Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5126/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5126/2024, promossa con ricorso depositato il 06/12/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Federica Sessa
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
domiciliato in Lugano (CH), Via Tomaso Rodari n. 6 con l'Avv. Alan Breda
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Arcisate (VA), in data 26 luglio 2008 (anno 2008, atto n. 10, parte II, serie A)
separati consensualmente con verbale in data 04.12.2013, omologato con decreto del
Tribunale di Varese depositato il 10.01.2014
con il seguente figlio minorenne:
nato a [...] il [...]. Persona_1
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I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 06.12.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) l'affidamento del figlio minore sarà condiviso ex art. 337 ter c.c., in modo da consentire ad entrambi i genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione preferenziale di (residenza Persona_1
privilegiata) presso la madre, secondo i tempi di visita e le modalità della presenza del figlio minore presso ciascun genitore come regolamentati nel concordato Piano Genitoriale (doc. 6), cui le parti si riportano integralmente e qui da intendersi integralmente trascritto quale parte integrante e sostanziale delle condizioni, e per l'effetto disporre in senso conforme in ordine alla cura, istruzione ed educazione del minore;
2) a decorrere dalla data di deposito dell'odierno ricorso, il signor Parte_2
verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma
[...] pari a € 850,00 mensili (comprensivo delle spese ordinarie pro quota per baby sitter), da versarsi anticipatamente entro il giorno 1° di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente UBS intestato alla signora Parte_1
il predetto importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat ai sensi di legge.
Le parti concordano sin d'ora che il suddetto importo di € 850,00 mensili verrà corrisposto, immodificato nel suo ammontare (salvo rivalutazione Istat), dal signor a titolo di contributo al mantenimento anche in caso/dopo la Pt_2
cessazione delle spese per il servizio di babysitting;
3) le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio - come individuate e disciplinate dalle Linee Guida approvate dal Tribunale di Varese il 01.02.2018, con espressa esclusione delle spese di baby sitter che le parti considerano concordemente come ordinarie - saranno a carico di entrambi i genitori per la quota pari al 50% ciascuno, con onere in capo alle stesse di rispettare la disciplina ivi indicata, soprattutto in punto ai tempi e alle modalità di rimborso;
4) le parti concordano che l'assegno unico universale (legge italiana) e/o l'assegno familiare (legge svizzera) per il figlio a carico sarà sempre erogato e pagina2 di 4 percepito interamente solo dal (richiedente) genitore collocatario, con espressa rinuncia della quota parte del 50% da parte del signor il quale si obbliga Pt_2 sin d'ora a fornire prontamente i dati e firmare la relativa richiesta nei suddetti termini e a non presentare futura domanda per ricevere la propria quota parte dell'assegno.
5) il genitore non collocatario dovrà portare un modello educativo della prole responsabile e che preveda decisioni che tutelino e garantiscano la corretta e sana crescita psico-fisica del minore;
dovrà evitare di criticare e ridicolizzare le decisioni e le azioni del genitore collocatario;
non dovrà strumentalizzare in alcun modo il figlio per trasmettere all'altro genitore messaggi ostili in forma indiretta e, infine, dovrà interessarsi personalmente e responsabilmente delle questioni che riguardano il minore (rendimento scolastico, partecipazione ai gruppi scolastici genitoriali, problematiche sanitarie e psico-sociali di crescita del figlio, ecc.);
6) allorché il signor sarà Parte_2
assente/impossibilitato/indisponibile – in tutto o in parte - a stare personalmente con il figlio durante i suoi fine settimana di visita e/o durante le vacanze estive e invernali di sua spettanza, egli dovrà darne espressa comunicazione con congruo anticipo al genitore collocatario in modo che il minore trascorra quei giorni con la madre o, solo su accordo delle parti, con la nonna paterna;
7) il minore avrà il diritto di essere educato e cresciuto secondo il progetto e i mezzi educativi dei genitori, che non dovranno essere vanificati da terzi soggetti,
i quali ultimi dovranno attenersi alle disposizioni dei genitori loro indicate in relazione a e dovranno astenersi dall'ostacolare, denigrare, Persona_1
esprimere giudizi negativi o offensivi, muovere ingiuste accuse nei confronti della figura genitoriale materna, tanto meno in presenza del minore;
8) le parti, allo stato, sono economicamente autosufficienti, non sono privi di mezzi adeguati né impossibilitati a procurarseli per motivi oggettivi ed entrambi intrattengono stabili convivenze di fatto, per cui alle vigenti condizioni non si ritiene debbano essere riconosciuti assegni divorzili né debbano essere formulate altre pretese economiche;
per le stesse predette ragioni le parti ritengono che il pagina3 di 4 concordato contributo al mantenimento in favore del figlio sia congruo rispetto ai relativi odierni redditi dichiarati.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
26.07.2008, in Arcisate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arcisate (anno 2008, atto n. 10, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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