Articolo 489 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 488Articolo 490
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9 ottobre 2010
Art. 489. Equipaggio mercantile imbarcato su unita' requisite iscritte nel naviglio dello Stato 1. Per gli equipaggi delle navi requisite che sono inscritte nel naviglio ausiliario si applicano le norme relative alla Marina militare in tempo di guerra.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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