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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/08/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
In composizione collegiale in persona dei Giudici
Dott. Michela Fenucci Presidente
Dott.ssa Ilaria Palmeri Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Venturini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 346/2025 RGAC promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco Negri, Parte_1 C.F._1 in forza di mandato in atti;
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Albairate (MI) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 6, parte 1, Serie A, anno 2001), facendo constare, per mezzo di annotazioni, Parte_1 che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come ” e non altrimenti, di darne Per_1 comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico- Parte_1 chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
1 - ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Pavia di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Albairate (MI), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.1.2025 ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. (Domanda di riconoscimento del genere maschile) ex L. 164/1982 - D. Lgs 150/2011 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 rassegnando le conclusioni più sopra riportate.
Il giudice relatore ha fissato l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, prevedendo la notifica del ricorso e del decreto al Pubblico Ministero, che si è puntualmente perfezionata in data 20.3.2025.
Il Pubblico Ministero aveva peraltro già apposto il proprio visto in data 13.3.2025, senza successivamente comparire all'udienza, né rassegnare conclusioni.
A sostegno delle domande premettendo di riferirsi alla propria persona con il nome Parte_1 di e con e con declinazione dei pronomi e degli aggettivi al maschile in rispetto della sua Per_1 identità di genere, espone: di essere nato il [...] a [...], di essere nubile e di non avere figli;
di avere manifestato fin dall'infanzia atteggiamenti e curiosità tipicamente maschili, esprimendo disagio nei confronti del proprio corpo che avvertiva non corrispondergli;
di avere vissuto il periodo della pubertà con profondo malessere a causa dell'inevitabile sviluppo dei connotati femminili e della presenza del menarca, che lo facevano sentire costretto a nascondere quel corpo che non sentiva come suo;
di avere avviato, intorno ai 13 anni, a fronte dei dubbi riguardanti la propria identità di genere, ricerche sul web e venendo a conoscenza della realtà transgender e dei percorsi di transizione e riuscendo così a dare un nome al disagio fino a quel momento provato;
a seguito di una sempre più profonda presa di consapevolezza rispetto alla propria identità di genere, nel febbraio 2023, di essersi rivolto alla dott.ssa Psicologa e Psicoterapeuta operante Persona_2 presso l'Ospedale Niguarda di Milano, con la richiesta di una consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante la quale all'esito di una serie di colloqui clinici, tests e questionari, anche al fine di rilevare possibili quadri psicopatologici, ha ritenuto sussistessero le condizioni per formulare la diagnosi di disforia di genere, senza che venissero rilevate condizioni ostative all'avvio della terapia ormonale, ed escludendo quadri psicopatologici che potessero costituire una controindicazione al percorso medico di transizione;
di avere quindi ottenuto il relativo nulla osta, e di avere iniziato nel novembre 2023, la terapia ormonale mascolinizzante avvenuta sotto il controllo ed il monitoraggio del Dott.
medico endocrinologo presso l'Ospedale Niguarda;
di vivere ormai da diverso tempo Persona_3 come uomo, di presentarsi, di essere riconosciuto e di essere considerato come tale anche dagli altri, sperimentando accettazione, in ogni ambiente della via quotidiana, con ottimo adattamento psicologico;
di avere i medici riscontrato l'assenza di controindicazioni alla prosecuzione della terapia ormonale e positive ripercussioni di tali esiti rispetto al tono
2 dell'umore e alla percezione di sé, vedendo ridotto, il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un iniziale riallineamento dell'identità fisica con quella psichica;
di percepire il permanere di un disagio legato all'imbarazzo ed alle difficoltà di doversi presentare al mondo con documentazione anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati femminili del proprio corpo, determinandosi conseguentemente all'introduzione del presente giudizio per ottenere la rettificazione del genere da femminile a maschile.
Il Giudice relatore, all'udienza del 28.4.2025, esaminava la parte ricorrente, che si presentava già con aspetto esteriore, movenze e voce effettivamente maschili, e ritenuta la causa matura per la decisione la rimetteva al Collegio.
Le domande sono fondate e meritano accoglimento.
Secondo la più autorevole (e recente) Giurisprudenza, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, “… per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari” (Cass. n. 15138/15): invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.” E poi di recente intervenuta la sentenza del 23 luglio 2024 n. 143 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Il regime autorizzatorio è divenuto, afferma la Corte, irrazionale nella sua rigidità, perchè non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo degli approdi dell'evoluzione giurisprudenziale di cui sopra si è detto. Richiamata la propria precedente sentenza n. 180 del 2017, in cui aveva ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata», la Corte, con la sentenza emessa lo scorso luglio, ha rilevato che l'art. 31, c. 4, D.lgs. 150/2011 nel prescrivere indistintamente come necessaria la previa autorizzazione giudiziale laddove vi sia intervento chirurgico di adeguamento del sesso si palesa irragionevole, poiché, nel caso in cui la transizione sia già stata sufficientemente raggiunta mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico- comportamentale, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. La Corte ha dunque affermato che anche in tal caso l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico può, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, seguire alla pronuncia della sentenza di rettificazione, ma non è necessario alla pronuncia di rettificazione, il che offre riprova che la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis. La stessa Corte Costituzionale aveva già in precedenza
3 significativamente affermato che, interpretata alla luce dei diritti della persona, “… la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali” (Corte Cost. n. 221/15); perché è rimessa al singolo “… la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”; pertanto “… il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie ricorrono indubbiamente i presupposti per pronunciare la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Le circostanze esposte dalla parte ricorrente e in premessa sinteticamente riportate, risultano tutte adeguatamente provate dai documenti - in specie medici - versati in atti che attestano come, ormai, attraverso il percorso medico e psicoterapeutico seguito sia l'aspetto esteriore che l'atteggiamento sociale e comportamentale di siano decisamente maschili: è pertanto Parte_1 inequivocabilmente intervenuta, anche attraverso la terapia ormonale, una modificazione dei caratteri sessuali secondari (da femminili a maschili) della persona.
La piena consapevolezza dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere, la determinazione al suo compimento ulteriore e la mancanza di alcun pentimento, neppure parziale, né alcun ritorno, neppure temporaneo, a un ruolo di genere femminile sono emersi tanto dalla relazione psicologica della dott.ssa quanto dall'ascolto della parte ricorrente all'udienza, che Persona_2 rendono superfluo a giudizio di questo Collegio l'ulteriore accertamento dei presupposti della domanda mediante accertamenti tecnici d'ufficio.
Nel corso dell'esame, infatti, si è presentata con una caratterizzazione maschile Parte_1 naturale e convincente, un atteggiamento disinvolto e sereno, movenze del corpo, espressività del volto ed inflessione della voce decisamente contrari al genere originario di appartenenza.
Le considerazioni che precedono impongono l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso con conseguente ordine all'ufficiale di Stato Civile di procedere in tal senso, attribuendo nel relativo registro il sesso “maschile” anziché quello “femminile” e mutando il nome come richiesto dalla parte ricorrente.
Quanto agli eventuali interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, cui parte ricorrente ha affermato di volersi sottoporre, una volta dichiarata costituzionalmente illegittima la norma dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 , che ne prescrive l'autorizzazione giudiziale, lo stesso non necessita di espressa autorizzazione da parte del Collegio, dovendosi ritenere implicitamente autorizzato con l'accoglimento della domanda di rettificazione.
4 In ragione della natura costitutiva e necessaria del presente giudizio, nulla va disposto riguardo alle spese di lite.
La parte ricorrente risulta ammessa al patrocino a spese dello Stato, talchè deve procedersi alla liquidazione delle spese in favore del difensore, come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa:
- Attribuisce a nata il [...] a [...] il sesso maschile, attribuendogli il Parte_1 nome di “ , così rettificando l'atto di nascita ove è enunciato il sesso femminile e il Parte_2 prenome ”, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile ove l'atto è trascritto di procedere alla Pt_1 rettificazione nel relativo registro e di effettuare tutte le necessarie modifiche;
- dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda di autorizzazione agli interventi di adeguamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari e secondari, dovendosi la parte ritenere a ciò implicitamente autorizzata senza necessità di pronuncia giudiziale sul punto, per le ragioni indicate in parte motiva;
- Nulla dispone sulle spese.
Manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nell'apposito registro.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.6.2025.
Trasmesso al Presidente per la controfirma in data 18.8.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ilaria Palmeri Dott.ssa Michela Fenucci
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