Art. 2206. Accademia dell'Arma dei carabinieri 1. Sino all'istituzione dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri:
a) le disposizioni del codice e del regolamento relative all'Accademia dell'Arma dei carabinieri devono intendersi riferite all'Accademia militare dell'Esercito;
b) i corsi per la formazione di base degli ufficiali dei carabinieri del ruolo normale (( di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera a) )) sono svolti presso l'Accademia militare dell'Esercito, secondo le modalita' concordate con lo Stato maggiore dell'Esercito italiano, previa selezione a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma;
c) agli allievi ufficiali dei carabinieri si applicano le norme sullo stato degli allievi ufficiali dell'Esercito italiano frequentatori dei paritetici corsi dell'Accademia.
a) le disposizioni del codice e del regolamento relative all'Accademia dell'Arma dei carabinieri devono intendersi riferite all'Accademia militare dell'Esercito;
b) i corsi per la formazione di base degli ufficiali dei carabinieri del ruolo normale (( di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera a) )) sono svolti presso l'Accademia militare dell'Esercito, secondo le modalita' concordate con lo Stato maggiore dell'Esercito italiano, previa selezione a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma;
c) agli allievi ufficiali dei carabinieri si applicano le norme sullo stato degli allievi ufficiali dell'Esercito italiano frequentatori dei paritetici corsi dell'Accademia.