Sentenza 4 febbraio 1999
Massime • 1
Al fine dell'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione, dovuto ai sensi dell'art.8 della legge n.1115 del 1968, al lavoratore licenziato per cessazione dell'attività aziendale non è sufficiente l'accertamento in qualsiasi modo dello stato di disoccupazione, ma è necessaria l'iscrizione nelle liste di collocamento sia perché, sul piano sostanziale, tale iscrizione attesta non solo lo stato di disoccupazione ma altresì la disponibilità dell'interessato a trovare altra occupazione, sia perché, sul piano strettamente esegetico, essa rappresenta, per un verso, un onere dell'assicurato che intende conseguire il pagamento del trattamento speciale e, per altro verso, una condizione di liceità del pagamento stesso da parte dell'Ente previdenziale. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, all'indicato fine, aveva attribuito all'iscrizione nelle liste di collocamento natura meramente certificativa dello stato di disoccupazione)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/1999, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Presidente -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA, N^ 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, FAUSTO MARIA PROSPERI VALENTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MA TI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PONTEFICI, N^ 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPINA BEVIVINO, rappresentata e difesa dagli avvocati VITOANTONIO RIPOLI, CLOTILDE ROMAGNOLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8642/97 del Tribunale di MILANO, depositata il 23/07/97, R.G.N. 1437/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/98 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato Giuseppe FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonino LEO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGLVENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Milano, RI NA esponeva che era stata dipendente della LISER S.r.l. e che, in seguito a licenziamento, aveva chiesto in data 12.9.1991 l'indennità di disoccupazione speciale, la quale però le era stata negata per assenza della necessaria documentazione.
Precisava che effettivamente non aveva potuto allegare alla domanda il libretto di lavoro, in quanto era stato trattenuto dal curatore del fallimento della società.
L'INPS si costituiva osservando che la ricorrente non risultava iscritta nelle liste di collocamento, in quanto non aveva presentato il libretto di lavoro.
Con sentenza del 16.11.1996 il Pretore di Milano accoglieva la domanda.
Avverso tale decisione proponeva appello l'INPS ribadendo, per quanto ancora interessa in questa sede, che la RI non aveva provato l'iscrizione nelle liste di collocamento, presupposto indispensabile per il riconoscimento della chiesta indennità.
La RI si costituiva reiterando le proprie difese. Con sentenza dei 10/23.7.1997, l'adito Tribunale di Milano rigettava il gravarne, confermando la sentenza di primo grado. Osservava il Tribunale che , non essendo in discussione lo stato di disoccupazione involontaria, ma solo l'assenza del requisito formale dell'iscrizione nelle liste di collocamento, avente natura meramente certificativa dello stato di disoccupato, e poiché era pacifico che il libretto di lavoro, occorrente per l'iscrizione, era stato trattenuto dal curatore del fallimento della società Liser, e poi consegnato all'Ufficio, le relative attestazioni confermavano l'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di disoccupazione involontaria.
Ricorre per cassazione l'INPS sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la RI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art.8 della legge n. 1115/68 nonché degli artt. 73, 75 e 77 dei r.d. n. 1827/35, violazione e falsa applicazione degli artt.8 della legge n.264/49 e 8 della legge n.5/61; violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del d.p.r. n. 818/57; tutto in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c. In particolare l'Istituto contesta che l'iscrizione abbia natura meramente certificativa dello stato di disoccupazione, evidenziando che essa, per come è disciplinato l'istituto della "disoccupazione", si pone come presupposto indispensabile per la concessione della provvidenza richiesta.
Col secondo motivo l'Istituto deduce violazione e falsa applicazione degli artt.75 del r.d.n.1827/1939 e 34 del d.p.r n.818/1957, in relazione ai principi generali in materia di prova e con riferimento all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c. I due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.
Occorre premettere che il trattamento di cui ci si occupa è disciplinato dalla legge 5.11.1968 n. 1115, che all'art. 8 prevede l'erogazione di un trattamento speciale a favore dei lavoratori dell'industria, qualora possano far valere almeno 13 settimane o un trimestre di lavoro retribuito, prestato fino alla data del licenziamento con rapporto a carattere continuativo;
esso è "corrisposto per un periodo massimo di 180 giorni..., osservando, in quanto compatibili, le norme vigenti per H trattamento ordinario di disoccupazione ......"
Tra le norme richiamate figura, in particolare, quella contenuta nell'art.75 del r.d. n. 1827/35, secondo cui "L'assicurato per ottenere l'indetinità di disoccupazione deve provare la sua iscrizione all'Ufficio di collocamento nonché quella di cui all'art.34 del d.p.r. n.818/57, la quale subordina la "percezione dell'indennità di disoccupazione" alla prova della "regolare iscrizione (dell'assicurato) all'Ufficio di collocamento", integrata da una dichiarazione scritta circa la continuità dello stato di disoccupazione.
A ciò va aggiunto che la legge n.264/49 all'art.8, come modificato dall'art.2 L. 10.2.1961 n.5, prevede che "Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici della circoscrizione nella quale ha la propria residenza... " stabilendo, in caso di trasferimento nelle liste di collocamento di altro ufficio, che sì conservi l'anzianità di iscrizione in precedenza maturata.
Diversamente, quindi, da quanto opinato dal Tribunale, la iscrizione all'Ufficio di collocamento non ha natura meramente certificativa dello stato di disoccupazione ricavandosi dalla richiamata normativa che la tutela è diretta solamente a coloro che tempestivamente adempiano all'onere dell'iscrizione, subordinando alla stessa la corresponsione delle prestazioni nonché la loro decorrenza. Per vero -come già sostenuto da questa Corte in analoga occasione (Cass. 1412/91)- l'iscrizione al Collocamento non solo vale ad ufficializzare lo stato di disoccupazione ma esprime anche l'imprescindibile proposito dei licenziato di rioccuparsi. Nè può fondatamente sostenersi dal ricorrente che, essendo il libretto di lavoro trattenuto dal curatore dei fallimento della società Liser, non vi era alcuna possibilità di iscriversi nelle liste di collocamento, tenuto conto che la legge consente, in casi analoghi, di supplire mediante una dichiarazione, da parte di chi detiene legittimamente il libretto, che ne attesti il deposito presso di sè (art. 6, 4^ comma, legge 10.1.1935 n. 112) e che, in ogni caso è sempre possibile ricorrere ad un "certificato sostitutivo" (art.9, 1^ comma legge 29.4.1949 n.264).
Deve quindi affermarsi che la sentenza del Tribunale appare censurabile per aver ritenuto che, ai fini della concessione della indennità di disoccupazione (speciale), è sufficiente l'accertamento, in qualsiasi modo dello stato di disoccupazione. Al contrario deve ritenersi che, a tal fine, è necessaria l'iscrizione nelle liste di collocamento, sia perché , sul piano sostanziale, tale iscrizione attesta non solo lo stato di disoccupazione, ma altresì la disponibilità dell'interessato a trovare altra occupazione, sia perché, sul piano strettamente esegetico, essa rappresenta, per un verso, un onere dell'assicurato che intende conseguire il pagamento del trattamento speciale e, per altro verso, una condizione di liceità dei pagamento stesso da parte dell'Ente previdenziale.
La RI, nel proprio controricorso, fa presente che, anche a voler accedere all'impostazione avversaria, avendo l'Istituto ritenuto acquisiti tutti i documenti necessari alla data dei 5.6.1996, l'indennità in parola potrebbe legittimamente esserle corrisposta, atteso che, a norma dell'art. 77 del r.d.l. 1827/1935 "in caso di ritardata presentazione della domanda, l'indennità sarà corrisposta a decorrere dal quinto giorno dopo quello della presentazione della stessa".
Senonché in tal modo viene a prospettare in questa sede di legittimità una nuova situazione di fatto non prospettata dinanzi ai giudici di merito e, come tale, non ammissibile.
Il ricorso va quindi integralmente accolto. In conseguenza l'impugnata sentenza va cassata e, decidendosi nel merito, la domanda, proposta da RI NA, rigettata. Nulla per le spese dell'intero giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da RI NA. Nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 1999