Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 20/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00188/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00904/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 904 del 2024, proposto da
NZ RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Sallemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Modica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Miriam Dell'Ali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sull'ordinanza della Corte d'Appello di CA nel giudizio iscritto al n. 644/2015 R.G., depositata il 7.4.2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Modica;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza della Corte d’Appello di CA, nel giudizio iscritto al n. 644/2015 R.G., depositata il 7.4.2016, è stata determinata l’indennità di espropriazione del terreno censito in catasto al foglio 100, particella 119, di mq. 782 dovuta dal Comune di Modica in favore dei sig.ri CI Di DI, AS YE e dell’odierno ricorrente, NZ Di DI, nella misura complessiva di € 156.400,00; il Comune di Modica è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 6.280,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Dopo la notifica al Comune di Modica in data 21.09.2017 e l’infruttuoso decorso del termine di legge, il ricorrente ha chiesto con ricorso notificato in data 10.05.2024 a questo Tribunale, vinte le spese, di:
-ordinare al Comune il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sull’ordinanza della Corte d’Appello di CA;
- nominare, nell’ipotesi di persistente inerzia da parte dell’Amministrazione, un Commissario ad acta affinché vi provveda in sostituzione dell’Ente;
-fissare una ulteriore somma di denaro a carico dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
2. Il Comune di Modica si è costituito in giudizio e con memoria in data 9.07.2024 ha rappresentato di avere già proceduto, a seguito di specifico accordo transattivo, a liquidare e pagare la quota parte alla sig.ra Di DI CI e AS YE e che sta procedendo al riconoscimento del debito originariamente del sig. Di DI AL in favore della sig.ra AN LE OR, creditore pignoratizio, confermando che non è stata ancora corrisposta la quota parte spettante all’odierno ricorrente nella misura di € 52.133,33 pari ad 1/3 di sorte capitale oltre ad 1/3 delle spese legali.
3. Alla camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, la causa è stata discussa e posta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
5. Osserva il Collegio che il ricorrente ha ritualmente proposto il presente procedimento e che l’ordinanza per cui è causa risulta tuttora non eseguita dalla Amministrazione resistente con riferimento alla quota parte di spettanza dell’odierno ricorrente.
È documentata la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione in data 21.09.2017, con decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza in data 10 maggio 2024.
È, altresì, documentato il passaggio in giudicato del titolo, come da attestazione versata in atti.
Pertanto, il ricorso, in quanto fondato, va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute e specificate nel titolo, nel termine di sessanta giorni (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Ragusa, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ente adeguatamente qualificato, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto ingiuntivo nei termini di cui in motivazione.
Deve, per completezza, richiamarsi l’attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che “2 . La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato ”.
Deve, sotto tale profilo, precisarsi che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., sussistendo tutti i presupposti indicati dal citato art. 114, co. 4.
Si liquidano, pertanto, gli interessi legali sulle somme rispettivamente spettanti a ciascuno dei ricorrenti, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario ad acta.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione della natura della controversia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto: a) ordina al Comune di Modica di dare integrale esecuzione alla ordinanza indicata in epigrafe, come specificato in motivazione; b) dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione; c) condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri e accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, avvocato Sebastiano Sallemi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Valeria Ventura, Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ventura | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO