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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa IA Di RO in data 17/10/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.4982/2023R.g.
Tra
.13/01/1960 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Alberto Pastore
RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F. - P.IVA )
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Mazzarella
E
già Controparte_2 Controparte_3 in p.l.r.p.t. ) P.IVA_3
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Secondina Abate
RESISTENTI
OGGETTO: Opposizione all'iscrizione ipotecaria
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 15/09/2023, depositato in data 15/09/2023,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: I) Accogliere la domanda e dichiarare illegittima l'iscrizione ipotecaria Documento n. 07120221460000223008, Fascicolo n. 2022/6490 notificata in data 26/08/2023 IPOTECA LEGALE derivante da (ART. Pt_2
77 DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973) perché mai notificati i titoli e/o le cartelle che legittimerebbero il predetto gravame. II) Accogliere la domanda e
1 dichiarare illegittima l'iscrizione ipotecaria Documento n.
07120221460000223008, Fascicolo n. 2022/6490 notificata in data 26/08/2023
IPOTECA LEGALE derivante da (ART. 77 DEL D.P.R. N. 602 DEL Pt_2
1973) perché in VIOLAZIONE DELL'ART. 50, COMMA 2, DPR 602/73; perché in VIOLAZIONE DELL'ART. 77, COMMA 1, DPR 602/73. III) Accogliere la domanda e dichiarare illegittima l'iscrizione ipotecaria Documento n.
07120221460000223008, Fascicolo n. 2022/6490 notificata in data 26/08/2023
IPOTECA LEGALE derivante da (ART. 77 DEL D.P.R. N. 602 DEL Pt_2
1973) perché al ricorrente non è mai stato no tificato il preavviso di iscrizione ipotecario, né mai è stato notificato il predetto preavviso e la stessa iscrizione ipotecaria ai comproprietari dell'immobili ipotecati. IV) Accogliere la domanda e dichiarare illegittima l'iscrizione ipotecaria Documento n.
07120221460000223008, Fascicolo n. 2022/6490 notificata in data 26/08/2023
IPOTECA LEGALE derivante da (ART. 77 DEL D.P.R. N. 602 DEL Pt_2
1973) PERCHE' ESEGUITA SULLA BASE DI CARTELLE ESATTORIALI
PRESCRITTE. V) Accogliere la domanda e dichiarare illegittima l'iscrizione ipotecaria Documento n. 07120221460000223008, Fascicolo n. 2022/6490 notificata in data 26/08/2023 IPOTECA LEGALE derivante da (ART. Pt_2
77 DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973) PER TUTTO QUANTO ESPOSTO IN FATTO
E DIRITTO DEL PRESENTE ATTO. VI) In ogni caso, condannare i convenuti in solido, disgiuntamente e/o chi di dovere al pagamento delle spese di lite, dei diritti ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al procuratore costituito antistatario.
Le parti resistenti, costituitesi in giudizio, hanno rassegnato le conclusioni di cui alle rispettive memorie di costituzione.
Il Giudice scrivente – designato ai sensi dell'art.3, D.L.117/2025 – ha trattato la controversia in oggetto all'udienza del 15.10.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c. , con termine per il deposito fissato per il medesimo giorno;
all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti , ha adottato la senten za con contestuale motivazione, nei termini di seguito precisati , di cui dispone la
2 comunicazione alle parti.
Parte attrice deduce l'omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art.77, comma 2 bis, D.P.R. n. 602/73, nonché contestando la legittimità dell'iscrizione ipotecaria in quanto le cartelle esattoriali relative ai debiti per i quali era avvenuta l'iscrizione non erano state notificate ad esso istante e chiedeva, pertanto, accertarsi la nullità dell'atto di iscrizione di ipoteca.
Ciò posto, va preliminarmente rilevato, in diritto, che, come chiarito dalla Suprema Corte,
l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (sent. Cass. Sez. Un., n. 19667/2014) e che: “l'impugnazione dell'ipoteca, iscritta ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, e del fermo di beni mobili registrati, iscritto ex art. 86 dello stesso D.P.R., costituisce un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione, sicché dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione che si conclude con sentenza appellabile” (sent.Cass.n°24234/2015 e ord. Cass.Sez.Un.,
n.15354/2015); ne deriva, ancora, che non sussiste alcun limite temporale di decadenza per la proposizione dell'azione (cfr. Tribunale Foggia, sez. lav., 16.01.2019, n. 248).
Invero, nel caso di specie, le convenute hanno provato, mediante deposito di copia degli estratti di ruolo con allegate anche le relate di notifica delle singole cartelle in essi riportate, che le cartelle esattoriali su cui si fonda l'iscrizione di ipoteca erano state tutte regolarmente notificate all'istante; dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata è, effettivamente, emerso che le cartelle esattoriali, presupposto dell'iscrizione ipotecaria impugnata, sono state tutte regolarmente notificate. Il ricorso, dunque, in quanto infondato va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo in base al principio della soccombenza e sono parzialmente compensate tra le parti nella misura di un terzo, atteso che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7961).
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio che si
3 liquidano in €1826,37 per ciascuna delle parti resistenti.
Si comunichi.
Nola, 17 ottobre 2025
Il Giudice
IA Di RO
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