Ordinanza collegiale 24 gennaio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 03/07/2025, n. 13187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13187 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13187/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04776/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4776 del 2024, proposto da
LA RN, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Naccarato, Mario Serio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AB CU, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Verini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 21.2.2024, avente ad oggetto la copertura di 8 posti, poi aumentati a 14, di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione; dei verbali della Terza Commissione e, ove occorra, di quelli della Commissione tecnica; del DM 1° marzo 2024 di trasferimento; del bando pubblicato con nota prot. n. 623 del 19.1.2023.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale: per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 21.2.2024, avente ad oggetto la copertura di 8 posti, poi aumentati a 14, di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dei verbali e delle deliberazioni della Terza Commissione e della Commissione Tecnica; del DM 1° marzo 2024 di trasferimento; del bando pubblicato con nota prot. n. 623 del 19.1.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura e di AB CU, anche come ricorrente incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott.ssa LA RN ha impugnato e chiesto l’annullamento della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 21.2.2024, avente ad oggetto la copertura di 8 posti, poi aumentati a 14, di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione; dei verbali della Terza Commissione e, ove occorra, di quelli della Commissione tecnica; del DM 1° marzo 2024 di trasferimento; del bando pubblicato con nota prot. n. 623 del 19.1.2023.
Con il bando sopra indicato è stata indetta la procedura per il conferimento delle funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, alla quale sono ammessi a presentare domanda i magistrati che abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità; è stato stabilito che la valutazione fosse rimessa alla Terza Commissione sulla scorta del preventivo parere emesso dalla Commissione tecnica istituita dall’art. 12, comma 13 del d.lgs. 160/2006 in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme da parte di ciascun candidato, tali credenziali riferendosi alle attitudini ed al merito.
Segnatamente, è previsto che la predetta Commissione tecnica, secondo le previsioni dell’art. 78 della Circolare n. 13778 del 24.7.2014, proceda alla valutazione dapprima dei provvedimenti giudiziari prodotti dal candidato e, successivamente, dei titoli scientifici, formulando, in esito a tali incombenti, un “ sintetico giudizio e successivamente valuta se la capacità scientifica e di analisi delle norme sia “elevata”, “buona” o “discreta”, distintamente per i provvedimenti giudiziari nel loro complesso e per i titoli scientifici nel loro complesso; infine, tenuto conto anche dei provvedimenti acquisiti a campione, formula un giudizio complessivo di “idoneità” o di “non idoneità” ”.
All’art. 3 del bando si è, inoltre, previsto che “ il magistrato che intenda ottenere il conferimento delle funzioni di legittimità ha l’onere di indicare e produrre, all’atto della domanda, l’autorelazione e la documentazione utile per la valutazione in oggetto ”; si è soggiunto che “ il candidato può, altresì, produrre pubblicazioni scientifiche in numero non superiore a 4, così individuandosi, a specificazione della previsione dell’art. 77, comma 2 della Circolare, il numero massimo di pubblicazioni scientifiche di cui è consentita la produzione nella presente procedura concorsuale ”.
Quanto ai “ parametri ” ed ai “ criteri di valutazione ” della procedura, il CSM ha stabilito, tenuto conto del parere della Commissione tecnica, di riconoscere “ in prima battuta: a) un punteggio per le attitudini non inferiore a 4 ai candidati che hanno conseguito un giudizio complessivo di “elevato” in relazione ai provvedimenti giudiziari ed agli atti equipollenti; b) un punteggio per le attitudini non inferiore a 2 ai candidati che hanno conseguito un giudizio complessivo di “buono” in relazione ai provvedimenti giudiziari ed agli atti equipollenti; c) un punteggio per le attitudini non inferiore ad 1 ai candidati che hanno conseguito un giudizio complessivo di “discreto” in relazione ai provvedimenti giudiziari ed agli atti equipollenti. Solo all’esito della valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme desumibile dai provvedimenti giudiziari, ed espressa sulla base dei punteggi appena specificati, è stato attribuito rilievo alle pubblicazioni valutate dalla Commissione tecnica. In concreto, il suddetto punteggio è stato aumentato fino ad un massimo di 1, diversamente graduato anche in frazione decimale, in base al giudizio (“elevato”, “buono” o “discreto”) ottenuto da ciascun candidato in relazione alle pubblicazioni prodotte e valutate. In sostanza, con tali criteri si è inteso valorizzare, nel rispetto delle direttive fissate dalla circolare, la particolare attitudine a svolgere le funzioni di legittimità espressa innanzi tutto nell’ambito dell’attività giurisdizionale (o in quella equiparata), evitando che al magistrato che abbia conseguito dalla Commissione tecnica un giudizio molto lusinghiero in relazione ai provvedimenti possa essere preferito altro aspirante cui, viceversa, sia stato attribuito un giudizio meno positivo sui provvedimenti ma migliore sui titoli scientifici. Il punteggio complessivo così determinato è, poi, confluito nell’ambito di una valutazione più ampia e complessiva delle attitudini, che ha tenuto conto (…) di tutti gli elementi attitudinali indicati dall’articolo 81, commi 2 e ss. della circolare n. 13778/2014, con conseguente rimodulazione del punteggio medesimo ”.
La ricorrente, attualmente Sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, ha partecipato alla procedura e, in esito all’approvazione della graduatoria, si è classificata al 16° posto (sui 14 banditi in ampliamento numerico) con un punteggio totale di 11,4, preceduta rispettivamente dal dott. AB CU, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, collocatosi al 14° posto, e dal dott. Salvatore Leuzzi, magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, collocatosi al 15° posto, entrambi con un punteggio totale di 11,5.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (D.LGS. 5.04.2006, n. 160) E DELLA CIRCOLARE N. 13778 DEL 24 LUGLIO 2014 E SS.MM.II .”.
In prima battuta, si è censurata “ l’assoluta brevità ed incompletezza della “ricostruzione della esperienza professionale” della ricorrente, nella parte deliberativa corrispondente, e l’elencazione profusa, ma al contempo dispersiva, di alcuni dati assolutamente significativi, semplicemente nella parte deliberativa destinata alle “attività formative e didattiche”, senza riprenderli, anche, ad esempio, proprio nella parte della ricostruzione dell’esperienza professionale (primo paragrafo della delibera) o in quello della valutazione finale (ultimo paragrafo della delibera) denotano l’omessa o non adeguata considerazione di tali elementi nel loro effettivo peso. E così, ad esempio, anche ai fini della necessaria comparazione delle attitudini richieste, per ricoprire le funzioni ad quem, salta particolarmente all’occhio il fatto che inspiegabilmente è stato sottovalutato, per la dott.ssa RN, lo svolgimento ultra-quinquennale delle funzioni requirenti di secondo grado, laddove, invece, per altri, si considera ed enfatizza, quale titolo, l’avere svolto sia funzioni giudicanti che requirenti (ad esempio per il dott. Sturzo) ” (cfr. pag. 7); in particolare, la ricorrente ha stigmatizzato la sottovalutazione di aspetti salienti della propria carriera (“ le varie materie delle quali si è occupata ”; la “ specializzazione nella materia dei reati c/o le cc.dd fasce deboli, in entrambi i gradi di giurisdizione ”; “ lo svolgimento delle funzioni requirenti di secondo grado ”; “ l’esperienza quale esperta formatrice ”; e che “ a differenza di quanto fatto per altro candidato, dott. Mannucci, per la ricorrente non è stato valorizzato quanto emerge dall’autorelazione in ordine ai pareri attitudinali specifici, e precisamente quello reso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo, in data 19.02.2009; in data 24.03.2011(e precedentemente nel 2000; nel 2003; nel 2009) per il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti ”).
2°) “ OMESSA ATTRIBUZIONE ALLA RICORRENTE DEL PUNTEGGIO PER LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ. NON CORRETTA GRADUAZIONE DEL PUNTEGGIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (D.LGS. 5.04.2006, n. 160) E DELLA CIRCOLARE N. 13778 DEL 24 LUGLIO 2014 E SS.MM.II .”.
Con tale motivo la ricorrente ha evidenziato che “ a parità di giudizio per i provvedimenti giudiziari (buono), solo la ricorrente si è pregiata di fornire in valutazione le pubblicazioni richieste, in numero di 4, e di segnalarne altre, ricevendo quindi, come anticipato, il giudizio complessivo, per le produzioni scientifiche, di “discreto””; ha, in particolare, contestato che “il CSM si è discostato dal parere della Commissione tecnica, attribuendo il punteggio aggiuntivo di 1, nella graduazione di 0,5 al dott. CU (pur nell’assenza di pubblicazioni) e, nella graduazione inferiore di 0,4 alla ricorrente la quale, invece, non solo ha ottenuto il pari giudizio di “buono” nei titoli giudiziari, ed avrebbe meritato, come tutti gli altri, in pari situazione, il punteggio di 3,5 ma è in possesso di pubblicazioni scientifiche giudicate dalla Commissione tecnica con “discreto”. Dunque, la dott.ssa RN ha diritto ad un punteggio aggiuntivo, quantificabile quantomeno con 0,2 al pari degli altri candidati con analogo giudizio “discreto” reso dalla Commissione tecnica ” (cfr. pag. 10).
3°) “ DISPARITA’ DI TRATTAMENTO SULLA VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (D.LGS. 5.04.2006, n. 160) E DELLA CIRCOLARE N. 13778 DEL 24 LUGLIO 2014 E SS.MM.II .”.
La ricorrente ha, inoltre, dedotto che vi sarebbe stata una “ valutazione disallineata, illegittima e sproporzionata ” rispetto ad altri candidati (i concorrenti magistrati NE, Pirone) e, in particolare, rispetto al dott. CU (il quale non avrebbe prodotto “ alcuna pubblicazione e ciononostante gli è stato attribuito il punteggio di 3,5 con la medesima valutazione di buono per i provvedimenti giudiziari, ossia 3,5 riconosciuta ai vincitori (Perroni, Pirone e Paternello), i quali però hanno prodotto pubblicazioni scientifiche, e comunque al CU è stato dato un punteggio superiore ai punti 3,4 riconosciuti alla ricorrente ”, cfr. pag. 14), ciò sostanziando un “ evidente discostamento dal parere e dal giudizio della Commissione tecnica, e l’attribuzione di una frazione di punteggio, non dovuta e pari a 0,5, produce una disparità di trattamento, mediante un sostanziale livellamento ed azzeramento degli stessi criteri indicati dalla commissione tecnica ”; ed ulteriormente lamentandosi che “ il maggior punteggio per attitudini di 0,1 ha consentito al dott. CU di prevalere sul profilo della ricorrente con punteggio minore di 3,4, senza considerare il restante mancato riconoscimento alla medesima di altri punti per gli altri titoli (…); che, infatti, non è chiaro, e non è motivato, perché al giudizio di “buono” per i titoli giudiziari del dott. CU corrisponda il punteggio di 3,5, anziché come sarebbe stato giusto, quello di 3 secco o al massimo di 3,2 (mancando le produzioni scientifiche) ” (cfr., ancora, pag. 14).
4°) “ OMESSA VALUTAZIONE DELL’ESERCIZIO DI FUNZIONI DI SECONDO GRADO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (D.LGS. 5.04.2006, n. 160) E DELLA CIRCOLARE N. 13778 DEL 24 LUGLIO 2014 E SS.MM.II .”.
Con tale motivo (erroneamente numerato come “III”), la ricorrente ha ribadito l’omessa considerazione dell’esercizio delle funzioni di secondo grado.
5°) “ OMESSA VALUTAZIONE DI ALTRI TITOLI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (D.LGS. 5.04.2006, n. 160) E DELLA CIRCOLARE N. 13778 DEL 24 LUGLIO 2014 E SS.MM.II .”.
Con tale motivo (erroneamente numerato come “IV”), la ricorrente ha richiamato le credenziali professionali indicate nella propria autorelazione, contestando le valutazioni operate nei confronti di altri candidati (i magistrati Alemi, Monferini e Postiglione).
6°) “ OMESSA VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE DI FORMAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (D.LGS. 5.04.2006, n. 160) E DELLA CIRCOLARE N. 13778 DEL 24 LUGLIO 2014 E SS.MM.II .”.
Con tale motivo (erroneamente numerato come “V”), la ricorrente ha contestato l’inadeguata valutazione degli “ ulteriori elementi attitudinali rilevanti, corrispondenti alla partecipazione all’attività di formazione della Scuola Superiore della Magistratura e la partecipazione ad altre attività didattiche ” (cfr. pag. 21), nella specie apprezzati dal Consiglio Giudiziario Corte di Appello di Palermo.
7°) “ OMESSA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE INTERNAZIONALI E INCONTRI ISTITUZIONALI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (D.LGS. 5.04.2006, n. 160) E DELLA CIRCOLARE N. 13778 DEL 24 LUGLIO 2014 E SS.MM.II .”.
Con tale motivo (erroneamente numerato come “VI”), la ricorrente ha lamentato che “ parimenti omessa è la partecipazione ad attività investigative internazionali e, nello specifico, quella di Collaborazione al Progetto della Commissione Europea. Furto Internazionale di metalli. European Commission Directorate General Home Affairs (Agreement with Yorkshire and Humber People United Against Crime -Police Private Partnership to Tackle Metal Theft-) incarico affidato a seguito di una importante attività di indagine in materia di furto e riciclaggio di rame in gran parte del territorio siciliano, presa ad esempio e confronto con altre indagini analoghe svolte sia a livello nazionale che internazionale. Anno 2014 ” (cfr. pag. 22).
8°) “ SULL’ATTRIBUZIONE AL CONTROINTERESSATO DEL MAGGIOR PUNTEGGIO PER ATTITUDINI E SUL CONFRONTO CON LA RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (D.LGS. 5.04.2006, n. 160) E DELLA CIRCOLARE N. 13778 DEL 24 LUGLIO 2014 E SS.MM.II. ”.
Con tale motivo (erroneamente numerato come “VII”) è stata contestata la valutazione riferita al dott. CU, lamentandosi che “ il CSM avrebbe dovuto esplicitare i sotto punteggi per attitudini distinguendo quello dovuto alle pubblicazioni scientifiche e quello dovuto ai provvedimenti giurisdizionali. Mentre così facendo, non si è in grado di verificare l’esatta applicazione dei criteri di attribuzione del punteggio che lo stesso CSM si è dato, non essendo affatto comprensibile la ragione di un tale scarto di punteggio tra la ricorrente e il controinteressato, partendo da un pari giudizio della commissione tecnica sui provvedimenti giudiziari (“buono”) e considerando che la ricorrente e non il controinteressato vantava pubblicazioni, pure esaminate e valutate dalla commissione tecnica (con discreto) ” (cfr. pag. 24).
In sostanza, la ricorrente ha evidenziato che il punteggio (0,5) assegnato al dott. CU ai sensi dell’art. 84, comma 2 della Circolare n. 13778 del 24.7.2014, tale da condurre al punteggio attitudinale pari a 3,5, “ tenuto conto della comparazione con gli altri aspiranti ”, avrebbe dovuto esigere l’esplicitazione di una motivazione.
Ha, quindi, dedotto, in riferimento al predetto concorrente, l’illegittimità della “ graduazione che ha condotto, per il medesimo, a tale risultato, e dunque all’erroneo punteggio finale 11,5 (3+4,5+0,5+3+0,5. Ove 3,5 è per attitudini) e per la ricorrente all’ingiusto punteggio finale di 11,4 (3+4,5+0,5+3+0,4. Ove 3,4 è per attitudini) ”, contestandosi che “ senza produzioni, chi ha il giudizio di buono, nella stessa graduatoria, viene valutato con 3. Vedasi i dott. Perrone e Salvatore. Trattasi di maggiorazione grazie alla quale il dott. CU supera la ricorrente, alla quale si riconosce + 0,4, con uno scarto, tra i due, perciò, di 0,1, e se ne determina il migliore e decisivo posizionamento in graduatoria, con aggiudicazione del posto in concorso ” (cfr. pagg. 27 – 28).
Si sono costituiti in giudizio il CSM ed il Ministero della Giustizia (6.5.2024), nonché il dott. AB CU (23.6.2024).
Quest’ultimo in data 4.7.2024 ha depositato una memoria a valere, altresì, come ricorso incidentale.
In particolare, ha rimarcato che “ come emerge dalla lettura delle fonti normative citate e applicate correttamente nel verbale di seduta del 21 febbraio 2024, non vi è traccia di quell’automatismo di punteggio invocato più volte dalla ricorrente secondo cui al giudizio “buono” attribuito dalla Commissione Tecnica ai titoli giudiziari prodotti debba corrispondere un punteggio attitudinale pari a 3,5; e che al giudizio “discreto” attribuito dalla Commissione Tecnica alle pubblicazioni scientifiche debba corrispondere un punteggio attitudinale pari a 0,2 ” (cfr. pag. 16); che “ la Commissione ha, quindi, dedicato particolare attenzione all’esigenza di armonizzare i parametri valutativi in rapporto alla specifica natura dei diversi titoli giudiziari prodotti dai candidati ed alle caratteristiche delle funzioni da loro svolte. Il materiale scrutinato, pertanto, è stato esaminato e valutato in stretta aderenza alle peculiarità strutturali e funzionali dei diversi tipi di provvedimento, altro essendo – come è logico ed usuale – lo sviluppo argomentativo e l’approfondimento giurisprudenziale di una sentenza, ed altra la tipologia di apporti desumibili dagli atti prodotti dai candidati che esercitano funzioni requirenti ” (cfr. pagg. 18 – 19).
Ha, quindi, eccepito la legittimità del migliore punteggio complessivo che sulla scorta dei parametri precisati dalla commissione consiliare in esito al parere della Commissione tecnica, nonché della comparazione tra la stessa ricorrente ed il controinteressato in termini di anzianità di servizio, provvedimenti redatti, ampiezza e varietà dell’esperienza professionale, esperienze investigative internazionali ed esercizio delle funzioni requirenti.
Ai fini dell’impugnazione incidentale il dott. CU ha dedotto l’eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste, oltre che per contraddittorietà intrinseca, in relazione alla circostanza che “ nel caso della dott.ssa RN è lo stesso Consiglio ad avere dato atto che il magistrato, al di là del residuale ed assai risalente nel tempo commento all’art. 370 cpp contenuto nel codice Giuffrè 2008, ha prodotto solamente articoli pubblicati sulla rivista “ADMI – Associazione Donne Magistrato Italiane” non censita in ANVUR, quindi posta al di fuori della fascia più bassa tra quelle individuate dall’Agenzia ”; e che, quindi, “ ad essere illegittima è piuttosto l’attribuzione alla ricorrente del medesimo giudizio di “discreto”, attribuito al dott. NE e alla dott.ssa Pirone, pur a fronte di loro produzioni ben più numerose e rilevanti ” (cfr. pag. 47).
A tali rilievi la ricorrente si è opposta nella memoria depositata il 20.12.2024, cui ha replicato il controinteressato con memoria depositata il 2.1.2025.
Con ordinanza collegiale n. 1459 del 24 gennaio 2025 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio in ragione del fatto che “ i motivi di ricorso proposti dalla dott.ssa RN, oltre a censurare “una non giustificata attribuzione del maggior punteggio al controinteressato vincitore”, dott. CU, contestano anche un’asserita “lacunosa e talvolta omissiva valutazione di elementi significativi della propria carriera”; (…) che, qualora queste ultime censure fossero per ipotesi accolte, sorgerebbe in capo al CSM un obbligo di rivalutazione del profilo della ricorrente, con conseguente potenziale incisione non solo della posizione del dott. CU, ma anche eventualmente di quella di ulteriori magistrati collocatisi nella graduatoria finale di cui alla delibera del CSM impugnata in giudizio ”.
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 25 giugno 2025, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche, senza aggiungere elementi di sostanziale novità alle argomentazioni sviluppate nei precedenti scritti; a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va esaminato il ricorso incidentale proposto dal controinteressato, dott. CU, il quale ha contestato che alla luce della risalenza nel tempo di una delle pubblicazioni (“ Codice commentato di procedura penale, art. 370 cod. proc. pen., Giuffrè, 2008 ”) prodotte dalla ricorrente e, soprattutto, in ragione del fatto che gli ulteriori contributi scientifici (“ La riforma del sistema penale del 2017: spunti, riflessioni, possibili soluzioni ”; “ La violenza assistita nel codice rosso: questioni critiche nella prima applicazione della legge 69/2019 ”; “ La violenza sessuale con abuso di autorità ”) sono stati pubblicati sulla rivista “ ADMI – Associazione Donne Magistrato Italiane ”, non censita in ANVUR, non sarebbe potuto spettare – per tali, ultimi, contributi – un giudizio di “discreto”, riconosciuto, altresì, anche ai concorrenti dott. Marco NE e dott.ssa Olga Pirone per pubblicazioni ben più qualificate.
Il Collegio è dell’avviso che il ricorso incidentale debba essere respinto, tenuto conto che il subpunteggio riconosciuto alla ricorrente per la produzione scientifica (0,1), inferiore a quello attribuito ai predetti due concorrenti (0,2) esprime, proprio nel valutato divario, un apprezzamento ponderato che rispecchia le direttive contenute nella relazione introduttiva alle “ modifiche alla Circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie ” (“ sulle pubblicazioni la Commissione tecnica è tenuta a valutare puntualmente il valore scientifico di quanto prodotto, considerando la serietà e l’affidabilità scientifica delle collane o il rilievo nazionale delle riviste giuridiche su cui sono editi i contributi dei candidati, anche avuto riguardo ai criteri ANVUR (art. 78, comma 6) ”) e, conseguenzialmente, la disciplina trasfusa nell’art. 78, comma 6 della stessa Circolare, secondo cui “ la Commissione tecnica è tenuta a valutare il valore scientifico delle pubblicazioni prodotte, la serietà e l’affidabilità scientifica delle collane o il rilievo nazionale delle riviste giuridiche su cui sono editi i contributi dei candidati, anche avuto riguardo ai criteri di classificazione ANVUR ”.
Il ricorso principale è, parimenti, infondato e, pertanto, va respinto.
Non coglie nel segno il primo motivo, con cui si è dedotto il difetto di motivazione, che si sarebbe tradotto in omissioni istruttorie, sull’apprezzamento delle esperienze professionali della ricorrente.
Nel bando si è previsto che “ la Commissione tecnica, secondo le previsioni dell’art. 78 della Circolare, procede alla valutazione dapprima dei provvedimenti giudiziari prodotti dal candidato, poi dei titoli scientifici. Per ciascun provvedimento e titolo la suddetta Commissione formula un sintetico giudizio e successivamente valuta se la capacità scientifica e di analisi delle norme sia “elevata”, “buona” o “discreta”, distintamente per i provvedimenti giudiziari nel loro complesso e per i titoli scientifici nel loro complesso; infine, tenuto conto anche dei provvedimenti acquisiti a campione, formula un giudizio complessivo di “idoneità” o di “non idoneità” ”.
La sintesi è, pertanto, una direttrice operativa che connota l’attività, dapprima, della Commissione tecnica, la quale, appunto, formula un giudizio complessivo di idoneità o non idoneità del candidato, “ tenuto conto anche dei provvedimenti acquisiti a campione ” (art. 78, comma 7 della Circolare); tale giudizio tecnico già costituisce, pertanto, l’espressione di un vaglio sui “ titoli professionali e scientifici prodotti ” dai candidati in conformità al bando, costituente condizione preliminare per la valutazione del candidato da parte del Consiglio (o meglio, della competente commissione), la quale può motivatamente discostarsi, come stabilito dall’art. 12, comma 16 del d.lgs. 160/2006 e dall’art. 81 della Circolare (rubricato “ attitudini ”), in cui è stabilito che “ nella valutazione delle attitudini per il conferimento delle funzioni di consigliere della Corte di Cassazione e sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, si tiene conto del parere espresso dalla Commissione tecnica con riferimento al profilo della capacità scientifica e di analisi delle norme, dal quale è possibile discostarsi con adeguata motivazione ” (comma 1).
Nella specie, nei confronti della ricorrente la Commissione tecnica ha espresso sui provvedimenti giudiziari la seguente valutazione complessiva: “ Valutati nel loro complesso i titoli giudiziari del candidato manifestano una capacità scientifica e di analisi delle norme buona, per la complessità tecnica delle materie affrontate, l’accuratezza nella ricostruzione di quadri normativi spesso frastagliati, la novità di molti problemi, risolti con soluzioni spesso confermate dalla giurisprudenza di legittimità ”; e sulle pubblicazioni è stata espressa la seguente valutazione complessiva: “ Le pubblicazioni prodotte illustrano nell’ambito di una chiara e sintetica esposizione il variegato quadro normativo sostanziale palesando, nel complesso, una discreta capacità scientifica e di analisi delle norme ”.
La Terza Commissione ha, quindi, espresso la seguente valutazione finale: “ i provvedimenti giudiziari spontaneamente prodotti dalla dott.ssa LA RN nella presente procedura, secondo il giudizio della Commissione tecnica, dimostrano una buona capacità scientifica e di analisi delle norme, dimostrata dalla complessità tecnica delle materie affrontate, dall’accuratezza nella ricostruzione di quadri normativi spesso frastagliati, dalla novità di molti problemi, risolti con soluzioni spesso confermate dalla giurisprudenza di legittimità. Con riferimento, poi, alle pubblicazioni prodotte, esse, a giudizio della Commissione tecnica, denotano nel loro complesso, una discreta capacità scientifica e di analisi delle norme, risolvendosi in una chiara e sintetica esposizione del variegato quadro normativo sostanziale di volta in volta esaminato. Tanto premesso, deve rilevarsi che la dott.ssa RN vanta una solida esperienza professionale, protrattasi per oltre vent’anni, nel corso dei quali ha sempre svolto – sia in primo che in secondo grado – funzioni requirenti, occupandosi, presso la Procura di Palermo, dei settori e materie relativi al contrasto alla violenza di genere ed alla tutela delle cc.dd. fasce deboli nonché del settore della criminalità diffusa e, presso la Procura generale di Caltanissetta, di criminalità organizzata, con particolare riferimento ai settori degli stupefacenti, delle estorsioni, degli appalti e dei subappalti (imposizione di manodopera, fornitura di inerti e traffico di rifiuti). Sempre presso la Procura generale ha sviluppato specifica competenza in materia di estradizione e di mandati di arresto europei, nonché in materia di riconoscimenti di sentenze straniere, trasferimenti all’estero e rogatorie internazionali I lusinghieri giudizi espressi sul suo conto in occasione delle valutazioni di professionalità evidenziano che la dott.ssa RN ha sempre dato prova di solide capacità professionali e di assiduo impegno nell’aggiornamento, e tratteggiano il profilo di un magistrato dalla solida preparazione giuridica. La notevole produzione scientifica e le ulteriori, particolarmente intense, esperienze nel settore della formazione (si fa riferimento alle numerosissime esperienze formative e didattiche, come sopra illustrate) arricchiscono il profilo del magistrato. Tenuto conto dei criteri indicati in via generale e della comparazione con gli altri aspiranti, gli elementi rilevanti ai fini della presente procedura, valutati nella loro complessiva portata, consentono di attribuire alla dott.ssa LA RN un punteggio attitudinale pari a 3,4. Alla dott.ssa LA RN sono, pertanto, attribuiti: 3,4 punti per le attitudini (A), 4,5 punti per il merito (B), ulteriormente aumentati di 0,5 ai sensi dell’art. 84 comma 2 (B) e 3 punti per anzianità, per complessivi punti 11,4 ”.
Senza contare che nell’impugnata deliberazione si precisato che, “ considerata la natura concorsuale del presente procedimento, le indicate opzioni valutative in ordine alle attitudini sono state necessariamente improntate a percorsi comparativi tra i profili dei diversi aspiranti, sicché le singole valutazioni di punteggio assegnate a ciascun candidato devono leggersi quale frutto dell’indispensabile ricorso alla comparazione di costui con tutti gli altri e come limitate alla presente procedura, avuto riguardo al posto messo a concorso. V’è da rilevare, ulteriormente, che il lavoro di analisi dei variegati percorsi professionali, della documentazione in atti, e la stessa elaborazione, di seguito riportata, di profili sintetici dei candidati, sono stati particolarmente complessi, atteso che le domande inizialmente presentate risultavano in numero di 60 e che molti fra gli aspiranti hanno ottenuto il punteggio massimo in relazione ai punteggi relativi al merito ed all’anzianità ”: il che esclude, in radice, una possibile disparità di trattamento tra i concorrenti.
Va, quindi, evidenziata l’osmosi valutativa tra la Commissione tecnica e la Terza Commissione: la prima esprime un parere che – come si legge nella deliberazione impugnata – “ è condizione preliminare per la valutazione che il Consiglio deve compiere e, al contempo, costituisce uno degli elementi che confluiscono nel più ampio parametro delle “attitudini”. In particolare, oltre al parere della Commissione tecnica sulla capacità scientifica e di analisi delle norme, “costituiscono elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario – come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione della professionalità – avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari, relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall’interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, a quelli acquisiti a campione, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale ” (art. 81, comma 2)”.
La completezza motivazionale insita nel giudizio finale, associata alla piena condivisione della preliminare valutazione della Commissione Tecnica, depongono, quindi, per l’infondatezza degli assunti dedotti con il primo motivo.
Possono, poi, essere esaminati in modo congiunto, per affinità tematica, il secondo e terzo motivo, anche questi da respingere.
Si è detto, in riferimento al rigetto del ricorso incidentale, che il subpunteggio assegnato alla ricorrente per le pubblicazioni scientifiche, inferiore a quello di altri concorrenti (dott. NE; dott.ssa Pirone), trova fondamento nella previsione del bando di concorso (ove si è stabilito, per le “ pubblicazione di monografie, note o articoli su riviste giuridiche ”, di “ indicare le pubblicazioni scientifiche precisando, ove possibile, la classificazione delle riviste secondo i criteri ANVUR ”), e ciò in piena sintonìa con l’art. 81, comma 4 della Circolare (“ all’esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, anche avuto riguardo ai criteri di classificazione ANVUR ”).
Cosicché, il rilievo fondato sulla circostanza che “ ai candidati con giudizio di “discreto” (come la ricorrente) per le pubblicazioni da parte della Commissione tecnica sia stato attribuito il punteggio di 0,2 ” (cfr. pag. 11) è da ritenersi irrilevante ai fini del decidere, non essendo stato affatto previsto dalle regole della selezione che il medesimo giudizio dovesse comportare il medesimo subpunteggio, che, all’opposto, la Terza Commissione ha ragionevolmente ponderato alla luce della deteriore collocazione editoriale della rivista sulla quale la ricorrente ha pubblicato ben 3 dei 4 contributi scientifici prodotti.
Per le medesime ragioni, non è neppure fondatamente sostenibile l’assunto secondo cui “ l’impegno sul campo scientifico non è stato doverosamente e correttamente apprezzato e ciò ha condotto, nella valutazione attitudinale complessiva - che, delle pubblicazioni, ove presenti, deve tener conto - e nella comparazione con gli altri concorrenti, alla prevalenza del CU ” (cfr. pag. 9), non essendo stato assegnato alcun punteggio per pubblicazioni che, evidentemente, il controinteressato non ha prodotto in sede di partecipazione.
Sono, altresì, infondati il quarto, quinto, sesto e settimo e ottavo (secondo il ridefinito ordine del Collegio) motivo, anch’essi caratterizzati da comunanza tematica.
Nella relazione introduttiva alle modifiche apportate alla Circolare n. 13778 del 24.7.2014 si è sottolineato che “ costituisce altresì una novità l’acquisizione, in occasione delle procedure (…) per il conferimento delle funzioni di legittimità di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei provvedimenti estratti a campione. Tale adempimento istruttorio, già previsto in occasione delle periodiche valutazioni di professionalità, è diretto ad una più approfondita e completa valutazione delle capacità professionali degli aspiranti, quali emergono dal concreto e quotidiano esercizio della giurisdizione e non solo da un limitato numero di provvedimenti selezionati dall’aspirante ed allegati alla domanda ”.
L’art. 81, comma 2 prevede, in particolare, che “ costituiscono elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario – come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione di professionalità – avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari, relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall’interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale ”.
Dunque, a sostanziare il giudizio di prevalenza tra i candidati è il concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e la qualità del lavoro giudiziario: elementi che, espressamente, integrano il fondamento valutativo dei candidati secondo un rapporto di forze che vede, di converso, cedevole la rilevanza delle pubblicazioni scientifiche: ossia, per intendersi, ciò che la ricorrente ha sostenuto dover costituire il discrimine che avrebbe dovuto condurre ad un posizionamento migliore del controinteressato.
Ma tale assunto è smentito dalla piana analisi delle previsioni che regolano la procedura oggetto del contendere.
Anzitutto, perché l’art. 81, comma 3 stabilisce che (solo e soltanto) “ all’esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, anche avuto riguardo ai criteri di classificazione ANVUR ”; e, in seconda battuta, va rimarcato che nell’adozione (preventiva) dei criteri finalizzati a valutare i candidati, la Commissione consiliare ha deciso che “ quanto alle pubblicazioni, la loro valutazione quali indicatori di capacità scientifica e di analisi delle norme, secondo la graduazione indicata dalla circolare (elevata, buona, discreta), è stata ritenuta funzionale a corroborare una valutazione di idoneità il cui baricentro è stato in ogni caso collocato nell’analisi dei provvedimenti (o atti equiparati) spontaneamente prodotti dal candidato ” (cfr. verbale del 21.2.2024).
Pertanto, è sui parametri espressamente qualificati come significativi dal comma 1 dell’art. 81 (da integrare con la previsione di cui al successivo comma 2, secondo cui “ costituiscono altresì elementi attitudinali significativi per la funzione di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione qualificate e positive esperienze di coordinamento e di cooperazione internazionale ”) che dev’essere fondata la comparazione tra i candidati.
Il che è proprio ciò che, nella specie, è avvenuto.
Infatti, la Commissione consiliare ha fissato “ a) un punteggio per le attitudini non inferiore a 4 ai candidati che hanno conseguito un giudizio complessivo di “elevato” in relazione ai provvedimenti giudiziari ed agli atti equipollenti; b) un punteggio per le attitudini non inferiore a 2 ai candidati che hanno conseguito un giudizio complessivo di “buono” in relazione ai provvedimenti giudiziari ed agli atti equipollenti; c) un punteggio per le attitudini non inferiore ad 1 ai candidati che hanno conseguito un giudizio complessivo di “discreto” in relazione ai provvedimenti giudiziari ed agli atti equipollenti ”.
Venendo, quindi, al confronto tra la ricorrente ed il controinteressato, si è registrato:
a) con riferimento alla ricostruzione dell’esperienza professionale:
- che la dott.ssa RN è stata nominata con DM 23.12.1997 e ha conseguito la VI valutazione di professionalità con decorrenza dal 23.12.2021; dal 30.9.1999 al 5.3.2018 ha svolto le funzioni di Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo; e dal 6.3.2018 svolge le funzioni di Sostituto Procuratore Generale della Procura Generale presso la Corte di appello di Caltanissetta;
- che il dott. AB CU, invece, è stato nominato con DM 11.4.1995 e con delibera del 24.1.2024 ha conseguito la VII valutazione di professionalità con decorrenza dal 11.4.2023: ha svolto le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti dal 31.10.1996 e, dall’11.4.2011, svolge le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale de L’Aquila;
b) con riferimento agli atti e provvedimenti redatti dal magistrato che evidenzino impegno ricostruttivo e metodologico:
- che la ricorrente ha prodotto 5 provvedimenti in esito al cui esame “ la Commissione tecnica ha espresso sui predetti provvedimenti giudiziari la seguente valutazione complessiva: “Valutati nel loro complesso i titoli giudiziari del candidato manifestano una capacità scientifica e di analisi delle norme buona, per la complessità tecnica delle materie affrontate, l’accuratezza nella ricostruzione di quadri normativi spesso frastagliati, la novità di molti problemi, risolti con soluzioni spesso confermate dalla giurisprudenza di legittimità ”;
- che il dott. CU ha, parimenti, depositato 5 provvedimenti in esito al cui esame “ la Commissione tecnica ha espresso sui predetti provvedimenti giudiziari e atti assimilati la seguente valutazione complessiva: “I provvedimenti giudiziari spontaneamente prodotti palesano, nel loro complesso, una buona capacità scientifica e di analisi delle norme, in considerazione della capacità di sintesi, pur nella completezza delle analisi compiute con impegno ricostruttivo su questioni di fatto particolarmente complesse ”;
c) con riguardo all’apprezzamento delle esperienze professionali, il CSM ha evidenziato di aver “ ritenuto di indirizzare la Commissione su alcuni aspetti nodali per il corretto esercizio delle funzioni di legittimità, tra cui la sintesi e la completezza dell’analisi compiuta, la novità, la complessità e la difficoltà delle questioni interpretative poste, l’impegno ricostruttivo sulle questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonché la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti ed emerse nel corso del procedimento (art. 78, comma 4) ”.
Una indicazione generale che concorre all’analisi dei giudizi finali espressi sulla ricorrente e sul controinteressato.
Si è, sopra, riportato il giudizio riguardante la ricorrente, basato su una “ solida esperienza professionale, protrattasi per oltre vent’anni, nel corso dei quali ha sempre svolto – sia in primo che in secondo grado – funzioni requirenti, occupandosi, presso la Procura di Palermo, dei settori e materie relativi al contrasto alla violenza di genere ed alla tutela delle cc.dd. fasce deboli nonché del settore della criminalità diffusa e, presso la Procura generale di Caltanissetta, di criminalità organizzata, con particolare riferimento ai settori degli stupefacenti, delle estorsioni, degli appalti e dei subappalti (imposizione di manodopera, fornitura di inerti e traffico di rifiuti) ”; esperienze integrate da “ specifica competenza in materia di estradizione e di mandati di arresto europei, nonché in materia di riconoscimenti di sentenze straniere, trasferimenti all’estero e rogatorie internazionali ”.
Il dott. CU ha riportato il seguente giudizio finale: “ i provvedimenti giudiziari spontaneamente prodotti dal dott. AB CU nella presente procedura, secondo il condivisibile giudizio della Commissione tecnica, palesano, nel loro complesso, una buona capacità scientifica e di analisi delle norme, in considerazione della capacità di sintesi, pur nella completezza delle analisi compiute con impegno ricostruttivo su questioni di fatto particolarmente complesse. L’aspirante non ha prodotto pubblicazioni scientifiche. Tanto premesso, deve rilevarsi che il dott. CU ha svolto per oltre 25 anni funzioni requirenti di primo grado, in due uffici giudiziari diversi (come detto, Rieti e L’Aquila), con un’applicazione presso l’Ufficio di Procura Generale (sia a Roma sia a Palermo) nell’anno 2006. Il candidato ha maturato, altresì, presso l’Ufficio requirente di L’Aquila, una significativa esperienza nel corso dell’assegnazione, per un decennio, alla locale Direzione Distrettuale Antimafia. I giudizi espressi nei suoi riguardi in occasione delle valutazioni di professionalità sono stati sempre positivi e ciò offre riscontro alla positiva valutazione espressa dalla Commissione tecnica, innanzi richiamata. Le ulteriori esperienze acquisite dal magistrato in carriera, quale relatore in diversi convegni e seminari di studio e docente in ambito universitario, completano, del resto, il profilo dell’aspirante. Per tutte queste ragioni, gli elementi rilevanti ai fini della presente procedura, unitariamente considerati, consentono di attribuire al dott. CU un punteggio attitudinale pari a 3,5, tenuto conto della comparazione con gli altri aspiranti. Al dott. AB CU sono, pertanto, attribuiti: 3,5 punti per le attitudini (A), 4,5 punti per il merito (B), ulteriormente aumentati di 0,5 ai sensi dell’art. 84 comma 2 (B) e 3 punti per anzianità, per complessivi punti 11,5 ”.
d) quanto al “merito”, la Commissione consiliare ha richiamato l’applicazione del “ criterio previsto dall’art. 84, comma 1 della Circolare, che attribuisce un punteggio progressivo in ragione del numero di anni di positivo esercizio delle funzioni giudiziarie (anche se discontinui), così da poter tenere in adeguato conto la consistenza dell’esperienza giudiziale maturata ”, soggiungendo che “ in particolare, sono stati attribuiti – fino ad un massimo di 4,5 punti – punti 0,25 per ogni anno di positivo esercizio di funzioni di merito effettivamente svolte, aumentati a punti 0,30 per ogni anno intero di positivo ed effettivo esercizio di funzioni di secondo grado e di Magistrato addetto all’ufficio del Massimario e del Ruolo, ovvero a punti 0,35 per ogni anno intero di positivo ed effettivo esercizio di funzioni di magistrato addetto allo stesso ufficio ed applicato alle sezioni della Corte di Cassazione. Nell’ambito dei singoli profili, in corrispondenza del paragrafo relativo al “merito”, è stato indicato che “il magistrato ha svolto un numero di anni di positivo ed effettivo esercizio di funzioni giurisdizionali tale da attribuirgli, complessivamente, e tenuto conto delle disposizioni della circolare, il punteggio di 4,5,” ottenendo così il punteggio massimo previsto ”. Sia la ricorrente che il controinteressato hanno riportato il medesimo punteggio.
A consuntivo di quanto emerso dalla comparazione, il Collegio evidenzia che si tratta, perciò, di due pregevoli profili professionali: la lievissima differenza di punteggio (0,1), rivelatasi, nondimeno, decisiva ai fini del posizionamento migliore del controinteressato (14° posto) rispetto alla ricorrente (16° posto), è ascrivibile alla ritenuta prevalenza del dott. CU in tema di attitudini, ragionevolmente riconducibili ad una maggiore anzianità di servizio (2 anni in più della ricorrente) che, quantunque valutata in egual misura rispetto alla stessa ricorrente (3 punti ad entrambi) ha, però, determinato un divario di esercizio delle funzioni requirenti, vale a dire quelle in cui rientra la funzione messa a concorso (“ le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione ”, cfr. art. 1 della Circolare): 25 anni vantati dal dott. CU che, sebbene svolte in primo grado, delineano un’esperienza maggiore della dott.ssa RN, la quale ha svolto per poco più di 20 anni le medesime funzioni, anche in appello.
La lievità del margine, quindi, è anche il risultato del fatto che alla ricorrente è stato assegnato un (giusto) punteggio per le pubblicazioni, laddove il controinteressato non aveva fatto proprio valere questa prerogativa.
Una comparazione che, ad avviso del Collegio, non contraddice, ma piuttosto conferma, l’applicazione del criterio guida eletto dal CSM, ossia che “ per quanto riguarda la valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita mediante il positivo esercizio dell’attività giudiziaria, tale finalità è perseguita, in particolare, mediante alcuni strumenti per il cui più puntuale esame si rimanda al seguito della relazione: a) l’acquisizione, ai fini della valutazione comparativa, dei provvedimenti estratti a campione secondo le modalità che saranno specificate nei singoli bandi; b) la previsione di criteri maggiormente puntuali per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme sia con riferimento ai provvedimenti giudiziari prodotti (da valutarsi, a cura della Commissione tecnica dapprima rispetto ai titoli scientifici) sia con riferimento ai titoli scientifici, nella cui valutazione si avrà riguardo anche ai criteri di classificazione dell’ANVUR ”; e, da ultimo – parametro cui deve ritenersi imputabile il migliore posizionamento in graduatoria del controinteressato – “ c) la previsione di punteggi di merito parametrati: da un lato, agli anni di effettivo e positivo svolgimento di funzioni di merito, con una lieve differenziazione, per i soli concorsi per il conferimento delle funzioni di legittimità di consigliere e sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, del punteggio di merito annualmente attribuibile in considerazione delle diverse funzioni svolte; dall’altro lato, alla collocazione in epoca recente di tale effettivo e positivo svolgimento delle funzioni giudiziarie ”.
In conclusione, vanno respinti sia il ricorso incidentale, sia il ricorso principale.
Si ravvisano i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:
- respinge il ricorso incidentale;
- respinge il ricorso principale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO