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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/05/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel.
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
Avv. Giancarlo Penzavalli - Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in sede di rinvio iscritta al n. 265/2024
R.G.C., vertente tra
Parte_1
[...
e del socio illimitatamente responsabile , in Parte_1 persona del curatore dr. rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv. Mauro Carboni del Foro di Perugia, giusta autorizzazione del giudice delegato del Tribunale Ordinario di
Spoleto del 19/2/2024, in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione in riassunzione attore in riassunzione
E
con sede legale a Controparte_1
L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Controparte_2 Recchioni del Foro dell'Aquila, giusta procura in calce alla comparsa di risposta convenuta in riassunzione avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 788 del 2024 della Corte di Cassazione in tema di appalto.
Conclusioni dell'attore in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza
e deduzione disattesa - in accoglimento del presente appello ed in riforma della Sentenza di primo grado – con le motivazioni ed
i principi di diritto di cui alla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione sopra richiamata – previa sospensione dell'esecutorietà della Sentenza del Tribunale di L'Aquila, n.
116/2010, depositata in Cancelleria il 1.3.2010, per le ragioni espresse nell'atto di appello sopra riportato, nonché previa ammissione di tutti i propri mezzi di prova articolati e le proprie produzioni documentali in atti, riformare integralmente
l'impugnata Sentenza del Tribunale di L'Aquila, n. 116/2010, depositata in Cancelleria il 1.3.2010 e, per l'effetto, dare pieno accoglimento delle domande spiegate dall'appellante in primo grado del giudizio e, quindi, condannare la
[...]
(già , in persona del Controparte_1 CP_3 suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di
Parte_1
[...
, nonché del socio ill.te responsabile C.F. Parte_1
e P.Iva , con sede legale in Foligno, Via A. Mollari P.IVA_1 snc, iscritta in CCIAA di Perugia, n. Rea PG-104182 (nuova denominazione di Parte_3
in forza di atto a rogito Notaio Dott.
[...] in data 19.05.2014, Rep. 245004, già Persona_1 cessionaria della in forza di Rogito Notaio Controparte_4 Dott. , Rep. 58800 in data 31.08.2006), dichiarato Persona_2 con Sentenza n. 26/2022 del 5.9.2022 del Tribunale di Spoleto,
Fallimento in persona del Curatore, dott. CP_5 [...]
, nato a [...] il [...], con studio in Foligno, Via Pt_2
Stefano Ponti, n. 5, c.f. suo legale C.F._1 rappresentante p.t, della somma di euro 61.665,61, per tutte le ragioni dedotte e per i titoli di compensi pattuiti in virtù dei tre contratti commissionati dalla alla ditta P_ Pt_1
, sottoscritti il 2.10.2001 e meglio descritti in atti,
[...] ovvero della diversa somma maggiore o minore che risulterà di
Giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo nella misura di cui al D.Lgs. 231/2001 e anche dell'art. 1284, IV c., c.c.; condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del primo grado di giudizio, del secondo grado di giudizio, nonché del grado di Cassazione;
condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente grado di appello.”
Conclusioni della convenuta in riassunzione:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: respingere l'appello proposto perché nullo, inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto sulla base di tutte le allegazioni, deduzioni ed eccezioni già svolte in primo grado, ripetute in appello e qui illimitatamente riprodotte e ridevolute.
Il tutto con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre oneri di legge.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 160 del 2003 il Tribunale
Ordinario di Perugia ingiungeva ad Controparte_1 il pagamento al sig. titolare
[...] Parte_1 dell'impresa individuale il pagamento di euro Parte_1
61.665,61, oltre ad interessi al tasso legale decorrenti dalla data della domanda, a titolo di saldo di quanto dovuto alla ricorrente per lavori di fornitura e posa in opera degli impianti elettrici, meccanici e di condizionamento della piscina comunale di Badia Umbra commissionati all'impresa da in Pt_1 P_ forza di tre contratti di subappalto stipulati il 2/10/2001.
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la debitrice GI , eccependo pregiudizialmente Controparte_1
l'incompetenza del giudice adito dall'impresa Pt_1
1.2. Il Tribunale di Perugia accoglieva l'eccezione di incompetenza, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo e fissava termine alle parti per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario dell'Aquila.
1.3. Il sig. provvedeva alla riassunzione, Parte_1 reiterando la domanda di pagamento formulata in sede monitoria.
1.4. Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1 la nullità dell'atto di citazione sull'assunto che l'impresa aveva reiterato la domanda formulata in sede monitoria Pt_1 senza spiegare le ragioni, in fatto e in diritto, della sua pretesa creditoria.
1.4.1. Nel merito la convenuta chiedeva il rigetto della domanda proposta dall'attrice, eccependo che i lavori eseguiti dall'impresa presentavano difetti di esecuzione Pt_1 riscontrati dal direttore dei lavori, a causa dei quali il CP_6 appaltante aveva detratto dal corrispettivo spettantele la somma di euro 34.597,28; che essa si era dovuta accollare una serie di spese per far fronte alle manchevolezze della subappaltatrice;
che questa aveva accumulato circa 180 giorni di ritardo nella consegna dei lavori, con conseguente applicazione della penale prevista nei contratti di subappalto pari a 150.000 lire al giorno;
che nulla spettava quindi all'impresa attrice, dovendo detrarsi da quanto richiesto dalla subappaltatrice la somma complessiva di euro 84.796,09.
1.5. Con sentenza n. 116 depositata il 5/3/2010 il Tribunale
Ordinario dell'Aquila rigettava la domanda di pagamento proposta dal sig. rilevando d'ufficio che i contratti di Parte_1 subappalto risultavano stipulati non già dall'impresa individuale, ma da Muzzi Impianti s.r.l., per cui l'attore non era titolare del diritto di credito azionato.
2. Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello Pt_1
Parte_3 quale cessionaria dell'azienda di cui era titolare il sig. Pt_1
, eccependo la violazione del principio del contraddittorio
[...] per avere il Tribunale rilevato d'ufficio la carenza di titolarità del credito da parte dell'attore senza sottoporre la questione alle parti.
2.1. L'appellante evidenziava che l'indicazione della società Muzzi Impianti s.r.l. quale subappaltatrice era contenuta unicamente nell'intestazione dei tre contratti ed era frutto di un errore materiale, giacché la predetta società stata costituita soltanto nel 2008, successivamente ai fatti per cui
è causa, e produceva a sostegno di tale deduzione le visure camerali della società e dell'impresa individuale e corrispondenza intercorsa fra le parti in relazione ai contratti oggetto di causa.
2.2. si opponeva all'accoglimento dell'appello e P_ chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. 2.3. La Corte d'appello con sentenza n. 1333 del 2017 rigettava il gravame, rilevando che il sig. aveva Parte_1 posto a fondamento della sua pretesa di pagamento un diritto altrui, dato che i tre contratti di subappalto, che costituivano l'unico titolo azionato, erano stati conclusi da Muzzi Impianti
s.r.l.; dichiarava inammissibile la deduzione dell'appellante secondo cui tale indicazione costituiva un errore materiale, perché non si trattava di una mera difesa ma di un argomento che introduceva l'indagine su un fatto modificativo del diritto e come tale non poteva essere proposto in appello;
dichiarava che la documentazione prodotta per la prima volta in appello era inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, in quanto si trattava di una visura camerale con la quale l'appellante intendeva dimostrare che all'epoca della conclusione dei contratti la società Muzzi
Impianti s.r.l. non esisteva, ma la visura era relativa alla diversa società Muzzi Servizi Industriali s.r.l.
3. Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per
Cassazione nuova Parte_1 denominazione di Parte_3
[...]
3.1. La ricorrente lamentava che la sentenza d'appello non aveva esaminato la sua censura relativa alla violazione del principio del contraddittorio da parte del Tribunale, tenuto conto che non solo in primo grado non aveva contestato P_ la legittimazione dell'attore, ma aveva spiegato difese incompatibili con tale contestazione, come emergeva dalla deduzione della convenuta dell'inadempimento del subappaltatore e dalla richiesta di applicazione ai suoi danni della penale contrattualmente pattuita.
3.1.1. La ricorrente evidenziava inoltre che la Corte
d'appello, tenuto conto che la sentenza impugnata aveva pronunciato “a sorpresa”, avrebbe dovuto esaminare la sua deduzione in ordine al fatto che l'indicazione di Muzzi Impianti
s.r.l. nell'intestazione dei contratti di subappalto era frutto di un errore materiale nonché la documentazione prodotta in appello a sostegno di tale deduzione, da cui risultava che all'epoca della stipula dei contratti la società a responsabilità limitata ancora non esisteva e che la partita IVA riportata in tutti i documenti prodotti in giudizio era quella della ditta individuale.
3.2. resisteva con Controparte_1 controricorso, chiedendo che l'impugnazione della controparte fosse dichiarata inammissibile e comunque rigettata.
3.3. Nel giudizio di Cassazione si costituiva la Curatela del Parte_1
e del socio illimitatamente responsabile
[...] Parte_1
, frattanto dichiarato dal Tribunale Ordinario di Spoleto
[...] con sentenza n. 26 del 5/9/2022, riportandosi a quanto dedotto dalla società in bonis.
3.4. Con sentenza n. 788 pubblicata il 9/1/2024 la Corte di
Cassazione, rigettate le eccezioni preliminari sollevate da richiamava la sua costante giurisprudenza, Controparte_7 secondo cui l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto, oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova e pertanto comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio su tale questione fosse stato tempestivamente attivato. La Corte osservava inoltre che, qualora si tratti di una sentenza di primo grado appellabile, può proporsi appello al fine di rimuovere le preclusioni maturate, specie in tema di prove. 3.5. Evidenziava che nel caso in esame il giudice di primo grado aveva rilevato d'ufficio, senza che quel fatto fosse stato dedotto dalla convenuta e senza avere prima sottoposto la questione alle parti, che i contratti di subappalto posti dalla parte attrice a fondamento della sua domanda non erano stati conclusi da ma dalla società Muzzi Impianti s.r.l. e Parte_1 ne aveva fatto conseguire la carenza in capo al sig. del Pt_1 diritto di credito azionato;
che l'appellante aveva censurato la pronuncia evidenziando le ragioni e le prove che avrebbe potuto far valere per dimostrare che parte di quei contratti era il sig. che pertanto la Corte d'appello non avrebbe Parte_1 dovuto ritenere tardive né la deduzione dell'appellante in ordine all'erroneità dell'intestazione dei contratti né le prove dedotte in sede di gravame ed avrebbe dovuto esaminarle in base al principio secondo il quale la titolarità della posizione soggettiva attiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, per cui spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione di tale titolarità.
3.6. La Corte di Cassazione annullava quindi la sentenza impugnata e rimetteva la causa davanti a questa Corte d'appello, in diversa composizione, per la decisione anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
4. Con atto di citazione notificato il 19/3/2024 il
Parte_1
[...
e del socio illimitatamente responsabile Parte_1 riassumeva il giudizio davanti a questa Corte, reiterando le difese spiegate nel precedente giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale.
4.1. Il Fallimento attore deduceva che la legittimazione del sig. risultava provata sulla base della mancata Parte_1 contestazione da parte di e delle difese da questa P_ spiegate nonché della documentazione in atti e chiedeva, in totale riforma della sentenza del Tribunale, l'accoglimento della domanda di condanna della subcommittente al P_ pagamento in suo favore dell'importo di euro 61.665,61, oltre agli interessi dal dovuto al saldo nella misura di cui al d.lgs.
n. 231 del 2002 e dell'art. 1284, comma 4, c.c., ed alla refusione delle spese del giudizio.
4.2. Si costituiva in giudizio Controparte_1
, eccependo la nullità dell'atto di riassunzione
[...] per non avere il indicato i motivi di appello proposti Parte_1 avverso la sentenza di primo grado, contestando inoltre l'ammissibilità dei documenti prodotti in appello dalla controparte e riproponendo l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in primo grado per avere il sig. riprodotto in Pt_1 esso il contenuto del decreto ingiuntivo senza esporre le ragioni della domanda.
4.2.1. Nel merito la convenuta in riassunzione riproponeva le contestazioni in ordine all'inadempimento del subappaltatore per i vizi degli impianti forniti e per il ritardo nella consegna dei lavori.
4.3. L'udienza di trattazione del 1°/10/2024 si svolgeva in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e nelle memorie depositate ai sensi della norma citata le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
4.3.1. Con ordinanza in data 4/10/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione di di nullità dell'atto di riassunzione. Il ha P_ Parte_1 infatti riprodotto al suo interno i motivi di impugnazione formulati nel giudizio di appello e risultano pertanto chiaramente individuate le censure avverso la pronuncia del giudice di primo grado.
5.1. Inammissibile risulta l'eccezione di di P_ nullità dell'atto di citazione in primo grado. L'odierna convenuta non propose, infatti, appello incidentale condizionato avverso la sentenza del Tribunale che aveva implicitamente rigettato tale eccezione affrontando il merito della causa. Ne consegue l'inammissibilità della sua riproposizione in sede di rinvio, essendosi sul punto formato il giudicato, ferma la manifesta infondatezza della predetta eccezione, alla luce delle difese spiegate dall'odierna convenuta nel giudizio dinanzi al
Tribunale, da cui emerge l'esatta individuazione del titolo e dell'oggetto della domanda proposta dalla controparte.
5.1.1. Quanto poi all'ammissibilità della documentazione prodotta in appello dall'odierno attore, sul punto si è già pronunciata la Cassazione, evidenziando che ove il giudice rilevi d'ufficio una questione di fatto deve assegnare alle parti un termine per controdedurre sul punto, con superamento delle preclusioni istruttorie che siano eventualmente maturate. Ne consegue l'inammissibilità dell'eccezione di di P_ inutilizzabilità dei documenti prodotti dall'appellante nel secondo grado di giudizio.
5.2. Nel merito la domanda di pagamento proposta dal deve essere parzialmente accolta. Parte_1
5.3. Dalla documentazione prodotta dalle parti in sede monitoria, in primo grado ed in appello risulta che il rapporto contrattuale è intercorso tra e l'impresa individuale P_
Muzzi Impianti di cui era titolare il sig. Parte_1
5.3.1. I tre contratti di subappalto, prodotti dal sig.
in sede monitoria, indicano la subappaltatrice con la Pt_1 denominazione “Muzzi Impianti s.r.l.”, ma recano nella sottoscrizione il timbro “ ”, su cui è apposta una Parte_1 sigla illeggibile, senza alcun riferimento alla forma societaria;
il certificato di collaudo della piscina comunale, redatto in data 4/3/2004, prodotto da indica quale P_ subappaltatrice per la realizzazione degli impianti la “ditta
Muzzi di Foligno”; le fatture prodotte in sede monitoria risultano emesse dal sig. alla Spett.le Parte_1 CP_4
è indirizzato il fax in data 19/3/2003, anch'esso prodotto
[...] in sede monitoria, nel quale riferiva di avere ricevuto P_ in data 18/3/2003 il Sal 5, relativo agli impianti elettrici, il
Sal 6, relativo agli impianti di condizionamento, ed il Sal 9, relativo agli impianti meccanici, riconosceva la correttezza dei conteggi effettuati dalla controparte e si impegnava a pagare il
30/5/2003 a mezzo di ricevute bancarie le relative fatture n. 23 dell'importo di euro 24.257,17, n. 24 dell'importo di euro
6.960,38 e n. 25 dell'importo di euro 20.170,46, oltre IVA.
5.3.2. nel giudizio di primo grado non contestò P_ la legittimazione attiva del sig. riferendosi nella Parte_1 comparsa di costituzione alla controparte sia come “società” sia come “ditta”, e spiegò difese incompatibili con la contestazione della titolarità da parte dell'attore del rapporto contrattuale, lamentando l'inadempimento del sig. per vizi delle opere Pt_1
e per ritardi nella consegna dei lavori.
5.3.3. Nel giudizio di appello
[...]
cessionaria Parte_3 dell'azienda del sig. , produsse la visura camerale Pt_1 dell'impresa individuale, nella quale è indicata la medesima partita IVA riportata nelle fatture azionate in sede monitoria,
e la lettera di indirizzata a “Spett.le P_ CP_4
”, avente ad oggetto la restituzione di tre copie
[...] sottoscritte della fideiussione stipulata dal sig. Parte_1 con riferimento al contratto di subappalto relativo alla fornitura e posa in opera degli impianti elettrici sottoscritto il 2/10/2001.
5.3.4. Da quanto esposto si evince che l'indicazione di
Muzzi Impianti s.r.l. nell'intestazione dei contratti di subappalto sia stata frutto di un errore materiale, come dedotto dal . Parte_1
5.4. Venendo all'esame del quantum richiesto dal
, il riconoscimento di debito e la promessa di Parte_1 pagamento contenuti nel fax inviato da al sig. P_ Pt_1 in data 19/3/2003, citato al punto 5.3.1. che precede, esonerano il creditore, ai sensi dell'art. 1988 c.c., dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto ed in particolare l'esecuzione dei lavori di cui è chiesto il pagamento.
5.4.1. Il riconoscimento da parte della subcommittente della correttezza degli importi delle lavorazioni indicate nei tre SAL finali relativi ai tre contratti di subappalto rende superfluo l'esame delle contestazioni rivolte da P_ all'impresa in epoca antecedente alla data del 19/3/2003. Pt_1
5.5. Infondata risulta anche la contestazione della subcommittente in ordine al ritardo nella consegna delle opere da parte dell'impresa subappaltatrice.
5.5.1. Nel certificato di collaudo dei lavori di realizzazione della piscina comunale di Badia Umbra, redatto in data 4/3/2004, prodotto dall'odierna convenuta, si dà atto che,
a seguito di varianti, la data per l'ultimazione dei lavori era stata fissata al 30/1/2003, e che i lavori erano stati consegnati il giorno 29/1/2003, quindi in tempo utile.
5.5.2. Manca conseguentemente la prova di ritardi da parte della subappaltatrice che curava le lavorazioni impiantistiche.
5.6. Fondata risulta invece la contestazione dell'odierna convenuta in ordine ai difetti delle opere eseguite dal sig.
, rilevati dalla stazione appaltante successivamente al suo Pt_1 riconoscimento di debito del 19/3/2003, a causa dei quali il
Comune aveva decurtato l'importo del corrispettivo dovuto a saldo all'odierna convenuta.
5.6.1. Nel certificato di collaudo si dà atto che in sede di redazione dello stato finale dei lavori in data 13/5/2003 il direttore dei lavori aveva annotato la detrazione di euro
17.927,28 sul saldo dovuto all'appaltatrice per opere impiantistiche incompiute o non esattamente eseguite e di ulteriori euro 4.020,00, anch'essi riferiti a difetti delle lavorazioni impiantistiche, come rilevato nella nota del direttore dei lavori in data 9/6/2003.
5.6.2. Dalla transazione stipulata in data 4/3/2004 tra
, il Comune di Badia Umbra ed il progettista e direttore P_ dei lavori, prodotta dalla convenuta, risulta che quest'ultima rinunciò al residuo credito di euro 4.785,60, al netto di IVA, risultante dai conteggi indicati nel certificato di collaudo, avendo il Comune provveduto a sue spese all'eliminazione di vizi dell'impianto di ventilazione delle vasche.
5.7. Manca invece la prova di ulteriori costi sopportati da a causa di inadempimenti dell'impresa , con P_ Pt_1 particolare riferimento alla consegna alla stazione appaltante delle certificazioni di conformità delle opere eseguite dall'impresa , non fornite da quest'ultima. Pt_1
6. Alla luce di quanto esposto, l'importo indicato nelle fatture azionate in sede monitoria, al netto di IVA, pari ad euro 51.388,01, deve essere ridotto delle somme sopra indicate
(euro 51.388,01 – 17.927,28 – 4.020,00 – 4.785,60) ed P_ deve essere pertanto condannata a pagare al la somma Parte_1 di euro 24.655,13, oltre IVA come per legge, con gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data della domanda.
6.1. Risulta inammissibile la richiesta del Fallimento di applicazione degli interessi commerciali di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., formulata per la prima volta in sede di rinvio, fermo restando che la normativa sopra citata non è applicabile nel caso in esame, essendo stati stipulati i contratti di subappalto in epoca anteriore alla sua introduzione nel nostro ordinamento.
7. Tenuto conto della parziale riduzione del credito vantato dal , appare equo compensare nella misura della metà Parte_1 le spese del giudizio, che si liquidano in base agli importi medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore compreso fra 26.00,01 e 52.000,00 euro, tenuto conto dell'importo dell'IVA gravante sulla somma capitale, esclusi per il presente giudizio di rinvio i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta, con condanna di P_ alla refusione alla controparte della residua quota della metà.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore in riassunzione ed in riforma della sentenza del Tribunale
Ordinario dell'Aquila indicata in epigrafe, così provvede:
1) condanna a pagare al Controparte_1
Parte_1
e del socio illimitatamente responsabile
[...] la somma di euro 24.655,13, oltre IVA Parte_1 come per legge, con gli interessi al tasso legale a decorrere dal 1°/7/2003 e sino al saldo;
2) compensa nella misura della metà le spese del giudizio e condanna a rifondere Controparte_1 al attore in riassunzione la residua quota di Parte_1 un mezzo, che liquida per il primo grado nell'importo di euro 3.808,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CAP come per legge;
per il secondo grado in euro 4.995,50 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CAP come per legge;
per il giudizio di Cassazione in euro 2.756,50 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CAP come per legge, e per il presente giudizio di rinvio nell'importo di euro 3.473,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9/5/2025
La Presidente est.
Dr. Nicoletta Orlandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel.
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
Avv. Giancarlo Penzavalli - Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in sede di rinvio iscritta al n. 265/2024
R.G.C., vertente tra
Parte_1
[...
e del socio illimitatamente responsabile , in Parte_1 persona del curatore dr. rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv. Mauro Carboni del Foro di Perugia, giusta autorizzazione del giudice delegato del Tribunale Ordinario di
Spoleto del 19/2/2024, in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione in riassunzione attore in riassunzione
E
con sede legale a Controparte_1
L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Controparte_2 Recchioni del Foro dell'Aquila, giusta procura in calce alla comparsa di risposta convenuta in riassunzione avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 788 del 2024 della Corte di Cassazione in tema di appalto.
Conclusioni dell'attore in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza
e deduzione disattesa - in accoglimento del presente appello ed in riforma della Sentenza di primo grado – con le motivazioni ed
i principi di diritto di cui alla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione sopra richiamata – previa sospensione dell'esecutorietà della Sentenza del Tribunale di L'Aquila, n.
116/2010, depositata in Cancelleria il 1.3.2010, per le ragioni espresse nell'atto di appello sopra riportato, nonché previa ammissione di tutti i propri mezzi di prova articolati e le proprie produzioni documentali in atti, riformare integralmente
l'impugnata Sentenza del Tribunale di L'Aquila, n. 116/2010, depositata in Cancelleria il 1.3.2010 e, per l'effetto, dare pieno accoglimento delle domande spiegate dall'appellante in primo grado del giudizio e, quindi, condannare la
[...]
(già , in persona del Controparte_1 CP_3 suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di
Parte_1
[...
, nonché del socio ill.te responsabile C.F. Parte_1
e P.Iva , con sede legale in Foligno, Via A. Mollari P.IVA_1 snc, iscritta in CCIAA di Perugia, n. Rea PG-104182 (nuova denominazione di Parte_3
in forza di atto a rogito Notaio Dott.
[...] in data 19.05.2014, Rep. 245004, già Persona_1 cessionaria della in forza di Rogito Notaio Controparte_4 Dott. , Rep. 58800 in data 31.08.2006), dichiarato Persona_2 con Sentenza n. 26/2022 del 5.9.2022 del Tribunale di Spoleto,
Fallimento in persona del Curatore, dott. CP_5 [...]
, nato a [...] il [...], con studio in Foligno, Via Pt_2
Stefano Ponti, n. 5, c.f. suo legale C.F._1 rappresentante p.t, della somma di euro 61.665,61, per tutte le ragioni dedotte e per i titoli di compensi pattuiti in virtù dei tre contratti commissionati dalla alla ditta P_ Pt_1
, sottoscritti il 2.10.2001 e meglio descritti in atti,
[...] ovvero della diversa somma maggiore o minore che risulterà di
Giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo nella misura di cui al D.Lgs. 231/2001 e anche dell'art. 1284, IV c., c.c.; condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del primo grado di giudizio, del secondo grado di giudizio, nonché del grado di Cassazione;
condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente grado di appello.”
Conclusioni della convenuta in riassunzione:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: respingere l'appello proposto perché nullo, inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto sulla base di tutte le allegazioni, deduzioni ed eccezioni già svolte in primo grado, ripetute in appello e qui illimitatamente riprodotte e ridevolute.
Il tutto con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre oneri di legge.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 160 del 2003 il Tribunale
Ordinario di Perugia ingiungeva ad Controparte_1 il pagamento al sig. titolare
[...] Parte_1 dell'impresa individuale il pagamento di euro Parte_1
61.665,61, oltre ad interessi al tasso legale decorrenti dalla data della domanda, a titolo di saldo di quanto dovuto alla ricorrente per lavori di fornitura e posa in opera degli impianti elettrici, meccanici e di condizionamento della piscina comunale di Badia Umbra commissionati all'impresa da in Pt_1 P_ forza di tre contratti di subappalto stipulati il 2/10/2001.
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la debitrice GI , eccependo pregiudizialmente Controparte_1
l'incompetenza del giudice adito dall'impresa Pt_1
1.2. Il Tribunale di Perugia accoglieva l'eccezione di incompetenza, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo e fissava termine alle parti per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario dell'Aquila.
1.3. Il sig. provvedeva alla riassunzione, Parte_1 reiterando la domanda di pagamento formulata in sede monitoria.
1.4. Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1 la nullità dell'atto di citazione sull'assunto che l'impresa aveva reiterato la domanda formulata in sede monitoria Pt_1 senza spiegare le ragioni, in fatto e in diritto, della sua pretesa creditoria.
1.4.1. Nel merito la convenuta chiedeva il rigetto della domanda proposta dall'attrice, eccependo che i lavori eseguiti dall'impresa presentavano difetti di esecuzione Pt_1 riscontrati dal direttore dei lavori, a causa dei quali il CP_6 appaltante aveva detratto dal corrispettivo spettantele la somma di euro 34.597,28; che essa si era dovuta accollare una serie di spese per far fronte alle manchevolezze della subappaltatrice;
che questa aveva accumulato circa 180 giorni di ritardo nella consegna dei lavori, con conseguente applicazione della penale prevista nei contratti di subappalto pari a 150.000 lire al giorno;
che nulla spettava quindi all'impresa attrice, dovendo detrarsi da quanto richiesto dalla subappaltatrice la somma complessiva di euro 84.796,09.
1.5. Con sentenza n. 116 depositata il 5/3/2010 il Tribunale
Ordinario dell'Aquila rigettava la domanda di pagamento proposta dal sig. rilevando d'ufficio che i contratti di Parte_1 subappalto risultavano stipulati non già dall'impresa individuale, ma da Muzzi Impianti s.r.l., per cui l'attore non era titolare del diritto di credito azionato.
2. Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello Pt_1
Parte_3 quale cessionaria dell'azienda di cui era titolare il sig. Pt_1
, eccependo la violazione del principio del contraddittorio
[...] per avere il Tribunale rilevato d'ufficio la carenza di titolarità del credito da parte dell'attore senza sottoporre la questione alle parti.
2.1. L'appellante evidenziava che l'indicazione della società Muzzi Impianti s.r.l. quale subappaltatrice era contenuta unicamente nell'intestazione dei tre contratti ed era frutto di un errore materiale, giacché la predetta società stata costituita soltanto nel 2008, successivamente ai fatti per cui
è causa, e produceva a sostegno di tale deduzione le visure camerali della società e dell'impresa individuale e corrispondenza intercorsa fra le parti in relazione ai contratti oggetto di causa.
2.2. si opponeva all'accoglimento dell'appello e P_ chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. 2.3. La Corte d'appello con sentenza n. 1333 del 2017 rigettava il gravame, rilevando che il sig. aveva Parte_1 posto a fondamento della sua pretesa di pagamento un diritto altrui, dato che i tre contratti di subappalto, che costituivano l'unico titolo azionato, erano stati conclusi da Muzzi Impianti
s.r.l.; dichiarava inammissibile la deduzione dell'appellante secondo cui tale indicazione costituiva un errore materiale, perché non si trattava di una mera difesa ma di un argomento che introduceva l'indagine su un fatto modificativo del diritto e come tale non poteva essere proposto in appello;
dichiarava che la documentazione prodotta per la prima volta in appello era inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, in quanto si trattava di una visura camerale con la quale l'appellante intendeva dimostrare che all'epoca della conclusione dei contratti la società Muzzi
Impianti s.r.l. non esisteva, ma la visura era relativa alla diversa società Muzzi Servizi Industriali s.r.l.
3. Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per
Cassazione nuova Parte_1 denominazione di Parte_3
[...]
3.1. La ricorrente lamentava che la sentenza d'appello non aveva esaminato la sua censura relativa alla violazione del principio del contraddittorio da parte del Tribunale, tenuto conto che non solo in primo grado non aveva contestato P_ la legittimazione dell'attore, ma aveva spiegato difese incompatibili con tale contestazione, come emergeva dalla deduzione della convenuta dell'inadempimento del subappaltatore e dalla richiesta di applicazione ai suoi danni della penale contrattualmente pattuita.
3.1.1. La ricorrente evidenziava inoltre che la Corte
d'appello, tenuto conto che la sentenza impugnata aveva pronunciato “a sorpresa”, avrebbe dovuto esaminare la sua deduzione in ordine al fatto che l'indicazione di Muzzi Impianti
s.r.l. nell'intestazione dei contratti di subappalto era frutto di un errore materiale nonché la documentazione prodotta in appello a sostegno di tale deduzione, da cui risultava che all'epoca della stipula dei contratti la società a responsabilità limitata ancora non esisteva e che la partita IVA riportata in tutti i documenti prodotti in giudizio era quella della ditta individuale.
3.2. resisteva con Controparte_1 controricorso, chiedendo che l'impugnazione della controparte fosse dichiarata inammissibile e comunque rigettata.
3.3. Nel giudizio di Cassazione si costituiva la Curatela del Parte_1
e del socio illimitatamente responsabile
[...] Parte_1
, frattanto dichiarato dal Tribunale Ordinario di Spoleto
[...] con sentenza n. 26 del 5/9/2022, riportandosi a quanto dedotto dalla società in bonis.
3.4. Con sentenza n. 788 pubblicata il 9/1/2024 la Corte di
Cassazione, rigettate le eccezioni preliminari sollevate da richiamava la sua costante giurisprudenza, Controparte_7 secondo cui l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto, oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova e pertanto comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio su tale questione fosse stato tempestivamente attivato. La Corte osservava inoltre che, qualora si tratti di una sentenza di primo grado appellabile, può proporsi appello al fine di rimuovere le preclusioni maturate, specie in tema di prove. 3.5. Evidenziava che nel caso in esame il giudice di primo grado aveva rilevato d'ufficio, senza che quel fatto fosse stato dedotto dalla convenuta e senza avere prima sottoposto la questione alle parti, che i contratti di subappalto posti dalla parte attrice a fondamento della sua domanda non erano stati conclusi da ma dalla società Muzzi Impianti s.r.l. e Parte_1 ne aveva fatto conseguire la carenza in capo al sig. del Pt_1 diritto di credito azionato;
che l'appellante aveva censurato la pronuncia evidenziando le ragioni e le prove che avrebbe potuto far valere per dimostrare che parte di quei contratti era il sig. che pertanto la Corte d'appello non avrebbe Parte_1 dovuto ritenere tardive né la deduzione dell'appellante in ordine all'erroneità dell'intestazione dei contratti né le prove dedotte in sede di gravame ed avrebbe dovuto esaminarle in base al principio secondo il quale la titolarità della posizione soggettiva attiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, per cui spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione di tale titolarità.
3.6. La Corte di Cassazione annullava quindi la sentenza impugnata e rimetteva la causa davanti a questa Corte d'appello, in diversa composizione, per la decisione anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
4. Con atto di citazione notificato il 19/3/2024 il
Parte_1
[...
e del socio illimitatamente responsabile Parte_1 riassumeva il giudizio davanti a questa Corte, reiterando le difese spiegate nel precedente giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale.
4.1. Il Fallimento attore deduceva che la legittimazione del sig. risultava provata sulla base della mancata Parte_1 contestazione da parte di e delle difese da questa P_ spiegate nonché della documentazione in atti e chiedeva, in totale riforma della sentenza del Tribunale, l'accoglimento della domanda di condanna della subcommittente al P_ pagamento in suo favore dell'importo di euro 61.665,61, oltre agli interessi dal dovuto al saldo nella misura di cui al d.lgs.
n. 231 del 2002 e dell'art. 1284, comma 4, c.c., ed alla refusione delle spese del giudizio.
4.2. Si costituiva in giudizio Controparte_1
, eccependo la nullità dell'atto di riassunzione
[...] per non avere il indicato i motivi di appello proposti Parte_1 avverso la sentenza di primo grado, contestando inoltre l'ammissibilità dei documenti prodotti in appello dalla controparte e riproponendo l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in primo grado per avere il sig. riprodotto in Pt_1 esso il contenuto del decreto ingiuntivo senza esporre le ragioni della domanda.
4.2.1. Nel merito la convenuta in riassunzione riproponeva le contestazioni in ordine all'inadempimento del subappaltatore per i vizi degli impianti forniti e per il ritardo nella consegna dei lavori.
4.3. L'udienza di trattazione del 1°/10/2024 si svolgeva in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e nelle memorie depositate ai sensi della norma citata le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
4.3.1. Con ordinanza in data 4/10/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione di di nullità dell'atto di riassunzione. Il ha P_ Parte_1 infatti riprodotto al suo interno i motivi di impugnazione formulati nel giudizio di appello e risultano pertanto chiaramente individuate le censure avverso la pronuncia del giudice di primo grado.
5.1. Inammissibile risulta l'eccezione di di P_ nullità dell'atto di citazione in primo grado. L'odierna convenuta non propose, infatti, appello incidentale condizionato avverso la sentenza del Tribunale che aveva implicitamente rigettato tale eccezione affrontando il merito della causa. Ne consegue l'inammissibilità della sua riproposizione in sede di rinvio, essendosi sul punto formato il giudicato, ferma la manifesta infondatezza della predetta eccezione, alla luce delle difese spiegate dall'odierna convenuta nel giudizio dinanzi al
Tribunale, da cui emerge l'esatta individuazione del titolo e dell'oggetto della domanda proposta dalla controparte.
5.1.1. Quanto poi all'ammissibilità della documentazione prodotta in appello dall'odierno attore, sul punto si è già pronunciata la Cassazione, evidenziando che ove il giudice rilevi d'ufficio una questione di fatto deve assegnare alle parti un termine per controdedurre sul punto, con superamento delle preclusioni istruttorie che siano eventualmente maturate. Ne consegue l'inammissibilità dell'eccezione di di P_ inutilizzabilità dei documenti prodotti dall'appellante nel secondo grado di giudizio.
5.2. Nel merito la domanda di pagamento proposta dal deve essere parzialmente accolta. Parte_1
5.3. Dalla documentazione prodotta dalle parti in sede monitoria, in primo grado ed in appello risulta che il rapporto contrattuale è intercorso tra e l'impresa individuale P_
Muzzi Impianti di cui era titolare il sig. Parte_1
5.3.1. I tre contratti di subappalto, prodotti dal sig.
in sede monitoria, indicano la subappaltatrice con la Pt_1 denominazione “Muzzi Impianti s.r.l.”, ma recano nella sottoscrizione il timbro “ ”, su cui è apposta una Parte_1 sigla illeggibile, senza alcun riferimento alla forma societaria;
il certificato di collaudo della piscina comunale, redatto in data 4/3/2004, prodotto da indica quale P_ subappaltatrice per la realizzazione degli impianti la “ditta
Muzzi di Foligno”; le fatture prodotte in sede monitoria risultano emesse dal sig. alla Spett.le Parte_1 CP_4
è indirizzato il fax in data 19/3/2003, anch'esso prodotto
[...] in sede monitoria, nel quale riferiva di avere ricevuto P_ in data 18/3/2003 il Sal 5, relativo agli impianti elettrici, il
Sal 6, relativo agli impianti di condizionamento, ed il Sal 9, relativo agli impianti meccanici, riconosceva la correttezza dei conteggi effettuati dalla controparte e si impegnava a pagare il
30/5/2003 a mezzo di ricevute bancarie le relative fatture n. 23 dell'importo di euro 24.257,17, n. 24 dell'importo di euro
6.960,38 e n. 25 dell'importo di euro 20.170,46, oltre IVA.
5.3.2. nel giudizio di primo grado non contestò P_ la legittimazione attiva del sig. riferendosi nella Parte_1 comparsa di costituzione alla controparte sia come “società” sia come “ditta”, e spiegò difese incompatibili con la contestazione della titolarità da parte dell'attore del rapporto contrattuale, lamentando l'inadempimento del sig. per vizi delle opere Pt_1
e per ritardi nella consegna dei lavori.
5.3.3. Nel giudizio di appello
[...]
cessionaria Parte_3 dell'azienda del sig. , produsse la visura camerale Pt_1 dell'impresa individuale, nella quale è indicata la medesima partita IVA riportata nelle fatture azionate in sede monitoria,
e la lettera di indirizzata a “Spett.le P_ CP_4
”, avente ad oggetto la restituzione di tre copie
[...] sottoscritte della fideiussione stipulata dal sig. Parte_1 con riferimento al contratto di subappalto relativo alla fornitura e posa in opera degli impianti elettrici sottoscritto il 2/10/2001.
5.3.4. Da quanto esposto si evince che l'indicazione di
Muzzi Impianti s.r.l. nell'intestazione dei contratti di subappalto sia stata frutto di un errore materiale, come dedotto dal . Parte_1
5.4. Venendo all'esame del quantum richiesto dal
, il riconoscimento di debito e la promessa di Parte_1 pagamento contenuti nel fax inviato da al sig. P_ Pt_1 in data 19/3/2003, citato al punto 5.3.1. che precede, esonerano il creditore, ai sensi dell'art. 1988 c.c., dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto ed in particolare l'esecuzione dei lavori di cui è chiesto il pagamento.
5.4.1. Il riconoscimento da parte della subcommittente della correttezza degli importi delle lavorazioni indicate nei tre SAL finali relativi ai tre contratti di subappalto rende superfluo l'esame delle contestazioni rivolte da P_ all'impresa in epoca antecedente alla data del 19/3/2003. Pt_1
5.5. Infondata risulta anche la contestazione della subcommittente in ordine al ritardo nella consegna delle opere da parte dell'impresa subappaltatrice.
5.5.1. Nel certificato di collaudo dei lavori di realizzazione della piscina comunale di Badia Umbra, redatto in data 4/3/2004, prodotto dall'odierna convenuta, si dà atto che,
a seguito di varianti, la data per l'ultimazione dei lavori era stata fissata al 30/1/2003, e che i lavori erano stati consegnati il giorno 29/1/2003, quindi in tempo utile.
5.5.2. Manca conseguentemente la prova di ritardi da parte della subappaltatrice che curava le lavorazioni impiantistiche.
5.6. Fondata risulta invece la contestazione dell'odierna convenuta in ordine ai difetti delle opere eseguite dal sig.
, rilevati dalla stazione appaltante successivamente al suo Pt_1 riconoscimento di debito del 19/3/2003, a causa dei quali il
Comune aveva decurtato l'importo del corrispettivo dovuto a saldo all'odierna convenuta.
5.6.1. Nel certificato di collaudo si dà atto che in sede di redazione dello stato finale dei lavori in data 13/5/2003 il direttore dei lavori aveva annotato la detrazione di euro
17.927,28 sul saldo dovuto all'appaltatrice per opere impiantistiche incompiute o non esattamente eseguite e di ulteriori euro 4.020,00, anch'essi riferiti a difetti delle lavorazioni impiantistiche, come rilevato nella nota del direttore dei lavori in data 9/6/2003.
5.6.2. Dalla transazione stipulata in data 4/3/2004 tra
, il Comune di Badia Umbra ed il progettista e direttore P_ dei lavori, prodotta dalla convenuta, risulta che quest'ultima rinunciò al residuo credito di euro 4.785,60, al netto di IVA, risultante dai conteggi indicati nel certificato di collaudo, avendo il Comune provveduto a sue spese all'eliminazione di vizi dell'impianto di ventilazione delle vasche.
5.7. Manca invece la prova di ulteriori costi sopportati da a causa di inadempimenti dell'impresa , con P_ Pt_1 particolare riferimento alla consegna alla stazione appaltante delle certificazioni di conformità delle opere eseguite dall'impresa , non fornite da quest'ultima. Pt_1
6. Alla luce di quanto esposto, l'importo indicato nelle fatture azionate in sede monitoria, al netto di IVA, pari ad euro 51.388,01, deve essere ridotto delle somme sopra indicate
(euro 51.388,01 – 17.927,28 – 4.020,00 – 4.785,60) ed P_ deve essere pertanto condannata a pagare al la somma Parte_1 di euro 24.655,13, oltre IVA come per legge, con gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data della domanda.
6.1. Risulta inammissibile la richiesta del Fallimento di applicazione degli interessi commerciali di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., formulata per la prima volta in sede di rinvio, fermo restando che la normativa sopra citata non è applicabile nel caso in esame, essendo stati stipulati i contratti di subappalto in epoca anteriore alla sua introduzione nel nostro ordinamento.
7. Tenuto conto della parziale riduzione del credito vantato dal , appare equo compensare nella misura della metà Parte_1 le spese del giudizio, che si liquidano in base agli importi medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore compreso fra 26.00,01 e 52.000,00 euro, tenuto conto dell'importo dell'IVA gravante sulla somma capitale, esclusi per il presente giudizio di rinvio i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta, con condanna di P_ alla refusione alla controparte della residua quota della metà.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore in riassunzione ed in riforma della sentenza del Tribunale
Ordinario dell'Aquila indicata in epigrafe, così provvede:
1) condanna a pagare al Controparte_1
Parte_1
e del socio illimitatamente responsabile
[...] la somma di euro 24.655,13, oltre IVA Parte_1 come per legge, con gli interessi al tasso legale a decorrere dal 1°/7/2003 e sino al saldo;
2) compensa nella misura della metà le spese del giudizio e condanna a rifondere Controparte_1 al attore in riassunzione la residua quota di Parte_1 un mezzo, che liquida per il primo grado nell'importo di euro 3.808,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CAP come per legge;
per il secondo grado in euro 4.995,50 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CAP come per legge;
per il giudizio di Cassazione in euro 2.756,50 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CAP come per legge, e per il presente giudizio di rinvio nell'importo di euro 3.473,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9/5/2025
La Presidente est.
Dr. Nicoletta Orlandi