Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/1999, n. 991
CASS
Sentenza 4 febbraio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Al fine dell'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione, dovuto ai sensi dell'art.8 della legge n.1115 del 1968, al lavoratore licenziato per cessazione dell'attività aziendale non è sufficiente l'accertamento in qualsiasi modo dello stato di disoccupazione, ma è necessaria l'iscrizione nelle liste di collocamento sia perché, sul piano sostanziale, tale iscrizione attesta non solo lo stato di disoccupazione ma altresì la disponibilità dell'interessato a trovare altra occupazione, sia perché, sul piano strettamente esegetico, essa rappresenta, per un verso, un onere dell'assicurato che intende conseguire il pagamento del trattamento speciale e, per altro verso, una condizione di liceità del pagamento stesso da parte dell'Ente previdenziale. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, all'indicato fine, aveva attribuito all'iscrizione nelle liste di collocamento natura meramente certificativa dello stato di disoccupazione)

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/1999, n. 991
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 991
    Data del deposito : 4 febbraio 1999

    Testo completo