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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6422 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato in data 23 settembre 2025, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 18-9-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 28-7-2025, ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6795/2025 del ruolo generale (cui è riunita la n. 15923/2024), avente ad oggetto: invalidità civile T R A
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Antonio De Roma, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Fratelli Cervi 108
Ricorrente E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via A. De Gasperi 55, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Anna di Stefano Convenuto Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità; esponeva che, a seguito di domanda del 22-1-2023, in data 2-12-2023 veniva sottoposta a visita dalla Commissione medica competente, che accertava una percentuale di invalidità in misura del 67%. Si costituiva l' che concludeva per il rigetto della domanda. CP_1 Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, non riconoscendo la sussistenza dello status patologico richiesto per il riconoscimento del beneficio. Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 19-3-2025 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi la condanna dell' al riconoscimento dei benefici richiesti, CP_1 ossia dell'assegno di invalidità dal momento della domanda amministrativa. L' si costituiva concludendo per il rigetto della domanda. CP_1
Il giudice acquisiva la ulteriore documentazione prodotta e invitava il CTU già designato per la fase di ATPO a rendere chiarimenti.
1 Acquisiti i chiarimenti peritali e, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 15923/2024. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Le doglianze della parte ricorrente, infatti, sono incentrate esclusivamente sul mancato accertamento del requisito sanitario sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta ed, in particolare, perché “DISTURBO DEPRESSIVO ENDOREATTIVO SEVERO Per quanto riguarda tale patologia si è concorde con il giudizio medico legale espresso dal CTU dott. tabellato con il codice 2206 cui Per_1 viene attribuita percentuale del 40%; ARTROSI POLIDISTRATTUALE Con riferimento a tale patologia sembra alquanto strano di come il CTU scinda tale problema artrosico in due diversi codici 7008 e 7218 con percentuali ridotte oltre la soglia dei minimi in contrapposizione a quello utilizzato dalla commissione di prima istanza con il codice 7010 la cui diagnosi è ben descritta con il certificato fisiatrico del 04.07.2024 la cui percentuale di invalidità prevista da questo codice oscilla tra il 31% - 40% ben al di sopra di quello utilizzato dal CTU;
K MAMMELLA In riferimento a tale patologia si concentra la maggiore critica alla perizia del CTU dottore in quanto la signora è stata Per_1 nuovamente operata per sospetto tumore alla mammella destra (già operata di mammella sinistra in passato) e quindi come si può tabellare tale patologia con il codice 9322 la cui percentuale è pari al 11%. Pertanto, si contesta anche questo giudizio espresso non attribuendo importanza a tale operazione di recidiva accaduta alla mia assistita attualmente in fase di follow up”. In realtà ciò che parte ricorrente ha prodotto a sostegno del ricorso in opposizione risulta già allegato e documentato al fine dell'accertamento tecnico preventivo, e analiticamente preso in considerazione dal consulente tecnico di ufficio, che ha anche puntualmente replicato alle note di osservazione trasmessegli dalla parte ricorrente con pec del 6 febbraio 2025. Il consulente, presa in considerazione e valutata l'intera documentazione sanitaria prodotta dalla periziata, ha, invero, considerato le seguenti patologie: “La P. è una 63enne affetta da: K mammella in follow up Artrosi moderata e interessamento della cuffia dei rotatori) in esiti di intervento di osteosintesi per frattura extraarticolare dell'omero alla spalla destra. Lieve valgismo al ginocchio destro in artrosi polidistrettuali compatibile con l'età. Sindrome depressiva endoreattiva severa. Circa il K mammario che, asportato nel 2011 e seguito nel tempo, sembrava “scomparso” fino a pochi giorni orsono. Infatti la Mammografia del novembre 2024 e la RMN di dicembre 2024 hanno messo in evidenza una lesione sospetta, da monitorare nel tempo.L'artrosi diffusa del rachide con anche lieve scoliosi del rachide è di lieve significato invalidante. Circa il disturbo depressivo, dal neurologo posto in rapporto alla storia di malattia neoplastica, l'esame psichico, condotto con la tecnica del colloquio libero, lo ha confermato. Le restanti patologie (cisti epatica, emorroidi, MRGE, gastrite) non hanno alcun significato funzionale rilevante e nemmeno
2 sono contemplate nella tabella di cui al DM 5.2.1992: si segnala al riguardo che in assenza di menomazione funzionale per la medicina legale non sussiste uno stato invalidante. Per la valutazione delle suddette infermità può farsi riferimento alle voci tabellari di cui al DM 5.2.1992 seguenti, per analogia: Per l'artrosi riferita alla colonna vertebrale …. cod. 7008 12%. Per la spalla, il riferimento analogico è costituito dalla voce cod. 7208 anchilosi di spalla in posizione favorevole 30%. La spalla della p. rispetto alla anchilosi è menomata di poco superi ore ad 1/3 di non funzionalità: per cui possono essere attibuiti 15 punti percentuali di invalidità per la menomazione della spalla medesima. Per quanto riguarda il valgismo del ginocchio dx associato all'artrosi dello stesso, ci si può riferire, sempre per analogia, al cod. 7218 Rigidità o lassità di ginocchio superiore al 50% 35%. Poiché la limitazione algo funzionale delle ginocchia si rileva ai gradi estremi e non presenta acuzie in atto, si possono attribuire 20 punti percentuali. Per la Sindrome depressiva ci si può riferire, sempre per analogia al cod. 2206 (sindrome endoreattiva grave) con percentuale del 40%. Circa il tumore alla mammella possiamo riferirci al cod. 9322 (neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale) con percentuale dell'11% Passando alla valutazione globale ovvero complessiva dello stato invalidante, applicando il calcolo riduzionistico, risulta una percentuale del 68%. Conclusioni La sig.ra in base alle considerazioni diagnostiche e medico legali esposte Parte_1 nella presente relazione è “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa del 68% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88) a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Il giorno 06/02/2025 sono pervenute le osservazioni alla mia relazione preliminare da parte dell'avv. Antonio DE ROMA (v. allegati) a cui rispondo di seguito…. Gentilissimo avvocato, premettendo che in medicina legale vengono considerate solo quelle patologie che determinano un riverbero menomativo, il tumore alla mammella a sinistra è stato asportato nel 2011 (ben 14 anni fa) ed ora si è presentato di nuovo alla mammella destra come nodulo sospetto, ed è stato asportato. Inoltre, la P. non è sottoposta a cicli di chemioterapia o altra terapia “invalidante” e il tumore, in altre parole, non è in uno stadio “avanzato” (4° stadio). Ecco perché ho scelto il cod. 9322 (neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale) con percentuale dell'11% come da tabella ministeriale. Per quanto riguarda le “patologie artrosiche” ho dovuto specificarle una ad una in quanto il riverbero menomativo alla spalla, al rachide ed al ginocchio, è “lieve” … confermo le mie conclusioni”. Ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Purtuttavia, considerato che è stata prodotta documentazione medica successiva alla consulenza espletata dal CTU della fase di ATP, lo scrivente ha invitato il ctu della fase di ATP, dr. , a rendere chiarimenti in ordine all'incidenza, sulle conclusioni Persona_2 già esposte nell'elaborato depositato nel corso del giudizio di ATP, del contenuto della documentazione sanitaria formata in epoca successiva al deposito dell'elaborato peritale prodotta da parte ricorrente.
3 All'esito, il CTU ha confermato il giudizio diagnostico già espresso in fase di ATP, motivando “Vista la richiesta di chiarimenti da parte dell'Ill.mo Giudice anche alla luce della nuova documentazione posta agli atti nel nuovo procedimento Parte_1
c/INPS RG 6795, rispondo come segue.
1. Per quanto riguarda l'ARTROSI POLIDISTRETTUALRE, nella sezione Discussione medico legale della mia relazione di ATP riportavo: “Per la valutazione delle suddette infermità può farsi riferimento alle voci tabellari di cui al DM 5.2.1992 seguenti, per analogia: Per l'artrosi riferita alla colonna vertebrale …. cod. 7008 12% Per la spalla, il riferimento analogico, è costituito dalla voce cod. 7208 anchilosi di spalla in posizione favorevole 30%. La spalla della p. rispetto alla anchilosi è menomata di poco superiore ad 1/3 di non funzionalità: per cui possono essere attribuiti 15 punti percentuali di invalidità per la menomazione della spalla medesima. Per quanto riguarda il valgismo del ginocchio dx associato all'artrosi dello stesso, ci si può riferire, sempre per analogia, al cod. 7218 Rigidità o lassità di ginocchio superiore al 50% 35%. Poiché la limitazione algo funzionale delle ginocchia si rileva ai gradi estremi e non presenta acuzie in atto, si possono attribuire 20 punti percentuali”. Chiarimento: Mi scuso con l'Ill.mo giudice, ma effettivamente ero stato poco chiaro nello spiegare come ero arrivato alla percentuale finale della invalidità civile (v. TOTALE) per le suddette patologie. Le percentuali rilevate le avevo considerate (e aggiunte) singolarmente nel calcolo riduzionistico, e non come somma totale (47%) in quanto la loro incidenza sull'organo statico deambulatorio, considerato comunque nel suo complesso, è lieve. Quindi confermo la loro somma singolarmente nel calcolo riduzionistico.
2. Circa il tumore alla mammella riporto ciò che avevo esposto nella risposta alle osservazioni dell'avv. DE ROMA alla mia relazione. “Il tumore alla mammella a sinistra è stato asportato nel 2011 (ben 14 anni fa) ed ora si è presentato di nuovo alla mammella destra come nodulo sospetto, ed è stato asportato. Inoltre, la P. non è e non è stata sottoposta a cicli di chemioterapia o altra terapia “invalidante”, ma solo a terapia antibiotica generale e terapia medica locale per la ferita chirurgica. Il tumore, in altre parole, non è in uno stadio “avanzato” (3° 4° stadio)” Confermo quindi, per il K la scelta del Pt_2 cod. 9322 (neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale) con percentuale dell' 11% come da tabella ministeriale. E confermo le mie conclusioni”. L'elaborato dell'ausiliario del giudice, anche rispetto ai chiarimenti da ultimo resi, appare ben motivato e non suscettibile di censure, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011), anche perché la documentazione allegata all'odierno ricorso non dà conto dell'accertamento di patologie diverse da quelle già esaustivamente esaminate dal CTU, ovvero aggravamenti della condizione sanitaria già esaminata in ipotesi tali da garantire, in astratto, il raggiungimento della percentuale di invalidità utile ai fini di causa. Le censure mosse alla perizia da parte attrice con l'odierno ricorso non denunciano ulteriori carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003; Cass. Lav. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. Lav. n. 2151/2004), a fronte della sua esaustività e dalla mancata produzione, anche nella odierna sede della opposizione, di ulteriore documentazione in astratto idonea a modificare le conclusioni espresse dal CTU con la relazione ora ricordata.
4 Del resto, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il Giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non è necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5 (in tal senso, tra le altre, Cassazione Civile, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015 e, più di recente Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018 n. 21504). Pertanto, la domanda deve essere rigettata per insussistenza del requisito sanitario. Spese compensate, atteso il contenuto della decisione, intervenuta senza ulteriori accertamenti peritali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 15923/2024, così decide:
- rigetta il ricorso, risultando la ricorrente invalida nella percentuale del 68% ;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di ctu dell'accertamento tecnico preventivo, in CP_1 considerazione della percentuale di invalidità rilevata e della dichiarazione prodotta in relazione alla condizione reddituale della ricorrente.
Napoli, 23-9-2025 Il giudice dott. Francesco Armato
5
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato in data 23 settembre 2025, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 18-9-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 28-7-2025, ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6795/2025 del ruolo generale (cui è riunita la n. 15923/2024), avente ad oggetto: invalidità civile T R A
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Antonio De Roma, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Fratelli Cervi 108
Ricorrente E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via A. De Gasperi 55, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Anna di Stefano Convenuto Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità; esponeva che, a seguito di domanda del 22-1-2023, in data 2-12-2023 veniva sottoposta a visita dalla Commissione medica competente, che accertava una percentuale di invalidità in misura del 67%. Si costituiva l' che concludeva per il rigetto della domanda. CP_1 Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, non riconoscendo la sussistenza dello status patologico richiesto per il riconoscimento del beneficio. Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 19-3-2025 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi la condanna dell' al riconoscimento dei benefici richiesti, CP_1 ossia dell'assegno di invalidità dal momento della domanda amministrativa. L' si costituiva concludendo per il rigetto della domanda. CP_1
Il giudice acquisiva la ulteriore documentazione prodotta e invitava il CTU già designato per la fase di ATPO a rendere chiarimenti.
1 Acquisiti i chiarimenti peritali e, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
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Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 15923/2024. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Le doglianze della parte ricorrente, infatti, sono incentrate esclusivamente sul mancato accertamento del requisito sanitario sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta ed, in particolare, perché “DISTURBO DEPRESSIVO ENDOREATTIVO SEVERO Per quanto riguarda tale patologia si è concorde con il giudizio medico legale espresso dal CTU dott. tabellato con il codice 2206 cui Per_1 viene attribuita percentuale del 40%; ARTROSI POLIDISTRATTUALE Con riferimento a tale patologia sembra alquanto strano di come il CTU scinda tale problema artrosico in due diversi codici 7008 e 7218 con percentuali ridotte oltre la soglia dei minimi in contrapposizione a quello utilizzato dalla commissione di prima istanza con il codice 7010 la cui diagnosi è ben descritta con il certificato fisiatrico del 04.07.2024 la cui percentuale di invalidità prevista da questo codice oscilla tra il 31% - 40% ben al di sopra di quello utilizzato dal CTU;
K MAMMELLA In riferimento a tale patologia si concentra la maggiore critica alla perizia del CTU dottore in quanto la signora è stata Per_1 nuovamente operata per sospetto tumore alla mammella destra (già operata di mammella sinistra in passato) e quindi come si può tabellare tale patologia con il codice 9322 la cui percentuale è pari al 11%. Pertanto, si contesta anche questo giudizio espresso non attribuendo importanza a tale operazione di recidiva accaduta alla mia assistita attualmente in fase di follow up”. In realtà ciò che parte ricorrente ha prodotto a sostegno del ricorso in opposizione risulta già allegato e documentato al fine dell'accertamento tecnico preventivo, e analiticamente preso in considerazione dal consulente tecnico di ufficio, che ha anche puntualmente replicato alle note di osservazione trasmessegli dalla parte ricorrente con pec del 6 febbraio 2025. Il consulente, presa in considerazione e valutata l'intera documentazione sanitaria prodotta dalla periziata, ha, invero, considerato le seguenti patologie: “La P. è una 63enne affetta da: K mammella in follow up Artrosi moderata e interessamento della cuffia dei rotatori) in esiti di intervento di osteosintesi per frattura extraarticolare dell'omero alla spalla destra. Lieve valgismo al ginocchio destro in artrosi polidistrettuali compatibile con l'età. Sindrome depressiva endoreattiva severa. Circa il K mammario che, asportato nel 2011 e seguito nel tempo, sembrava “scomparso” fino a pochi giorni orsono. Infatti la Mammografia del novembre 2024 e la RMN di dicembre 2024 hanno messo in evidenza una lesione sospetta, da monitorare nel tempo.L'artrosi diffusa del rachide con anche lieve scoliosi del rachide è di lieve significato invalidante. Circa il disturbo depressivo, dal neurologo posto in rapporto alla storia di malattia neoplastica, l'esame psichico, condotto con la tecnica del colloquio libero, lo ha confermato. Le restanti patologie (cisti epatica, emorroidi, MRGE, gastrite) non hanno alcun significato funzionale rilevante e nemmeno
2 sono contemplate nella tabella di cui al DM 5.2.1992: si segnala al riguardo che in assenza di menomazione funzionale per la medicina legale non sussiste uno stato invalidante. Per la valutazione delle suddette infermità può farsi riferimento alle voci tabellari di cui al DM 5.2.1992 seguenti, per analogia: Per l'artrosi riferita alla colonna vertebrale …. cod. 7008 12%. Per la spalla, il riferimento analogico è costituito dalla voce cod. 7208 anchilosi di spalla in posizione favorevole 30%. La spalla della p. rispetto alla anchilosi è menomata di poco superi ore ad 1/3 di non funzionalità: per cui possono essere attibuiti 15 punti percentuali di invalidità per la menomazione della spalla medesima. Per quanto riguarda il valgismo del ginocchio dx associato all'artrosi dello stesso, ci si può riferire, sempre per analogia, al cod. 7218 Rigidità o lassità di ginocchio superiore al 50% 35%. Poiché la limitazione algo funzionale delle ginocchia si rileva ai gradi estremi e non presenta acuzie in atto, si possono attribuire 20 punti percentuali. Per la Sindrome depressiva ci si può riferire, sempre per analogia al cod. 2206 (sindrome endoreattiva grave) con percentuale del 40%. Circa il tumore alla mammella possiamo riferirci al cod. 9322 (neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale) con percentuale dell'11% Passando alla valutazione globale ovvero complessiva dello stato invalidante, applicando il calcolo riduzionistico, risulta una percentuale del 68%. Conclusioni La sig.ra in base alle considerazioni diagnostiche e medico legali esposte Parte_1 nella presente relazione è “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa del 68% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88) a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Il giorno 06/02/2025 sono pervenute le osservazioni alla mia relazione preliminare da parte dell'avv. Antonio DE ROMA (v. allegati) a cui rispondo di seguito…. Gentilissimo avvocato, premettendo che in medicina legale vengono considerate solo quelle patologie che determinano un riverbero menomativo, il tumore alla mammella a sinistra è stato asportato nel 2011 (ben 14 anni fa) ed ora si è presentato di nuovo alla mammella destra come nodulo sospetto, ed è stato asportato. Inoltre, la P. non è sottoposta a cicli di chemioterapia o altra terapia “invalidante” e il tumore, in altre parole, non è in uno stadio “avanzato” (4° stadio). Ecco perché ho scelto il cod. 9322 (neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale) con percentuale dell'11% come da tabella ministeriale. Per quanto riguarda le “patologie artrosiche” ho dovuto specificarle una ad una in quanto il riverbero menomativo alla spalla, al rachide ed al ginocchio, è “lieve” … confermo le mie conclusioni”. Ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Purtuttavia, considerato che è stata prodotta documentazione medica successiva alla consulenza espletata dal CTU della fase di ATP, lo scrivente ha invitato il ctu della fase di ATP, dr. , a rendere chiarimenti in ordine all'incidenza, sulle conclusioni Persona_2 già esposte nell'elaborato depositato nel corso del giudizio di ATP, del contenuto della documentazione sanitaria formata in epoca successiva al deposito dell'elaborato peritale prodotta da parte ricorrente.
3 All'esito, il CTU ha confermato il giudizio diagnostico già espresso in fase di ATP, motivando “Vista la richiesta di chiarimenti da parte dell'Ill.mo Giudice anche alla luce della nuova documentazione posta agli atti nel nuovo procedimento Parte_1
c/INPS RG 6795, rispondo come segue.
1. Per quanto riguarda l'ARTROSI POLIDISTRETTUALRE, nella sezione Discussione medico legale della mia relazione di ATP riportavo: “Per la valutazione delle suddette infermità può farsi riferimento alle voci tabellari di cui al DM 5.2.1992 seguenti, per analogia: Per l'artrosi riferita alla colonna vertebrale …. cod. 7008 12% Per la spalla, il riferimento analogico, è costituito dalla voce cod. 7208 anchilosi di spalla in posizione favorevole 30%. La spalla della p. rispetto alla anchilosi è menomata di poco superiore ad 1/3 di non funzionalità: per cui possono essere attribuiti 15 punti percentuali di invalidità per la menomazione della spalla medesima. Per quanto riguarda il valgismo del ginocchio dx associato all'artrosi dello stesso, ci si può riferire, sempre per analogia, al cod. 7218 Rigidità o lassità di ginocchio superiore al 50% 35%. Poiché la limitazione algo funzionale delle ginocchia si rileva ai gradi estremi e non presenta acuzie in atto, si possono attribuire 20 punti percentuali”. Chiarimento: Mi scuso con l'Ill.mo giudice, ma effettivamente ero stato poco chiaro nello spiegare come ero arrivato alla percentuale finale della invalidità civile (v. TOTALE) per le suddette patologie. Le percentuali rilevate le avevo considerate (e aggiunte) singolarmente nel calcolo riduzionistico, e non come somma totale (47%) in quanto la loro incidenza sull'organo statico deambulatorio, considerato comunque nel suo complesso, è lieve. Quindi confermo la loro somma singolarmente nel calcolo riduzionistico.
2. Circa il tumore alla mammella riporto ciò che avevo esposto nella risposta alle osservazioni dell'avv. DE ROMA alla mia relazione. “Il tumore alla mammella a sinistra è stato asportato nel 2011 (ben 14 anni fa) ed ora si è presentato di nuovo alla mammella destra come nodulo sospetto, ed è stato asportato. Inoltre, la P. non è e non è stata sottoposta a cicli di chemioterapia o altra terapia “invalidante”, ma solo a terapia antibiotica generale e terapia medica locale per la ferita chirurgica. Il tumore, in altre parole, non è in uno stadio “avanzato” (3° 4° stadio)” Confermo quindi, per il K la scelta del Pt_2 cod. 9322 (neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale) con percentuale dell' 11% come da tabella ministeriale. E confermo le mie conclusioni”. L'elaborato dell'ausiliario del giudice, anche rispetto ai chiarimenti da ultimo resi, appare ben motivato e non suscettibile di censure, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011), anche perché la documentazione allegata all'odierno ricorso non dà conto dell'accertamento di patologie diverse da quelle già esaustivamente esaminate dal CTU, ovvero aggravamenti della condizione sanitaria già esaminata in ipotesi tali da garantire, in astratto, il raggiungimento della percentuale di invalidità utile ai fini di causa. Le censure mosse alla perizia da parte attrice con l'odierno ricorso non denunciano ulteriori carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003; Cass. Lav. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. Lav. n. 2151/2004), a fronte della sua esaustività e dalla mancata produzione, anche nella odierna sede della opposizione, di ulteriore documentazione in astratto idonea a modificare le conclusioni espresse dal CTU con la relazione ora ricordata.
4 Del resto, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il Giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non è necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5 (in tal senso, tra le altre, Cassazione Civile, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015 e, più di recente Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018 n. 21504). Pertanto, la domanda deve essere rigettata per insussistenza del requisito sanitario. Spese compensate, atteso il contenuto della decisione, intervenuta senza ulteriori accertamenti peritali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 15923/2024, così decide:
- rigetta il ricorso, risultando la ricorrente invalida nella percentuale del 68% ;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di ctu dell'accertamento tecnico preventivo, in CP_1 considerazione della percentuale di invalidità rilevata e della dichiarazione prodotta in relazione alla condizione reddituale della ricorrente.
Napoli, 23-9-2025 Il giudice dott. Francesco Armato
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