scuola unitamente alla sorella;
nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana a casa del padre, potrà Persona_1 trascorrere, se lo desidera, un pomeriggio infrasettimanale nella giornata del mercoledì, dal termine dell'orario scolastico alle ore 19 presso la casa materna;
entro il 31 ottobre di ogni anno, i genitori dovranno concordare anche con quale genitore i figli trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale, il pranzo e/o la cena di Natale, il pranzo e/o la cena di Santo Stefano e le altre principali festività, assecondando il desiderio dei figli;
entro il 31 gennaio di ogni anno i genitori dovranno concordare anche con quale genitore i figli trascorreranno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, assecondando il desiderio dei figli;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno non meno di due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore in periodi che dovranno essere concordati entro il 31 maggio di ogni anno;
7. disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio collocato presso di lui;
8. disporsi che le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di figli, come di seguito indicate, siano ripartite tra i genitori in ragione della quota di metà, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa: I) spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del servizio sanitario nazionale prescritte da medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti provati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzature;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
quando i genitori debbano concordare una delle spese sopra indicate, quello dei due che ritenga necessaria la spesa, comunicherà la propria proposta all'altro genitore che, in caso di disaccordo, dovrà esprimere per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso;
in caso di mancata risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Qualora debba essere sostenuta una spesa
4 medico-sanitaria urgente, ciascun genitore è tenuto a fornire all'altro una tempestiva informazione sulle ragioni e sull'entità della spesa;
9. disporsi che l'assegno unico e universale sia percepito dal genitore con il quale convive il minore a favore del quale l'assegno è erogato dall'INPS; Nel merito in via subordinata: a) disporsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il 9/9/2006 e ordinarsi la trascrizione nel registro dello stato civile del Comune di RA al numero 4, parte I, anno 2006 ove è stato trascritto il matrimonio b) Respingere tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto;
c) Confermarsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori Per_1
nato a [...] in data [...] e
[...] Per_2
nata a [...] il [...], con collocazione prevalente del primo
[...] presso la residenza del padre e della seconda presso la residenza della madre;
d) determinarsi le modalità di visita come segue: a fine settimana alternati Per_2
permarrà presso il papà unitamente al fratello dalla
[...] Persona_4 fine della scuola del venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina quando il padre la accompagnerà a scuola, oltre che a due pomeriggi infrasettimanali nella giornata del martedì e del giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 19.00, orario in cui dovrà accompagnarla presso l'abitazione della madre. Nella settimana in cui Per_2
trascorrerà il week end con la mamma, il padre potrà comunque tenere
[...] con sé la figlia due pomeriggi, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 19.00, orario in cui dovrà accompagnarla presso l'abitazione della madre. Nei fine settimana in cui permarrà con la mamma, Persona_2 Per_1
, se lo desidera, potrà recarsi dalla madre dal venerdì pomeriggio
[...] all'uscita della scuola e permanere presso la residenza materna anche fino al lunedì successivo, quando la mamma lo accompagnerà a scuola unitamente alla sorella. Inoltre, nella settimana in cui trascorrerà il week end a casa Persona_1 del padre, potrà trascorrere, se lo desidera, un pomeriggio infrasettimanale nella giornata del mercoledì dall'uscita della scuola sino alle ore 19.00 presso la casa materna;
in ogni caso, entrambi i genitori si impegnano ad assumere un atteggiamento flessibile circa le modalità di visita del minore stesso, rispettandone la volontà. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i Sigg.ri Parte_2
e dovranno concordare anche con quale genitore i
[...] Parte_1 figli trascorreranno la Vigilia di Natale, il pranzo e/o la cena di Natale, il pranzo e/o la cena di Santo Stefano, ultimo dell'anno, Capodanno e il giorno dell'Epifania; analogamente entro il 31 gennaio di ogni anno i genitori dovranno concordare anche con quale genitore i figli trascorreranno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Vacanze estive: almeno due settimane, anche non continuative, con ciascun genitore con periodo da concordarsi nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi e periodi di ferie dal lavoro entro il 31 maggio di ogni anno. Si intendono per vacanze estive il periodo che va dal 15.06 sino alla settimana di settembre che precede l'inizio dell'anno scolastico. e) Disporsi che il Sig. corrisponda alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
, a titolo di mantenimento in favore della figlia , la
[...] Persona_2
5 somma di € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra
[...]
le cui coordinate bancarie sono già note al ricorrente;
Parte_2
f) Disporsi che la responsabilità genitoriale per le decisioni inerenti la pratica dell'attività sportiva di sia esercitata dalla madre e che la stessa Persona_2 abbia la facoltà di chiedere il rilascio del documento d'identità dei figli, valido per l'espatrio anche in difetto di consenso del padre. g) Disporsi che le spese straordinarie per entrambi i figli, determinate come da linee guida del CNF del 29.11.2017, dovranno essere ripartite nella misura del 50% tra i genitori e nello specifico: a) spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del servizio sanitario nazionale prescritte da medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti provati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzature;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori. Quando i genitori debbano concordare le suddette spese, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spese o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sentimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice. Nel caso di spese medico- sanitarie che non possono essere concordate perché urgenti, i genitori si obbligano comunque alla reciproca tempestiva informazione al riguardo;
h) Disporsi che l'assegno unico e universale sia percepito dal genitore con il quale il quale convive il figlio minore destinataria di tale assegno i) Dichiararsi le parti economicamente autosufficienti;
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie come per legge.
Ragioni della decisione
6 1. Con ricorso depositato il 29.7.2024, ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse Parte_1 dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con a Controparte_1
RA (PD) il 9.9.2006 (trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 4, Parte I, anno 2006) ed esponeva che:
- dall'unione erano nati i figli e , Persona_1 Persona_2 rispettivamente il 15.11.2009 e il 19.6.2016;
- la residenza della famiglia era stata fissata in un immobile sito in RA (PD), Via Dosso Valli n. 723;
- con decreto n. 2551/2023, depositato l'11.4.2023, il Tribunale di Rovigo aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 4.4.2023, una volta disposta la trasformazione del rito;
- non essendo mai ripresa la convivenza, sussistevano i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale non erano state rispettate dalla in quanto costei incontrava il primogenito solo CP_1 sporadicamente e sempre alla presenza del nuovo compagno, né contribuiva per la quota di metà al pagamento delle spese straordinarie relative a , del Per_1 quale la madre si era completamente disinteressata malgrado il ragazzo fosse affetto da disgrafia, dislessia e da una lieve depressione, per cui seguiva una terapia che secondo la doveva essere interrotta;
CP_1
- la convenuta escludeva il marito dalle decisioni relative a;
Per_2
- dal 2023 egli aveva cominciato ad accusare problemi di salute, che avevano reso impossibile la prosecuzione dell'attività lavorativa alle dipendenze di Biogas Opereting Holding S.r.l., sicché aveva subìto la riduzione dello stipendio a 1.700,00 euro mensili.
Il concludeva, pertanto, chiedendo l'affidamento condiviso di Pt_1 Per_1
e , con collocazione prevalente del primo presso il padre e della seconda Per_2 presso la madre, e la regolamentazione del diritto di visita paterno nei confronti di
. Domandava, altresì, la revoca del proprio obbligo di contribuire al Per_2 mantenimento per la figlia e la sostituzione di tale condizione della separazione con la diversa statuizione secondo cui ciascun genitore avrebbe provveduto al mantenimento diretto del figlio collocato presso di lui. In ordine alle spese straordinarie per entrambi i minori, il domandava che fossero sostenute Pt_1 da entrambi i genitori in ragione della quota di metà.
2. Con decreto depositato il 20.8.2024, la Presidente fissava ai sensi dell'art. 473- bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 14.1.2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava al ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
7 3. Con comparsa di risposta depositata il 13.12.2024 si costituiva in giudizio
[...] che, pur aderendo alla domanda di divorzio formulata dal Controparte_1 ricorrente, contestava la ricostruzione fattuale operata dal . Asseriva Pt_1 infatti che il proprio rapporto con il figlio era sempre stato armonioso e Per_1 che il temporaneo distacco avvenuto tra loro era dovuto alla difficoltà del ragazzo di elaborare la separazione dei genitori. La convenuta negava, poi, che il suo compagno/convivente more uxorio si fosse intromesso nel rapporto madre-figlio e deduceva di non aver mai ostacolato la prosecuzione della terapia seguita da
, bensì di essere stata totalmente estraniata dal in merito a tale Per_1 Pt_1 percorso psicoterapeutico, dato che il marito le impediva di acquisire informazioni sull'andamento della medesima. Sosteneva, infine, di aver sempre contributo al pagamento delle spese relative al figlio nella misura consentitale delle proprie risorse. In ordine alla secondogenita, la affermava che vi erano stati numerosi CP_1 episodi spiacevoli in cui il aveva minacciato di contattare le forze Pt_1 dell'ordine, qualora la minore fosse stata accompagnata da “estranei” nei luoghi da lei frequentati, quali il catechismo o il corso di danza, e precisava di aver talvolta beneficiato dell'aiuto della compagna dello zio materno, in quanto la figlia di quest'ultima frequentava i medesimi ambienti ludici di , ed era l'unica Per_2 persona che poteva accompagnare la bambina nei momenti in cui la madre era occupata al lavoro, atteso il ritiro della patente di guida del perché colto Pt_1 alla guida in stato di ebbrezza.
La convenuta concludeva chiedendo, dunque, una diversa regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita e la statuizione dell'obbligo del di Pt_1 contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di un Per_2 assegno mensile pari a 200,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie. Confermava, inoltre, la propria disponibilità a contribuire al mantenimento indiretto del figlio mediante la corresponsione della quota Per_1 di metà delle spese straordinarie.
4. All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi il 14.1.2025 i difensori del e della chiedevano un differimento dell'udienza, per consentire la Pt_1 CP_1 produzione di documenti inerenti alla situazione lavorativa e di salute del ricorrente e documentazione relativa alla retribuzione della convenuta, sicché il giudice delegato fissava nuova udienza al 20.5.2025, all'esito della quale si riservava di emettere i provvedimenti temporanei e urgenti.
5. Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. depositata il 24.5.2025, il giudice delegato disponeva l'affidamento condiviso di e , con Per_1 Per_2 collocazione prevalente del primo presso il padre e della seconda presso la madre. Determinava i tempi e le modalità di permanenza dei minori con ciascun genitore e disponeva che la responsabilità genitoriale relativa alle decisioni per Per_2 concernenti la pratica di attività sportive della stessa fosse esercitata dalla madre, come pure che la avesse la facoltà di chiedere il rilascio di un documento di CP_1 identità dei figli valido per l'espatrio anche in difetto del consenso dell'altro
8 genitore. Stabiliva che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto del figlio collocato presso di lui, nonché al pagamento della quota di metà delle spese straordinarie per entrambi i figli, e che l'assegno unico e universale fosse percepito dal genitore convivente con il minore a favore del quale l'assegno era erogato dall'INPS. Rimetteva infine la causa al collegio per la decisione, fissando l'udienza al 17.12.2025, e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
6. Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse alle udienze del 14.1.2025 e 20.5.2025, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna statuizione, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 2551/2023, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 4.4.2023 (cfr. doc. 16), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Non vi è contrasto tra le parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli Per_1
e , né circa la collocazione prevalente del primogenito presso e il Persona_2 padre e della seconda presso la madre, che ha costituito un nuovo nucleo familiare con il suo attuale compagno.
Quanto alle decisioni relative alla pratica, da parte della secondogenita, di attività ricreative e sportive, si ritiene di confermare il provvedimento adottato con l'ordinanza emessa a sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., dal momento che si tratta di attività che mirano alla crescita e allo sviluppo della minore e rispetto alle quali la convenuta ha documentato l'ingiustificata opposizione del , come si Pt_1 evince dal messaggio inviato da questo alla stessa (doc. 6 della convenuta). CP_1
In relazione alla domanda proposta dalla circa la facoltà di richiedere CP_1
l'autorizzazione al rilascio dei documenti di identità dei figli validi per l'espatrio in difetto del consenso del padre dei minori, è appena il caso di osservare che la CP_1 ha affermato nella comparsa conclusionale di aver già ottenuto per la figlia Per_2 la carta di identità valida per l'espatrio, per cui non v'è ragione di replicare tale provvedimento, fermo restando che l'eventuale atteggiamento ostruzionistico del
- rispetto alla possibilità dei figli, se consenzienti, di recarsi in Polonia Pt_1 con la madre a far visita ai nonni materni – sarà di volta in volta valutato nell'ambito del procedimento ex art. 316 c.c.
Le modalità di frequentazione del genitore non collocatario nei confronti del figlio/a residente presso l'altro genitore ben possono essere disciplinate come già disposto con l'ordinanza depositata il 24.5.2025, tenuto conto dell'attuale rifiuto del primogenito di recarsi presso l'abitazione della madre.
9 Pertanto, potrà vedere e tenere con sé la figlia , Parte_1 Persona_2
a fine settimana alterni, dal termine dell'orario scolastico del venerdì al lunedì mattina, nonché due pomeriggi infrasettimanali nella giornata del martedì e del giovedì dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 19; nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre terrà con sé Persona_2 con sé la figlia dal termine dell'orario scolastico del martedì e del giovedì sino alle ore 19; nei fine settimana in cui la figlia resterà presso la madre, il figlio , Per_1 se lo desidera, potrà recarsi presso la casa materna dal termine dell'orario scolastico del venerdì sino al lunedì successivo, quando la madre lo accompagnerà a scuola unitamente alla sorella;
nella settimana in cui trascorrerà il fine Per_1 settimana a casa del padre, potrà trascorrere, se lo desidera, un pomeriggio infrasettimanale nella giornata del mercoledì, dal termine dell'orario scolastico alle ore 19 presso la casa materna;
entro il 31 ottobre di ogni anno, i genitori dovranno concordare anche con quale genitore i figli trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale, il pranzo e/o la cena di Natale, il pranzo e/o la cena di Santo Stefano e le altre principali festività, assecondando il desiderio dei figli;
entro il 31 gennaio di ogni anno i genitori dovranno concordare anche con quale genitore i figli trascorreranno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempre assecondando il desiderio dei figli;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno non meno di due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore in periodi che dovranno essere concordati entro il 31 maggio di ogni anno.
Il e la concordano, ora, sulla previsione del mantenimento diretto Pt_1 CP_1 del figlio/a prevalentemente convivente con ciascuno, così come sulla ripartizione in ragione della metà delle spese straordinarie da sostenere nei confronti dei minori.
Non è inutile sul punto rilevare che, nell'anno d'imposta 2024, la convenuta ha tratto dalla propria attività lavorativa un reddito netto pari a 18.352,55 euro (1.529,99 euro circa al mese per 12 mensilità) e attualmente percepisce una retribuzione netta di circa 1.550,00 euro (docc. privi di numerazione prodotti il 17 ottobre 2025). Al , dal canto suo, viene erogato un assegno di invalidità Pt_1 di 953,03 euro netti al mese, ma non va sottaciuto che egli ha incassato un TFR dell'importo di 25.000,00 euro, dei quali 13.000,00 euro sarebbero stati - a suo dire - impiegati per lavori di ristrutturazione dell'immobile in cui vive con il figlio
(cfr. cedolini pensione prodotti il 17.10.2025 e dichiarazioni rese dal Per_1 ricorrente all'udienza del 20.5.2025).
L'attuale importo dell'assegno unico universale è pari a 210,50 euro per Per_1
e a 235,40 euro per , per cui appare quanto mai opportuno disporre che al Per_2 genitore collocatario sia attribuito l'intero importo di detta prestazione erogata dall'INPS per il figlio convivente.
Giova infatti qui ribadire che, in tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i
10 genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli
- indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass. Sez. I, 26/01/2024, n. 2536).
Nel caso in esame, le parti si sono dichiarate in grado di provvedere in via autonoma al mantenimento del figlio/a collocato/a in via prevalente presso l'una o l'altra, per cui si ritiene di accogliere la domanda in tal senso proposta.
Il pagamento delle spese straordinarie da sostenere per ciascuno dei figli, come analiticamente indicate nel dispositivo, dovrà essere ripartito tra i genitori in ragione della quota di metà.
Nella nota depositata l'11.12.2025 la convenuta ha precisato che in data 10.12.2025 i coniugi hanno alienato l'immobile un tempo adibito a residenza della famiglia. Tale assunto non è stato smentito dalla controparte, che non ha depositato le note in sostituzione dell'udienza, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., per cui si ritiene di non emettere alcun provvedimento relativo all'assegnazione della casa coniugale.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza delle parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1256/2024 R.G. promossa da Pt_1
, nei confronti di , con l'intervento del
[...] Controparte_1
Pubblico Ministero,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a RA (PD) il 9.9.2006 (trascritto nei registri dello stato civile Controparte_1 di quel Comune al n. 4, Parte I, anno 2006);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dispone l'affidamento condiviso di e , con Per_1 Persona_3 collocazione del primo presso la residenza del padre, , e della Parte_1 seconda presso la residenza della madre, Controparte_1
- dispone che la responsabilità genitoriale relativa alle decisioni inerenti alla pratica di attività sportive della minore sia esercitata dalla madre, Persona_2
Controparte_1
11 - dispone che possa vedere e tenere con sé la figlia Parte_1 Per_2
a fine settimana alterni, dal termine dell'orario scolastico del venerdì al
[...] lunedì mattina, nonché due pomeriggi infrasettimanali nella giornata del martedì e del giovedì dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 19; nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre terrà con Persona_2 sé con sé la figlia dal termine dell'orario scolastico del martedì e del giovedì sino alle ore 19; nei fine settimana in cui resterà presso la madre, il Persona_2 fratello , se lo desidera, potrà recarsi presso la casa materna dal termine Per_1 dell'orario scolastico del venerdì sino al lunedì successivo, quando la madre lo accompagnerà a scuola unitamente alla sorella;
nella settimana in cui Per_1
trascorrerà il fine settimana a casa del padre, potrà trascorrere, se lo
[...] desidera, un pomeriggio infrasettimanale nella giornata del mercoledì, dal termine dell'orario scolastico alle ore 19 presso la casa materna;
entro il 31 ottobre di ogni anno, i genitori dovranno concordare anche con quale genitore i figli trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale, il pranzo e/o la cena di Natale, il pranzo e/o la cena di Santo Stefano e le altre principali festività, assecondando il desiderio dei figli;
entro il 31 gennaio di ogni anno i genitori dovranno concordare anche con quale genitore i figli trascorreranno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, assecondando il desiderio dei figli;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno non meno di due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore in periodi che dovranno essere concordati entro il 31 maggio di ogni anno;
- dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio collocato presso di lui;
- dispone che le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di figli, come di seguito indicate, siano ripartite tra i genitori in ragione della quota di metà, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa: a) spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del servizio sanitario nazionale prescritte da medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti provati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzature;
viaggi e vacanze senza i genitori;
12 quando i genitori debbano concordare una delle spese sopra indicate, quello dei due che ritenga necessaria la spesa, comunicherà la propria proposta all'altro genitore che, in caso di disaccordo, dovrà esprimere per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso;
in caso di mancata risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Qualora debba essere sostenuta una spesa medico-sanitaria urgente, ciascun genitore è tenuto a fornire all'altro una tempestiva informazione sulle ragioni e sull'entità della spesa;
- dispone che l'assegno unico e universale sia percepito dal genitore con il quale convive il minore a favore del quale l'assegno è erogato dall'INPS ( Pt_1
percepirà l'assegno unico universale erogato dall'INPS per il figlio
[...]
, mentre percepirà l'assegno unico erogato Per_1 Controparte_1 dall'INPS per la figlia ) Persona_2
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta dalla convenuta avente ad oggetto l'attribuzione della facoltà di sottoscrivere in via esclusiva la richiesta di documento di identità valido per l'espatrio relativo ai figli;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Rovigo, 17 dicembre 2025 il Presidente estensore
LA Di FR
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