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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1315/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 15 aprile 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte ricorrente: l'avv. Daniela Bovetti;
- per parte resistente: l'avv. Tamara Corazza Shirely in sostituzione dell'avv. Valentino
Durante e dell'avv. Fabio Sebastiano.;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 03/04/2025.
Il procuratore di parte resistente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 04/04/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, deduzioni e allegazioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 1315/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1315/2024 R.G.A.C. promossa da:
(CF. ), Parte_1 C.F._1
CF. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Bovetti del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pistoia, P.zza G. Civinini n. 5, giusta procura in atti;
- parte ricorrente - contro
(p.iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1
anche disgiuntamente, dall'avv. Valentino Durante del Foro di Pistoia e dall'avv. Fabio
Sebastiano del Foro di Vicenza, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Vicenza, Via Cengio n. 15, giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
In punto: responsabilità civile ex art. 2053 c.c.-.
Conclusioni di parte resistente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in 03/04/2025:
“Voglia, in accoglimento del presente ricorso:
- accertare e dichiarare la responsabilità della per i fatti dedotti Controparte_2
2 R.G. 1315/2024 in causa come accertati e descritti all'esito del procedimento di istruzione preventiva
Tribunale di Pistoia RG.2461/2023 e per l'effetto,
- condannare la convenuta ad eseguire tutti Controparte_3
gli interventi di messa in sicurezza e successivo ripristino individuati e descritti nella relazione depositata dal CTU Ing. all'esito del procedimento ex art.696 c.p.c. Per_1
RG.2461/2023 ovvero, degli ulteriori che dovessero essere individuati dal Giudice, all'esto del presente giudizio, a carico degli immobili di proprietà della convenuta società ed a vantaggio degli immobili di proprietà dei Sig.ri odierni ricorrenti, assegnando un Pt_1 termine entro il quale la convenuta dovrà ultimarli a regola d'arte e Controparte_1
fissando, ex art. 614 bis c.p.c. per il caso di inadempimento della convenuta all'ordine di provvedere, che si confida venga disposto, la somma di denaro dovuta dall'obbligata
, in favore dei ricorrenti, per ogni giorno di ritardo Controparte_2 Pt_3 Pt_1 nell'esecuzione del provvedimento stesso ovvero per ogni violazione o inosservanza successiva ad esso;
-accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti Sig.ri al risarcimento di tutti i danni Pt_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del protratto grave inadempimento agli obblighi di messa in sicurezza e ripristino, ascrivibili alla , da Controparte_2
quantificarsi in misura non inferiore ad euro 45.000,00 (pari alla perdita del canone mensile di locazione dal 2019 a giugno 2024, (euro 7000,00=/anno-all.6-) relativi all'appartamento posto al piano terreno e successivi mancati introiti per canoni di locazione (per euro 600,00= al mese), sino al completo ripristino, stante l'impossibilità per
i ricorrenti, accertata in sede di istruzione preventiva, atteso lo stato di degrado e di abbandono in cui si trovano gli edifici confinanti di proprietà della stessa Società, di locare l'appartamento posto al piano terreno della pozione di edificio confinante con la Cont proprietà , dovuta a fatto e colpa esclusivi della odierna convenuta e Controparte_1
dunque
-condannare la resistente società al risarcimento, nella misura sopra CP_2
determinata o nella diversa maggior somma che sarà accertata e dichiarata in esito al giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
3 R.G. 1315/2024 Voglia altresì il Tribunale adito, condannare la convenuta alla Controparte_2
rifusione delle spese, anticipazioni e dei compensi del presente giudizio nonché delle spese, anticipazioni e dei compensi afferenti al procedimento di istruzione preventiva
RG.2461/2023 comprese le spese e gli onorari del CTU ivi nominato, Ing. Persona_2
come liquidate dal Tribunale con provvedimento 19.6.2024 e corrisposte dai ricorrenti
(all.7-8-9-10-11, cfr. fascicolo di parte, deposito telematico del 18.09.2024)”.
Conclusioni di parte resistente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 04/04/2025:
“1. In principalità Disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione svolta da controparte, per tutte le causali indicate in atti e di giustizia dichiararsi inammissibile e comunque rigettare in quanto infondato il ricorso proposto dai ricorrenti sig.ri e Pt_1
e per l'effetto respingere ogni domanda formulata nei confronti della Parte_2
resistente Controparte_4
2. In via istruttoria Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte per i motivi di cui in atti e si insiste affinché il Tribunale Voglia disporre integrazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio che, alla luce delle osservazioni formulate dal Consulente di Parte resistente in sede di Accertamento Tecnico Preventivo ante causam, parzialmente condivise dal Consulente del Giudice, ing. provveda a Per_1
rideterminare gli interventi di messa in sicurezza e successivo ripristino individuati e descritti in CTU e proceda alla quantificazione dei relativi costi tramite il reperimento e la comparazione di più preventivi provenienti da fornitori differenti.
3. In ogni caso Con vittoria di competenze e spese di lite.”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio la deducendo le seguenti Controparte_1
circostanze:
4 R.G. 1315/2024 - i sig.ri sono proprietari, per la quota di ½ ciascuno, di fabbricato sito in Pistoia, Pt_1
località Gello, Via di Gello nn. 5 e 7, costituito tra tre unità per civile abitazione, oltre ad altra unità adibita a rimessa, il tutto identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia al foglio di mappa 158, part. 55 sub. 1 e 289 sub 1 (appartamento al piano terra), part. 55 sub 3 e 289 sub 2 (appartamento al piano primo), part. 55 sub 4 (ulteriore appartamento al piano primo) e part. 55 sub 2 (rimessa posta al piano terra); in particolare, le unità immobiliari di cui alle part. 55 sub. 1 e sub. 3 e part. 289 sub 1 e sub 2 confinano a nord con fabbricato di proprietà della Controparte_5
identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia al foglio di mappa 158 part. 278 e
200;
- nel corso degli anni, la resistente ha omesso qualsivoglia manutenzione CP_2 dell'edificio di sua proprietà, il quale risulta in stato di completo abbandono, con crolli del tetto di copertura e delle murature perimetrali, presenza di vegetazione infestante e ammassi di macerie;
- a causa dello stato di degrado del predetto edificio, gli immobili di proprietà dei sig.ri con esso confinanti sono stati oggetto, a partire dall'anno 2017, di copiose Pt_1 infiltrazioni di acqua che ne hanno pregiudicato l'agibilità e, dunque, la possibilità di proseguire con i rapporti di locazione aventi ad oggetto le suddette abitazioni;
- a seguito di ulteriore crollo verificatosi nel mese di agosto 2023, si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, i quali, in via cautelativa, provvedevano a transennare porzioni di terreno di proprietà di parte ricorrente, cui, pertanto, non è più possibile accedere;
- stanti le infruttuose richieste di interventi manutentivi urgenti, i sig.ri Pt_1 proponevano ricorso ai sensi dell'art. 696 c.p.c. – iscritto al n.r.g. 2461/2023 - deducendo e allegando pericolo grave ed imminente alla sicurezza degli immobili di loro proprietà derivante dallo stato manutentivo del fabbricato di proprietà della resistente;
- disposto accertamento tecnico preventivo e completate le operazioni peritali, alcun intervento di messa in sicurezza è stato posto in essere da parte di pertanto, la CP_2
5 R.G. 1315/2024 situazione di pericolo e i danni all'immobile di proprietà dei ricorrenti accertata dal consulente tecnico permangono tutt'oggi.
Ciò premesso in fatto, parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti il contegno illecito assunto dalla resistente, concludendo, pertanto per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/10/2024 si è costituita in giudizio la (di seguito anche , Controparte_1 CP_2
contestando quanto ex adverso dedotto ed argomentato sia in punto di an sia in punto di quantum debeatur.
In particolare, con riferimento alla domanda di condanna all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino degli immobili, parte resistente ha contestato le risultanze emerse dalla c.t.u. espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, rilevando di essersi resa disponibile alla effettuazione delle opere di messa in sicurezza dell'immobile di sua proprietà, previa rivalutazione degli interventi necessari e delle stime dei costi effettuate dal c.t.u.-; a tal fine, ha rilevato di essersi tempestivamente attivata per reperire ulteriori preventivi di spesa e ha altresì evidenziato la necessità di una integrazione della perizia svolta in sede di a.t.p. in punto di determinazione dei costi da sostenere.
Contestata, inoltre, la domanda di risarcimento del danno da mancata locazione tanto in punto di an che di quantum debeatur, parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Celebrata la prima udienza di comparizione, il Giudice, al fine di consentire alle parti di definire il thema decidendum et probandum, ha concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 281 duodecies c.p.c.-; dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
1. La domanda di condanna all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza e di ripristino dell'immobile di proprietà della è fondata e, Controparte_1
pertanto, merita accoglimento.
6 R.G. 1315/2024 In via del tutto preliminare, si ritiene che la domanda di parte resistente possa essere inquadrata nell'ambito della fattispecie di responsabilità da rovina di edificio, prevista e disciplinata dall'art. 2053 c.c. ai sensi del quale “il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”; difatti, le documentate condizioni di forte degrado in cui versa l'immobile di proprietà di (cfr. CP_2 consulenza tecnica espletata nel giudizio di a.t.p. R.G. 2461/2023) integrano senz'altro quella “disgregazione di elementi strutturali della costruzione ovvero di elementi accessori in essa stabilmente incorporati” richiesta dalla giurisprudenza di legittimità al fine di ritenere sussistente la “rovina di edifico”.
Ciò premesso, trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva posta a carico del proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento che può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed evitabile (in questi termini, si veda Cass. Civ. n. 34401/2023).
Grava, pertanto, sul danneggiato l'onere di dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra lo stesso e lo stato di rovina dell'edificio altrui, mentre il proprietario (o il titolare di altro diritto reale di godimento) sarà tenuto a dimostrare di aver effettuato la manutenzione dell'edificio, che lo stesso non è affetto da vizi di costruzione ovvero che la rovina è avvenuta per caso fortuito.
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio su di lei gravante, fornendo prova sia della sussistenza dei danni alle porzioni di immobile di sua proprietà confinanti con il fabbricato di proprietà sia del nesso di causa tra i predetti danni e CP_2 lo stato di rovina dell'edificio.
Sul punto, difatti, devono essere integralmente richiamate le conclusioni, pienamente condividibili, di cui alla relazione del c.t.u. ing. svolta nell'ambito del Persona_2
giudizio di accertamento tecnico preventivo r.g. 2461/2023, ritualmente acquisita nel
7 R.G. 1315/2024 presente giudizio, in quanto logicamente argomentate, con iter argomentativo immune da qualsiasi vizio.
A tal proposito, preme evidenziare come, ai sensi dell'art. 698 c.p.c. la consulenza tecnica con cui si conclude l'accertamento tecnico preventivo può essere prodotta come mezzo di prova nel successivo giudizio di merito;
difatti, “l'accertamento tecnico preventivo ha la stessa efficacia probatoria dei mezzi istruttori acquisiti nel corso del giudizio di merito e con riguardo al predetto accertamento il giudice può trarre elementi di convincimento sull'intero tema posto all'indagine tecnica e, oltre che ai fini dell'identificazione delle cause del danno, anche ai fini della determinazione della sua entità e a ogni indagine compiuta dall'esperto, purché nel rispetto del contraddittorio” (cfr. Cass. Civ. n.
433/1987).
Tanto chiarito, il consulente tecnico ha, innanzitutto, accertato lo stato di forte degrado nel quale versa l'immobile di proprietà (cfr. pag. 5 elaborato peritale: “allo stato attuale CP_2 si trova in condizioni fatiscenti e nel quale nel corso del tempo è crollata l'intera copertura molto probabilmente per la totale assenza di manutenzione nel corso degli anni, il cedimento della copertura sul solaio intermedio molto probabilmente ha causato il crollo del solaio intermedio stesso”; pag. 6: “anche osservando l'immobile dall'esterno sono visibili strati fessurativi importanti dei maschi murari costituiti da muratura mista in laterizio e pietra di remota costruzione. Sono presenti numerosi archi ribassati in mattoni pieni in alcuni dei quali è possibile osservare lesioni non trascurabili nei conci in chiave all'arco (in mezzeria all'arco) dovute certamente tra le altre cose anche alla riduzione dei carichi verticali con conseguente scarico dell'arco stesso come visibile nell'immagine seguente […]”; pag. 7: “L'immobile nel suo complesso è stata lasciato a totale incuria nel corso del tempo senza eseguire nessun tipo di manutenzione;
sulle pareti poste a nord sono presenti piante che arrivano fino a livello della copertura come visibile dall'immagine 5”).
Quanto alle condizioni dell'immobile di proprietà dei sig.ri il consulente – pur Pt_1
rilevando che trattasi di struttura realizzata in assenza di fondazioni ben definite per le quali possono essere probabili fenomeni di umidità di risalita sulle murature – ha riscontrato “un aumento significativo ed evidente degli effetti dell'umidità di risalita e delle relative
8 R.G. 1315/2024 conseguenze sulla parete di confine tra le due proprietà delle parti in causa” (cfr. pag. 11 elaborato peritale); in particolare, ha rilevato che il fenomeno di umidità di risalita capillare
“è amplificato nella parete di confine con la proprietà considerando che Controparte_1
il tetto di tale immobile è crollato, che sono presenti detriti di varia natura a terra con disposizione irregolare e che certamente il non corretto deflusso delle acque in tale zona influisce negativamente sugli immobili di proprietà amplificando le infiltrazioni di Pt_1
acqua nel terreno e di conseguenza amplificando il fenomeno di risalita capillare nelle murature di confine” (cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale).
Dunque, il consulente ha accertato che la causa dell'aggravamento del fenomeno di umidità di risalita che interessa le pareti dell'immobile di proprietà dei sig.ri deve Pt_1
individuarsi proprio nello stato di cattiva manutenzione in cui versa il fabbricato di proprietà della società resistente.
Assolto, dunque, l'onere probatorio gravante su parte ricorrente, lo stesso non può dirsi per la resistente, la quale non ha offerto la prova liberatoria prevista a suo carico dall'art. 2053; anzi, nel manifestare la propria disponibilità alla realizzazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza dell'immobile di sua proprietà – pur con le contestazioni mosse alla consulenza tecnica in punto di lavorazioni da eseguire e stime dei costi – ha indirettamente riconosciuto l'effettivo stato di rovina in cui versa l'immobile di sua proprietà e la necessità di porvi rimedio.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, deve ritenersi accertata la responsabilità della per la rovina dell'edificio di sua Controparte_1
proprietà sito in Pistoia, località Gello, via di Gello (identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Pistoia al foglio di mappa 158 part. 278 e 200).
1.1. Accertata in punto an la responsabilità di parte resistente, la domanda di condanna alla realizzazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino dell'immobile di proprietà di si ritiene inquadrabile nell'ambito di una domanda di risarcimento del CP_2 danno in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c.-, essendo la stessa volta ad imporre a parte resistente un facere finalizzato alla eliminazione dei pregiudizi sofferti da parte ricorrente in conseguenza della condotta illecita.
9 R.G. 1315/2024 Ebbene, sul punto si ritengono pienamente condivisibili le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico ing. le contestazioni mosse da parte resistente in punto di Persona_2
stime dei costi, difatti, risultano del tutto generiche, non avendo la stessa provato di essersi attivata e di aver reperito soluzioni e preventivi di costo alternativi a quelli già individuati in sede di accertamento tecnico preventivo.
In conclusione, quindi, deve essere Controparte_1
condannata alla esecuzione delle opere di messa in sicurezza e ripristino così come elaborate dal consulente tecnico ing. nella perizia redatta nell'ambito Persona_2 dell'accertamento tecnico preventivo r.g. 2461/2023.
In considerazione dell'avanzato stato di degrado e della conseguente necessità di intervenire con celerità al ripristino dello stato dei luoghi e alla loro messa in sicurezza, si ritiene di fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.-, nell'importo di € 100,00 giornalieri, la somma di denaro dovuta da parte ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione dei suddetti lavori, decorrente a partire dal giorno 15/05/2025-.
2. Parte ricorrente formula, altresì, domanda di risarcimento del danno patrimoniale – quantificato in € 45.000,00 - subito a causa della condotta illecita tenuta da parte resistente e consistente nella impossibilità di locare l'appartamento sito al piano terra, in quanto confinante con l'immobile di proprietà di S.A.P. e dunque interessato dai fenomeni di umidità di risalita.
La domanda è infondata e, pertanto deve essere rigettata, stante il difetto assoluto di prova;
parte ricorrente, difatti, si limita ad una allegazione, peraltro generica, del danno asseritamente subito, ma non fornisce alcuna prova a sostegno della richiesta risarcitoria, non dimostrando né di essersi attivato, sebbene con esito infruttuoso, per locare l'appartamento, né che un eventuale rapporto locatizio in essere sia venuto meno proprio a causa delle criticità ivi riscontrate, risultando sul punto del tutto irrilevanti e inconferenti i capitoli di prova articolati in ricorso.
Spese di lite
Le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo r.g. 2461/2023 sono poste interamente a carico di parte resistente, posto che il procedimento ha avuto ad oggetto
10 R.G. 1315/2024 l'accertamento dello stato dei luoghi oggetto di causa, dei danni occorsi all'immobile di proprietà dei resistenti e delle relative cause, e non anche l'indagine in ordine al valore locatizio dell'immobile di proprietà dei ricorrenti;
esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa).
Le spese di c.t.u. ing. liquidate con decreto del Giudice Dott.ssa Lucia Persona_2
Leoncini d.d. 19/06/2024 sono definitivamente e per intero poste a carico di parte resistente.
Quanto alle spese del presente giudizio di merito, in ragione dell'accoglimento della sola domanda di risarcimento del danno in forma specifica, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà.
Per la restante metà, le spese di lite seguono la soccombenza e, dunque, sono poste a carico di parte resistente.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile – complessità bassa), ridotto del 50% il compenso dovuto per la fase istruttoria, posto che al deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c. non è seguita alcuna attività di tale natura e ridotto, altresì, del 30% il compenso dovuto per la fase decisionale, stante la pronuncia della presente sentenza secondo le forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: in parziale accoglimento della domanda attorea:
a) accerta e dichiara responsabile Controparte_1 dei danni occorsi all'immobile di proprietà di ai sensi Parte_4 dell'art. 2053 c.c. e, per l'effetto,
b) condanna all'esecuzione delle Controparte_1
opere di messa in sicurezza e rispristino del fabbricato sito in Pistoia, località Gello, via di
11 R.G. 1315/2024 Gello (identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia al foglio di mappa 158 part. 278 e 200) così come individuate dal consulente tecnico ing. nell'elaborato Persona_2 peritale redatto nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo r.g.
2461/2023;
c) condanna ai sensi dell'art. 614 Controparte_1
bis c.p.c. al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo fissato in € 100,00 giornalieri, da corrispondersi a far data dal 15/05/2025 per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione dei lavori di cui al capo b) della presente sentenza;
d) rigetta la domanda risarcitoria dei ricorrenti;
e) condanna alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite del giudizio di accertamento tecnico preventivo r.g. 2461/2023 in favore di e liquidate in € 3.056,00 per compensi professionali, € Parte_1 Parte_2
259,00 anticipazioni, oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Spese di c.t.u. ing. liquidate con decreto del Giudice Dott.ssa Lucia Leoncini Persona_2
d.d. 19/06/2024 definitivamente e per intero a carico della parte resistente;
f) compensa per metà le spese di lite del presente giudizio;
g) condanna alla rifusione della Controparte_1
residua metà delle spese di lite in favore di e liquidate Parte_1 Parte_2 complessivamente in € 5.841,50 per compensi professionali, € 759,00 anticipazioni, oltre il
15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Pistoia il 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
12 R.G. 1315/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 15 aprile 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte ricorrente: l'avv. Daniela Bovetti;
- per parte resistente: l'avv. Tamara Corazza Shirely in sostituzione dell'avv. Valentino
Durante e dell'avv. Fabio Sebastiano.;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 03/04/2025.
Il procuratore di parte resistente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 04/04/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, deduzioni e allegazioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 1315/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1315/2024 R.G.A.C. promossa da:
(CF. ), Parte_1 C.F._1
CF. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Bovetti del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pistoia, P.zza G. Civinini n. 5, giusta procura in atti;
- parte ricorrente - contro
(p.iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1
anche disgiuntamente, dall'avv. Valentino Durante del Foro di Pistoia e dall'avv. Fabio
Sebastiano del Foro di Vicenza, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Vicenza, Via Cengio n. 15, giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
In punto: responsabilità civile ex art. 2053 c.c.-.
Conclusioni di parte resistente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in 03/04/2025:
“Voglia, in accoglimento del presente ricorso:
- accertare e dichiarare la responsabilità della per i fatti dedotti Controparte_2
2 R.G. 1315/2024 in causa come accertati e descritti all'esito del procedimento di istruzione preventiva
Tribunale di Pistoia RG.2461/2023 e per l'effetto,
- condannare la convenuta ad eseguire tutti Controparte_3
gli interventi di messa in sicurezza e successivo ripristino individuati e descritti nella relazione depositata dal CTU Ing. all'esito del procedimento ex art.696 c.p.c. Per_1
RG.2461/2023 ovvero, degli ulteriori che dovessero essere individuati dal Giudice, all'esto del presente giudizio, a carico degli immobili di proprietà della convenuta società ed a vantaggio degli immobili di proprietà dei Sig.ri odierni ricorrenti, assegnando un Pt_1 termine entro il quale la convenuta dovrà ultimarli a regola d'arte e Controparte_1
fissando, ex art. 614 bis c.p.c. per il caso di inadempimento della convenuta all'ordine di provvedere, che si confida venga disposto, la somma di denaro dovuta dall'obbligata
, in favore dei ricorrenti, per ogni giorno di ritardo Controparte_2 Pt_3 Pt_1 nell'esecuzione del provvedimento stesso ovvero per ogni violazione o inosservanza successiva ad esso;
-accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti Sig.ri al risarcimento di tutti i danni Pt_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del protratto grave inadempimento agli obblighi di messa in sicurezza e ripristino, ascrivibili alla , da Controparte_2
quantificarsi in misura non inferiore ad euro 45.000,00 (pari alla perdita del canone mensile di locazione dal 2019 a giugno 2024, (euro 7000,00=/anno-all.6-) relativi all'appartamento posto al piano terreno e successivi mancati introiti per canoni di locazione (per euro 600,00= al mese), sino al completo ripristino, stante l'impossibilità per
i ricorrenti, accertata in sede di istruzione preventiva, atteso lo stato di degrado e di abbandono in cui si trovano gli edifici confinanti di proprietà della stessa Società, di locare l'appartamento posto al piano terreno della pozione di edificio confinante con la Cont proprietà , dovuta a fatto e colpa esclusivi della odierna convenuta e Controparte_1
dunque
-condannare la resistente società al risarcimento, nella misura sopra CP_2
determinata o nella diversa maggior somma che sarà accertata e dichiarata in esito al giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
3 R.G. 1315/2024 Voglia altresì il Tribunale adito, condannare la convenuta alla Controparte_2
rifusione delle spese, anticipazioni e dei compensi del presente giudizio nonché delle spese, anticipazioni e dei compensi afferenti al procedimento di istruzione preventiva
RG.2461/2023 comprese le spese e gli onorari del CTU ivi nominato, Ing. Persona_2
come liquidate dal Tribunale con provvedimento 19.6.2024 e corrisposte dai ricorrenti
(all.7-8-9-10-11, cfr. fascicolo di parte, deposito telematico del 18.09.2024)”.
Conclusioni di parte resistente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 04/04/2025:
“1. In principalità Disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione svolta da controparte, per tutte le causali indicate in atti e di giustizia dichiararsi inammissibile e comunque rigettare in quanto infondato il ricorso proposto dai ricorrenti sig.ri e Pt_1
e per l'effetto respingere ogni domanda formulata nei confronti della Parte_2
resistente Controparte_4
2. In via istruttoria Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte per i motivi di cui in atti e si insiste affinché il Tribunale Voglia disporre integrazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio che, alla luce delle osservazioni formulate dal Consulente di Parte resistente in sede di Accertamento Tecnico Preventivo ante causam, parzialmente condivise dal Consulente del Giudice, ing. provveda a Per_1
rideterminare gli interventi di messa in sicurezza e successivo ripristino individuati e descritti in CTU e proceda alla quantificazione dei relativi costi tramite il reperimento e la comparazione di più preventivi provenienti da fornitori differenti.
3. In ogni caso Con vittoria di competenze e spese di lite.”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio la deducendo le seguenti Controparte_1
circostanze:
4 R.G. 1315/2024 - i sig.ri sono proprietari, per la quota di ½ ciascuno, di fabbricato sito in Pistoia, Pt_1
località Gello, Via di Gello nn. 5 e 7, costituito tra tre unità per civile abitazione, oltre ad altra unità adibita a rimessa, il tutto identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia al foglio di mappa 158, part. 55 sub. 1 e 289 sub 1 (appartamento al piano terra), part. 55 sub 3 e 289 sub 2 (appartamento al piano primo), part. 55 sub 4 (ulteriore appartamento al piano primo) e part. 55 sub 2 (rimessa posta al piano terra); in particolare, le unità immobiliari di cui alle part. 55 sub. 1 e sub. 3 e part. 289 sub 1 e sub 2 confinano a nord con fabbricato di proprietà della Controparte_5
identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia al foglio di mappa 158 part. 278 e
200;
- nel corso degli anni, la resistente ha omesso qualsivoglia manutenzione CP_2 dell'edificio di sua proprietà, il quale risulta in stato di completo abbandono, con crolli del tetto di copertura e delle murature perimetrali, presenza di vegetazione infestante e ammassi di macerie;
- a causa dello stato di degrado del predetto edificio, gli immobili di proprietà dei sig.ri con esso confinanti sono stati oggetto, a partire dall'anno 2017, di copiose Pt_1 infiltrazioni di acqua che ne hanno pregiudicato l'agibilità e, dunque, la possibilità di proseguire con i rapporti di locazione aventi ad oggetto le suddette abitazioni;
- a seguito di ulteriore crollo verificatosi nel mese di agosto 2023, si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, i quali, in via cautelativa, provvedevano a transennare porzioni di terreno di proprietà di parte ricorrente, cui, pertanto, non è più possibile accedere;
- stanti le infruttuose richieste di interventi manutentivi urgenti, i sig.ri Pt_1 proponevano ricorso ai sensi dell'art. 696 c.p.c. – iscritto al n.r.g. 2461/2023 - deducendo e allegando pericolo grave ed imminente alla sicurezza degli immobili di loro proprietà derivante dallo stato manutentivo del fabbricato di proprietà della resistente;
- disposto accertamento tecnico preventivo e completate le operazioni peritali, alcun intervento di messa in sicurezza è stato posto in essere da parte di pertanto, la CP_2
5 R.G. 1315/2024 situazione di pericolo e i danni all'immobile di proprietà dei ricorrenti accertata dal consulente tecnico permangono tutt'oggi.
Ciò premesso in fatto, parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti il contegno illecito assunto dalla resistente, concludendo, pertanto per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/10/2024 si è costituita in giudizio la (di seguito anche , Controparte_1 CP_2
contestando quanto ex adverso dedotto ed argomentato sia in punto di an sia in punto di quantum debeatur.
In particolare, con riferimento alla domanda di condanna all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino degli immobili, parte resistente ha contestato le risultanze emerse dalla c.t.u. espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, rilevando di essersi resa disponibile alla effettuazione delle opere di messa in sicurezza dell'immobile di sua proprietà, previa rivalutazione degli interventi necessari e delle stime dei costi effettuate dal c.t.u.-; a tal fine, ha rilevato di essersi tempestivamente attivata per reperire ulteriori preventivi di spesa e ha altresì evidenziato la necessità di una integrazione della perizia svolta in sede di a.t.p. in punto di determinazione dei costi da sostenere.
Contestata, inoltre, la domanda di risarcimento del danno da mancata locazione tanto in punto di an che di quantum debeatur, parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Celebrata la prima udienza di comparizione, il Giudice, al fine di consentire alle parti di definire il thema decidendum et probandum, ha concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 281 duodecies c.p.c.-; dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
1. La domanda di condanna all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza e di ripristino dell'immobile di proprietà della è fondata e, Controparte_1
pertanto, merita accoglimento.
6 R.G. 1315/2024 In via del tutto preliminare, si ritiene che la domanda di parte resistente possa essere inquadrata nell'ambito della fattispecie di responsabilità da rovina di edificio, prevista e disciplinata dall'art. 2053 c.c. ai sensi del quale “il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”; difatti, le documentate condizioni di forte degrado in cui versa l'immobile di proprietà di (cfr. CP_2 consulenza tecnica espletata nel giudizio di a.t.p. R.G. 2461/2023) integrano senz'altro quella “disgregazione di elementi strutturali della costruzione ovvero di elementi accessori in essa stabilmente incorporati” richiesta dalla giurisprudenza di legittimità al fine di ritenere sussistente la “rovina di edifico”.
Ciò premesso, trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva posta a carico del proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento che può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed evitabile (in questi termini, si veda Cass. Civ. n. 34401/2023).
Grava, pertanto, sul danneggiato l'onere di dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra lo stesso e lo stato di rovina dell'edificio altrui, mentre il proprietario (o il titolare di altro diritto reale di godimento) sarà tenuto a dimostrare di aver effettuato la manutenzione dell'edificio, che lo stesso non è affetto da vizi di costruzione ovvero che la rovina è avvenuta per caso fortuito.
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio su di lei gravante, fornendo prova sia della sussistenza dei danni alle porzioni di immobile di sua proprietà confinanti con il fabbricato di proprietà sia del nesso di causa tra i predetti danni e CP_2 lo stato di rovina dell'edificio.
Sul punto, difatti, devono essere integralmente richiamate le conclusioni, pienamente condividibili, di cui alla relazione del c.t.u. ing. svolta nell'ambito del Persona_2
giudizio di accertamento tecnico preventivo r.g. 2461/2023, ritualmente acquisita nel
7 R.G. 1315/2024 presente giudizio, in quanto logicamente argomentate, con iter argomentativo immune da qualsiasi vizio.
A tal proposito, preme evidenziare come, ai sensi dell'art. 698 c.p.c. la consulenza tecnica con cui si conclude l'accertamento tecnico preventivo può essere prodotta come mezzo di prova nel successivo giudizio di merito;
difatti, “l'accertamento tecnico preventivo ha la stessa efficacia probatoria dei mezzi istruttori acquisiti nel corso del giudizio di merito e con riguardo al predetto accertamento il giudice può trarre elementi di convincimento sull'intero tema posto all'indagine tecnica e, oltre che ai fini dell'identificazione delle cause del danno, anche ai fini della determinazione della sua entità e a ogni indagine compiuta dall'esperto, purché nel rispetto del contraddittorio” (cfr. Cass. Civ. n.
433/1987).
Tanto chiarito, il consulente tecnico ha, innanzitutto, accertato lo stato di forte degrado nel quale versa l'immobile di proprietà (cfr. pag. 5 elaborato peritale: “allo stato attuale CP_2 si trova in condizioni fatiscenti e nel quale nel corso del tempo è crollata l'intera copertura molto probabilmente per la totale assenza di manutenzione nel corso degli anni, il cedimento della copertura sul solaio intermedio molto probabilmente ha causato il crollo del solaio intermedio stesso”; pag. 6: “anche osservando l'immobile dall'esterno sono visibili strati fessurativi importanti dei maschi murari costituiti da muratura mista in laterizio e pietra di remota costruzione. Sono presenti numerosi archi ribassati in mattoni pieni in alcuni dei quali è possibile osservare lesioni non trascurabili nei conci in chiave all'arco (in mezzeria all'arco) dovute certamente tra le altre cose anche alla riduzione dei carichi verticali con conseguente scarico dell'arco stesso come visibile nell'immagine seguente […]”; pag. 7: “L'immobile nel suo complesso è stata lasciato a totale incuria nel corso del tempo senza eseguire nessun tipo di manutenzione;
sulle pareti poste a nord sono presenti piante che arrivano fino a livello della copertura come visibile dall'immagine 5”).
Quanto alle condizioni dell'immobile di proprietà dei sig.ri il consulente – pur Pt_1
rilevando che trattasi di struttura realizzata in assenza di fondazioni ben definite per le quali possono essere probabili fenomeni di umidità di risalita sulle murature – ha riscontrato “un aumento significativo ed evidente degli effetti dell'umidità di risalita e delle relative
8 R.G. 1315/2024 conseguenze sulla parete di confine tra le due proprietà delle parti in causa” (cfr. pag. 11 elaborato peritale); in particolare, ha rilevato che il fenomeno di umidità di risalita capillare
“è amplificato nella parete di confine con la proprietà considerando che Controparte_1
il tetto di tale immobile è crollato, che sono presenti detriti di varia natura a terra con disposizione irregolare e che certamente il non corretto deflusso delle acque in tale zona influisce negativamente sugli immobili di proprietà amplificando le infiltrazioni di Pt_1
acqua nel terreno e di conseguenza amplificando il fenomeno di risalita capillare nelle murature di confine” (cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale).
Dunque, il consulente ha accertato che la causa dell'aggravamento del fenomeno di umidità di risalita che interessa le pareti dell'immobile di proprietà dei sig.ri deve Pt_1
individuarsi proprio nello stato di cattiva manutenzione in cui versa il fabbricato di proprietà della società resistente.
Assolto, dunque, l'onere probatorio gravante su parte ricorrente, lo stesso non può dirsi per la resistente, la quale non ha offerto la prova liberatoria prevista a suo carico dall'art. 2053; anzi, nel manifestare la propria disponibilità alla realizzazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza dell'immobile di sua proprietà – pur con le contestazioni mosse alla consulenza tecnica in punto di lavorazioni da eseguire e stime dei costi – ha indirettamente riconosciuto l'effettivo stato di rovina in cui versa l'immobile di sua proprietà e la necessità di porvi rimedio.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, deve ritenersi accertata la responsabilità della per la rovina dell'edificio di sua Controparte_1
proprietà sito in Pistoia, località Gello, via di Gello (identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Pistoia al foglio di mappa 158 part. 278 e 200).
1.1. Accertata in punto an la responsabilità di parte resistente, la domanda di condanna alla realizzazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino dell'immobile di proprietà di si ritiene inquadrabile nell'ambito di una domanda di risarcimento del CP_2 danno in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c.-, essendo la stessa volta ad imporre a parte resistente un facere finalizzato alla eliminazione dei pregiudizi sofferti da parte ricorrente in conseguenza della condotta illecita.
9 R.G. 1315/2024 Ebbene, sul punto si ritengono pienamente condivisibili le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico ing. le contestazioni mosse da parte resistente in punto di Persona_2
stime dei costi, difatti, risultano del tutto generiche, non avendo la stessa provato di essersi attivata e di aver reperito soluzioni e preventivi di costo alternativi a quelli già individuati in sede di accertamento tecnico preventivo.
In conclusione, quindi, deve essere Controparte_1
condannata alla esecuzione delle opere di messa in sicurezza e ripristino così come elaborate dal consulente tecnico ing. nella perizia redatta nell'ambito Persona_2 dell'accertamento tecnico preventivo r.g. 2461/2023.
In considerazione dell'avanzato stato di degrado e della conseguente necessità di intervenire con celerità al ripristino dello stato dei luoghi e alla loro messa in sicurezza, si ritiene di fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.-, nell'importo di € 100,00 giornalieri, la somma di denaro dovuta da parte ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione dei suddetti lavori, decorrente a partire dal giorno 15/05/2025-.
2. Parte ricorrente formula, altresì, domanda di risarcimento del danno patrimoniale – quantificato in € 45.000,00 - subito a causa della condotta illecita tenuta da parte resistente e consistente nella impossibilità di locare l'appartamento sito al piano terra, in quanto confinante con l'immobile di proprietà di S.A.P. e dunque interessato dai fenomeni di umidità di risalita.
La domanda è infondata e, pertanto deve essere rigettata, stante il difetto assoluto di prova;
parte ricorrente, difatti, si limita ad una allegazione, peraltro generica, del danno asseritamente subito, ma non fornisce alcuna prova a sostegno della richiesta risarcitoria, non dimostrando né di essersi attivato, sebbene con esito infruttuoso, per locare l'appartamento, né che un eventuale rapporto locatizio in essere sia venuto meno proprio a causa delle criticità ivi riscontrate, risultando sul punto del tutto irrilevanti e inconferenti i capitoli di prova articolati in ricorso.
Spese di lite
Le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo r.g. 2461/2023 sono poste interamente a carico di parte resistente, posto che il procedimento ha avuto ad oggetto
10 R.G. 1315/2024 l'accertamento dello stato dei luoghi oggetto di causa, dei danni occorsi all'immobile di proprietà dei resistenti e delle relative cause, e non anche l'indagine in ordine al valore locatizio dell'immobile di proprietà dei ricorrenti;
esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa).
Le spese di c.t.u. ing. liquidate con decreto del Giudice Dott.ssa Lucia Persona_2
Leoncini d.d. 19/06/2024 sono definitivamente e per intero poste a carico di parte resistente.
Quanto alle spese del presente giudizio di merito, in ragione dell'accoglimento della sola domanda di risarcimento del danno in forma specifica, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà.
Per la restante metà, le spese di lite seguono la soccombenza e, dunque, sono poste a carico di parte resistente.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile – complessità bassa), ridotto del 50% il compenso dovuto per la fase istruttoria, posto che al deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c. non è seguita alcuna attività di tale natura e ridotto, altresì, del 30% il compenso dovuto per la fase decisionale, stante la pronuncia della presente sentenza secondo le forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: in parziale accoglimento della domanda attorea:
a) accerta e dichiara responsabile Controparte_1 dei danni occorsi all'immobile di proprietà di ai sensi Parte_4 dell'art. 2053 c.c. e, per l'effetto,
b) condanna all'esecuzione delle Controparte_1
opere di messa in sicurezza e rispristino del fabbricato sito in Pistoia, località Gello, via di
11 R.G. 1315/2024 Gello (identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia al foglio di mappa 158 part. 278 e 200) così come individuate dal consulente tecnico ing. nell'elaborato Persona_2 peritale redatto nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo r.g.
2461/2023;
c) condanna ai sensi dell'art. 614 Controparte_1
bis c.p.c. al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo fissato in € 100,00 giornalieri, da corrispondersi a far data dal 15/05/2025 per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione dei lavori di cui al capo b) della presente sentenza;
d) rigetta la domanda risarcitoria dei ricorrenti;
e) condanna alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite del giudizio di accertamento tecnico preventivo r.g. 2461/2023 in favore di e liquidate in € 3.056,00 per compensi professionali, € Parte_1 Parte_2
259,00 anticipazioni, oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Spese di c.t.u. ing. liquidate con decreto del Giudice Dott.ssa Lucia Leoncini Persona_2
d.d. 19/06/2024 definitivamente e per intero a carico della parte resistente;
f) compensa per metà le spese di lite del presente giudizio;
g) condanna alla rifusione della Controparte_1
residua metà delle spese di lite in favore di e liquidate Parte_1 Parte_2 complessivamente in € 5.841,50 per compensi professionali, € 759,00 anticipazioni, oltre il
15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Pistoia il 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
12 R.G. 1315/2024