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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 60 del 5.2.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 180 / 2023 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Sergio Lalli;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Jacopo Bigiarini;
Parti resistenti
Oggetto: impugnativa di licenziamento (art. 441 bis c.p.c.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra riassume l'impugnativa di licenziamento inizialmente intrapresa presso il Pt_1
Tribunale di Milano (poi dichiaratosi incompetente territorialmente) nei confronti della società
[...]
e della società esponendo: CP_1 Controparte_2
- di essere stata assunta alle dipendenze di il 20.6.2022, con mansioni di Controparte_2 facchino;
- di aver sostenuto il colloquio con i legali rappresentanti della società CP_3 CP_1
[...]
- di aver sempre prestato la propria attività lavorativa presso la lavorando Controparte_1 fianco a fianco dei dipendenti di quest'ultima;
- di aver ricevuto ordini ed istruzioni circa il lavoro da svolgere dal legale rappresentante della o dal capo reparto di quest'ultima, che aveva il Controparte_1 Tes_1 Parte_2 compito di gestire il lavoro giornaliero.
La ricorrente, quindi, sostiene l'irregolare somministrazione di manodopera e, dopo aver richiamato l'art. 27 d.lgs. 276 del 2003 e l'art. 29 d.lgs. 276 del 2003, deduce la nullità del licenziamento, avvenuto oralmente attraverso un messaggio vocale telefonico da parte di una dipendente della tale CP_2
in cui la stessa afferma che il sig. non avevano più bisogno della collaborazione, Per_1 Per_2 con la proposta di lavorare, in alternativa, per la società . Parte_3
Chiede, quindi, in tesi, di dichiarare nullo ed inefficace il licenziamento perché intimato oralmente, in periodo di malattia e di reintegrarla nel posto di lavoro presso la reale datrice, Controparte_1 ovvero presso la datrice di lavoro, Controparte_2
Si sono costituite sia che la società chiedendo, Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente, l'estinzione del giudizio per violazione dell'art. 170 c.p.c. e, nel merito, il rigetto della domanda attrice.
La dopo aver dedotto che la ricorrente aveva proposto anche una precedente Controparte_1 impugnativa (mediante rito cd. Fornero), conclusosi con ordinanza di rigetto, la società sostiene la legittimità dell'appalto intercorso con la società per l'organizzazione della logistica presso CP_2 il proprio magazzino. Nega, quindi, di essersi mai ingerita nelle attività di appalto e, comunque, nella gestione del rapporto di lavoro della ricorrente.
La società nel merito delle difese, adducendo la legittimità del licenziamento Controparte_2 intimato e la genuinità dell'appalto intercorso con CP_1
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti e con prova orale.
All'esito dell'esame del materiale raccolto e delle difese delle parti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
L'inammissibilità non deriva dal vizio di notificazione evidenziato da parte convenuta. Come difatti rilevato in sede di ordinanza e condividendo quindi il ragionamento espresso nella giurisprudenza, anche di legittimità, la notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore costituito, come prescritto dall'art. 170, primo comma, c.p.c. e dall'art. 125, terzo comma, disp. att. c.p.c., impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, salvo che il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria della nullità per Pag. 2 di 5 raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio (Cass., n. 1676 del 2015 e, recentemente, Cass., n. 31963 del 2024).
L'inammissibilità deriva, piuttosto, dall'esistenza di un giudicato esterno, costituito dalla pronuncia già intervenuta sul licenziamento di cui si discute costituita dall'ordinanza del Tribunale di Milano resa all'esito del ricorso, promosso nelle forme del cd. , allegata dalla resistente (all. 3 comparsa CP_4 di costituzione e risposta), su cui il Tribunale ha sollevato contraddittorio all'esito della camera di consiglio del 18.12.2024.
Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico (ex multis, Cass., n. 16847 del 2018).
Ebbene, parte resistente ha allegato il ricorso all'epoca proposto presso il Controparte_1
Tribunale di Milano (all. 2), che di fatto ripropone un identico contenuto in fatto ed in diritto rispetto a quello proposto successivamente in via ordinaria, salvo invocare una diversa tutela contro il licenziamento intervenuto (l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nel ricorso ai sensi dell'art. 1, comma
48, Legge n. 91 del 2012, il Job's Act nel presente contenzioso).
La causa risulta decisa, in via definitiva, con ordinanza del 16.1.2023, con cui il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso, evocando il principio della ragione più liquida, per aver la ricorrente evocato una tutela, quella dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, non applicabile nel caso concreto, in ragione dell'epoca dell'assunzione, successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015.
Purtuttavia, il giudice ha precisato in due passaggi dell'ordinanza che la causa non era soltanto inammissibile, ma doveva essere rigettata anche nel merito (si veda p. 5: “la presente causa non è pertanto solo inammissibile per ragioni rito ma anche infondata nel merito. Infatti, con riguardo al licenziamento qualificato come orale non può aver corso la domanda proposta da parte ricorrente di applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori”; p. 6 “per le ragioni esposte, il ricorso non è solo inammissibile, ma deve essere respinto nel merito”).
Pag. 3 di 5 L'ordinanza non risulta essere impugnata e, pertanto, definitiva, con conseguente impossibilità di dedurre in un secondo giudizio le questioni in fatto ed in diritto che potevano e dovevano essere dedotte nel precedente giudizio.
Come affermato a partire dalle Sezioni Unite n. 17443 del 2014, nel rito Fornero di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 47 e segg., il giudizio a cognizione piena è soltanto eventuale ed è attivabile con l'opposizione (cfr. citato art. 1, comma 51), per cui “se questa non viene proposta l'ordinanza conclusiva della fase sommaria è idonea a passare in giudicato” (cfr. arg. Cass., n. 32492 del 2018; Cass., n. 31077).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, non valendo a superare l'ostacolo costituito dal precedente giudicato il fatto che, nel primo giudizio, non fosse stata coinvolta la formale datrice di lavoro, alla luce del contenuto del secondo ricorso presentato.
Come noto, difatti, (cfr. ex multis, Cass., n. 18439 del 2023), in forza dell'art. 2909 c.c. - in base al quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato "a ogni effetto" tra le parti, i loro eredi o aventi causa - l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti (cd. giudicato esplicito), anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
La circostanza che la domanda di licenziamento orale sia stata quindi svolta nei confronti anche della (rispetto alla difatti, era già stata dedotta nel precedente giudizio CP_2 Parte_4 esplicitamente) non può rimettere “in gioco” la parte che ha consumato nella presente sede la possibilità di far valere il suo diritto, già del tutto esplicitato (difatti, viene fatto valere, in subordine, anche il licenziamento orale intervenuto) e, pertanto, suscettibile di essere fatto valere in quella sede.
Nella presenza iniziativa giudiziaria deve, difatti, ritenersi operante l'art. 1306 c.c.. Difatti, nel ricorso la società non viene mai invocata quale formale datrice di lavoro cui dirigere l'impugnativa di licenziamento, se non nelle conclusioni, ma senza alcun riferimento che consenta di evincere o meno quale tipo di coinvolgimento è diretto diretta contro la datrice. Nel corpo della domanda, difatti, è menzionato unicamente l'art. 29 d.lgs. 276 del 2003, assumendo quindi la sussistenza di un'obbligazione solidale, obbligazione solidale ribadita nel presente ricorso senza alcun esplicito cenno ad altri titoli per cui la viene effettivamente evocata. Il corpo del ricorso, difatti, fa riferimento unicamente CP_2 all'ipotesi di somministrazione irregolare o di responsabilità solidale tra le due società, null'altro, per cui le conclusioni che coinvolgono la sono criptiche in punto di suo titolo di coinvolgimento CP_2 ad altri fini, ovvero quale datrice di lavoro effettiva, domanda che non è, si ripete, in alcun modo esplicitata nel corpo dell'atto, ma neppure individuabile implicitamente.
Difatti, pur a fronte del rilievo d'ufficio, parte ricorrente non solo non ha specificato o precisato il contorno del coinvolgimento della datrice di lavoro (individuandone pertanto l'effettivo CP_2
Pag. 4 di 5 titolo di responsabilità e, pertanto, la diversità della domanda), ma si è limitata a ribadire le proprie deduzioni in punto di individuazione della figura datoriale in Controparte_1
Delle due, conclusivamente, l'una.
Se, difatti, viene evocata per domande autonome nei suoi confronti, il ricorso sarebbe CP_2 inammissibile in quanto la domanda in alcun modo risulta effettivamente esplicitata in questi termini, neppure, si ripete, a fronte del rilievo d'ufficio del giudicato esterno ai sensi dell'art. 101 c.p.c. .
Se si deve aver riguardo al corpo dell'atto ed all'evocazione della responsabilità solidale, si sarebbero al riguardo verificati gli effetti ai sensi dell'art. 1306 c.c., attesa anche la natura della nota difensiva della società in seguito al rilievo d'ufficio dell'eccezione di giudicato, che implicitamente CP_2 manifesta la volontà di appropriarsi del contenuto a sé favorevole ivi svolto.
La pronuncia di inammissibilità comporta l'assorbimento di ogni altra questione agitata dalle parti.
In punto di spese, la natura in rito della pronuncia e le emergenze istruttorie rendono del tutto equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 5 febbraio 2025 – il 7 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 180 / 2023 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Sergio Lalli;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Jacopo Bigiarini;
Parti resistenti
Oggetto: impugnativa di licenziamento (art. 441 bis c.p.c.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra riassume l'impugnativa di licenziamento inizialmente intrapresa presso il Pt_1
Tribunale di Milano (poi dichiaratosi incompetente territorialmente) nei confronti della società
[...]
e della società esponendo: CP_1 Controparte_2
- di essere stata assunta alle dipendenze di il 20.6.2022, con mansioni di Controparte_2 facchino;
- di aver sostenuto il colloquio con i legali rappresentanti della società CP_3 CP_1
[...]
- di aver sempre prestato la propria attività lavorativa presso la lavorando Controparte_1 fianco a fianco dei dipendenti di quest'ultima;
- di aver ricevuto ordini ed istruzioni circa il lavoro da svolgere dal legale rappresentante della o dal capo reparto di quest'ultima, che aveva il Controparte_1 Tes_1 Parte_2 compito di gestire il lavoro giornaliero.
La ricorrente, quindi, sostiene l'irregolare somministrazione di manodopera e, dopo aver richiamato l'art. 27 d.lgs. 276 del 2003 e l'art. 29 d.lgs. 276 del 2003, deduce la nullità del licenziamento, avvenuto oralmente attraverso un messaggio vocale telefonico da parte di una dipendente della tale CP_2
in cui la stessa afferma che il sig. non avevano più bisogno della collaborazione, Per_1 Per_2 con la proposta di lavorare, in alternativa, per la società . Parte_3
Chiede, quindi, in tesi, di dichiarare nullo ed inefficace il licenziamento perché intimato oralmente, in periodo di malattia e di reintegrarla nel posto di lavoro presso la reale datrice, Controparte_1 ovvero presso la datrice di lavoro, Controparte_2
Si sono costituite sia che la società chiedendo, Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente, l'estinzione del giudizio per violazione dell'art. 170 c.p.c. e, nel merito, il rigetto della domanda attrice.
La dopo aver dedotto che la ricorrente aveva proposto anche una precedente Controparte_1 impugnativa (mediante rito cd. Fornero), conclusosi con ordinanza di rigetto, la società sostiene la legittimità dell'appalto intercorso con la società per l'organizzazione della logistica presso CP_2 il proprio magazzino. Nega, quindi, di essersi mai ingerita nelle attività di appalto e, comunque, nella gestione del rapporto di lavoro della ricorrente.
La società nel merito delle difese, adducendo la legittimità del licenziamento Controparte_2 intimato e la genuinità dell'appalto intercorso con CP_1
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti e con prova orale.
All'esito dell'esame del materiale raccolto e delle difese delle parti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
L'inammissibilità non deriva dal vizio di notificazione evidenziato da parte convenuta. Come difatti rilevato in sede di ordinanza e condividendo quindi il ragionamento espresso nella giurisprudenza, anche di legittimità, la notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore costituito, come prescritto dall'art. 170, primo comma, c.p.c. e dall'art. 125, terzo comma, disp. att. c.p.c., impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, salvo che il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria della nullità per Pag. 2 di 5 raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio (Cass., n. 1676 del 2015 e, recentemente, Cass., n. 31963 del 2024).
L'inammissibilità deriva, piuttosto, dall'esistenza di un giudicato esterno, costituito dalla pronuncia già intervenuta sul licenziamento di cui si discute costituita dall'ordinanza del Tribunale di Milano resa all'esito del ricorso, promosso nelle forme del cd. , allegata dalla resistente (all. 3 comparsa CP_4 di costituzione e risposta), su cui il Tribunale ha sollevato contraddittorio all'esito della camera di consiglio del 18.12.2024.
Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico (ex multis, Cass., n. 16847 del 2018).
Ebbene, parte resistente ha allegato il ricorso all'epoca proposto presso il Controparte_1
Tribunale di Milano (all. 2), che di fatto ripropone un identico contenuto in fatto ed in diritto rispetto a quello proposto successivamente in via ordinaria, salvo invocare una diversa tutela contro il licenziamento intervenuto (l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nel ricorso ai sensi dell'art. 1, comma
48, Legge n. 91 del 2012, il Job's Act nel presente contenzioso).
La causa risulta decisa, in via definitiva, con ordinanza del 16.1.2023, con cui il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso, evocando il principio della ragione più liquida, per aver la ricorrente evocato una tutela, quella dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, non applicabile nel caso concreto, in ragione dell'epoca dell'assunzione, successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015.
Purtuttavia, il giudice ha precisato in due passaggi dell'ordinanza che la causa non era soltanto inammissibile, ma doveva essere rigettata anche nel merito (si veda p. 5: “la presente causa non è pertanto solo inammissibile per ragioni rito ma anche infondata nel merito. Infatti, con riguardo al licenziamento qualificato come orale non può aver corso la domanda proposta da parte ricorrente di applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori”; p. 6 “per le ragioni esposte, il ricorso non è solo inammissibile, ma deve essere respinto nel merito”).
Pag. 3 di 5 L'ordinanza non risulta essere impugnata e, pertanto, definitiva, con conseguente impossibilità di dedurre in un secondo giudizio le questioni in fatto ed in diritto che potevano e dovevano essere dedotte nel precedente giudizio.
Come affermato a partire dalle Sezioni Unite n. 17443 del 2014, nel rito Fornero di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 47 e segg., il giudizio a cognizione piena è soltanto eventuale ed è attivabile con l'opposizione (cfr. citato art. 1, comma 51), per cui “se questa non viene proposta l'ordinanza conclusiva della fase sommaria è idonea a passare in giudicato” (cfr. arg. Cass., n. 32492 del 2018; Cass., n. 31077).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, non valendo a superare l'ostacolo costituito dal precedente giudicato il fatto che, nel primo giudizio, non fosse stata coinvolta la formale datrice di lavoro, alla luce del contenuto del secondo ricorso presentato.
Come noto, difatti, (cfr. ex multis, Cass., n. 18439 del 2023), in forza dell'art. 2909 c.c. - in base al quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato "a ogni effetto" tra le parti, i loro eredi o aventi causa - l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti (cd. giudicato esplicito), anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
La circostanza che la domanda di licenziamento orale sia stata quindi svolta nei confronti anche della (rispetto alla difatti, era già stata dedotta nel precedente giudizio CP_2 Parte_4 esplicitamente) non può rimettere “in gioco” la parte che ha consumato nella presente sede la possibilità di far valere il suo diritto, già del tutto esplicitato (difatti, viene fatto valere, in subordine, anche il licenziamento orale intervenuto) e, pertanto, suscettibile di essere fatto valere in quella sede.
Nella presenza iniziativa giudiziaria deve, difatti, ritenersi operante l'art. 1306 c.c.. Difatti, nel ricorso la società non viene mai invocata quale formale datrice di lavoro cui dirigere l'impugnativa di licenziamento, se non nelle conclusioni, ma senza alcun riferimento che consenta di evincere o meno quale tipo di coinvolgimento è diretto diretta contro la datrice. Nel corpo della domanda, difatti, è menzionato unicamente l'art. 29 d.lgs. 276 del 2003, assumendo quindi la sussistenza di un'obbligazione solidale, obbligazione solidale ribadita nel presente ricorso senza alcun esplicito cenno ad altri titoli per cui la viene effettivamente evocata. Il corpo del ricorso, difatti, fa riferimento unicamente CP_2 all'ipotesi di somministrazione irregolare o di responsabilità solidale tra le due società, null'altro, per cui le conclusioni che coinvolgono la sono criptiche in punto di suo titolo di coinvolgimento CP_2 ad altri fini, ovvero quale datrice di lavoro effettiva, domanda che non è, si ripete, in alcun modo esplicitata nel corpo dell'atto, ma neppure individuabile implicitamente.
Difatti, pur a fronte del rilievo d'ufficio, parte ricorrente non solo non ha specificato o precisato il contorno del coinvolgimento della datrice di lavoro (individuandone pertanto l'effettivo CP_2
Pag. 4 di 5 titolo di responsabilità e, pertanto, la diversità della domanda), ma si è limitata a ribadire le proprie deduzioni in punto di individuazione della figura datoriale in Controparte_1
Delle due, conclusivamente, l'una.
Se, difatti, viene evocata per domande autonome nei suoi confronti, il ricorso sarebbe CP_2 inammissibile in quanto la domanda in alcun modo risulta effettivamente esplicitata in questi termini, neppure, si ripete, a fronte del rilievo d'ufficio del giudicato esterno ai sensi dell'art. 101 c.p.c. .
Se si deve aver riguardo al corpo dell'atto ed all'evocazione della responsabilità solidale, si sarebbero al riguardo verificati gli effetti ai sensi dell'art. 1306 c.c., attesa anche la natura della nota difensiva della società in seguito al rilievo d'ufficio dell'eccezione di giudicato, che implicitamente CP_2 manifesta la volontà di appropriarsi del contenuto a sé favorevole ivi svolto.
La pronuncia di inammissibilità comporta l'assorbimento di ogni altra questione agitata dalle parti.
In punto di spese, la natura in rito della pronuncia e le emergenze istruttorie rendono del tutto equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 5 febbraio 2025 – il 7 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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