Improcedibile
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/02/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00872/2025REG.PROV.COLL.
N. 07385/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7385 del 2024, proposto da RO Picano, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Formia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di TI (sezione prima) n. 120, pubblicata il 13 febbraio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Formia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 il consigliere Marina Perrelli, udito l’avvocato Luca Scipione e preso atto che l'avvocato Maurizio Danza ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso, integrato da motivi aggiunti, perché “la ricorrente lamenta, sostanzialmente, attraverso l’impugnazione degli atti di macro-organizzazione dell’ente, che hanno determinato l’accorpamento del Corpo di Polizia municipale con altri Servizi, la lesione delle proprie funzioni di comandante che non potrebbero più esplicarsi pienamente come allorquando il Corpo di Polizia era inquadrato entro l’organizzazione comunale in modo autonomo” , con conseguente giurisdizione del G.O. in funzione di giudice del lavoro.
1.2. L’appellante deduce la violazione degli artt. 7 e 35 c.p.a. per erronea declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario per avere erroneamente ritenuto il giudice di primo grado che la stessa lamentasse un demansionamento, senza far facesse valere l’interesse legittimo al corretto esercizio del potere di organizzazione del Corpo di Polizia Locale alla cui direzione era preposta quale Dirigente-Comandante, nonostante avesse formulato specifiche doglianze in ordine all’interferenza e alla commistione fra le funzioni di polizia e quelle di amministrazioni attiva che la riorganizzazione della struttura ha determinato.
2. Il Comune di Formia si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell’appello.
3. All’udienza camerale del 30 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. L’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
4.1. Con dichiarazione, depositata il 24 gennaio 2025, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione poiché il Comune di Formia con la deliberazione di Giunta n. 128 del 4 luglio 2024 ha approvato il nuovo assetto organizzativo dell’ente, rideterminando completamente l’assetto degli uffici con la creazione di otto settori. Ne discende, pertanto, che con l’attuazione del nuovo assetto organizzativo la deliberazione di Giunta n. 135 del 31 maggio 2022, atto presupposto di tutti i provvedimenti impugnati, ha esaurito la propria efficacia con la conseguenza che nessuna utilità potrebbe derivare all’appellante dall’accoglimento della domanda caducatoria, azionata con il ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al T.ar. per il Lazio cui il Consiglio di Stato avrebbe dovuto rimettere la questione, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., in ipotesi di accoglimento dell’appello.
5. Le spese di lite possono essere compensate, attesa la definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO