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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/05/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta da:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°469 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, elettivamente domiciliata in Palermo, nella via Giacomo Parte_1
Cusmano n.4 presso lo studio dell'Avv. Giovanna Corrao che la rappresenta e difende.
Appellante
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Delia Cernigliaro.
Appellato
All' udienza del 17 aprile 2025 le parti hanno concluso come in atti. IN FATTO
Con ricorso depositato in data 20 luglio 2021 , premesso di essere Parte_1 stata collaboratrice familiare con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze, a suo dire, di (in realtà di come evincibile sia Persona_1 Persona_2 dall'estratto contributivo dell' che attraverso la lettura del codice fiscale di parte CP_1 datoriale) dal 22/06/2018 al 16/10/2020, data in cui quest'ultimo era deceduto, aveva convenuto l' innanzi al G.L. del Tribunale di Palermo, per la declaratoria del suo CP_1 diritto a percepire la nuova indennità di disoccupazione (NASPI) prevista e disciplinata dagli artt. 1 e ssg. D. Lgs. 4/3/2015 n. 22 e ottenere la condanna dell'Istituto all'erogazione di tale prestazione, in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro per decesso del datore di lavoro.
1 Aveva dedotto di aver presentato domanda amministrativa all' il 5/11/2020 e CP_1 lamentato che la stessa era stata respinta per carenza del requisito dei trenta giorni lavorativi entro i dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. L' ritualmente costituitosi, aveva contestato la domanda per la carenza di CP_1 prova in ordine al possesso dei requisiti richiesti.
Con sentenza n.3853/2022, del 28 novembre 2022, il Tribunale respingeva il ricorso.
Premesso che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in giudizio la sussistenza dei requisiti per il diritto alla prestazione ed in particolare quello, ancora vigente all'epoca della domanda (5/11/2020), di aver prestato trenta giornate lavorative nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, cioè dal 16/10/2019 al 16/10/2020, ha ritenuto che la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro domestico, con indicazione della data iniziale del rapporto, presentata il 30/10/2020 non certo dal datore di lavoro, deceduto qualche settimana prima, non può assumere una significativa valenza probatoria in ordine al predetto requisito, in quanto formulata da un soggetto, non identificato, sicuramente diverso dal datore di lavoro
e priva di qualsiasi sottoscrizione, con la conseguenza che non può esserle attribuito alcun valore confessorio.
Ha, poi, evidenziato che l'estratto conto previdenziale, che attesta versamenti contributivi dal 17/06/2018 al 30/09/2018, pur confermando che la ricorrente aveva lavorato per quindici settimane presso , nulla dimostra per Persona_2 il periodo successivo ed in particolare per quello cui si riferisce il requisito;
che, inoltre, l' assoluta labilità del quadro probatorio documentale, non corroborato da prove orali, mai richieste in ricorso, non consente, pertanto, di ritenere adempiuto
l'onere probatorio gravante sulla ricorrente e che fosse inconferente… il richiamo al principio di automatismo delle prestazioni di cui all'art. 2116 Cod.Civ., che presuppone comunque l'avvenuta dimostrazione della sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo cui si riferisce l'asserita omissione contributiva .
Per la riforma della decisione ha proposto appello , con ricorso Parte_1 depositato il 22 maggio 2023, reiterando gli argomenti a sostegno del proprio diritto ad ottenere la prestazione rivendicata, e lamentando l'erronea valutazione della sussistenza dei requisiti per beneficiare della Naspi per le seguenti ragioni:
- dal 29 gennaio 2009, in deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico, l'obbligo di comunicare l'assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga del rapporto di lavoro si intende assolto con la presentazione delle comunicazioni stesse, attraverso modalità semplificate (contact center o servizi on line), all' (non più ai Centri per l'impiego) (art. 16-bis, commi 11 e 12, D.L. n. CP_1
185/2008; comunicato 5 febbraio 2009); CP_1
2 - le comunicazioni possono essere effettuate per telefono (chiamando il contact center dell , via internet (tramite il sito www.inps.it) e anche con modulo su CP_1 carta da consegnare alle sedi dell'Ente (INPS mess. n. 21567/2010);
- l' trasmette le comunicazioni semplificate ai Centri per l'impiego, al Ministero CP_1 del lavoro, all' ed alla -U (se il lavoratore è extracomunitario), CP_2 nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'art. 71, comma 1-bis del D.Lgs. n. 82/2005;
-tale comunicazione assolve a tutti gli obblighi legali nei confronti degli Enti ed
Istituti predetti (art.
4-bis, comma 6, D.Lgs. n. 181/2000).;
- la sussistenza dei requisiti, in capo all'odierna appellante, per poter beneficiare della Naspi, si evincono proprio dalla documentazione versata in atti, ossia la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro domestico;
- tale comunicazione oltre a riportare tutti i dati anagrafici sia del datore di lavoro sia del lavoratore, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, le mansioni di inquadramento, indica altresì la tipologia di contratto “ossia contratto a tempo determinato”, la data di inizio del rapporto di lavoro (22.06.2018) e la data di cessazione dello stesso (16.10.2020), nonché la motivazione della cessazione
“decesso datore di lavoro”, il numero di ore lavorative settimanali e la retribuzione mensile percepita dall'odierna appellante,
- la comunicazione della Cessazione del rapporto di lavoro domestico, è un obbligo che ricade in capo ai datori di lavoro, nel caso di specie effettuata dagli eredi del
Sig. secondo una delle modalità previste dalla art. 16-bis, commi 11 e 12, D.L. Per_1
n. 185/2008, per tale motivo priva di sottoscrizione.
Ribadisce, altresì, l'appellante che il mancato pagamento della prestazione di che trattasi non possa, in qualche modo, essere giustificato dall'omissione contributiva da parte del Sig. ex datore di lavoro dell'odierna appellante, e Persona_2 richiama in proposito il “principio dell'automaticità delle prestazioni , in forza CP_1 del quale il lavoratore nel limite della prescrizione, ha diritto al pagamento delle prestazioni previdenziali dovute, anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati dal datore di lavoro, ma risultino dovuti trasferendo, di fatto, sull'ente previdenziale il rischio dell'inadempimento contributivo.
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del gravame, deducendo che dalla CP_1 consultazione dell'estratto conto allegato dall' in seno al fascicolo di primo CP_1 grado si evince infatti, del tutto inconfutabilmente, che l'odierna appellante non avesse alcuna contribuzione nell'anno precedente alla cessazione del rapporto di
3 lavoro (16/10/2020); che le modalità di semplificazione della presentazione della denuncia di cessazione del rapporto non prescindono dal requisito dell'identità personale di colui che riveste la qualifica di datore di lavoro e che in ogni caso, pur prescindendo dalle modalità di presentazione della comunicazione di cessazione del rapporto, la stessa non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione, poiché non risulta essere mai stata presentata dichiarazione di assunzione, da parte del defunto
[...]
, per il periodo successivo al 30.9.2018, così come risulta dall'estratto Per_2 conto in atti.
All'udienza del 17 aprile 2025 la causa, previa discussione, è stata decisa sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
IN DIRITTO
L'istituto di natura previdenziale rappresentato dalla “Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego” (NASPI), introdotta dal D. Lgs. n. 22/2015 recante la disciplina di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, ha introdotto specifiche cause ostative alla fruizione della prestazione, correlate alla finalità della legge di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modifiche;
b) che possano fare valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) possano fare valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione
La domanda avanzata dalla ricorrente il 5.11.2020 (doc n.1) è stata respinta dall' per carenza del requisito delle 30 giornate lavorative nei 12 mesi CP_1 precedenti l'inizio della disoccupazione (v. doc n.2) che, a dire della , Pt_1 coinciderebbe con il decesso del datore di lavoro (16.10.2020).
Oppone l che dall'estratto conto previdenziale risultano versamenti contributivi CP_1 da parte del datore di lavoro dal 17.06.2018 30.09.2018, per n.15 Persona_2 settimane, sicché difetterebbe detto requisito.(v. doc n.4).
Ciò premesso l'appello è infondato.
4 L'appellante, difatti, non si confronta adeguatamente con il percorso argomentativo del Tribunale che ha disatteso la valenza probatoria, in ordine al predetto requisito, della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro domestico, inviata il
30.10.2020 con le modalità telematiche descritte dalle fonti normative citate in ricorso (v. doc n.3), ma a dire del decidente priva di valore confessorio in quanto non proveniente dal dichiarato datore di lavoro ( – all'epoca deceduto - Persona_2 ma da altro soggetto non identificato.
Continua, invece, la ricorrente a ribadire il carattere dirimente di tale comunicazione contenente tutti i dati formali dell'asserito rapporto lavorativo, apparentemente protrattosi sino al 16 ottobre 2020, che assolverebbe a tutti gli obblighi di legge, senza tuttavia, precisare l'identità dell'autore di tale comunicazione (essendo, peraltro, priva di sottoscrizione e redatta su di un modulo prestampato, utilizzabile da chiunque) e che, dunque, da sola (ed in carenza di altri elementi di prova neppure allegati) non è idonea a comprovare la prosecuzione del rapporto lavorativo domestico, avviato nel giugno 2018, oltre la data che risulta dall'estratto contributivo dell' CP_1
È inammissibile la ragione di gravame con la quale è pedissequamente ribadito il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, già disatteso dal Tribunale proprio per la carenza di prova della sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo cui
è riferita l'asserita omissione contributiva.
In difetto di prova dei requisiti per ottenere il rivendicato beneficio l'appello va, quindi, respinto e la sentenza confermata.
Nonostante la soccombenza l'appellante è esonerata dal pagamento delle spese processuali, avendo ritualmente avanzato l'istanza ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3853/2022 emessa il 28 novembre 2022 dal Tribunale G.L. di Palermo.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Così deciso in Palermo, il 17 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Cinzia Alcamo
Il Presidente
Maria G. Di Marco
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