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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4679 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'MB Presidente dott. EL Magliulo Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6000 dell'anno 2018, avverso la sentenza n.
5290/2018, resa dal Tribunale di Napoli e pubblicata in data 29.05.2018
TRA
, e Parte_1 Parte_2
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t,
[...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Filograsso Fabio (C.F.
) e UE EL (C.F. C.F._1 C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Quagliata, sito
Napoli, Piazza Garibaldi n.80, come da procura in atti;
-
Appellanti-
CONTRO
TE (già ) (C.F. CP_2 Controparte_3
), con sede in Torino, Piazza San Carlo, 156, in persona del suo P.IVA_1
legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco di Torrepadula
IC (CF ) elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio del difensore Piazza Santa Maria Degli Angeli a Pizzofalcone, n.1,
Napoli, come da procura in atti;
-appellata/appellante incidentale -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado di giudizio:
Con atto di citazione notificato in data 18.7.2013, la ditta , Parte_1
in persona dell'omonimo titolare, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il al fine di ottenere l'accoglimento delle Controparte_3
seguenti conclusioni:
“1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, delle condizioni generali del contratto di conto corrente ordinario n. 0027/13646 con apertura di credito, intestati alla ditta individuale oggetto Parte_1
del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1182 D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese relativamente a tutti i predetti rapporti;
2. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 14182 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del
1993, dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto di conto corrente ordinario n. 0027/13646 con apertura di credito, intestati alla ditta individuale , oggetto del rapporto tra le parti del presente Parte_1
giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto a carico del correntista e, per l'effetto, DICHIARARE l'inefficacia della capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
3. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, in relazione ai predetti rapporti degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;
4. ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346,
2697 e 14182 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D.
Lgs. n. 385 del 1993, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
5. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
6.
ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo
Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con
l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 14192 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
7. DETERMINARE, nell'ipotesi di apertura di credito ancora in essere, il saldo "ricalcolato" alla data dell'accertamento peritale (come da CTP o CTU), CONDANNANDO la convenuta ad CP_4
attenersi per il prosieguo del rapporto alle nullità parziali rilevate;
mentre
DETERMINARE e CONDANNARE, nell'ipotesi di revoca o chiusura dell'apertura di credito, la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori
e maggior danno (derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito), in favore dell'odierno istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale;
8. ACCERTARE e DICHIARARE, riguardo la cambiale agraria n. 15014572, di rientrare nelle provvidenze di cui al DM 04.01.2013 n. 168 emanato dal Ministero per le
Politiche Agricole e Forestali e recentissima moratoria ABI "Accordo per il credito 2013" sottoscritta il 1° Luglio 2013 e, per l'effetto, rinviare l'incasso delle rate del finanziamento di natura agraria n. 05/000/0051646946 per il periodo massimo di ventiquattro mesi, in conformità a quanto previsto dal
DM 04.01.2013 n. 168 emanato dal Ministero per le Politiche Agricole e
Forestali; o, in via gradata per il caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, ordinare al Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di applicare il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario;
9. ACCERTARE e
DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale d'interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
10. CONDANNARE in ogni caso il
[...]
al pagamento delle spese e competenze di Controparte_5
giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari".
A sostegno della propria pretesa parte attrice deduceva che, in data
08.02.2000, aveva acceso, presso la filiale di Foggia del il Controparte_3
conto corrente ordinario con apertura di credito n. 0027/13646 ancora attivo alla data del 31.12.12 e che, a causa dell'applicazione indebita di interessi, commissione di massimo scoperto, nonché della loro illegittima capitalizzazione trimestrale, aveva maturato il diritto al ricalcolo delle poste dare- avere con l'istituto di credito con richiesta di condanna della controparte, in caso di chiusura del conto alla ripetizione delle somme indebitamente incassate. Si costituiva l'istituto di credito convenuto, il quale preliminarmente chiedeva chiamarsi in causa e Parte_3 [...]
, in qualità di fideiussori, Controparte_6
spiegando domanda riconvenzionale di condanna nei confronti dell'attore e dei fideiussori al pagamento della somma a debito del correntista risultante dall'ultimo estratto conto pari ad euro 23.939,70, oltre interessi di mora, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e la Parte_2
, i Controparte_7
quali si opponevano alla domanda avanzata dall'istituto di credito e ne chiedevano il rigetto.
Espletata l'attività istruttoria e precisate dalle parti le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 8915/2018, pubblicata in data
29.05.2018, così provvedeva:
“-1. In accoglimento solo parziale della domanda attorea, accerta e dichiara
debitore del per i rapporti di cui Parte_1 Controparte_3
in motivazione, della somma di euro 7.612,74, oltre interessi come contrattualmente pattuiti dalla notifica della missiva di revoca (missiva del
22.07.13);
2. Condanna per l'effetto, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale. al pagamento in favore del Parte_1
per i rapporti di cui in motivazione della somma di Controparte_3
euro 7.612,74, oltre interessi come contrattualmente pattuiti dalla notifica della missiva di revoca (missiva del 22.07.13);
3. Dichiara inammissibile per difetto di interesse la domanda formulata da di Parte_1
sospensione del pagamento per il periodo di 24 mesi dalla richiesta
(18.02.13) del finanziamento 150114826 acceso con la banca convenuta in data 30.12.11; 4. In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal nei confronti di e Controparte_3 Parte_2
condanna Controparte_7
questi ultimi al pagamento in favore del primo della somma di euro
19.464,83, oltre interessi contrattualmente pattuiti dalla messa in mora
(22.07.13);
5. Compensa per 2/3 le spese di lite tra e il Parte_1
e pone in capo a la restante parte Controparte_3 Parte_1
che si liquida in euro 1.611,16 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge;
6. Condanna Controparte_7
[...] Controparte_7
al pagamento, in favore del delle spese del
[...] Controparte_3
presente giudizio che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge;
7. Pone le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti per 1/3 in capo a
, per 1/3 in capo al e per 1/3 in capo Parte_1 Controparte_3
a e Parte_2 Controparte_7
”.
[...]
Secondo grado di giudizio:
Con atto di citazione notificato in data 3.12.2018, la ditta , Parte_1
e la Parte_2 Controparte_7
proponevano appello avverso la predetta
[...]
sentenza sulla base di quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello, eccepivano la violazione del principio iura novit curia nella parte in cui, il Tribunale, rilevata la mancata produzione dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi (ex lg. 108/96), ha ritenuto di non procedere all'accertamento in ordine alla pretesa usurarietà dei tassi di interesse convenuti nel contratto di apertura di credito.
Con il secondo motivo di gravame, censuravano la pronuncia gravata deducendone l'erroneità nella parte in cui il Tribunale si è conformato alle conclusioni cui è pervenuto il CTU in relazione alla prescrizione decennale delle rimesse solutorie. In particolare, secondo gli appellanti i calcoli effettuati dal consulente d'ufficio non sarebbero esatti atteso che lo stesso non avrebbe provveduto ad escludere le competenze ripetibili dopo aver rideterminato il saldo contabile del rapporto all'esito dei ricalcoli effettuati secondo i criteri indicati dallo stesso Giudice e non avrebbe individuato le suddette competenze.
Con il terzo motivo di gravame, si dolevano della errata qualificazione giuridica del rapporto di garanzia. A detta degli istanti, invero, il Tribunale avrebbe errato nel qualificare il rapporto di garanzia come contratto autonomo e non come fideiussione, posto che “L'art. 7 nella parte in cui prevede l'impegno del fideiussore a pagare immediatamente non configura una garanzia autonoma, astratta rispetto all'obbligazione principale, poiché non prevede che le eccezioni pertinenti al rapporto principale siano sic et simpliciter irrilevanti nei rapporti tra garante e creditore”.
In ultimo, eccepivano la nullità del predetto contratto di fideiussione in quanto contenente clausole conformi allo schema ABI dichiarato dalla Banca
d'Italia anticoncorrenziale.
Si costituiva in giudizio l'appellata la quale, Controparte_5
nell'opporsi all'avverso dedotto, spiegava appello incidentale sulla base di un unico motivo, deducendo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile l'azione di ripetizione nonostante il conto corrente fosse ancora aperto al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Respingere
l'appello proposto, perché inammissibile in rito, infondato nel merito e, comunque, da rigettare. 2) Per l'effetto, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le domande proposte dalla ditta Parte_1
, dal sig. e dalla
[...] Parte_2 [...] nei confronti della Controparte_7
Banca. 3) Annullare e/o revocare e/o modificare e/o dichiarare nulla e/o inefficace la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione sollevata dalla Banca. 4) Per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione. 5) Condannare gli appellanti al pagamento delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, anche ai sensi degli artt.
92 e 96 c.p.c., oltre accessori di legge.”
All'udienza celebrata in data 17.04.2025 le parti precisavano le definitive conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va esclusa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. eccepita dall'Istituto di credito, in considerazione del fatto che, secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Dall'esame dell'atto di appello, è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che gli appellanti hanno inteso impugnare e, soprattutto, quali siano le ragioni, anche se taluni passaggi argomentativi risultino assai scarni per come appresso in motivazione, che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione impugnata.
2. Anche l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. - eccepita dalla e rimarcata in comparsa conclusionale- deve essere CP_4
esclusa, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto. Secondo la norma in questione, infatti, il giudice d'appello è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Se
l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza, secondo la previsione di cui all'art. 348 ter c.p.c. La disposizione prevede quindi che la dichiarazione d'inammissibilità avvenga non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c..
Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che ha seguito l'ordinario iter processuale, appare chiaro come il filtro dell'inammissibilità sia stato già chiaramente superato positivamente dal Giudicante, essendo quindi la causa meritevole di essere scrutinata nel merito.
3. Ciò premesso, per le ragioni di seguito esposte, l'appello è solo parzialmente fondato.
3.1. Con riguardo al primo motivo di gravame deve ritenersi che la mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali, per attestare i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dovere di acquisirne diretta conoscenza. La Cassazione, con ordinanza n. 21427/2024, cui si presta adesione, ha affermato che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicati sulla G.U., con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, “pur non avendo forza di legge vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. Civ” (contra Cass 26525/2024 secondo cui l'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996 -sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato- non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere).
Tuttavia, occorre rimarcare che è principio consolidato quello secondo cui colui che agisce in giudizio deducendo l'applicazione di un tasso di interesse usurario ha l'onere di allegare ed indicare in maniera specifica i modi, tempi e la misura del superamento del cd. Tasso soglia nella fattispecie concreta dedotta in giudizio.
Rileva la Corte che, nel caso di specie, gli appellanti si sono limitati a dedurre in tema di usura soltanto che “solo considerando gli elementi dichiarati in contratto (tasso nominale, tasso di mora e commissioni di massimo scoperto) il tasso soglia dell'epoca (1° trimestre 2000) pari al 13,77% sia stato superato ab origine”.
E' evidente che non solo il motivo di appello non chiarisce le modalità concrete del superamento del tasso soglia di riferimento e non individua specificamente la consistenza delle voci richiamate, ma si fonda sull'errato presupposto secondo cui il rispetto del tasso soglia-usura vada verificato sommando il tasso nominale, il tasso di mora e la commissione di massimo scoperto, la cui cumulabilità, invece, deve essere in tal senso esclusa, atteso che, come noto, si tratta di voci soggette ad autonoma valutazione di usurarietà. Inoltre, la mera allegazione di una perizia di parte non può di per sé costituire prova esclusiva o sufficiente della invocata usura e, in ogni caso,
è errata la sommatoria delle indicate voci a tal fine.
E', dunque, infondato il primo motivo di appello come proposto in tema di usura.
3.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame in merito alla prescrizione decennale delle rimesse solutorie.
Osserva la Corte che la censura degli appellanti, secondo cui “il CTU non avrebbe provveduto ad escludere le competenze ripetibili dopo aver rideterminato il saldo contabile del rapporto all'esito dei ricalcoli effettuati secondo i criteri indicati dallo stesso Giudice”, non può essere accolta, posto che essa risulta smentita dalla mera lettura della relazione peritale in atti, da cui emerge che il consulente d'ufficio nominato in primo grado ha provveduto ad escludere le poste in questione relative al decennio anteriore all'introduzione della lite in seguito alla rideterminazione del saldo contabile, da lui ricalcolato secondo la metodologia indicata in perizia con omissione delle voci illegittimamente addebitate (cfr. consulenza tecnica d'ufficio, pag. 21, tavola di lavoro n. 2) e con individuazione delle rimesse ripetibili dal cliente da espungere poiché annotate in conto nel periodo anteriore al 18.07.20003 in risposta al quesito peritale n.7.
2.3. Merita, invece, accoglimento, il motivo di terzo motivo di gravame con cui gli istanti hanno censurato la qualificazione del rapporto fra la
[...]
, e l'istituto di credito, come Controparte_7 Parte_2
contratto autonomo di garanzia.
Con la sentenza a sezioni unite n. 3947 del 2010, la Cassazione ha chiarito che: a) il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale;
b) la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, indipendentemente dall'inadempimento colpevole del debitore principale, mentre nella fideiussione, connotata dall'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale;
c)
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Pertanto, il contratto autonomo di garanzia si caratterizza per l'assenza dell'accessorietà rispetto alla prestazione del contratto principale, propria della fideiussione e, in particolare, per l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 cod. civ., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, e la rinuncia ad opporre eccezioni da parte del garante che, dopo il pagamento, abbia agito in regresso, laddove la normale accessorietà della garanzia fideiussoria comporta per il garante l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, per consentire al debitore di potersi opporre al pagamento in presenza di eccezioni da far valere nei confronti del creditore" (Cass. 15 ottobre 2019, n.
25914; Cass., n. 25914/19, cit.; Cass., n. 16213/18).
Tanto premesso in diritto, deve ritenersi che la garanzia dedotta in giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, non possa essere ricondotta alla categoria delle garanzie autonome, atteso che la sola previsione di una clausola “a prima richiesta” non è idonea a qualificarlo come tale (Cass. n. 5478 del 2024).
Per qualificare un contratto di garanzia quale contratto autonomo di garanzia, oltre alla clausola di pagamento a prima richiesta, occorrono altri indici che attestino la volontà delle parti di rendere l'obbligazione di garanzia autonoma rispetto all'obbligazione garantita ed insensibile alle vicende di questa. Ed anzi, il mancato inserimento di una clausola “senza eccezioni” depone prima facie nel senso opposto, risultando il rapporto strettamente legato all'obbligazione garantita. Nell'ipotesi in esame, attribuendo valenza maggiore ai seguenti indici: a) l'uso ripetuto e costante dei termini fideiussione e fideiussore;
b) l'assenza di esplicita rinuncia alla facoltà di proporre eccezioni ovvero dell'esclusione della facoltà di proporre eccezioni;
c) il preciso rimando all'obbligazione del garantito e a quanto da questi dovuto per capitale, interessi, spese e ogni altro accessorio;
d) il carattere gratuito della garanzia prestata, deve concludersi nel senso che ricorra una fideiussione e non una garanzia autonoma.
Data l'accessorietà fra il detto rapporto e quello principale e, dunque, la volontà di addivenire alla stipula di una garanzia fideiussoria, ne consegue che i garanti sono tenuti a corrispondere all'istituto bancario quanto dovuto dal debitore principale e, più precisamente, il minore importo di Euro
7.612,74, in luogo dell'importo di Euro 19.464,63 di cui alla sentenza gravata, oltre interessi contrattualmente pattuiti a partire dal 22.07.13, data della messa in mora.
2.4. Non merita accoglimento l'ultimo motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno lamentato la nullità delle fideiussioni in questione in quanto violative della normativa antitrust (legge n. 287/1990), deducendo che le relative clausole riproducessero lo schema predisposto dall'ABI, già censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2005. Per quanto attiene al necessario profilo dell'onere della prova delle suddette nullità, che ricade sugli odierni appellanti, la giurisprudenza della Suprema
Corte ha più volte affermato il principio secondo cui la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce nel periodo di interesse prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione.
Nel caso di specie, le parti istanti non hanno depositato in giudizio né lo schema ABI contestato né il provvedimento della Banca d'Italia invocato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c., mancando dunque di provare la conformità della garanzia prestata allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002 (per il principio per cui la nullità del contratto di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziale non può essere dichiarata, né d'ufficio, né su eccezione di parte, ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della
Banca d'Italia ed il modello ABI, vedi, tra tante, Cass. civ., 15.11.2024, n.
30383; Cass. civ., 8.1.2025, n. 416; Cass. civ.,13.1.2025, n. 863). Inoltre, gli appellanti non hanno effettuato alcun riferimento intorno alla tipologia di accordo o intesa cui afferiva il cartello, né sui riflessi, nel caso di specie, dello stesso sull'assunzione dell'obbligazione fideiussoria.
3. Anche l'appello incidentale risulta infondato. Ed invero, la ha CP_4
dedotto, con un unico motivo di gravame, l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice di primo grado ha dichiarato ammissibile l'azione di ripetizione del cliente pur rilevando che il conto era ancora aperto alla data dell'istaurazione del giudizio.
In tema di contratti bancari ed azione per la ripetizione di somme addebitate illegittimamente, se da un lato la chiusura del conto corrente costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito, dall'altro, la domanda di ripetizione è ammissibile anche se il rapporto bancario in contestazione è stato chiuso in corso di causa come avvenuto pacificamente nel caso di specie in data 31.08.2014, prima della concessione dei termini ex art 183 sesto comma cpc nel giudizio di primo grado. Ricorre, quindi, la suddetta condizione da stimarsi al momento della decisione della causa.
In definitiva, va accolto soltanto l'appello principale limitatamente al terzo motivo di gravame e, per l'effetto, in riforma parziale della impugnata sentenza, i fideiussori vanno condannati al pagamento, in favore della CP_4
appellata, della minor somma di Euro 7.612,74, in luogo dell'importo di
Euro 19.464,63, oltre interessi convenzionali dal 22.07.13 al soddisfo. Va rigettato l'appello incidentale per quanto sopra illustrato.
4. Spese di lite.
La riforma della sentenza appellata con riguardo al rapporto tra fideiussori e determina l'automatica caducazione del capo della sentenza appellata CP_4
concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) e impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt.
n. 14633/12 e n. 18837/10). Risultando ridimensionate in maniera considerevole le originarie domande proposte dalla si ritiene di CP_4
compensare le spese del doppio grado nella misura di 2/3, ponendo la restante quota di 1/3 in capo ai fideiussori Controparte_7
, in solido tra loro.
[...] Parte_2
La relativa liquidazione è effettuata, per intero, come da dispositivo che segue, in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M.
n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. 33482/2022, Cass. civ., Sez.
Unite), tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione, per il giudizio di appello, della fase istruttoria in quanto non svolta. Quanto al rapporto tra debitore principale ed Parte_1 CP_5
, il rigetto sia dell'appello principale proposto dal , sia di
[...] Pt_1
quello incidentale proposto dalla consente la sola regolamentazione CP_4
delle spese di secondo grado, che si ritiene di compensare tra le predette parti stante l'esito sfavorevole di entrambe le impugnazioni.
Restano ferme e si confermano le spese di Ctu poste dal primo giudice per
1/3 in capo a , per 1/3 in capo a Parte_1 Parte_2
e , e per 1/3 Controparte_7 Controparte_7
in capo ad Controparte_5
Deve darsi atto che, a norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228/2012, essendo stato respinto sia l'appello proposto da , sia quello proposto dalla Parte_1
ricorrono i presupposti per il versamento a carico delle predette parti CP_4
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale limitatamente al terzo motivo di gravame proposto dalla Controparte_7
e da e, per l'effetto,
[...] Parte_2
condanna la Controparte_7
e al pagamento, in favore di
[...] Parte_2
, con vincolo solidale tra loro, della somma di Euro Controparte_5
7.612,74, oltre interessi di mora contrattualmente previsti dal 22.07.13 al soddisfo;
a) Rigetta l'appello principale proposto dal e quello Parte_1
incidentale proposto da , in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t.; b) Compensa per 2/3 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra
, Controparte_7
ed e condanna, in Parte_2 Controparte_5
solido tra loro, la Controparte_7
e al pagamento della
[...] Parte_2
restante parte di dette spese, che si liquidano, per intero, quanto al primo grado in Euro 5077,00 a titolo di compenso professionale e, quanto al secondo grado, in Euro 4888,00, a titolo di compenso professionale, oltre su dette spese il rimborso forfettario, IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA, come per legge;
c) Compensa per intero le spese di secondo grado tra e Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_5
d) Conferma nel resto la sentenza appellata;
e) Dà atto che a norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento a carico di Parte_1
, nonché di di ulteriore importo a titolo di
[...] Controparte_5
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 18.09.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il
Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia
D'MB
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'MB Presidente dott. EL Magliulo Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6000 dell'anno 2018, avverso la sentenza n.
5290/2018, resa dal Tribunale di Napoli e pubblicata in data 29.05.2018
TRA
, e Parte_1 Parte_2
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t,
[...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Filograsso Fabio (C.F.
) e UE EL (C.F. C.F._1 C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Quagliata, sito
Napoli, Piazza Garibaldi n.80, come da procura in atti;
-
Appellanti-
CONTRO
TE (già ) (C.F. CP_2 Controparte_3
), con sede in Torino, Piazza San Carlo, 156, in persona del suo P.IVA_1
legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco di Torrepadula
IC (CF ) elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio del difensore Piazza Santa Maria Degli Angeli a Pizzofalcone, n.1,
Napoli, come da procura in atti;
-appellata/appellante incidentale -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado di giudizio:
Con atto di citazione notificato in data 18.7.2013, la ditta , Parte_1
in persona dell'omonimo titolare, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il al fine di ottenere l'accoglimento delle Controparte_3
seguenti conclusioni:
“1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, delle condizioni generali del contratto di conto corrente ordinario n. 0027/13646 con apertura di credito, intestati alla ditta individuale oggetto Parte_1
del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1182 D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese relativamente a tutti i predetti rapporti;
2. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 14182 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del
1993, dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto di conto corrente ordinario n. 0027/13646 con apertura di credito, intestati alla ditta individuale , oggetto del rapporto tra le parti del presente Parte_1
giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto a carico del correntista e, per l'effetto, DICHIARARE l'inefficacia della capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
3. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, in relazione ai predetti rapporti degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;
4. ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346,
2697 e 14182 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D.
Lgs. n. 385 del 1993, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
5. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
6.
ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo
Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con
l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 14192 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
7. DETERMINARE, nell'ipotesi di apertura di credito ancora in essere, il saldo "ricalcolato" alla data dell'accertamento peritale (come da CTP o CTU), CONDANNANDO la convenuta ad CP_4
attenersi per il prosieguo del rapporto alle nullità parziali rilevate;
mentre
DETERMINARE e CONDANNARE, nell'ipotesi di revoca o chiusura dell'apertura di credito, la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori
e maggior danno (derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito), in favore dell'odierno istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale;
8. ACCERTARE e DICHIARARE, riguardo la cambiale agraria n. 15014572, di rientrare nelle provvidenze di cui al DM 04.01.2013 n. 168 emanato dal Ministero per le
Politiche Agricole e Forestali e recentissima moratoria ABI "Accordo per il credito 2013" sottoscritta il 1° Luglio 2013 e, per l'effetto, rinviare l'incasso delle rate del finanziamento di natura agraria n. 05/000/0051646946 per il periodo massimo di ventiquattro mesi, in conformità a quanto previsto dal
DM 04.01.2013 n. 168 emanato dal Ministero per le Politiche Agricole e
Forestali; o, in via gradata per il caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, ordinare al Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di applicare il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario;
9. ACCERTARE e
DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale d'interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
10. CONDANNARE in ogni caso il
[...]
al pagamento delle spese e competenze di Controparte_5
giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari".
A sostegno della propria pretesa parte attrice deduceva che, in data
08.02.2000, aveva acceso, presso la filiale di Foggia del il Controparte_3
conto corrente ordinario con apertura di credito n. 0027/13646 ancora attivo alla data del 31.12.12 e che, a causa dell'applicazione indebita di interessi, commissione di massimo scoperto, nonché della loro illegittima capitalizzazione trimestrale, aveva maturato il diritto al ricalcolo delle poste dare- avere con l'istituto di credito con richiesta di condanna della controparte, in caso di chiusura del conto alla ripetizione delle somme indebitamente incassate. Si costituiva l'istituto di credito convenuto, il quale preliminarmente chiedeva chiamarsi in causa e Parte_3 [...]
, in qualità di fideiussori, Controparte_6
spiegando domanda riconvenzionale di condanna nei confronti dell'attore e dei fideiussori al pagamento della somma a debito del correntista risultante dall'ultimo estratto conto pari ad euro 23.939,70, oltre interessi di mora, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e la Parte_2
, i Controparte_7
quali si opponevano alla domanda avanzata dall'istituto di credito e ne chiedevano il rigetto.
Espletata l'attività istruttoria e precisate dalle parti le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 8915/2018, pubblicata in data
29.05.2018, così provvedeva:
“-1. In accoglimento solo parziale della domanda attorea, accerta e dichiara
debitore del per i rapporti di cui Parte_1 Controparte_3
in motivazione, della somma di euro 7.612,74, oltre interessi come contrattualmente pattuiti dalla notifica della missiva di revoca (missiva del
22.07.13);
2. Condanna per l'effetto, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale. al pagamento in favore del Parte_1
per i rapporti di cui in motivazione della somma di Controparte_3
euro 7.612,74, oltre interessi come contrattualmente pattuiti dalla notifica della missiva di revoca (missiva del 22.07.13);
3. Dichiara inammissibile per difetto di interesse la domanda formulata da di Parte_1
sospensione del pagamento per il periodo di 24 mesi dalla richiesta
(18.02.13) del finanziamento 150114826 acceso con la banca convenuta in data 30.12.11; 4. In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal nei confronti di e Controparte_3 Parte_2
condanna Controparte_7
questi ultimi al pagamento in favore del primo della somma di euro
19.464,83, oltre interessi contrattualmente pattuiti dalla messa in mora
(22.07.13);
5. Compensa per 2/3 le spese di lite tra e il Parte_1
e pone in capo a la restante parte Controparte_3 Parte_1
che si liquida in euro 1.611,16 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge;
6. Condanna Controparte_7
[...] Controparte_7
al pagamento, in favore del delle spese del
[...] Controparte_3
presente giudizio che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge;
7. Pone le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti per 1/3 in capo a
, per 1/3 in capo al e per 1/3 in capo Parte_1 Controparte_3
a e Parte_2 Controparte_7
”.
[...]
Secondo grado di giudizio:
Con atto di citazione notificato in data 3.12.2018, la ditta , Parte_1
e la Parte_2 Controparte_7
proponevano appello avverso la predetta
[...]
sentenza sulla base di quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello, eccepivano la violazione del principio iura novit curia nella parte in cui, il Tribunale, rilevata la mancata produzione dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi (ex lg. 108/96), ha ritenuto di non procedere all'accertamento in ordine alla pretesa usurarietà dei tassi di interesse convenuti nel contratto di apertura di credito.
Con il secondo motivo di gravame, censuravano la pronuncia gravata deducendone l'erroneità nella parte in cui il Tribunale si è conformato alle conclusioni cui è pervenuto il CTU in relazione alla prescrizione decennale delle rimesse solutorie. In particolare, secondo gli appellanti i calcoli effettuati dal consulente d'ufficio non sarebbero esatti atteso che lo stesso non avrebbe provveduto ad escludere le competenze ripetibili dopo aver rideterminato il saldo contabile del rapporto all'esito dei ricalcoli effettuati secondo i criteri indicati dallo stesso Giudice e non avrebbe individuato le suddette competenze.
Con il terzo motivo di gravame, si dolevano della errata qualificazione giuridica del rapporto di garanzia. A detta degli istanti, invero, il Tribunale avrebbe errato nel qualificare il rapporto di garanzia come contratto autonomo e non come fideiussione, posto che “L'art. 7 nella parte in cui prevede l'impegno del fideiussore a pagare immediatamente non configura una garanzia autonoma, astratta rispetto all'obbligazione principale, poiché non prevede che le eccezioni pertinenti al rapporto principale siano sic et simpliciter irrilevanti nei rapporti tra garante e creditore”.
In ultimo, eccepivano la nullità del predetto contratto di fideiussione in quanto contenente clausole conformi allo schema ABI dichiarato dalla Banca
d'Italia anticoncorrenziale.
Si costituiva in giudizio l'appellata la quale, Controparte_5
nell'opporsi all'avverso dedotto, spiegava appello incidentale sulla base di un unico motivo, deducendo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile l'azione di ripetizione nonostante il conto corrente fosse ancora aperto al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Respingere
l'appello proposto, perché inammissibile in rito, infondato nel merito e, comunque, da rigettare. 2) Per l'effetto, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le domande proposte dalla ditta Parte_1
, dal sig. e dalla
[...] Parte_2 [...] nei confronti della Controparte_7
Banca. 3) Annullare e/o revocare e/o modificare e/o dichiarare nulla e/o inefficace la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione sollevata dalla Banca. 4) Per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione. 5) Condannare gli appellanti al pagamento delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, anche ai sensi degli artt.
92 e 96 c.p.c., oltre accessori di legge.”
All'udienza celebrata in data 17.04.2025 le parti precisavano le definitive conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va esclusa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. eccepita dall'Istituto di credito, in considerazione del fatto che, secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Dall'esame dell'atto di appello, è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che gli appellanti hanno inteso impugnare e, soprattutto, quali siano le ragioni, anche se taluni passaggi argomentativi risultino assai scarni per come appresso in motivazione, che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione impugnata.
2. Anche l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. - eccepita dalla e rimarcata in comparsa conclusionale- deve essere CP_4
esclusa, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto. Secondo la norma in questione, infatti, il giudice d'appello è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Se
l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza, secondo la previsione di cui all'art. 348 ter c.p.c. La disposizione prevede quindi che la dichiarazione d'inammissibilità avvenga non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c..
Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che ha seguito l'ordinario iter processuale, appare chiaro come il filtro dell'inammissibilità sia stato già chiaramente superato positivamente dal Giudicante, essendo quindi la causa meritevole di essere scrutinata nel merito.
3. Ciò premesso, per le ragioni di seguito esposte, l'appello è solo parzialmente fondato.
3.1. Con riguardo al primo motivo di gravame deve ritenersi che la mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali, per attestare i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dovere di acquisirne diretta conoscenza. La Cassazione, con ordinanza n. 21427/2024, cui si presta adesione, ha affermato che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicati sulla G.U., con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, “pur non avendo forza di legge vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. Civ” (contra Cass 26525/2024 secondo cui l'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996 -sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato- non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere).
Tuttavia, occorre rimarcare che è principio consolidato quello secondo cui colui che agisce in giudizio deducendo l'applicazione di un tasso di interesse usurario ha l'onere di allegare ed indicare in maniera specifica i modi, tempi e la misura del superamento del cd. Tasso soglia nella fattispecie concreta dedotta in giudizio.
Rileva la Corte che, nel caso di specie, gli appellanti si sono limitati a dedurre in tema di usura soltanto che “solo considerando gli elementi dichiarati in contratto (tasso nominale, tasso di mora e commissioni di massimo scoperto) il tasso soglia dell'epoca (1° trimestre 2000) pari al 13,77% sia stato superato ab origine”.
E' evidente che non solo il motivo di appello non chiarisce le modalità concrete del superamento del tasso soglia di riferimento e non individua specificamente la consistenza delle voci richiamate, ma si fonda sull'errato presupposto secondo cui il rispetto del tasso soglia-usura vada verificato sommando il tasso nominale, il tasso di mora e la commissione di massimo scoperto, la cui cumulabilità, invece, deve essere in tal senso esclusa, atteso che, come noto, si tratta di voci soggette ad autonoma valutazione di usurarietà. Inoltre, la mera allegazione di una perizia di parte non può di per sé costituire prova esclusiva o sufficiente della invocata usura e, in ogni caso,
è errata la sommatoria delle indicate voci a tal fine.
E', dunque, infondato il primo motivo di appello come proposto in tema di usura.
3.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame in merito alla prescrizione decennale delle rimesse solutorie.
Osserva la Corte che la censura degli appellanti, secondo cui “il CTU non avrebbe provveduto ad escludere le competenze ripetibili dopo aver rideterminato il saldo contabile del rapporto all'esito dei ricalcoli effettuati secondo i criteri indicati dallo stesso Giudice”, non può essere accolta, posto che essa risulta smentita dalla mera lettura della relazione peritale in atti, da cui emerge che il consulente d'ufficio nominato in primo grado ha provveduto ad escludere le poste in questione relative al decennio anteriore all'introduzione della lite in seguito alla rideterminazione del saldo contabile, da lui ricalcolato secondo la metodologia indicata in perizia con omissione delle voci illegittimamente addebitate (cfr. consulenza tecnica d'ufficio, pag. 21, tavola di lavoro n. 2) e con individuazione delle rimesse ripetibili dal cliente da espungere poiché annotate in conto nel periodo anteriore al 18.07.20003 in risposta al quesito peritale n.7.
2.3. Merita, invece, accoglimento, il motivo di terzo motivo di gravame con cui gli istanti hanno censurato la qualificazione del rapporto fra la
[...]
, e l'istituto di credito, come Controparte_7 Parte_2
contratto autonomo di garanzia.
Con la sentenza a sezioni unite n. 3947 del 2010, la Cassazione ha chiarito che: a) il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale;
b) la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, indipendentemente dall'inadempimento colpevole del debitore principale, mentre nella fideiussione, connotata dall'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale;
c)
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Pertanto, il contratto autonomo di garanzia si caratterizza per l'assenza dell'accessorietà rispetto alla prestazione del contratto principale, propria della fideiussione e, in particolare, per l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 cod. civ., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, e la rinuncia ad opporre eccezioni da parte del garante che, dopo il pagamento, abbia agito in regresso, laddove la normale accessorietà della garanzia fideiussoria comporta per il garante l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, per consentire al debitore di potersi opporre al pagamento in presenza di eccezioni da far valere nei confronti del creditore" (Cass. 15 ottobre 2019, n.
25914; Cass., n. 25914/19, cit.; Cass., n. 16213/18).
Tanto premesso in diritto, deve ritenersi che la garanzia dedotta in giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, non possa essere ricondotta alla categoria delle garanzie autonome, atteso che la sola previsione di una clausola “a prima richiesta” non è idonea a qualificarlo come tale (Cass. n. 5478 del 2024).
Per qualificare un contratto di garanzia quale contratto autonomo di garanzia, oltre alla clausola di pagamento a prima richiesta, occorrono altri indici che attestino la volontà delle parti di rendere l'obbligazione di garanzia autonoma rispetto all'obbligazione garantita ed insensibile alle vicende di questa. Ed anzi, il mancato inserimento di una clausola “senza eccezioni” depone prima facie nel senso opposto, risultando il rapporto strettamente legato all'obbligazione garantita. Nell'ipotesi in esame, attribuendo valenza maggiore ai seguenti indici: a) l'uso ripetuto e costante dei termini fideiussione e fideiussore;
b) l'assenza di esplicita rinuncia alla facoltà di proporre eccezioni ovvero dell'esclusione della facoltà di proporre eccezioni;
c) il preciso rimando all'obbligazione del garantito e a quanto da questi dovuto per capitale, interessi, spese e ogni altro accessorio;
d) il carattere gratuito della garanzia prestata, deve concludersi nel senso che ricorra una fideiussione e non una garanzia autonoma.
Data l'accessorietà fra il detto rapporto e quello principale e, dunque, la volontà di addivenire alla stipula di una garanzia fideiussoria, ne consegue che i garanti sono tenuti a corrispondere all'istituto bancario quanto dovuto dal debitore principale e, più precisamente, il minore importo di Euro
7.612,74, in luogo dell'importo di Euro 19.464,63 di cui alla sentenza gravata, oltre interessi contrattualmente pattuiti a partire dal 22.07.13, data della messa in mora.
2.4. Non merita accoglimento l'ultimo motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno lamentato la nullità delle fideiussioni in questione in quanto violative della normativa antitrust (legge n. 287/1990), deducendo che le relative clausole riproducessero lo schema predisposto dall'ABI, già censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2005. Per quanto attiene al necessario profilo dell'onere della prova delle suddette nullità, che ricade sugli odierni appellanti, la giurisprudenza della Suprema
Corte ha più volte affermato il principio secondo cui la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce nel periodo di interesse prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione.
Nel caso di specie, le parti istanti non hanno depositato in giudizio né lo schema ABI contestato né il provvedimento della Banca d'Italia invocato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c., mancando dunque di provare la conformità della garanzia prestata allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002 (per il principio per cui la nullità del contratto di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziale non può essere dichiarata, né d'ufficio, né su eccezione di parte, ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della
Banca d'Italia ed il modello ABI, vedi, tra tante, Cass. civ., 15.11.2024, n.
30383; Cass. civ., 8.1.2025, n. 416; Cass. civ.,13.1.2025, n. 863). Inoltre, gli appellanti non hanno effettuato alcun riferimento intorno alla tipologia di accordo o intesa cui afferiva il cartello, né sui riflessi, nel caso di specie, dello stesso sull'assunzione dell'obbligazione fideiussoria.
3. Anche l'appello incidentale risulta infondato. Ed invero, la ha CP_4
dedotto, con un unico motivo di gravame, l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice di primo grado ha dichiarato ammissibile l'azione di ripetizione del cliente pur rilevando che il conto era ancora aperto alla data dell'istaurazione del giudizio.
In tema di contratti bancari ed azione per la ripetizione di somme addebitate illegittimamente, se da un lato la chiusura del conto corrente costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito, dall'altro, la domanda di ripetizione è ammissibile anche se il rapporto bancario in contestazione è stato chiuso in corso di causa come avvenuto pacificamente nel caso di specie in data 31.08.2014, prima della concessione dei termini ex art 183 sesto comma cpc nel giudizio di primo grado. Ricorre, quindi, la suddetta condizione da stimarsi al momento della decisione della causa.
In definitiva, va accolto soltanto l'appello principale limitatamente al terzo motivo di gravame e, per l'effetto, in riforma parziale della impugnata sentenza, i fideiussori vanno condannati al pagamento, in favore della CP_4
appellata, della minor somma di Euro 7.612,74, in luogo dell'importo di
Euro 19.464,63, oltre interessi convenzionali dal 22.07.13 al soddisfo. Va rigettato l'appello incidentale per quanto sopra illustrato.
4. Spese di lite.
La riforma della sentenza appellata con riguardo al rapporto tra fideiussori e determina l'automatica caducazione del capo della sentenza appellata CP_4
concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) e impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt.
n. 14633/12 e n. 18837/10). Risultando ridimensionate in maniera considerevole le originarie domande proposte dalla si ritiene di CP_4
compensare le spese del doppio grado nella misura di 2/3, ponendo la restante quota di 1/3 in capo ai fideiussori Controparte_7
, in solido tra loro.
[...] Parte_2
La relativa liquidazione è effettuata, per intero, come da dispositivo che segue, in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M.
n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. 33482/2022, Cass. civ., Sez.
Unite), tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione, per il giudizio di appello, della fase istruttoria in quanto non svolta. Quanto al rapporto tra debitore principale ed Parte_1 CP_5
, il rigetto sia dell'appello principale proposto dal , sia di
[...] Pt_1
quello incidentale proposto dalla consente la sola regolamentazione CP_4
delle spese di secondo grado, che si ritiene di compensare tra le predette parti stante l'esito sfavorevole di entrambe le impugnazioni.
Restano ferme e si confermano le spese di Ctu poste dal primo giudice per
1/3 in capo a , per 1/3 in capo a Parte_1 Parte_2
e , e per 1/3 Controparte_7 Controparte_7
in capo ad Controparte_5
Deve darsi atto che, a norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228/2012, essendo stato respinto sia l'appello proposto da , sia quello proposto dalla Parte_1
ricorrono i presupposti per il versamento a carico delle predette parti CP_4
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale limitatamente al terzo motivo di gravame proposto dalla Controparte_7
e da e, per l'effetto,
[...] Parte_2
condanna la Controparte_7
e al pagamento, in favore di
[...] Parte_2
, con vincolo solidale tra loro, della somma di Euro Controparte_5
7.612,74, oltre interessi di mora contrattualmente previsti dal 22.07.13 al soddisfo;
a) Rigetta l'appello principale proposto dal e quello Parte_1
incidentale proposto da , in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t.; b) Compensa per 2/3 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra
, Controparte_7
ed e condanna, in Parte_2 Controparte_5
solido tra loro, la Controparte_7
e al pagamento della
[...] Parte_2
restante parte di dette spese, che si liquidano, per intero, quanto al primo grado in Euro 5077,00 a titolo di compenso professionale e, quanto al secondo grado, in Euro 4888,00, a titolo di compenso professionale, oltre su dette spese il rimborso forfettario, IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA, come per legge;
c) Compensa per intero le spese di secondo grado tra e Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_5
d) Conferma nel resto la sentenza appellata;
e) Dà atto che a norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento a carico di Parte_1
, nonché di di ulteriore importo a titolo di
[...] Controparte_5
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 18.09.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il
Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia
D'MB