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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/12/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1744/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.v.g. n. 1744/2025 promossa da: (C.F. ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA RIVERSO e dell'avv. FEDERICO TASSINARI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FRANCESCA RIVERSO in Ravenna, via Carducci n. 5
- ADOTTANTE - E da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._2
Strada Romea Vecchia n. 46, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA RIVERSO e dell'avv. FEDERICO TASSINARI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FRANCESCA RIVERSO in Ravenna, via Carducci n. 5
- ADOTTANDO -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura in sede.
OGGETTO: ADOZIONE DI MAGGIORENNE
CONCLUSIONI All'udienza del 29.10.2025, la difesa dell'adottante e dell'adottando si riportava al ricorso ed insisteva per l'accoglimento della domanda di adozione.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 291 ss. c.c. depositato in data 22.04.2025, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo che il sig. era legato sentimentalmente da oltre 42 Parte_1 anni alla sig.ra , madre del sig. , nato a [...] il [...] da una Persona_1 Parte_2 precedente unione coniugale, e che non aveva discendenti in linea retta. I ricorrenti deducevano altresì di aver un ottimo rapporto tra loro, di conoscersi sin da quando il sig.
era un bambino, di aver convissuto assieme sino al 2001, quando il sig. usciva dalla casa Pt_2 Pt_2 familiare, e di essere intenzionati, stante il ricorrere di tutte le condizioni di legge, a dare una veste giuridica alla loro relazione affettiva mediante l'istituto dell'adozione. Il sig. e il sig. chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione Parte_1 Pt_2 dell'udienza di comparizione delle parti per l'acquisizione dei consensi e degli assensi di legge ex artt. 296 e 297 c.c., acquisita ogni opportuna informazione ai sensi dell'art. 312 c.c. e sentito il Pubblico Ministero, di accogliere le seguenti conclusioni: “voglia dichiarare l'adozione del Sig. Pt_2
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F.
[...]
da parte del sig. nato a [...] il [...] ed C.F._2 Parte_1 ivi residente in [...], C.F. , con espressa autorizzazione in favore C.F._1 del sig. a mantenere il proprio cognome originario ovvero, in subordine, a posporre Parte_2 quello dell'Adottante, con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente a provvedere ad ogni conseguente adempimento”. Con decreto di fissazione di udienza ex artt. 291 ss. c.c. e 473-bis ss. c.p.c. emesso in data 19.05.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 29.10.2025. In data 19.09.2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. All'udienza del 29.10.2025, il Giudice procedeva ad acquisire il consenso all'adozione del sig. e del sig. nonché l'assenso della sig.ra Parte_1 Parte_2 Persona_1 rispettivamente compagna dell'adottante e madre dell'adottando, e della sig.ra moglie Persona_2 dell'adottando, e, all'esito di tali incombenti, la difesa dell'adottante si riportava al ricorso ed insisteva per l'accoglimento della domanda di adozione. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che la domanda di adozione sia meritevole di accoglimento. L'art. 291 c.c. stabilisce che “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cu al comma precedente”. In relazione al requisito ivi previsto dell'assenza di discendenti, si rileva come la Corte costituzionale ne abbia dichiarato l'incostituzionalità ove i discendenti siano consenzienti in relazione all'adozione (Corte cost. sentt. nn. 557/1988 e 245/2004).
pagina 2 di 6 L'art. 296 c.c. prevede inoltre che “(p)er l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando” mentre l'art. 297 c.c. stabilisce al primo comma che “(p)er l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati”. Per quanto riguarda gli accertamenti demandati all'autorità giudiziaria, l'art. 312 c.c. stabilisce che “(i)l tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando”. La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha riepilogato le condizioni necessarie per procedere all'adozione, affermando che “per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione); il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante (Corte Cost. n. 345/1992). L'adozione in esame è “essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione “conviene” all'adottando (art. 312 del codice civile)” (sentenza n. 89 del 1993, punto 3 del Considerato in diritto). Nell'adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti” (Cass. civ., sez. I, 12.02.2024, n. 3766). Nel caso di specie, sussistono chiaramente tutti i requisiti prescritti dalla legge. In primo luogo, si rileva come l'adottante abbia 65 anni mentre l'adottando ne ha 46, di talché sussistono i requisiti di età stabiliti dall'art. 291 c.c., avendo il sig. più di 35 anni e Parte_1 intercorrendo tra adottante e adottando più di 18 anni di differenza di età. Il sig. e il sig. hanno manifestato in udienza il loro consenso Parte_1 Parte_2 all'adozione ai sensi dell'art. 296 c.c., motivandolo in ragione del forte legame affettivo che li lega, avendo il sig. convissuto con l'adottando da quando lo stesso era bambino. Parte_1
Anche la sig.ra , madre dell'adottando e compagna dell'adottante, e la sig.ra Persona_1 Per_2
moglie del sig. , hanno espresso il proprio assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c..
[...] Pt_2
Non avendo il sig. alcun discendente diretto e posto che, come risulta dal relativo certificato Parte_1 prodotto agli atti, il sig. , padre dell'adottando, è deceduto in data 10.10.1993, alcun Persona_3 altro assenso deve essere pertanto assunto. Quanto alla convenienza dell'adozione per l'adottando, reputa il Collegio che, stante la sussistenza di un legame affettivo tra adottante e adottando assimilabile a quello padre-figlio, avendo il sig. Parte_1 contribuito alla crescita del sig. con cui ha convissuto per anni, non vi siano dubbi che l'adozione Pt_2 apporterà benefici all'adottando, consentendogli di rinsaldare il rapporto che lo lega all'adottante e, più in generale, l'armonia e l'unione dell'intero nucleo familiare. pagina 3 di 6 Alle medesime conclusioni sono del resto pervenuti anche i Servizi Sociali territorialmente competenti che, come da richiesta del Giudice delegato, hanno inviato in data 12.08.2025 una breve relazione informativa sulla convenienza dell'adozione nell'interesse dell'adottando nonché sulla condotta, moralità e idoneità dell'adottante, riferendo specificatamente quanto segue: “Il sig. , di anni 46, Pt_2 colloquiato il 30/06 u.s., vive a Savio di Ravenna con il suo nucleo familiare, composto dalla moglie di anni 44, e 3 figlie rispettivamente di anni 18, 16 e 8. Persona_2
Il sig. svolge la professione di agente di commercio mentre la moglie gestisce un albergo sito a Pt_2
Lido di Classe. Il padre biologico del signor è deceduto nel '93 per infarto, era già separato dalla madre, la sig. Pt_2
, di anni 72. Persona_1
Il padre biologico del sig. è stato descritto dalla sig.ra durante la visita domiciliare, Pt_2 Per_1 come un uomo che conduceva una vita sregolata, dedita alle donne, al gioco e all'uso di alcolici, che non si è mai occupato della famiglia e della sua salute, pertanto i rapporti con i figli, tra cui il sig.
, si sono interrotti precocemente tanto che lo stesso ho sempre considerato suo “padre” il signor Pt_2
Per_4
Il sig. e la sig.ra , infatti, nonostante non si siano mai sposati, conducono una Per_4 Per_1 relazione stabile da più di 30 anni e convivono stabilmente dal '92, cioè da quando il sig. aveva Pt_2
13 anni. Di fatto il signor è presente nella vita del sig. da quando questo aveva 3 anni. Per_4 Pt_2
Purtroppo il sig. e la sig.ra hanno subito un lutto importante legato alla perdita del Pt_2 Per_1 fratello e di conseguenza del figlio a causa di un incidente stradale quando questo era poco più che adolescente. Il sig. non ama parlare molto né del padre biologico né della morte del fratello, ma ha tenuto a Pt_2 ribadire, durante il colloquio, di essere fortemente legato affettivamente al signor e di Per_4 volersi prendere cura di lui dei suoi bisogni, attuali e futuri. Il sig. colloquiato in data 03/07 u.s., racconta a sua volta, come dichiarato anche dal sig. Parte_1
, che da 42 anni ha una relazione stabile con la sig.ra , sfociata in una convivenza dal Pt_2 Per_1
1992. Riferisce non avere parenti in vita, se si escludono cugini con i quali non ha rapporti;
mentre l'anziana madre è morta nel 2023. Ha sempre vissuto nell'attuale casa di residenza a Savio di Cervia, fino all'episodio dell'ictus avvenuto ad inizio gennaio 2024, svolgeva la professione di postino e da ottobre dello stesso anno si trova ad essere in pensione Rispetto al ricovero avvenuto a seguito dell'ictus, il sig. riferisce che è solo in quel frangente Parte_1 che ha maturato la decisione di regolarizzare la posizione relativa al suo rapporto con il sig. , Pt_2 essendo di fatto questa l'unica risorsa familiare presente e attivabile nel caso di necessità e di cui peraltro si fida, se si esclude la compagna e madre dello stesso, che però, oltre a essere di 8 anni maggiore, presenta problematiche sanitarie. Racconta infatti che si sono accorti che la loro situazione familiare, fatta di legami informali, poteva essere fonte di ostacoli e problemi, non essendovi alcun legame o vincolo di sangue.
pagina 4 di 6 Dalla visita domiciliare effettuata il 24 luglio ultimo scorso è emerso che dopo l'evento acuto avvenuto a gennaio 2024, il signor sta pian piano riacquistando tutta una serie di autonomie grazie Per_4 anche al mantenimento di un progetto riabilitativo e fisioterapico. Durante i colloqui e la visita domiciliare oltre al forte legame che unisce il sig. al sig. Pt_2 Per_4
è emerso altrettanto forte il legame affettivo con le figlie minori del sig. , che considerano il sig. Pt_2 al pari del loro nonno materno. Parte_1
A fronte di quanto descritto si sottolinea che i Servizi scriventi non hanno evidenziato elementi di criticità e/o ostativi rispetto alla richiesta di adozione;
anzi si è potuto rilevare un clima familiare collaborante, sereno e tranquillo dove emergono preponderanti legami affettivi che si sono costruiti nel tempo, avallati dalla fattiva disponibilità reciproca di prendersi cura l'uno dell'altro”. Considerando altresì che dall'informativa della Questura di Ravenna non risultano precedenti a carico di adottante e adottando, alla luce delle considerazioni sopra esposte ritiene il Collegio che non vi sia alcun elemento ostativo all'adozione e che pertanto la relativa domanda proposta dal sig. Parte_1 debba essere accolta. Il sig. ha altresì domandato, stante la volontà in tal senso manifestata dal sig. anche in Parte_1 Pt_2 udienza, l'autorizzazione a che quest'ultimo mantenga il proprio cognome originario o, in subordine, a posporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottando, al fine di tutelare l'identità dell'adottando, che si è sempre rappresentato e riconosciuto con il cognome ”, e delle sue tre figlie, le quali Pt_2 subirebbero parimenti una variazione del loro cognome originario. In relazione alle domande riguardanti il mantenimento del cognome e, in via subordinata, la posposizione di quello dell'adottante, la norma di riferimento è quella contenuta nell'art. 299 c.c. che, al primo comma, stabilisce che “l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”. Tale disposizione normativa è stata recentemente dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 135/2023 limitatamente alla parte “in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”, Nella suddetta sentenza, la Corte costituzionale ha espresso le seguenti considerazioni in merito agli effetti giuridici conseguenti alla pronuncia di adozione e al diritto all'identità personale:
“(l)'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante. La ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico (e non un cognome unico derivante dalla unione dei cognomi del padre e della madre) risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”. Ed ancora, la Corte, quanto al profilo della tutela dell'identità personale nelle variegate ipotesi in cui si dà luogo all'adozione del maggiorenne, ha evidenziato che “(l)'adottando maggiore d'età può essere una persona per la quale è importante l'anteposizione del proprio cognome, rispetto a quello pagina 5 di 6 dell'adottante, nei casi in cui la sua identità sia fortemente correlata al cognome originario. Quest'ultimo potrebbe avere una particolare incidenza sulla sua identificabilità nel mondo professionale, oltre che nei rapporti sociali;
così come il cognome potrebbe essere stato trasmesso ai propri figli”, statuendo, infine, che “è irragionevole e lesivo dell'identità personale e, dunque, contrasta, con gli artt. 2 e 3 Cost,, non consentire al giudice – con la sentenza che fa luogo all'adozione – di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”. Alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale che ha individuato nella aggiunta del cognome dell'adottante il punto di equilibrio tra l'esigenza di dare visibilità al vincolo adottivo e la tutela della identità personale sia dell'adottando che della sua prole, la domanda principale di mantenimento del solo cognome dell'adottando deve essere respinta mentre deve essere accolta la domanda subordinata di posposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato. Il ricorso deve essere pertanto accolto nei termini sopra indicati con la posposizione del cognome al cognome ”. Parte_1 Pt_2
Alla pronuncia di adozione, conseguono le formalità di pubblicità di cui all'art. 314 c.c.. Trattandosi di procedimento non contenzioso, nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, visti gli artt. 291 ss. c.c., così decide:
- DISPONE farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...], da parte di Parte_2 nato a [...] il [...]; Parte_1
- DISPONE che assuma il cognome , posponendolo al proprio cognome Parte_2 Parte_1
”, in modo tale da chiamarsi;
Pt_2 Persona_5
- NULLA sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.. Così deciso a Ravenna in camera di consiglio il 01.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della Gop, dott.ssa Paola Poli.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.v.g. n. 1744/2025 promossa da: (C.F. ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA RIVERSO e dell'avv. FEDERICO TASSINARI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FRANCESCA RIVERSO in Ravenna, via Carducci n. 5
- ADOTTANTE - E da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._2
Strada Romea Vecchia n. 46, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA RIVERSO e dell'avv. FEDERICO TASSINARI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FRANCESCA RIVERSO in Ravenna, via Carducci n. 5
- ADOTTANDO -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura in sede.
OGGETTO: ADOZIONE DI MAGGIORENNE
CONCLUSIONI All'udienza del 29.10.2025, la difesa dell'adottante e dell'adottando si riportava al ricorso ed insisteva per l'accoglimento della domanda di adozione.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 291 ss. c.c. depositato in data 22.04.2025, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo che il sig. era legato sentimentalmente da oltre 42 Parte_1 anni alla sig.ra , madre del sig. , nato a [...] il [...] da una Persona_1 Parte_2 precedente unione coniugale, e che non aveva discendenti in linea retta. I ricorrenti deducevano altresì di aver un ottimo rapporto tra loro, di conoscersi sin da quando il sig.
era un bambino, di aver convissuto assieme sino al 2001, quando il sig. usciva dalla casa Pt_2 Pt_2 familiare, e di essere intenzionati, stante il ricorrere di tutte le condizioni di legge, a dare una veste giuridica alla loro relazione affettiva mediante l'istituto dell'adozione. Il sig. e il sig. chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione Parte_1 Pt_2 dell'udienza di comparizione delle parti per l'acquisizione dei consensi e degli assensi di legge ex artt. 296 e 297 c.c., acquisita ogni opportuna informazione ai sensi dell'art. 312 c.c. e sentito il Pubblico Ministero, di accogliere le seguenti conclusioni: “voglia dichiarare l'adozione del Sig. Pt_2
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F.
[...]
da parte del sig. nato a [...] il [...] ed C.F._2 Parte_1 ivi residente in [...], C.F. , con espressa autorizzazione in favore C.F._1 del sig. a mantenere il proprio cognome originario ovvero, in subordine, a posporre Parte_2 quello dell'Adottante, con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente a provvedere ad ogni conseguente adempimento”. Con decreto di fissazione di udienza ex artt. 291 ss. c.c. e 473-bis ss. c.p.c. emesso in data 19.05.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 29.10.2025. In data 19.09.2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. All'udienza del 29.10.2025, il Giudice procedeva ad acquisire il consenso all'adozione del sig. e del sig. nonché l'assenso della sig.ra Parte_1 Parte_2 Persona_1 rispettivamente compagna dell'adottante e madre dell'adottando, e della sig.ra moglie Persona_2 dell'adottando, e, all'esito di tali incombenti, la difesa dell'adottante si riportava al ricorso ed insisteva per l'accoglimento della domanda di adozione. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che la domanda di adozione sia meritevole di accoglimento. L'art. 291 c.c. stabilisce che “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cu al comma precedente”. In relazione al requisito ivi previsto dell'assenza di discendenti, si rileva come la Corte costituzionale ne abbia dichiarato l'incostituzionalità ove i discendenti siano consenzienti in relazione all'adozione (Corte cost. sentt. nn. 557/1988 e 245/2004).
pagina 2 di 6 L'art. 296 c.c. prevede inoltre che “(p)er l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando” mentre l'art. 297 c.c. stabilisce al primo comma che “(p)er l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati”. Per quanto riguarda gli accertamenti demandati all'autorità giudiziaria, l'art. 312 c.c. stabilisce che “(i)l tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando”. La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha riepilogato le condizioni necessarie per procedere all'adozione, affermando che “per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione); il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante (Corte Cost. n. 345/1992). L'adozione in esame è “essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione “conviene” all'adottando (art. 312 del codice civile)” (sentenza n. 89 del 1993, punto 3 del Considerato in diritto). Nell'adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti” (Cass. civ., sez. I, 12.02.2024, n. 3766). Nel caso di specie, sussistono chiaramente tutti i requisiti prescritti dalla legge. In primo luogo, si rileva come l'adottante abbia 65 anni mentre l'adottando ne ha 46, di talché sussistono i requisiti di età stabiliti dall'art. 291 c.c., avendo il sig. più di 35 anni e Parte_1 intercorrendo tra adottante e adottando più di 18 anni di differenza di età. Il sig. e il sig. hanno manifestato in udienza il loro consenso Parte_1 Parte_2 all'adozione ai sensi dell'art. 296 c.c., motivandolo in ragione del forte legame affettivo che li lega, avendo il sig. convissuto con l'adottando da quando lo stesso era bambino. Parte_1
Anche la sig.ra , madre dell'adottando e compagna dell'adottante, e la sig.ra Persona_1 Per_2
moglie del sig. , hanno espresso il proprio assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c..
[...] Pt_2
Non avendo il sig. alcun discendente diretto e posto che, come risulta dal relativo certificato Parte_1 prodotto agli atti, il sig. , padre dell'adottando, è deceduto in data 10.10.1993, alcun Persona_3 altro assenso deve essere pertanto assunto. Quanto alla convenienza dell'adozione per l'adottando, reputa il Collegio che, stante la sussistenza di un legame affettivo tra adottante e adottando assimilabile a quello padre-figlio, avendo il sig. Parte_1 contribuito alla crescita del sig. con cui ha convissuto per anni, non vi siano dubbi che l'adozione Pt_2 apporterà benefici all'adottando, consentendogli di rinsaldare il rapporto che lo lega all'adottante e, più in generale, l'armonia e l'unione dell'intero nucleo familiare. pagina 3 di 6 Alle medesime conclusioni sono del resto pervenuti anche i Servizi Sociali territorialmente competenti che, come da richiesta del Giudice delegato, hanno inviato in data 12.08.2025 una breve relazione informativa sulla convenienza dell'adozione nell'interesse dell'adottando nonché sulla condotta, moralità e idoneità dell'adottante, riferendo specificatamente quanto segue: “Il sig. , di anni 46, Pt_2 colloquiato il 30/06 u.s., vive a Savio di Ravenna con il suo nucleo familiare, composto dalla moglie di anni 44, e 3 figlie rispettivamente di anni 18, 16 e 8. Persona_2
Il sig. svolge la professione di agente di commercio mentre la moglie gestisce un albergo sito a Pt_2
Lido di Classe. Il padre biologico del signor è deceduto nel '93 per infarto, era già separato dalla madre, la sig. Pt_2
, di anni 72. Persona_1
Il padre biologico del sig. è stato descritto dalla sig.ra durante la visita domiciliare, Pt_2 Per_1 come un uomo che conduceva una vita sregolata, dedita alle donne, al gioco e all'uso di alcolici, che non si è mai occupato della famiglia e della sua salute, pertanto i rapporti con i figli, tra cui il sig.
, si sono interrotti precocemente tanto che lo stesso ho sempre considerato suo “padre” il signor Pt_2
Per_4
Il sig. e la sig.ra , infatti, nonostante non si siano mai sposati, conducono una Per_4 Per_1 relazione stabile da più di 30 anni e convivono stabilmente dal '92, cioè da quando il sig. aveva Pt_2
13 anni. Di fatto il signor è presente nella vita del sig. da quando questo aveva 3 anni. Per_4 Pt_2
Purtroppo il sig. e la sig.ra hanno subito un lutto importante legato alla perdita del Pt_2 Per_1 fratello e di conseguenza del figlio a causa di un incidente stradale quando questo era poco più che adolescente. Il sig. non ama parlare molto né del padre biologico né della morte del fratello, ma ha tenuto a Pt_2 ribadire, durante il colloquio, di essere fortemente legato affettivamente al signor e di Per_4 volersi prendere cura di lui dei suoi bisogni, attuali e futuri. Il sig. colloquiato in data 03/07 u.s., racconta a sua volta, come dichiarato anche dal sig. Parte_1
, che da 42 anni ha una relazione stabile con la sig.ra , sfociata in una convivenza dal Pt_2 Per_1
1992. Riferisce non avere parenti in vita, se si escludono cugini con i quali non ha rapporti;
mentre l'anziana madre è morta nel 2023. Ha sempre vissuto nell'attuale casa di residenza a Savio di Cervia, fino all'episodio dell'ictus avvenuto ad inizio gennaio 2024, svolgeva la professione di postino e da ottobre dello stesso anno si trova ad essere in pensione Rispetto al ricovero avvenuto a seguito dell'ictus, il sig. riferisce che è solo in quel frangente Parte_1 che ha maturato la decisione di regolarizzare la posizione relativa al suo rapporto con il sig. , Pt_2 essendo di fatto questa l'unica risorsa familiare presente e attivabile nel caso di necessità e di cui peraltro si fida, se si esclude la compagna e madre dello stesso, che però, oltre a essere di 8 anni maggiore, presenta problematiche sanitarie. Racconta infatti che si sono accorti che la loro situazione familiare, fatta di legami informali, poteva essere fonte di ostacoli e problemi, non essendovi alcun legame o vincolo di sangue.
pagina 4 di 6 Dalla visita domiciliare effettuata il 24 luglio ultimo scorso è emerso che dopo l'evento acuto avvenuto a gennaio 2024, il signor sta pian piano riacquistando tutta una serie di autonomie grazie Per_4 anche al mantenimento di un progetto riabilitativo e fisioterapico. Durante i colloqui e la visita domiciliare oltre al forte legame che unisce il sig. al sig. Pt_2 Per_4
è emerso altrettanto forte il legame affettivo con le figlie minori del sig. , che considerano il sig. Pt_2 al pari del loro nonno materno. Parte_1
A fronte di quanto descritto si sottolinea che i Servizi scriventi non hanno evidenziato elementi di criticità e/o ostativi rispetto alla richiesta di adozione;
anzi si è potuto rilevare un clima familiare collaborante, sereno e tranquillo dove emergono preponderanti legami affettivi che si sono costruiti nel tempo, avallati dalla fattiva disponibilità reciproca di prendersi cura l'uno dell'altro”. Considerando altresì che dall'informativa della Questura di Ravenna non risultano precedenti a carico di adottante e adottando, alla luce delle considerazioni sopra esposte ritiene il Collegio che non vi sia alcun elemento ostativo all'adozione e che pertanto la relativa domanda proposta dal sig. Parte_1 debba essere accolta. Il sig. ha altresì domandato, stante la volontà in tal senso manifestata dal sig. anche in Parte_1 Pt_2 udienza, l'autorizzazione a che quest'ultimo mantenga il proprio cognome originario o, in subordine, a posporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottando, al fine di tutelare l'identità dell'adottando, che si è sempre rappresentato e riconosciuto con il cognome ”, e delle sue tre figlie, le quali Pt_2 subirebbero parimenti una variazione del loro cognome originario. In relazione alle domande riguardanti il mantenimento del cognome e, in via subordinata, la posposizione di quello dell'adottante, la norma di riferimento è quella contenuta nell'art. 299 c.c. che, al primo comma, stabilisce che “l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”. Tale disposizione normativa è stata recentemente dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 135/2023 limitatamente alla parte “in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”, Nella suddetta sentenza, la Corte costituzionale ha espresso le seguenti considerazioni in merito agli effetti giuridici conseguenti alla pronuncia di adozione e al diritto all'identità personale:
“(l)'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante. La ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico (e non un cognome unico derivante dalla unione dei cognomi del padre e della madre) risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”. Ed ancora, la Corte, quanto al profilo della tutela dell'identità personale nelle variegate ipotesi in cui si dà luogo all'adozione del maggiorenne, ha evidenziato che “(l)'adottando maggiore d'età può essere una persona per la quale è importante l'anteposizione del proprio cognome, rispetto a quello pagina 5 di 6 dell'adottante, nei casi in cui la sua identità sia fortemente correlata al cognome originario. Quest'ultimo potrebbe avere una particolare incidenza sulla sua identificabilità nel mondo professionale, oltre che nei rapporti sociali;
così come il cognome potrebbe essere stato trasmesso ai propri figli”, statuendo, infine, che “è irragionevole e lesivo dell'identità personale e, dunque, contrasta, con gli artt. 2 e 3 Cost,, non consentire al giudice – con la sentenza che fa luogo all'adozione – di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”. Alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale che ha individuato nella aggiunta del cognome dell'adottante il punto di equilibrio tra l'esigenza di dare visibilità al vincolo adottivo e la tutela della identità personale sia dell'adottando che della sua prole, la domanda principale di mantenimento del solo cognome dell'adottando deve essere respinta mentre deve essere accolta la domanda subordinata di posposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato. Il ricorso deve essere pertanto accolto nei termini sopra indicati con la posposizione del cognome al cognome ”. Parte_1 Pt_2
Alla pronuncia di adozione, conseguono le formalità di pubblicità di cui all'art. 314 c.c.. Trattandosi di procedimento non contenzioso, nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, visti gli artt. 291 ss. c.c., così decide:
- DISPONE farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...], da parte di Parte_2 nato a [...] il [...]; Parte_1
- DISPONE che assuma il cognome , posponendolo al proprio cognome Parte_2 Parte_1
”, in modo tale da chiamarsi;
Pt_2 Persona_5
- NULLA sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.. Così deciso a Ravenna in camera di consiglio il 01.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della Gop, dott.ssa Paola Poli.
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