Sentenza 18 ottobre 2006
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/2006, n. 22331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22331 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UFFICIO TERRITORIALE PER IL GOVERNO DI COSENZA, (PREFETTURA) in persona del leg. rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo difende, ope legis;
- ricorrente -
contro
PE IR;
- intimata -
avverso la sentenza n. 534/2002 del Giudice di pace di SCALEA, depositata il 02/09/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 25/05/2006 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni con le quali chiede che la S.C., decidendo con sentenza in Camera di consiglio, accolga il ricorso in epigrafe indicato per manifesta fondatezza dei motivi posti a suo fondamento, cassi con rinvio la sentenza impugnata e condanni parte soccombente al rimborso delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata "secondo equità a norma dell'art. 113 c.p.c., comma 2, così come sostituito dalla L. n. 374 del 1991, art. 21", il Giudice di pace di Scalea, in accoglimento dell'opposizione proposta da VI LI avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Cosenza, per aver emesso assegni bancari senza autorizzazione, ha annullato il provvedimento.
L'Ufficio territoriale del Governo di Cosenza ha proposto ricorso per Cassazione, in base a un motivo.
VI LI non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 138 disp. att. c.p.c., ha concluso per l'accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso l'Ufficio territoriale del Governo di Cosenza lamenta che il Giudice di pace, decidendo la causa secondo equità, è incorso in "violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 comma 12". La censura è fondata, poiché la norma citata dal ricorrente, come modificata dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 99, ha stabilito che "nel giudizio di opposizione a provvedimenti applicativi di sanzioni amministrative davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113 c.p.c., comma 2", sicché è preclusa la possibilità di pronunce adottate secondo equità (cfr., per tutte, Cass. 20 settembre 2004 n. 18853). Accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice - che si designa nel Giudice di pace di Cosenza - cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa al Giudice di pace di Cosenza, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2006