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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/11/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2627/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 06/05/2025 da:
c.f. assistito e difeso dall'avv. Barbara Parte_1 C.F._1
BASSANELLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Sonia SLULLA, Controparte_1 C.F._2 come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del Parte_1 Controparte_1
21 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario il 13/09/2003. Parte_1 Controparte_1
Dalla loro unione sono nati e entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2 A definizione del procedimento congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G.
4312/2023 il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 20/09/2023 passata in giudicato, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In sede di divorzio veniva statuito (per quanto qui rileva) l'affido della figlia allora Per_1
minorenne, con collocamento prevalente e residenza presso la madre, la conseguente conferma dell'assegnazione della casa coniugale di proprietà del sig. a favore della signora Pt_1
affinché vi abitasse unitamente alla figlia, la regolamentazione delle visite padre-figlia e la CP_1
previsione di un contributo per il suo mantenimento pari a 380 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso regolarmente depositato, ha chiesto, a modifica delle condizioni di Parte_1
divorzio, in via principale la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia e dell'assegnazione della casa coniugale a favore della signora dando atto del compimento CP_1
della maggiore età di e del raggiungimento dell'autosufficienza economica della ragazza. Per_1
Regolarmente costituitasi in giudizio, la resistente si è opposta alla richiesta di modifica chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del mantenimento mensile per la figlia pari a 387 euro Per_1
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 21/10/2025, le parti, comparse personalmente, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo complessivo e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto possa trovare integrale accoglimento, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico e risultando adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, a parziale modifica delle condizioni assunte dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1939/2023 pubblicata il 28/09/2023, così statuisce: provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti:
A modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio le parti chiedono che il Giudice Voglia:
QUANTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
1) Dare atto delle pregresse esperienze lavorative di nonché dell'attuale corso Per_1
professionalizzante che sta ultimando per cui le parti ritengono che la stessa sarà completamente economicamente autosufficiente nel 2026. La sig.ra dichiara la sua disponibilità a che CP_1 conviva con lei e dunque il ricorrente sig. versa alla sig.ra in un'unica Per_1 Pt_1 CP_1 soluzione la somma di €5.000,00 a titolo di contribuzione anticipata al mantenimento della figlia per un anno. Tale somma è versata contestualmente al presente verbale con bonifico istantaneo e la sig.ra dà atto della ricezione e dà la relativa quietanza. CP_1
2) Dare atto che le parti prevedono che dalla data odierna e sino al 31.10.2026 eventuali spese – diverse da vitto e alloggio – che si dovessero rendere necessarie per ancorchè la stessa Per_1
sia maggiorenne e si sia a suo tempo inserita nel mondo del lavoro - saranno comunicate e concertate tra ed il padre e, in ogni caso, saranno ad esclusivo carico del signor Per_1 Parte_1
(che quindi usufruirà in via esclusiva di qualsivoglia possibile detrazione per dette spese) senza animo di rivalsa nei confronti della signora Controparte_1
3) Dare atto che le parti prevedono che qualora dovesse, nel periodo compreso tra la Per_1 data odierna ed il 31.10.2026 trasferirsi all'estero la signora si impegna a Controparte_1 versare direttamente alla figlia e senza animo di rivalsa nei confronti del signor l'importo Pt_1
mensile di 390,00 per ogni mese di permanenza fuori Italia di Solo in caso di mancato Per_1
adempimento a tale previsione da parte della signora il signor avrà titolo per agire CP_1 Pt_1
nei confronti della ex moglie per il recupero di eventuali somme non versate nei termini che precedono.
4) Dare atto che le parti dichiarano di non aver nessun reciproco sospeso economico per il mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_2
QUANTO ALLA CASA CONIUGALE
1) Dare atto dell'intesa raggiunta tra le parti rispetto alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
2) Dare atto che a fronte degli accordi raggiunti la signora rilascerà l'immobile Controparte_1
adibito a casa coniugale ed a suo tempo oggetto di assegnazione entro il termine essenziale del
30.01.2026 oppure, ove possibile, entro la fine dell'anno 2025;
3) Dare atto che, al fine di aiutare la sig.ra al rilascio dell'immobile il prima possibile, il CP_1 signor si impegna a versare alla signora l'ulteriore importo di € 3.000,00 Parte_1 CP_1
portato da assegno bancario intestato alla sig.ra e consegnato in deposito fiduciario in data CP_1 odierna all'avv. Barbara AN.
4) Dare atto che la riconsegna delle chiavi con contestuale verifica delle buone condizioni interne dell'immobile avverrà alla presenza delle parti e dei rispettivi difensori e, in quell'occasione, l'avv.
AN consegnerà alla sig.ra l'assegno di €3.000,00 nelle sue mani in deposito CP_1 fiduciario. Le parti precisano sin da ora di considerare “buone condizioni” quelle compatibili con la normale usura e le parti concordano che per la sig.ra non sia necessario provvedere CP_1
alla tinteggiatura dello stesso che sarà oggetto di futura ristrutturazione. In occasione del rilascio le parti opereranno la suddivisione dei beni mobili che non siano di proprietà della sig.ra (e CP_1
diversi, quindi, da quelli di cui alla descrizione riportata nei documenti allegati alla memoria n. 2 della signora che restano in proprietà alla stessa) che risultino acquistati dalle parti in CP_1
costanza di matrimonio. La sig.ra provvederà alla consegna di quanto necessario per la CP_1
voltura delle utenze, voltura che dovrà essere immediatamente richiesta da parte del sig. Il Pt_1
sig. provvederà a prima richiesta a rimborsare quanto la sig.ra vrà eventualmente Pt_1 CP_1
pagato per le utenze dopo il rilascio dell'immobile stesso. Le parti danno atto che la sig.ra CP_1 ha provveduto a pagare l'assicurazione della casa coniugale che, dunque, è assicurata fino a giugno
2026.
5) Dare atto che le parti precisano che in caso di mancato rilascio dell'immobile entro il 31.01.2026 da parte della signora nessun importo integrativo sarà dovuto dal signor a favore CP_1 Pt_1 dell'ex moglie: l'avv. AN in tal evenienza è autorizzata – ora per allora – a riconsegnare al signor l'assegno di € 3.000,00 di cui sopra e le spese per eventuali iniziative necessarie al Pt_1
reintegro nel possesso dell'immobile da parte del proprietario dovranno essere rimborsate al signor dalla signora Pt_1 CP_1
c) In ordine all'accordo raggiunto le parti chiedono altresì che il Tribunale Voglia:
- Dare atto che con l'esatto adempimento delle previsioni di cui ai punti precedenti le parti dichiarano di non aver più nulla a che reciprocamente chiedere e pretendere per qualsivoglia titolo o ragione correlato alla loro unione anche con riferimento alle condizioni esterne dell'immobile ed alla assicurazione sulla casa il cui premio (sino alla scadenza di giugno 2026) è stato già versato dalla signora CP_1
- Dare atto che signor si impegna a confermare al figlio che, come già a suo tempo Pt_1 Per_2
definito tra le parti, il veicolo targato FY784LT sia in proprietà ed uso alla signora e sia, CP_1
quindi, da restituire alla madre.
- Dare atto che il signor non abbia assunto alcuna iniziativa penale nei confronti della Pt_1
né è intenzionato ad assumerne e che, a sua volta, la signora si impegna a rimettere CP_1 CP_1
e/o non opporsi alla richiesta di archiviazione delle denunce querele sporte e/o non gravare la posizione del signora Pt_1
spese compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30 ottobre 2025. Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 06/05/2025 da:
c.f. assistito e difeso dall'avv. Barbara Parte_1 C.F._1
BASSANELLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Sonia SLULLA, Controparte_1 C.F._2 come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del Parte_1 Controparte_1
21 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario il 13/09/2003. Parte_1 Controparte_1
Dalla loro unione sono nati e entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2 A definizione del procedimento congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G.
4312/2023 il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 20/09/2023 passata in giudicato, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In sede di divorzio veniva statuito (per quanto qui rileva) l'affido della figlia allora Per_1
minorenne, con collocamento prevalente e residenza presso la madre, la conseguente conferma dell'assegnazione della casa coniugale di proprietà del sig. a favore della signora Pt_1
affinché vi abitasse unitamente alla figlia, la regolamentazione delle visite padre-figlia e la CP_1
previsione di un contributo per il suo mantenimento pari a 380 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso regolarmente depositato, ha chiesto, a modifica delle condizioni di Parte_1
divorzio, in via principale la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia e dell'assegnazione della casa coniugale a favore della signora dando atto del compimento CP_1
della maggiore età di e del raggiungimento dell'autosufficienza economica della ragazza. Per_1
Regolarmente costituitasi in giudizio, la resistente si è opposta alla richiesta di modifica chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del mantenimento mensile per la figlia pari a 387 euro Per_1
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 21/10/2025, le parti, comparse personalmente, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo complessivo e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto possa trovare integrale accoglimento, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico e risultando adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, a parziale modifica delle condizioni assunte dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1939/2023 pubblicata il 28/09/2023, così statuisce: provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti:
A modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio le parti chiedono che il Giudice Voglia:
QUANTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
1) Dare atto delle pregresse esperienze lavorative di nonché dell'attuale corso Per_1
professionalizzante che sta ultimando per cui le parti ritengono che la stessa sarà completamente economicamente autosufficiente nel 2026. La sig.ra dichiara la sua disponibilità a che CP_1 conviva con lei e dunque il ricorrente sig. versa alla sig.ra in un'unica Per_1 Pt_1 CP_1 soluzione la somma di €5.000,00 a titolo di contribuzione anticipata al mantenimento della figlia per un anno. Tale somma è versata contestualmente al presente verbale con bonifico istantaneo e la sig.ra dà atto della ricezione e dà la relativa quietanza. CP_1
2) Dare atto che le parti prevedono che dalla data odierna e sino al 31.10.2026 eventuali spese – diverse da vitto e alloggio – che si dovessero rendere necessarie per ancorchè la stessa Per_1
sia maggiorenne e si sia a suo tempo inserita nel mondo del lavoro - saranno comunicate e concertate tra ed il padre e, in ogni caso, saranno ad esclusivo carico del signor Per_1 Parte_1
(che quindi usufruirà in via esclusiva di qualsivoglia possibile detrazione per dette spese) senza animo di rivalsa nei confronti della signora Controparte_1
3) Dare atto che le parti prevedono che qualora dovesse, nel periodo compreso tra la Per_1 data odierna ed il 31.10.2026 trasferirsi all'estero la signora si impegna a Controparte_1 versare direttamente alla figlia e senza animo di rivalsa nei confronti del signor l'importo Pt_1
mensile di 390,00 per ogni mese di permanenza fuori Italia di Solo in caso di mancato Per_1
adempimento a tale previsione da parte della signora il signor avrà titolo per agire CP_1 Pt_1
nei confronti della ex moglie per il recupero di eventuali somme non versate nei termini che precedono.
4) Dare atto che le parti dichiarano di non aver nessun reciproco sospeso economico per il mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_2
QUANTO ALLA CASA CONIUGALE
1) Dare atto dell'intesa raggiunta tra le parti rispetto alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
2) Dare atto che a fronte degli accordi raggiunti la signora rilascerà l'immobile Controparte_1
adibito a casa coniugale ed a suo tempo oggetto di assegnazione entro il termine essenziale del
30.01.2026 oppure, ove possibile, entro la fine dell'anno 2025;
3) Dare atto che, al fine di aiutare la sig.ra al rilascio dell'immobile il prima possibile, il CP_1 signor si impegna a versare alla signora l'ulteriore importo di € 3.000,00 Parte_1 CP_1
portato da assegno bancario intestato alla sig.ra e consegnato in deposito fiduciario in data CP_1 odierna all'avv. Barbara AN.
4) Dare atto che la riconsegna delle chiavi con contestuale verifica delle buone condizioni interne dell'immobile avverrà alla presenza delle parti e dei rispettivi difensori e, in quell'occasione, l'avv.
AN consegnerà alla sig.ra l'assegno di €3.000,00 nelle sue mani in deposito CP_1 fiduciario. Le parti precisano sin da ora di considerare “buone condizioni” quelle compatibili con la normale usura e le parti concordano che per la sig.ra non sia necessario provvedere CP_1
alla tinteggiatura dello stesso che sarà oggetto di futura ristrutturazione. In occasione del rilascio le parti opereranno la suddivisione dei beni mobili che non siano di proprietà della sig.ra (e CP_1
diversi, quindi, da quelli di cui alla descrizione riportata nei documenti allegati alla memoria n. 2 della signora che restano in proprietà alla stessa) che risultino acquistati dalle parti in CP_1
costanza di matrimonio. La sig.ra provvederà alla consegna di quanto necessario per la CP_1
voltura delle utenze, voltura che dovrà essere immediatamente richiesta da parte del sig. Il Pt_1
sig. provvederà a prima richiesta a rimborsare quanto la sig.ra vrà eventualmente Pt_1 CP_1
pagato per le utenze dopo il rilascio dell'immobile stesso. Le parti danno atto che la sig.ra CP_1 ha provveduto a pagare l'assicurazione della casa coniugale che, dunque, è assicurata fino a giugno
2026.
5) Dare atto che le parti precisano che in caso di mancato rilascio dell'immobile entro il 31.01.2026 da parte della signora nessun importo integrativo sarà dovuto dal signor a favore CP_1 Pt_1 dell'ex moglie: l'avv. AN in tal evenienza è autorizzata – ora per allora – a riconsegnare al signor l'assegno di € 3.000,00 di cui sopra e le spese per eventuali iniziative necessarie al Pt_1
reintegro nel possesso dell'immobile da parte del proprietario dovranno essere rimborsate al signor dalla signora Pt_1 CP_1
c) In ordine all'accordo raggiunto le parti chiedono altresì che il Tribunale Voglia:
- Dare atto che con l'esatto adempimento delle previsioni di cui ai punti precedenti le parti dichiarano di non aver più nulla a che reciprocamente chiedere e pretendere per qualsivoglia titolo o ragione correlato alla loro unione anche con riferimento alle condizioni esterne dell'immobile ed alla assicurazione sulla casa il cui premio (sino alla scadenza di giugno 2026) è stato già versato dalla signora CP_1
- Dare atto che signor si impegna a confermare al figlio che, come già a suo tempo Pt_1 Per_2
definito tra le parti, il veicolo targato FY784LT sia in proprietà ed uso alla signora e sia, CP_1
quindi, da restituire alla madre.
- Dare atto che il signor non abbia assunto alcuna iniziativa penale nei confronti della Pt_1
né è intenzionato ad assumerne e che, a sua volta, la signora si impegna a rimettere CP_1 CP_1
e/o non opporsi alla richiesta di archiviazione delle denunce querele sporte e/o non gravare la posizione del signora Pt_1
spese compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30 ottobre 2025. Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi