Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01033/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga, Nicola Luigi Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Squadroni Fulvia in Verona, piazza Bra' 1;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. -OMISSIS-dell’8 novembre 2021 con la quale la dirigente della Direzione Attività Edilizia del Comune di Verona ha intimato la demolizione di vari manufatti sotto pena della sanzione pecuniaria di euro 20.000,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
• in data 21.06.2022 (P.G. n. 224271 - prot. SUAP 282781) parte ricorrente ha presentato domanda di permesso di costruire in sanatoria (pratica n. -OMISSIS-), con contestuale domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica (pratica n. -OMISSIS-), per opere in Via -OMISSIS- di cui alla gravata ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-del 8 novembre 2021;
• con la presentazione dell’istanza veniva documentata la rimessa in pristino di numerose opere oggetto dell'ordinanza di demolizione.
• costituiscono pertanto oggetto di accertamento di compatibilità esclusivamente gli elementi di cui ai seguenti punti dell’ordine demolitorio:
- Punto n.1
- Punto n.4
- Punto n.5
- Punto n.9
- Punto n.10
- Punto n.12
- Punto n.15
ritenuto pertanto che debba essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse con riferimento alle opere già demolite (punti 6,8, 11,13,14,16,17,18,21 dell’ordinanza di demolizione);
ritenuto che, rispetto alle restanti opere oggetto di accertamento di compatibilità, la Commissione locale per il paesaggio in data 08/04/2025 ha espresso parere favorevole ritenendo che le opere non recano pregiudizio alla tutela dell'ambiente e risultano compatibili con i valori storico-architettonici e paesaggistico-ambientali tutelati dal vincolo vigente;
vista la relazione illustrativa degli accertamenti del 10/04/2025 di cui all’art. 181 del D.lgs n. 42/2004 della Direzione Ambiente e Tutela del Paesaggio Tutela del Paesaggio che ha ritenuto compatibile l’intervento con le prescrizioni del vincolo paesaggistico presente sull’area;
ritenuto che, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell’adozione degli atti indicati, rilasciati sulla base di una nuova ed autonoma verifica dei presupposti richiesti dalle norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti alla data dei nuovi provvedimenti;
ritenuto, pertanto, che le successive determinazioni amministrative intervenute dopo la proposizione del ricorso abbiano superato e sostituito, nella regolamentazione del rapporto controverso, la gravata ordinanza n. -OMISSIS-dell’8 novembre 2021 di demolizione dei manufatti, introducendo sotto il profilo oggettivo un mutamento della situazione di fatto che incide in via diretta sull’interesse al ricorso, con conseguente improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuto che, allo stato attuale, dall’ordinanza demolitoria impugnata non possa derivare alcuna lesione diretta ed attuale dell’interesse fatto valere da parte ricorrente, atteso che a norma dell’art. 100 c.p.c. la lesione all’interesse protetto che giustifica l’azione giudiziale deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e per tutta la durata del giudizio;
ritenuto, in definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, che il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuto, da ultimo, che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Amovilli, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Amovilli |
IL SEGRETARIO