Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/03/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LECCE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice delegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1026 del ruolo generale contenzioso delle cause dell'anno 2022, proposta da
, nato il [...], a [...], con l'avv.to PASCA PA
LOREDANA
-ATTORE- nei confronti di
, nata il [...] a [...], Controparte_1
, nato il [...] a [...], Controparte_2 [...]
nata il [...] a [...], CP_3 [...]
, nato il [...]0 a TREPUZZI (LE), CP_4 CP_5
, nata il [...] a [...], , nata il
[...] CP_6
03/08/1975 a LECCE, in qualità di eredi di RS
(originaria convenuta), nata il [...] e deceduta il 13/02/2022, tutti con l'avv.to RAFFAELE FRANCESCO DE CARLO
-CONVENUTI- nonché
, e Controparte_7 CP_8 [...]
, CP_9
-CONVNEUTI CONTUMACI-
1
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al verbale di udienza del 21 novembre 2024, la causa è stata parzialmente definita, con sentenza di accoglimento della sola domanda di “dichiarazione giudiziale di maternità naturale”, così come inizialmente proposta da , nei confronti della originaria PA convenuta, (identificata, per l'appunto, dal suddetto attore, RS
nella narrativa del libello introduttivo, quale propria madre biologica, e deceduta, in corso di causa, nelle more della celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti, davanti al G.I., tenutasi il 13 ottobre 2022).
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, depositato telematicamente in data 08.02.2022,
, nato il [...], a [...], deduceva: che egli era nato PA
dalla relazione sentimentale intrattenuta tra suo padre, , e la Persona_2 sig.ra che, al momento della sua nascita, la sig.ra RS
, in quanto minorenne, e tenuto conto delle “difficoltà frapposte dal Per_1
contesto socio-giuridico degli anni '50”, non aveva riconosciuto il figlio,
“limitandosi ad accudirlo solo nei primi 9 mesi di vita, per poi abbandonarlo alle esclusive cure dei nonni paterni”; che, all'età di sei anni, egli era stato collocato presso una struttura collegiale, per un paio d'anni; che, successivamente, egli era andato a vivere da suo padre, unitamente alla di lui moglie;
che “La sig.ra , nei primi anni di vita del figlio, RS sapendo che il sig. all'epoca frequentava la chiesa locale, in PA diverse occasioni, lo avvicinava, rivolgendogli frasi del seguente tenore “lo sai che sono tua madre?” ovvero gli regalava 100 lire”; che, “ogni qualvolta la madre biologica rivendicava il rapporto di filiazione, il sig. , PA subiva una gravissima crisi identitaria che sfociava in pianti isterici”; che, dal 1978, in diverse occasioni, la sig.ra faceva visita all'odierno Per_1
attore, senza nulla rivelare a suo marito, sig. , e ai figli nati dal CP_10
loro matrimonio;
che tale situazione aveva accentuato i turbamenti psichici del sig. che, “Di recente, stante l'età matura di tutti i soggetti PA
coinvolti, al sig. è consentito far visita alla madre biologica presso PA la residenza di quest'ultima, ma purtroppo, alla luce di quanto innanzi
2 argomentato, i rapporti con i fratelli, caratterizzati da ostilità e diffidenza, sembrerebbero ormai compromessi”; che “La convenuta ha sempre riconosciuto di essere la madre biologica dell'attore, non ha mai di fatto negato il rapporto di filiazione, ed ha continuamente manifestato il proprio consenso a procedere al formale riconoscimento del figlio”.
Turro quanto sopra premesso, l'attore, , concludeva PA chiedendo: “1) accertare e dichiarare che la convenuta è madre biologica del sig. , quindi, pronunciarsi dichiarazione giudiziale di PA
maternità ex art. 269 c.c., sussistendo il rapporto di filiazione tra le parti;
2) accertare e dichiarare che, a causa del mancato riconoscimento, il sig.
subiva un danno patrimoniale, pari a € 60.000,00, e un danno, PA
morale ed esistenziale, che il Giudice adito determinerà equitativamente e, comunque, in misura non inferiore a € 150.000,00; 3) Conseguentemente, condannare la sig.ra al risarcimento di tutti i danni subiti, RS
in favore del figlio , oltre interessi maturandi al tasso legale PA dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
4) Ordinare all'ufficiale di Stato
Civile del Comune di Lecce, di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita. 5) Disporre ogni ulteriore opportuno provvedimento;
6) Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario”.
All'udienza del 13.10.2022 il procuratore della parte attrice chiedeva dichiararsi l'interruzione del presente giudizio, in ragione dell'intervenuto decesso della convenuta . RS
Il Giudice delegato, dato atto di quanto dichiarato dal procuratore di parte attrice, dichiarava l'interruzione del processo.
Con ricorso per riassunzione, ex art. 303 c.p.c., depositato telematicamente in data 28.12.2022, reiterava le medesime domande, come già PA formulate nell'atto di citazione, chiedendo al Giudice delegato la fissazione dell'udienza necessaria a garantire la corretta prosecuzione del presente giudizio, nei confronti degli eredi della sig.ra . RS
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 31.05.2023, si costituivano , nata il [...] a [...] Controparte_1
(LE), , nato il [...] a [...], Controparte_2 [...]
, nata il [...] a [...], CP_3 CP_1
3 , nato il [...]0 a TREPUZZI (LE), CP_4 CP_5
, nata il [...] a [...], , nata il
[...] CP_6
03/08/1975 a LECCE, in qualità di eredi di , nata il RS
07/04/1936 e deceduta il 13/02/2022, i quali deducevano quanto di seguito: che non aveva mai nascosto il rapporto genitoriale con il RS sig. che, infatti, “le sue sorelle, , PA Persona_3 Per_4
e sono sempre state a conoscenza della sua esistenza,
[...] CP_11
e lo hanno sempre accolto nelle loro case, instaurando con lui un buon rapporto, tanto che la IG.ra , figlia di e, quindi, Persona_5 CP_11
cugina dei germani convenuti, è madrina di battesimo del figlio maggiore, ora 34 enne, del medesimo”; che aveva aiutato PA RS economicamente “per quanto di sua possibilità e sia con la sua presenza”,
. PA
Tutto quanto sopra premesso, i convenuti concludevano chiedendo: “A) rigettare integralmente ogni conclusione e richiesta di controparte di cui all'Atto di Citazione originario e al Ricorso per riassunzione per dichiarazione di maternità, relativa a qualsivoglia risarcimento di danno, morale esistenziale o materiale, nei confronti dei convenuti, per le ragioni appena specificate in premessa, e di cui se ne eccepisce, comunque, la prescrizione. B) Solo qualora venga effettivamente accertato, come più avanti richiesto in via istruttoria, lo status di figlio naturale di RS all'attore ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune PA di Lecce, di eseguire la prescritta annotazione sull'atto di nascita dell'attore.
C) In via subordinata, nella denegatissima ipotesi che il Tribunale adito dovesse ravvisare un diritto a un risarcimento morale o esistenziale da parte dell'attore, limitare tale risarcimento ai soli anni in cui il era PA
minorenne, decidendo in merito secondo equità. D) Rigettare, in ogni caso, qualsiasi richiesta di risarcimento di presunti danni patrimoniali;
E) con vittoria di spese e competenze del presente Giudizio”.
Alla nuova prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data
22.06.2023, quindi, successivamente alla notifica del ricorso per riassunzione, il Giudice delegato dichiarava la contumacia di Controparte_7
, e , regolarmente citati e non costituiti.
[...] CP_8 CP_9
4 Con provvedimento depositato in data 08.03.2024, il Giudice delegato, nominava, quale C.T.U., il dott. , affinché lo stesso, all'esito Persona_6
dei necessari accertamenti genetici, dicesse se fosse o meno PA figlio biologico di il procedimento veniva, pertanto, RS rinviato all'udienza del 21.11.2024, ai fini dell'esame in contraddittorio dell'elaborato peritale definitivo, che sarebbe stato, nelle more, depositato dall'Ausiliario del Tribunale.
In data 28.03.2024, il nominato C.T.U. prestava telematicamente il giuramento di rito e assumeva, quindi, formalmente l'incarico peritale.
All'udienza del 21.11.2024, essendo nelle more sopraggiunto il deposito della relazione peritale, contenente risposta affermativa all'unico quesito costituente oggetto dell'indagine affidata al Consulente del Giudice, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, relativamente alla sola “questione di stato”, chiedendo consequenzialmente accertarsi e dichiararsi la sussistenza del rapporto di filiazione tra (figlio) PA
e (madre), con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. RS
Il Giudice delegato, quindi, riservava la causa in decisione collegiale, relativamente alla sola questione di stato, prevedendo, expressis verbis, la futura emissione di separata e coeva ordinanza di rimessione in istruttoria, onde consentire l'espletamento di un'istruttoria orale, con riguardo alla connessa domanda risarcitoria, volta al ristoro dei pregiudizi da deprivazione della figura genitoriale materna.
La domanda di “dichiarazione giudiziale di maternità naturale”, come originariamente proposta da , nei confronti di PA Per_1
deceduta in corso di causa, è fondata e va conseguentemente accolta.
[...]
Il Consulente del Tribunale, infatti, all'esito delle espletate operazioni peritali, è giunto alle seguenti univoche conclusioni, nel contesto della relazione peritale, depositata telematicamente il 29.06.2024: “In seguito all'evidenze laboratoristiche è stato effettuato il calcolo utilizzando un software dedidacto- Familias- versione 3.2, ideato proprio per i ricongiugimenti dei familiari, e validato per gli usi forensi (“Validation of
Software for calulation the linkelihood ratio for parentage and kinship.”Forensic Science International: Genetics 3(2): 112-118) che consente di esprimere “dei diversi pedigree (quindi delle diverse ipotesi)
5 elaborati”. A questo punto, osservando i profili genetici e dal risultato biostatistico ottenuto del 99,958%, si può affermare, con ragionevole certezza, che i risultati osservati sono fortemente indicativi di una comune discendenza in linea (attraverso i figli), tra Persona_7 RS
i fratelli , , , e Controparte_5 CP_2 CP_6 CP_1 PA
e che tale condivisione non presenta le caratteristiche della casualità.
[...]
Per tanto la signora è la madre del IGnor ”. RS PA
In ragione, quindi, degli esiti della espletata C.T.U. e del metodo scientifico di indagine ivi adoperato, per come esplicitato nella stessa relazione peritale, deve certamente dichiararsi, in dispositivo, in accoglimento della corrispondente domanda attorea, che PA
, nato il [...] a [...], è figlio di , nata
[...] RS
il 07/04/1936 a MARTANO (LE).
Attesa l'inidoneità della presente statuizione a determinare la definizione del giudizio, se ne dispone il prosieguo, come da separata e coeva ordinanza.
Il giudizio deve, infatti, proseguire ai fini della trattazione e della istruzione della connessa domanda risarcitoria, così come formulata dal medesimo attore, ai nn. 2 e 3 delle conclusioni rassegnate nel libello introduttivo, previa, in ogni caso, espressa delibazione delle richieste di prova orale, medio tempore articolate dalle parti, nei rispettivi scritti difensivi, con diretto e specifico riguardo alla pretesa risarcitoria azionata con la domanda introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile contenzioso, rubricato al n.
1026/2022 R.G., introdotto da , ogni contraria istanza, PA
eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così provvede, con sentenza parzialmente definitiva, idonea al passaggio in giudicato, in accoglimento della corrispondente domanda, come articolata al n. 1 delle conclusioni rassegnate nella citazione introduttiva:
1) ACCERTA e DICHIARA che , nato a [...], il PA
23/11/1954, è figlio di , nata a [...], il RS
07/04/1936 e deceduta, in corso di causa, in Campi Salentina (LE), il 10 febbraio 2022;
6 2) DISPONE il prosieguo del giudizio, come da separata ordinanza.
ORDINA al competente ufficiale dello Stato civile di effettuare le prescritte annotazioni, nell'atto di nascita di , successivamente al PA
passaggio in giudicato della presente sentenza.
Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice delegato La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
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