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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5436 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 2.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 25778/2024
TRA
rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall'Avv. Pasquale Lipardi, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli alla P.zza G. Bovio n.8, come da procura in atti
-RICORRENTE-
E in persona del Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Roberto Maisto, come da procura generale in atti
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad ATPO FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 26.11.2024 l'istante come in epigrafe indicata, premesso di aver esperito infruttuosamente l'iter amministrativo volto al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, introdotto con domanda del 31.7.2023, deduceva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il CTU designato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della provvidenza in oggetto.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario utile al beneficio invocato (assegno di invalidità civile) , spese vinte con attribuzione. L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la CP_1 genericità delle contestazioni avverso la C.T.U. e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
1 Acquisita la documentazione prodotta, Il giudice, esaminati gli atti, udita la discussione delle parti, ha ritenuto la causa matura per la decisione, pronunciando la presente sentenza, redatta e depositata in pari data.
** ** Il ricorso è infondato. Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. E' altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, a prescindere dall'effettiva confutazione dell'originario esito della CTU, la valutazione ex art. 149 disp. Att. C.p.c. dell'aggravamento della malattia, ciò nell'ottica dei criteri di economicità dell'azione amministrativa e di congruo contenimento della durata delle controversie previdenziali e assistenziali (Cass. ord. n. 34037 del 12.12.2021). Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria lamentando la sottovalutazione del quadro patologico da cui è affetta, ed in particolare delle patologie a carico dell'apparato psichico e di quello osteoarticolare. Ciò posto, è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione. L'Ausiliare nominato, dott. valutata nella sua interezza la Persona_1 documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico della perizianda, ha individuato le seguenti patologie da cui è affetta l'istante: Cefalea cronica senza aurea Codice analogico 2206 41% ; Broncopatia cronica codice 6603 21% ; Artrosi lombo sacrale codice 7008 12%; Sindrome depressiva reattiva codice 2204 10%>
2 Nelle considerazioni medico – legali il CTU ha osservato che <…D'
[...]
è affetta da cefalea cronica senza aurea, broncopatia cronica, Pt_1 artrosi lombosacrale, sindrome depressiva. Tali affezioni hanno carattere permanente. Da circa 15 anni la Ricorrente è affetta da episodi di cefalee cronica senza aurea, vale a dire da comparsa da improvviso dolore laterale o frontale che si irradia al collo senza manifestazioni precedenti la crisi dolorifica come sudorazioni o dispercezioni luminose. Da alcuni anni è in trattamento presso l'ambulatorio di neurologia della ASL Controparte_2
33. Attualmente ad ogni crisi dolorifica assume antidolorifici (Codice analogico 2206). Coesiste artrosi polidistrettuale con particolare localizzazione alla CV lombo sacrale associato a lieve ma cronica lombosciatalgia(codice 7008). Altra affezione che costituisce il complesso invalidante è rappresentata da una depressione reattiva di grado lieve in terapia saltuaria(codice 2204). Infine altra affezione è l' Asma bronchiale a riacutizzazione annuale che la ricorrente riferisce in trattamento saltuario (codice 6003). Nega altre patologie. Alla visita eloquio fluente ed adeguato, buon orientamento temporo - spaziale, buon equilibrio psico fisico. Deambulazione autonoma”. Ha pertanto concluso che, applicata la formula riduzionistica, si giunge al calcolo di un'invalidità nella misura del 64% a decorrere dalla domanda amministrativa. A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti. Quanto alla sintomatologia depressiva, anche il CTU ritiene che si tratti di una depressione endoreattiva;
tale patologia è tabellata con i codici 2204, 2205 e 2206 a seconda che sia di grado lieve, moderato e grave. Non si comprende sulla base di quale documentazione medica possa arrivarsi al calcolo di un grado invalidante pari al 38% come sostenuto in ricorso, dal momento che i pochi certificati in atti (cfr ., tra i più recenti, certificato del 19.6.2023 ambulatorio di Neurologia DS 33) indicano genericamente la presenza di “depressione del tono dell'umore” e di “sindrome depressiva”, mentre non vi è traccia di alcuna “depressione con deliri” , né tanto meno appare corretto ritenere, sempre alla stregua della documentazione
3 depositata, lo “stato d'ansia” e la “depressione” “menomazioni funzionalmente in concorso tra loro” con conseguente applicazione del “calcolo salomonico”. Al contrario risulta condivisibile, esaminato il fascicolo allegato nella fase sommaria, il giudizio espresso dal CTU il quale, anche all'esito dell'esame obiettivo della ricorrente (“SISTEMA NERVOSO E PSICHE: soggetto ben orientato nel tempo e nello spazio, lucido, non denunzia alterazioni patologiche a carico delle sfere affettiva, intellettiva e volitiva”) , ha individuato una “depressione reattiva di grado lieve in terapia saltuaria” tabellata con il codice 2204 che prevede una percentuale fissa del 10%”. Venendo alla patologia osteoarticolare, il CTU all'esito dell'esame clinico della perizianda ha riscontrato VERTEBRALE la palpazione delle apofisi spinose delle vertebre cervicali e lombosacrali è lievemente dolorosa. I movimenti di flesso estensione, inclinazione laterale e rotazione del rachide sono lievemente ridotti e dolenti> mentre l'esame degli arti inferiori e superiori ha rivelato che entrambi sono
. L'Ausiliare ha quindi ritenuto la sussistenza di una artrosi polidistrettuale con particolare localizzazione alla CV lombo sacrale associato a lieve ma cronica lombosciatalgia> associandovi il codice 7008 prevedente la percentuale fissa del 12%. Ritiene il Giudice che la documentazione medica versata in atti con il ricorso in opposizione non inficia le conclusioni cui è giunto il CTU nella fase sommaria e neppure giustifica l'asserito sopravvenuto aggravamento della condizione osteoarticolare della ricorrente, per come dedotto (cfr. ricorso pag. 3): invero le risultanze di cui al certificato della UOC Ortopedia e Traumatologia della del 11 novembre 2024, attestanti in CP_3 particolare “deformità multiple delle dita delle mani” e “deficit deambulatorio autonomo e del mantenimento protratto della stazione eretta,” pur provenienti da specialista ortopedico, non risultano supportate da più recenti accertamenti strumentali e indagini a carattere diagnostico, attestanti una evoluzione in pejus delle patologie, successivi alla documentazione versata in fase sommaria ed in particolare alla RM Rachide lombosacrale e bacino del 19.04.2023 ed ecografia spalla del 2.02.2024, certamente esaminate dal CTU. Si osserva altresì, al riguardo, che il lasso di tempo intercorso tra l'accertamento peritale (in data 23.5.24) e la data del certificato ortopedico in oggetto è tale da rendere improbabile, in assenza di accertamenti strumentali e diagnostici aggiornati, nonché di prescrizione di ausili per la deambulazione,
4 che possa essere intervenuto un aggravamento della patologia osteoarticolare tale da giustificare l'applicazione delle percentuali di invalidità indicate in ricorso. Può pertanto richiamarsi il consolidato e costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui "….. nel giudizio in materia di prestazioni previdenziali o assistenziali, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza ... deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa 'l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice"(cfr. tra le tante Cass. n. 16392 del 2004, Cass. n. 8653 del 2004, Cass. n. 9869 del 2004, Cass. n. 11054 del 2003, Cass. n. 3519 del 2001). Infondata è poi la doglianza relativa alla omessa valutazione, da parte del CTU, della incidenza delle menomazioni riscontrate sulla capacità lavorativa specifica della ricorrente, peraltro neanche dedotta in ricorso, atteso che si verte in materia di invalidità civile e non già di invalidità ai sensi della legge n. 222/1981. Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Per tutti questi motivi il ricorso deve essere quindi rigettato. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
5 Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP e liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede: 1)Rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell;
Parte_2 CP_1
2)Nulla per le spese. Napoli, 2 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
6
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 2.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 25778/2024
TRA
rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall'Avv. Pasquale Lipardi, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli alla P.zza G. Bovio n.8, come da procura in atti
-RICORRENTE-
E in persona del Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Roberto Maisto, come da procura generale in atti
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad ATPO FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 26.11.2024 l'istante come in epigrafe indicata, premesso di aver esperito infruttuosamente l'iter amministrativo volto al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, introdotto con domanda del 31.7.2023, deduceva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il CTU designato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della provvidenza in oggetto.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario utile al beneficio invocato (assegno di invalidità civile) , spese vinte con attribuzione. L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la CP_1 genericità delle contestazioni avverso la C.T.U. e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
1 Acquisita la documentazione prodotta, Il giudice, esaminati gli atti, udita la discussione delle parti, ha ritenuto la causa matura per la decisione, pronunciando la presente sentenza, redatta e depositata in pari data.
** ** Il ricorso è infondato. Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. E' altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, a prescindere dall'effettiva confutazione dell'originario esito della CTU, la valutazione ex art. 149 disp. Att. C.p.c. dell'aggravamento della malattia, ciò nell'ottica dei criteri di economicità dell'azione amministrativa e di congruo contenimento della durata delle controversie previdenziali e assistenziali (Cass. ord. n. 34037 del 12.12.2021). Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria lamentando la sottovalutazione del quadro patologico da cui è affetta, ed in particolare delle patologie a carico dell'apparato psichico e di quello osteoarticolare. Ciò posto, è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione. L'Ausiliare nominato, dott. valutata nella sua interezza la Persona_1 documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico della perizianda, ha individuato le seguenti patologie da cui è affetta l'istante: Cefalea cronica senza aurea Codice analogico 2206 41% ; Broncopatia cronica codice 6603 21% ; Artrosi lombo sacrale codice 7008 12%; Sindrome depressiva reattiva codice 2204 10%>
2 Nelle considerazioni medico – legali il CTU ha osservato che <…D'
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è affetta da cefalea cronica senza aurea, broncopatia cronica, Pt_1 artrosi lombosacrale, sindrome depressiva. Tali affezioni hanno carattere permanente. Da circa 15 anni la Ricorrente è affetta da episodi di cefalee cronica senza aurea, vale a dire da comparsa da improvviso dolore laterale o frontale che si irradia al collo senza manifestazioni precedenti la crisi dolorifica come sudorazioni o dispercezioni luminose. Da alcuni anni è in trattamento presso l'ambulatorio di neurologia della ASL Controparte_2
33. Attualmente ad ogni crisi dolorifica assume antidolorifici (Codice analogico 2206). Coesiste artrosi polidistrettuale con particolare localizzazione alla CV lombo sacrale associato a lieve ma cronica lombosciatalgia(codice 7008). Altra affezione che costituisce il complesso invalidante è rappresentata da una depressione reattiva di grado lieve in terapia saltuaria(codice 2204). Infine altra affezione è l' Asma bronchiale a riacutizzazione annuale che la ricorrente riferisce in trattamento saltuario (codice 6003). Nega altre patologie. Alla visita eloquio fluente ed adeguato, buon orientamento temporo - spaziale, buon equilibrio psico fisico. Deambulazione autonoma”. Ha pertanto concluso che, applicata la formula riduzionistica, si giunge al calcolo di un'invalidità nella misura del 64% a decorrere dalla domanda amministrativa. A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti. Quanto alla sintomatologia depressiva, anche il CTU ritiene che si tratti di una depressione endoreattiva;
tale patologia è tabellata con i codici 2204, 2205 e 2206 a seconda che sia di grado lieve, moderato e grave. Non si comprende sulla base di quale documentazione medica possa arrivarsi al calcolo di un grado invalidante pari al 38% come sostenuto in ricorso, dal momento che i pochi certificati in atti (cfr ., tra i più recenti, certificato del 19.6.2023 ambulatorio di Neurologia DS 33) indicano genericamente la presenza di “depressione del tono dell'umore” e di “sindrome depressiva”, mentre non vi è traccia di alcuna “depressione con deliri” , né tanto meno appare corretto ritenere, sempre alla stregua della documentazione
3 depositata, lo “stato d'ansia” e la “depressione” “menomazioni funzionalmente in concorso tra loro” con conseguente applicazione del “calcolo salomonico”. Al contrario risulta condivisibile, esaminato il fascicolo allegato nella fase sommaria, il giudizio espresso dal CTU il quale, anche all'esito dell'esame obiettivo della ricorrente (“SISTEMA NERVOSO E PSICHE: soggetto ben orientato nel tempo e nello spazio, lucido, non denunzia alterazioni patologiche a carico delle sfere affettiva, intellettiva e volitiva”) , ha individuato una “depressione reattiva di grado lieve in terapia saltuaria” tabellata con il codice 2204 che prevede una percentuale fissa del 10%”. Venendo alla patologia osteoarticolare, il CTU all'esito dell'esame clinico della perizianda ha riscontrato VERTEBRALE la palpazione delle apofisi spinose delle vertebre cervicali e lombosacrali è lievemente dolorosa. I movimenti di flesso estensione, inclinazione laterale e rotazione del rachide sono lievemente ridotti e dolenti> mentre l'esame degli arti inferiori e superiori ha rivelato che entrambi sono
. L'Ausiliare ha quindi ritenuto la sussistenza di una artrosi polidistrettuale con particolare localizzazione alla CV lombo sacrale associato a lieve ma cronica lombosciatalgia> associandovi il codice 7008 prevedente la percentuale fissa del 12%. Ritiene il Giudice che la documentazione medica versata in atti con il ricorso in opposizione non inficia le conclusioni cui è giunto il CTU nella fase sommaria e neppure giustifica l'asserito sopravvenuto aggravamento della condizione osteoarticolare della ricorrente, per come dedotto (cfr. ricorso pag. 3): invero le risultanze di cui al certificato della UOC Ortopedia e Traumatologia della del 11 novembre 2024, attestanti in CP_3 particolare “deformità multiple delle dita delle mani” e “deficit deambulatorio autonomo e del mantenimento protratto della stazione eretta,” pur provenienti da specialista ortopedico, non risultano supportate da più recenti accertamenti strumentali e indagini a carattere diagnostico, attestanti una evoluzione in pejus delle patologie, successivi alla documentazione versata in fase sommaria ed in particolare alla RM Rachide lombosacrale e bacino del 19.04.2023 ed ecografia spalla del 2.02.2024, certamente esaminate dal CTU. Si osserva altresì, al riguardo, che il lasso di tempo intercorso tra l'accertamento peritale (in data 23.5.24) e la data del certificato ortopedico in oggetto è tale da rendere improbabile, in assenza di accertamenti strumentali e diagnostici aggiornati, nonché di prescrizione di ausili per la deambulazione,
4 che possa essere intervenuto un aggravamento della patologia osteoarticolare tale da giustificare l'applicazione delle percentuali di invalidità indicate in ricorso. Può pertanto richiamarsi il consolidato e costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui "….. nel giudizio in materia di prestazioni previdenziali o assistenziali, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza ... deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa 'l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice"(cfr. tra le tante Cass. n. 16392 del 2004, Cass. n. 8653 del 2004, Cass. n. 9869 del 2004, Cass. n. 11054 del 2003, Cass. n. 3519 del 2001). Infondata è poi la doglianza relativa alla omessa valutazione, da parte del CTU, della incidenza delle menomazioni riscontrate sulla capacità lavorativa specifica della ricorrente, peraltro neanche dedotta in ricorso, atteso che si verte in materia di invalidità civile e non già di invalidità ai sensi della legge n. 222/1981. Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Per tutti questi motivi il ricorso deve essere quindi rigettato. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
5 Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP e liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede: 1)Rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell;
Parte_2 CP_1
2)Nulla per le spese. Napoli, 2 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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