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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
dott.ssa Annachiara Di Paolo Presidente dott.ssa Angela Alborino Giudice rel. est. dott. Davide Visconti Giudice ha pronunziato la seguente:
ORDINANZA nella causa n. 4208/2024 R.G. avente ad oggetto: reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E. del 30.10.2024, pronunciata nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi n. 869/2024 R.G.E. tra:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Casamassima, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Canosa di P. alla Via C. Goldoni n. 12 presso il suo studio;
RECLAMANTE
E
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Masiello, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lavello alla Via G Fortunato n. 174;
RECLAMATO
OSSERVA
In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare come il presente procedimento abbia ad oggetto il reclamo avverso il provvedimento del 30.10.2024, con il quale il giudice dell'esecuzione titolare della procedura di espropriazione presso terzi n. 869/2024 R.G.E. - procedura promossa ad istanza di nei confronti di – “vista la documentazione Parte_1 Controparte_1
allegata dalla quale risulta che la retribuzione corrisposta dal terzo è già gravata da una trattenuta di € 323,70 a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli”, ha sospeso inaudita altera parte l'esecuzione - a seguito della proposizione da parte del debitore esecutato di ricorso in opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione - ed ha fissato per la conferma, modifica o revoca del detto provvedimento l'udienza del
Pagina 1 09/07/2025, assegnando al ricorrente termine perentorio fino all'8/07/2025 per la notifica del ricorso e del decreto alle altri parti.
Con atto di reclamo depositato in data 11.11.2024 ha chiesto la revoca del Parte_1
suddetto provvedimento del 30.10.2024.
Parte reclamante ha contestato l'ordinanza del G.E. ritenendo l'inammissibilità e/o infondatezza dell'istanza di sospensione, per inesistenza dei gravi motivi, giacché né dall'atto di opposizione né dall'esame dell'ordinanza di sospensione si comprende quali siano i gravi motivi ai quali il debitore escusso sarebbe esposto in caso di prosecuzione della procedura espropriativa.
Con memoria di costituzione depositata in data 14.01.2025, si è costituito Controparte_1
diffusamente contestando le avverse allegazioni, ed ha chiesto, il rigetto del reclamo.
Entrambe le parti hanno partecipato con note scritte all'udienza cartolare del 2.04.2025.
Tanto premesso, il reclamo è inammissibile per le ragioni che seguono.
Il legislatore del 1990 ha introdotto un sistema generalizzato di controllo delle misure cautelari, espressamente previsto all'art. 669 terdecies c.p.c.
Tale strumento consente l'immediata verifica della legittimità, sia nel rito che nel merito,
e dell'opportunità della tutela cautelare concessa, mediante un procedimento che segue la struttura dei procedimenti in camera di consiglio.
Il comma 1 dell'art. 669 terdecies c.p.c. dispone: “Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore”.
Dall'esame del testo dell'art. 669 terdecies c.p.c., che fa esclusivamente riferimento alla
“ordinanza", può farsi discendere che non è reclamabile il provvedimento reso inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669 sexies, comma 2, c.p.c. Infatti, l'ordinanza che finalizzerà il procedimento cautelare, idonea ad assorbire il decreto inaudita altera parte, potrà essere oggetto di reclamo.
Invero, la norma da ultimo richiamata dispone: “Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore
a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto”.
Pagina 2 Nel caso di specie, il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 30.10.2024 oggetto di reclamo è un decreto reso ai sensi dell'art. 669 sexies, comma 2, c.p.c., in quanto tale non reclamabile, poiché destinato ad essere assorbito dall'ordinanza che finalizzerà il procedimento cautelare, avverso la quale sarà esperibile il rimedio di cui all'art. 669 terdecies c.p.c.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte reclamante in favore della reclamata, liquidate come in dispositivo, in base al valore della causa (fino ad euro 5.200,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, previsti per i procedimenti cautelari, con esclusione della voce prevista per la fase istruttoria (che non ha avuto luogo) e riduzione al minimo stante la non complessità delle questioni trattate.
Il Collegio, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/12) dà atto che, poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente, la pare reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunziando sul reclamo avverso l'ordinanza del G.E. del 30.10.2024 nella procedura di espropriazione presso terzi n. 869/2024
R.G.E., disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità del reclamo.
CONDANNA la parte reclamante al pagamento in favore della parte Parte_1
reclamata delle spese del presente procedimento di reclamo, che liquida Controparte_1
in euro 655,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre IVA e
C.P.A. come per legge.
Dà atto che, poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente, parte reclamante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Presidente
Dott.ssa Annachiara Di Paolo
Pagina 3
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
dott.ssa Annachiara Di Paolo Presidente dott.ssa Angela Alborino Giudice rel. est. dott. Davide Visconti Giudice ha pronunziato la seguente:
ORDINANZA nella causa n. 4208/2024 R.G. avente ad oggetto: reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E. del 30.10.2024, pronunciata nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi n. 869/2024 R.G.E. tra:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Casamassima, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Canosa di P. alla Via C. Goldoni n. 12 presso il suo studio;
RECLAMANTE
E
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Masiello, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lavello alla Via G Fortunato n. 174;
RECLAMATO
OSSERVA
In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare come il presente procedimento abbia ad oggetto il reclamo avverso il provvedimento del 30.10.2024, con il quale il giudice dell'esecuzione titolare della procedura di espropriazione presso terzi n. 869/2024 R.G.E. - procedura promossa ad istanza di nei confronti di – “vista la documentazione Parte_1 Controparte_1
allegata dalla quale risulta che la retribuzione corrisposta dal terzo è già gravata da una trattenuta di € 323,70 a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli”, ha sospeso inaudita altera parte l'esecuzione - a seguito della proposizione da parte del debitore esecutato di ricorso in opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione - ed ha fissato per la conferma, modifica o revoca del detto provvedimento l'udienza del
Pagina 1 09/07/2025, assegnando al ricorrente termine perentorio fino all'8/07/2025 per la notifica del ricorso e del decreto alle altri parti.
Con atto di reclamo depositato in data 11.11.2024 ha chiesto la revoca del Parte_1
suddetto provvedimento del 30.10.2024.
Parte reclamante ha contestato l'ordinanza del G.E. ritenendo l'inammissibilità e/o infondatezza dell'istanza di sospensione, per inesistenza dei gravi motivi, giacché né dall'atto di opposizione né dall'esame dell'ordinanza di sospensione si comprende quali siano i gravi motivi ai quali il debitore escusso sarebbe esposto in caso di prosecuzione della procedura espropriativa.
Con memoria di costituzione depositata in data 14.01.2025, si è costituito Controparte_1
diffusamente contestando le avverse allegazioni, ed ha chiesto, il rigetto del reclamo.
Entrambe le parti hanno partecipato con note scritte all'udienza cartolare del 2.04.2025.
Tanto premesso, il reclamo è inammissibile per le ragioni che seguono.
Il legislatore del 1990 ha introdotto un sistema generalizzato di controllo delle misure cautelari, espressamente previsto all'art. 669 terdecies c.p.c.
Tale strumento consente l'immediata verifica della legittimità, sia nel rito che nel merito,
e dell'opportunità della tutela cautelare concessa, mediante un procedimento che segue la struttura dei procedimenti in camera di consiglio.
Il comma 1 dell'art. 669 terdecies c.p.c. dispone: “Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore”.
Dall'esame del testo dell'art. 669 terdecies c.p.c., che fa esclusivamente riferimento alla
“ordinanza", può farsi discendere che non è reclamabile il provvedimento reso inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669 sexies, comma 2, c.p.c. Infatti, l'ordinanza che finalizzerà il procedimento cautelare, idonea ad assorbire il decreto inaudita altera parte, potrà essere oggetto di reclamo.
Invero, la norma da ultimo richiamata dispone: “Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore
a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto”.
Pagina 2 Nel caso di specie, il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 30.10.2024 oggetto di reclamo è un decreto reso ai sensi dell'art. 669 sexies, comma 2, c.p.c., in quanto tale non reclamabile, poiché destinato ad essere assorbito dall'ordinanza che finalizzerà il procedimento cautelare, avverso la quale sarà esperibile il rimedio di cui all'art. 669 terdecies c.p.c.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte reclamante in favore della reclamata, liquidate come in dispositivo, in base al valore della causa (fino ad euro 5.200,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, previsti per i procedimenti cautelari, con esclusione della voce prevista per la fase istruttoria (che non ha avuto luogo) e riduzione al minimo stante la non complessità delle questioni trattate.
Il Collegio, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/12) dà atto che, poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente, la pare reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunziando sul reclamo avverso l'ordinanza del G.E. del 30.10.2024 nella procedura di espropriazione presso terzi n. 869/2024
R.G.E., disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità del reclamo.
CONDANNA la parte reclamante al pagamento in favore della parte Parte_1
reclamata delle spese del presente procedimento di reclamo, che liquida Controparte_1
in euro 655,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre IVA e
C.P.A. come per legge.
Dà atto che, poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente, parte reclamante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Presidente
Dott.ssa Annachiara Di Paolo
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