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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa LD RI Presidente dott.ssa NA RO Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 175 del Ruolo Generale dell'anno
2024 promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Rondinelli e Paolo Marino ed elettivamente domiciliata a Brescia, via dei Mille n. 2 presso lo studio del primo;
appellante contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Silvi e Andrea Girardi ed elettivamente domiciliata a Trento, via del Brennero n. 139 presso lo studio del primo;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2344/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata il 22 novembre 2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 11 Nel merito:
a) accertato e dichiarato, per le ragioni e nei termini esposti nell'atto di appello, il diritto dell'Appellante di ottenere dall'Appellata il rimborso di tutte le spese sostenute in relazione ai contenziosi promossi nei confronti di
[...]
Controparte_2
per l'effetto condannare l'Appellata a pagare a
[...] la somma di Euro 31.397,09 o diversa che risulterà Parte_1 accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi (legali fino alla domanda ed ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo);
b) col favore delle spese e degli emolumenti di causa di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto patrocinio, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione ex D.L.gs. n. 28/2010.
Per CP_1
In via principale: rigettare il proposto appello perché infondate in fatto ed in diritto per i suestesi motivi, con conferma dell'impugnata sentenza;
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 20 settembre 2022, Parte_1 conveniva in giudizio esponendo: CP_1
− di aver concluso il 19.3.2015 un contratto con con cui Controparte_3 quest'ultima si era impegnata ad effettuare un'analisi contabile del contratto di mutuo ipotecario (rep. n. 46.184) stipulato il 12.5.2008 dall'attrice con Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana Società Cooperativa. All'atto della firma del contratto aveva aderito alla formula Parte_1 denominata “Gold” comprensiva di “Copertura Tutela Legale Totale: rimborso di ogni spesa e/o costo sostenuto dal cliente in caso di non successo dell'attività legale”. In particolare, l'art. 14 del predetto contratto prevedeva l'adesione del cliente, in qualità di assicurato, alla polizza Tutela legale, n.
91/M10282700, stipulata da con;
Controparte_3 CP_1
pagina 2 di 11 − che tale polizza prevedeva:
• che assumesse il “rischio di soccombenza dichiarata con CP_1 sentenza a seguito dell'assistenza stragiudiziale e poi giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia nell'ambito della vita privata e/o dell'attività di Impresa dell'Assicurato stesso e dei suoi garanti” (art. 11 della polizza);
• che “L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU
(nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da Contr
La denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell'Assicurato entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso.” (art. 13 della polizza).
Secondo l'appendice n. 001 della polizza, era considerata “insorgenza del sinistro” anche il mancato espletamento della CTU per volere del giudice;
• che il massimale potesse essere utilizzato dall'assicurato “a scalare, sino al completamento eventuale dei tre gradi di giudizio e sino ad esaurimento dello stesso, e senza limiti temporali. Fra un grado e l'altro di giudizio non vi è alcuna preclusione o prescrizione di polizza per l'assicurato, se non i termini giuridici” (“Appendice con precisazione sul massimale”);
− che, assistita dall'avv. Michele Rondinelli, indicato da Controparte_3 aveva avviato un procedimento (R.G. n. 7139/2015 Tribunale di Padova) contro Controparte_4
(già Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana Società
[...]
Cooperativa), allegando quale documento di causa la perizia contabile nel frattempo redatta dal consulente dott. incaricato da Persona_1 [...]
poi seguita da una perizia integrativa redatta dall'ing. Controparte_3
sempre incaricato da Respinta la richiesta Persona_2 Controparte_3 dell'attrice di espletamento di una CTU contabile, il Tribunale aveva rigettato le domande di quest'ultima con sentenza n. 1803/2018 pubblicata il 25.9.2018;
− che, instaurato da parte di il procedimento d'appello (R.G. n. Parte_1
475/2019), quest'ultimo si era estinto con sentenza datata 7.4.2022, in quanto pagina 3 di 11 le parti lo avevano abbandonato ex artt. 309 e 181, comma II, c.p.c. dopo aver raggiunto un accordo transattivo a seguito dell'intervento della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19597/2020, in materia di usura degli interessi moratori, che aveva avuto per incidenza negativa Parte_1 sul giudizio in corso;
− che nel frattempo, con PEC del 28.7.2021 e del 13.10.2021, Parte_1 aveva denunciato il sinistro a chiedendole di attivare la polizza, ma CP_1 la Compagnia aveva riscontrato negativamente tale richiesta il 13.10.2021, asserendo la mancata denuncia del sinistro nei termini previsti dal contratto. CP_ Secondo , infatti, ai sensi dell'art. 13 della polizza, il sinistro avrebbe dovuto essere denunciato entro 24 mesi dal diniego del Tribunale dell'accesso alla CTU richiesta dall'attrice nel procedimento R.G. n. 7139/2015, risalente al
13.4.2017. Era seguito poi un ulteriore scambio di missive, in cui CP_1 aveva ribadito il proprio rifiuto;
− che anche la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010 aveva avuto esito negativo per mancata adesione dell'Assicurazione.
Ritenendo illegittimo il rifiuto di di corrisponderle l'indennizzo CP_1 assicurativo, l'attrice chiedeva di accertare l'obbligo della convenuta di rimborsarle tutte le spese sostenute in relazione ai contenziosi promossi nei confronti di Controparte_4
e per l'effetto di condannarla al pagamento della somma di euro
[...]
31.397,03.
A tal proposito, osservava che: il dies a quo per la denuncia del Parte_1 sinistro doveva rinvenirsi non nella data dell'ordinanza del Tribunale di rigetto delle istanze istruttorie bensì, in base all'art. 11 della polizza, nel momento della soccombenza dichiarata con “sentenza”; doveva farsi applicazione dell'”Appendice con precisazione sul massimale” della polizza secondo cui tra un grado e l'altro del giudizio non sussistono preclusioni o prescrizioni di polizza;
la polizza, in particolare il suo art. 13 comma II, non prevedeva alcuna decadenza per la denuncia di sinistro.
pagina 4 di 11 1.1. Si costituiva in giudizio eccependo, per quanto di interesse in CP_1 questa sede, l'intervenuta prescrizione della garanzia assicurativa in quanto, a suo dire, ai sensi dell'art. 13 e dell'appendice n. 1 della polizza la denuncia di sinistro sarebbe dovuta intervenire entro 24 mesi dall'insorgenza dello stesso, insorgenza da individuarsi nel momento del “mancato accesso alla CTU”. Nella fattispecie, l'ordinanza con cui il Tribunale di Padova aveva rigettato l'istanza di
CTU, nel procedimento R.G. n. 7139/2015, era del 13.4.2017, mentre CP_
aveva denunciato il sinistro a solo il 28.7.2021, dunque Parte_1 tardivamente.
1.2. Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 2344/2023, il Tribunale di Padova rigettava le domande attoree in conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da . In particolare, il Giudice: CP_1
− rilevava un contrasto tra l'art. 13 e l'appendice n. 001 della polizza, da un lato,
e gli artt. 11 e 12 della polizza stessa, dall'altro, in ordine al momento a cui far risalire l'insorgenza del sinistro: per le prime due norme esso doveva individuarsi nel momento del “mancato accesso alla CTU per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale”, mentre per l'art. 11 esso coincideva con il momento della soccombenza dell'assicurato accertata con sentenza a seguito di uno dei procedimenti previsti dall'art. 12;
− risolveva tale contrasto sulla scorta dell'art. 1370 c.c. interpretando il contratto in senso favorevole ad (che, in quanto assicurata, non aveva Parte_1 predisposto le clausole contrattuali), giungendo dunque a ritenere applicabile la disposizione contrattuale (art. 11) secondo cui l'insorgenza del sinistro doveva farsi coincidere con il momento della soccombenza dell'assicurato dichiarata in una sentenza;
− riteneva irrilevante la ”Appendice con precisazione sul massimale” richiamata dall'attrice per affermare la sospensione convenzionale della prescrizione dei diritti dell'assicurata per effetto dell'impugnazione della sentenza n. 1803/2018 del Tribunale di Padova. Secondo il Giudice, infatti, tale appendice aveva ad oggetto le modalità di erogazione dell'indennizzo da parte dell'Assicurazione
pagina 5 di 11 durante i vari gradi di giudizio e, inoltre, la stessa clausola chiariva che non vi erano preclusioni o prescrizioni di polizza “se non i termini giuridici”. In ogni caso, doveva applicarsi l'orientamento espresso da Cass. n. 8973/2020, secondo cui la previsione della perizia contrattuale sospende sino al termine delle conclusioni peritali la decorrenza della prescrizione ex art. 2952, comma
II, c.c. a condizione che la denuncia di sinistro sia intervenuta entro il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorrente dal giorno di verificazione del sinistro. Di qui la necessità in ogni caso della denuncia del sinistro entro il termine di 24 mesi dal 25.9.2018, data di pubblicazione della sentenza n.
1803/2018 del Tribunale di Padova che aveva dichiarato la soccombenza di nei confronti della Banca. Parte_1
2. Avverso tale decisione ha proposto appello , formulando le Parte_1 conclusioni sopra indicate.
2.1. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza impugnata.
2.2. All'udienza del 24 settembre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
3. L'appellante impugna la sentenza di primo grado sulla base di quattro motivi.
3.1. I primi due motivi vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Con il primo motivo, censura la sentenza in quanto Parte_1 contraddittoria nella parte in cui, da un lato, in applicazione del criterio dell'art. 1370 c.c., ha privilegiato l'interpretazione del contratto secondo cui l'insorgenza del sinistro si verifica solo a seguito di un “provvedimento definitivo dell'autorità giudicante (sentenza)” e, dall'altro, ha fatto coincidere tale momento con la pronuncia di un provvedimento (la sentenza di primo grado) che non era definitivo in quanto era stato appellato da . Secondo Parte_1 quest'ultima, il dies a quo della prescrizione dovrebbe individuarsi nella data della pubblicazione dell'ordinanza della Corte di appello di Venezia che aveva dichiarato pagina 6 di 11 estinto il giudizio d'appello tra e la ) o nella Parte_1 Controparte_5 data di pubblicazione della sentenza di Cassazione SS.UU. n. 19597 che aveva determinato la decisione di transigere quella controversia e di abbandonare il giudizio d'appello (18.9.2020).
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado, individuando l'insorgenza del sinistro in un momento (la data della pronuncia della sentenza di primo grado) in cui la soccombenza di nei Parte_1 confronti della Banca non era ancora definitiva, in quanto la sentenza non era passata in giudicato, avrebbe violato gli artt. 1370 e 2952 c.c. (quest'ultimo come interpretato da Cass. n. 2971/2019) e l'art. 116, I comma, c.p.c. (dovere di apprezzare prudentemente le prove).
3.1.1. I due motivi sono infondati e non meritano accoglimento.
Il Collegio condivide l'assunto del Giudice di primo grado che ha individuato il dies
a quo del termine di prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo nella data di pubblicazione della sentenza n. 1803/2018 del Tribunale di Padova (25.9.2018) resa tra e Parte_1 Controparte_4
.
[...]
Dirimente in tal senso appare l'“Appendice con precisazione sul massimale” della polizza, secondo cui il massimale può essere utilizzato dall'assicurato “a scalare, sino al completamento eventuale dei tre gradi di giudizio e sino ad esaurimento dello stesso”. Ciò sta a dire che l'assicurato può ricevere, a titolo di indennizzo assicurativo, una somma per ciascuno dei gradi di giudizio man mano che essi si susseguono, fino al limite massimo dato dall'esaurimento dell'importo del massimale. Una simile disposizione contrattuale si giustifica solo ammettendo che l'assicurato debba denunciare il sinistro all'Assicurazione sin dalla soccombenza accertata dalla sentenza di primo grado, mentre non avrebbe alcun senso se l'assicurato potesse attendere l'ultimo grado di giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza che ne accerta la soccombenza per fare la denuncia di sinistro, perché in quest'ultimo caso il massimale verrebbe utilizzato -non “a scalare” per ogni grado ma- in un'unica soluzione per compensare la perdita derivante all'assicurato dalla soccombenza definitivamente accertata.
pagina 7 di 11 Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante nel primo motivo d'impugnazione, non contraddice tale conclusione l'affermazione del Giudice secondo cui, in applicazione del criterio interpretativo dell'art. 1370 c.c., “il momento di insorgenza del sinistro coincide con la soccombenza dell'assicurato accertata con un provvedimento definitivo dell'autorità giudicante (sentenza)”, la quale non deve intendersi nel senso che il sinistro insorga solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza che segna la soccombenza dell'assicurato, ma nel senso di escludere che, ai fini di cui alla polizza, tale soccombenza possa essere stata accertata da un provvedimento – quale l'ordinanza di ammissione delle istanze istruttorie – per sua natura revocabile o modificabile.
Per lo stesso motivo, non coglie nel segno l'affermazione dell'appellante contenuta nel secondo motivo secondo cui, così come contrasterebbe con l'art. 1370 c.c. ritenere che il sinistro insorga al momento della pronuncia dell'ordinanza che decide sulle istanze istruttorie, in quanto essa è modificabile e revocabile, allo stesso modo violerebbe tale norma l'individuazione dell'insorgenza del sinistro nel momento della sentenza di primo grado non passata in giudicato.
Invero, la sentenza di primo grado, seppur non passata in giudicato, a differenza dell'ordinanza che decide sulle istanze istruttorie, possiede il carattere della definitività in quanto non è modificabile né revocabile dal giudice che l'ha emessa.
In tal senso, peraltro, depone anche l'interpretazione letterale dell'art. 11 della polizza, che parla di “soccombenza dichiarata con sentenza”, senza ulteriori specifiche.
Neppure è condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui, così opinando, si obbligherebbe l'assicurato a denunciare il sinistro in un momento in cui egli non ha ancora certezza della sua esistenza, con ciò violando l'art. 2952 c.c.
In realtà, la sentenza di primo grado produce un immediato effetto pregiudizievole per la parte soccombente, in quanto la sentenza - salvo il caso di sospensione della sua esecutività (che peraltro nel giudizio d'appello R.G. n.
475/2019 non risulta neppure proposta da quanto si evince dalla documentazione in atti) - è e rimane esecutiva anche in pendenza del giudizio d'appello.
pagina 8 di 11 3.2. Con il terzo motivo d'appello , per il caso di ritenuta Parte_1 corretta applicazione dell'art. 1370 c.c. da parte del Tribunale, si duole che il primo Giudice non abbia applicato la medesima disposizione in relazione all'”Appendice con precisazione sul massimale” della polizza Tutela legale (doc. 2 dell'attore in primo grado). In particolare, l'assunto del Tribunale secondo cui l'appendice avrebbe ad oggetto unicamente le modalità di utilizzo del massimale sarebbe errato e l'affermazione secondo cui “Fra un grado e l'altro di giudizio non vi è alcuna preclusione o prescrizione di polizza per l'assicurato, se non i termini giuridici” andrebbe letto unitamente alla frase successiva “Quindi il massimale è
l'unico limite indicato in polizza”. Letta in tal modo la polizza, il dies a quo della prescrizione sarebbe da individuarsi nella pronuncia del provvedimento che definisce in maniera irrevocabile il giudizio.
3.2.1. Il motivo, oltre ad apparire inammissibile, è in ogni caso infondato.
In primo luogo, il motivo non attiene a quanto statuito dal Giudice sulla predetta
Appendice. Invero, il primo Giudice ha fatto riferimento alla “Appendice con precisazione sul massimale” in relazione alla sospensione della prescrizione dei diritti dell'assicurato invocata dall'attore in primo grado quale conseguenza dell'appello proposto averso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1803/2018. Il
Tribunale ha escluso una simile sospensione, in quanto la predetta clausola della polizza che riguarda le modalità di erogazione del massimale, prevede che non vi siano preclusioni o prescrizioni di polizza “se non i termini giuridici” e perché, in ogni caso, in base a Cass. n. 8973/2020, la sospensione convenzionale del termine di prescrizione dell'art. 2952, II comma, c.c. richiede comunque una tempestiva denuncia del sinistro all'Assicurazione, che nella fattispecie non vi è stata.
In ogni caso, il motivo è infondato in quanto ripropone un'interpretazione della polizza con riferimento al dies a quo della prescrizione che non è accoglibile per i motivi sopra esposti.
3.3. Con il quarto motivo, proposto in via di estremo subordine, l'appellante si duole del mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, della debenza delle spese sostenute da nel contenzioso contro la Banca successivo Parte_1
pagina 9 di 11 al primo grado di giudizio, dal momento che l'”Appendice con precisazione sul massimale” prevede che l'assicurato possa utilizzare il massimale “a scalare sino
a completamento dei tre gradi di giudizio” e che, rispetto al secondo grado di giudizio, la denuncia di sinistro dell'appellante sarebbe stata tempestiva.
Anche tale motivo è infondato e deve essere rigettato.
Sul punto deve richiamarsi l'art. 11 della polizza, secondo il quale “La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza”. Ciò sta a dire che condizioni necessarie affinché possa riconoscersi il diritto all'indennizzo dell'assicurato sono la soccombenza dell'assicurato stesso e il fatto che tale soccombenza sia dichiarata con sentenza. Con riferimento al secondo grado di giudizio tra e Parte_1 Controparte_4
(R.G. n. 475/2019 Corte di appello di Venezia) tali
[...] condizioni non sussistono, in quanto detto giudizio si è concluso con sentenza di estinzione del processo -e dunque senza la soccombenza dell'assicurato- a seguito della composizione transattiva della controversia tra le parti.
4. In conclusione, ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
5. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza di e Parte_1 vengono liquidate in favore di come in dispositivo, secondo parametri CP_1 minimi, stante la non particolare complessità della fattispecie esaminata e l'effettiva consistenza delle difese proposte dall'appellata, in base allo scaglione di riferimento (euro da euro 26.001,00 a euro 52.000,00) e senza fase istruttoria non espletata.
6. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 2344/2023 del Tribunale di Padova così pronuncia:
− rigetta l'appello proposto da Parte_1
pagina 10 di 11 − condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
liquidate in euro 3.473,00, oltre rimborso spese generali (15%), CP_1
IVA e CPA;
− dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 1° ottobre 2025
La Presidente
LD RI
Il Consigliere estensore
NA RO
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa LD RI Presidente dott.ssa NA RO Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 175 del Ruolo Generale dell'anno
2024 promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Rondinelli e Paolo Marino ed elettivamente domiciliata a Brescia, via dei Mille n. 2 presso lo studio del primo;
appellante contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Silvi e Andrea Girardi ed elettivamente domiciliata a Trento, via del Brennero n. 139 presso lo studio del primo;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2344/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata il 22 novembre 2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 11 Nel merito:
a) accertato e dichiarato, per le ragioni e nei termini esposti nell'atto di appello, il diritto dell'Appellante di ottenere dall'Appellata il rimborso di tutte le spese sostenute in relazione ai contenziosi promossi nei confronti di
[...]
Controparte_2
per l'effetto condannare l'Appellata a pagare a
[...] la somma di Euro 31.397,09 o diversa che risulterà Parte_1 accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi (legali fino alla domanda ed ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo);
b) col favore delle spese e degli emolumenti di causa di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto patrocinio, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione ex D.L.gs. n. 28/2010.
Per CP_1
In via principale: rigettare il proposto appello perché infondate in fatto ed in diritto per i suestesi motivi, con conferma dell'impugnata sentenza;
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 20 settembre 2022, Parte_1 conveniva in giudizio esponendo: CP_1
− di aver concluso il 19.3.2015 un contratto con con cui Controparte_3 quest'ultima si era impegnata ad effettuare un'analisi contabile del contratto di mutuo ipotecario (rep. n. 46.184) stipulato il 12.5.2008 dall'attrice con Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana Società Cooperativa. All'atto della firma del contratto aveva aderito alla formula Parte_1 denominata “Gold” comprensiva di “Copertura Tutela Legale Totale: rimborso di ogni spesa e/o costo sostenuto dal cliente in caso di non successo dell'attività legale”. In particolare, l'art. 14 del predetto contratto prevedeva l'adesione del cliente, in qualità di assicurato, alla polizza Tutela legale, n.
91/M10282700, stipulata da con;
Controparte_3 CP_1
pagina 2 di 11 − che tale polizza prevedeva:
• che assumesse il “rischio di soccombenza dichiarata con CP_1 sentenza a seguito dell'assistenza stragiudiziale e poi giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia nell'ambito della vita privata e/o dell'attività di Impresa dell'Assicurato stesso e dei suoi garanti” (art. 11 della polizza);
• che “L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU
(nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da Contr
La denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell'Assicurato entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso.” (art. 13 della polizza).
Secondo l'appendice n. 001 della polizza, era considerata “insorgenza del sinistro” anche il mancato espletamento della CTU per volere del giudice;
• che il massimale potesse essere utilizzato dall'assicurato “a scalare, sino al completamento eventuale dei tre gradi di giudizio e sino ad esaurimento dello stesso, e senza limiti temporali. Fra un grado e l'altro di giudizio non vi è alcuna preclusione o prescrizione di polizza per l'assicurato, se non i termini giuridici” (“Appendice con precisazione sul massimale”);
− che, assistita dall'avv. Michele Rondinelli, indicato da Controparte_3 aveva avviato un procedimento (R.G. n. 7139/2015 Tribunale di Padova) contro Controparte_4
(già Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana Società
[...]
Cooperativa), allegando quale documento di causa la perizia contabile nel frattempo redatta dal consulente dott. incaricato da Persona_1 [...]
poi seguita da una perizia integrativa redatta dall'ing. Controparte_3
sempre incaricato da Respinta la richiesta Persona_2 Controparte_3 dell'attrice di espletamento di una CTU contabile, il Tribunale aveva rigettato le domande di quest'ultima con sentenza n. 1803/2018 pubblicata il 25.9.2018;
− che, instaurato da parte di il procedimento d'appello (R.G. n. Parte_1
475/2019), quest'ultimo si era estinto con sentenza datata 7.4.2022, in quanto pagina 3 di 11 le parti lo avevano abbandonato ex artt. 309 e 181, comma II, c.p.c. dopo aver raggiunto un accordo transattivo a seguito dell'intervento della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19597/2020, in materia di usura degli interessi moratori, che aveva avuto per incidenza negativa Parte_1 sul giudizio in corso;
− che nel frattempo, con PEC del 28.7.2021 e del 13.10.2021, Parte_1 aveva denunciato il sinistro a chiedendole di attivare la polizza, ma CP_1 la Compagnia aveva riscontrato negativamente tale richiesta il 13.10.2021, asserendo la mancata denuncia del sinistro nei termini previsti dal contratto. CP_ Secondo , infatti, ai sensi dell'art. 13 della polizza, il sinistro avrebbe dovuto essere denunciato entro 24 mesi dal diniego del Tribunale dell'accesso alla CTU richiesta dall'attrice nel procedimento R.G. n. 7139/2015, risalente al
13.4.2017. Era seguito poi un ulteriore scambio di missive, in cui CP_1 aveva ribadito il proprio rifiuto;
− che anche la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010 aveva avuto esito negativo per mancata adesione dell'Assicurazione.
Ritenendo illegittimo il rifiuto di di corrisponderle l'indennizzo CP_1 assicurativo, l'attrice chiedeva di accertare l'obbligo della convenuta di rimborsarle tutte le spese sostenute in relazione ai contenziosi promossi nei confronti di Controparte_4
e per l'effetto di condannarla al pagamento della somma di euro
[...]
31.397,03.
A tal proposito, osservava che: il dies a quo per la denuncia del Parte_1 sinistro doveva rinvenirsi non nella data dell'ordinanza del Tribunale di rigetto delle istanze istruttorie bensì, in base all'art. 11 della polizza, nel momento della soccombenza dichiarata con “sentenza”; doveva farsi applicazione dell'”Appendice con precisazione sul massimale” della polizza secondo cui tra un grado e l'altro del giudizio non sussistono preclusioni o prescrizioni di polizza;
la polizza, in particolare il suo art. 13 comma II, non prevedeva alcuna decadenza per la denuncia di sinistro.
pagina 4 di 11 1.1. Si costituiva in giudizio eccependo, per quanto di interesse in CP_1 questa sede, l'intervenuta prescrizione della garanzia assicurativa in quanto, a suo dire, ai sensi dell'art. 13 e dell'appendice n. 1 della polizza la denuncia di sinistro sarebbe dovuta intervenire entro 24 mesi dall'insorgenza dello stesso, insorgenza da individuarsi nel momento del “mancato accesso alla CTU”. Nella fattispecie, l'ordinanza con cui il Tribunale di Padova aveva rigettato l'istanza di
CTU, nel procedimento R.G. n. 7139/2015, era del 13.4.2017, mentre CP_
aveva denunciato il sinistro a solo il 28.7.2021, dunque Parte_1 tardivamente.
1.2. Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 2344/2023, il Tribunale di Padova rigettava le domande attoree in conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da . In particolare, il Giudice: CP_1
− rilevava un contrasto tra l'art. 13 e l'appendice n. 001 della polizza, da un lato,
e gli artt. 11 e 12 della polizza stessa, dall'altro, in ordine al momento a cui far risalire l'insorgenza del sinistro: per le prime due norme esso doveva individuarsi nel momento del “mancato accesso alla CTU per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale”, mentre per l'art. 11 esso coincideva con il momento della soccombenza dell'assicurato accertata con sentenza a seguito di uno dei procedimenti previsti dall'art. 12;
− risolveva tale contrasto sulla scorta dell'art. 1370 c.c. interpretando il contratto in senso favorevole ad (che, in quanto assicurata, non aveva Parte_1 predisposto le clausole contrattuali), giungendo dunque a ritenere applicabile la disposizione contrattuale (art. 11) secondo cui l'insorgenza del sinistro doveva farsi coincidere con il momento della soccombenza dell'assicurato dichiarata in una sentenza;
− riteneva irrilevante la ”Appendice con precisazione sul massimale” richiamata dall'attrice per affermare la sospensione convenzionale della prescrizione dei diritti dell'assicurata per effetto dell'impugnazione della sentenza n. 1803/2018 del Tribunale di Padova. Secondo il Giudice, infatti, tale appendice aveva ad oggetto le modalità di erogazione dell'indennizzo da parte dell'Assicurazione
pagina 5 di 11 durante i vari gradi di giudizio e, inoltre, la stessa clausola chiariva che non vi erano preclusioni o prescrizioni di polizza “se non i termini giuridici”. In ogni caso, doveva applicarsi l'orientamento espresso da Cass. n. 8973/2020, secondo cui la previsione della perizia contrattuale sospende sino al termine delle conclusioni peritali la decorrenza della prescrizione ex art. 2952, comma
II, c.c. a condizione che la denuncia di sinistro sia intervenuta entro il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorrente dal giorno di verificazione del sinistro. Di qui la necessità in ogni caso della denuncia del sinistro entro il termine di 24 mesi dal 25.9.2018, data di pubblicazione della sentenza n.
1803/2018 del Tribunale di Padova che aveva dichiarato la soccombenza di nei confronti della Banca. Parte_1
2. Avverso tale decisione ha proposto appello , formulando le Parte_1 conclusioni sopra indicate.
2.1. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza impugnata.
2.2. All'udienza del 24 settembre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
3. L'appellante impugna la sentenza di primo grado sulla base di quattro motivi.
3.1. I primi due motivi vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Con il primo motivo, censura la sentenza in quanto Parte_1 contraddittoria nella parte in cui, da un lato, in applicazione del criterio dell'art. 1370 c.c., ha privilegiato l'interpretazione del contratto secondo cui l'insorgenza del sinistro si verifica solo a seguito di un “provvedimento definitivo dell'autorità giudicante (sentenza)” e, dall'altro, ha fatto coincidere tale momento con la pronuncia di un provvedimento (la sentenza di primo grado) che non era definitivo in quanto era stato appellato da . Secondo Parte_1 quest'ultima, il dies a quo della prescrizione dovrebbe individuarsi nella data della pubblicazione dell'ordinanza della Corte di appello di Venezia che aveva dichiarato pagina 6 di 11 estinto il giudizio d'appello tra e la ) o nella Parte_1 Controparte_5 data di pubblicazione della sentenza di Cassazione SS.UU. n. 19597 che aveva determinato la decisione di transigere quella controversia e di abbandonare il giudizio d'appello (18.9.2020).
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado, individuando l'insorgenza del sinistro in un momento (la data della pronuncia della sentenza di primo grado) in cui la soccombenza di nei Parte_1 confronti della Banca non era ancora definitiva, in quanto la sentenza non era passata in giudicato, avrebbe violato gli artt. 1370 e 2952 c.c. (quest'ultimo come interpretato da Cass. n. 2971/2019) e l'art. 116, I comma, c.p.c. (dovere di apprezzare prudentemente le prove).
3.1.1. I due motivi sono infondati e non meritano accoglimento.
Il Collegio condivide l'assunto del Giudice di primo grado che ha individuato il dies
a quo del termine di prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo nella data di pubblicazione della sentenza n. 1803/2018 del Tribunale di Padova (25.9.2018) resa tra e Parte_1 Controparte_4
.
[...]
Dirimente in tal senso appare l'“Appendice con precisazione sul massimale” della polizza, secondo cui il massimale può essere utilizzato dall'assicurato “a scalare, sino al completamento eventuale dei tre gradi di giudizio e sino ad esaurimento dello stesso”. Ciò sta a dire che l'assicurato può ricevere, a titolo di indennizzo assicurativo, una somma per ciascuno dei gradi di giudizio man mano che essi si susseguono, fino al limite massimo dato dall'esaurimento dell'importo del massimale. Una simile disposizione contrattuale si giustifica solo ammettendo che l'assicurato debba denunciare il sinistro all'Assicurazione sin dalla soccombenza accertata dalla sentenza di primo grado, mentre non avrebbe alcun senso se l'assicurato potesse attendere l'ultimo grado di giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza che ne accerta la soccombenza per fare la denuncia di sinistro, perché in quest'ultimo caso il massimale verrebbe utilizzato -non “a scalare” per ogni grado ma- in un'unica soluzione per compensare la perdita derivante all'assicurato dalla soccombenza definitivamente accertata.
pagina 7 di 11 Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante nel primo motivo d'impugnazione, non contraddice tale conclusione l'affermazione del Giudice secondo cui, in applicazione del criterio interpretativo dell'art. 1370 c.c., “il momento di insorgenza del sinistro coincide con la soccombenza dell'assicurato accertata con un provvedimento definitivo dell'autorità giudicante (sentenza)”, la quale non deve intendersi nel senso che il sinistro insorga solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza che segna la soccombenza dell'assicurato, ma nel senso di escludere che, ai fini di cui alla polizza, tale soccombenza possa essere stata accertata da un provvedimento – quale l'ordinanza di ammissione delle istanze istruttorie – per sua natura revocabile o modificabile.
Per lo stesso motivo, non coglie nel segno l'affermazione dell'appellante contenuta nel secondo motivo secondo cui, così come contrasterebbe con l'art. 1370 c.c. ritenere che il sinistro insorga al momento della pronuncia dell'ordinanza che decide sulle istanze istruttorie, in quanto essa è modificabile e revocabile, allo stesso modo violerebbe tale norma l'individuazione dell'insorgenza del sinistro nel momento della sentenza di primo grado non passata in giudicato.
Invero, la sentenza di primo grado, seppur non passata in giudicato, a differenza dell'ordinanza che decide sulle istanze istruttorie, possiede il carattere della definitività in quanto non è modificabile né revocabile dal giudice che l'ha emessa.
In tal senso, peraltro, depone anche l'interpretazione letterale dell'art. 11 della polizza, che parla di “soccombenza dichiarata con sentenza”, senza ulteriori specifiche.
Neppure è condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui, così opinando, si obbligherebbe l'assicurato a denunciare il sinistro in un momento in cui egli non ha ancora certezza della sua esistenza, con ciò violando l'art. 2952 c.c.
In realtà, la sentenza di primo grado produce un immediato effetto pregiudizievole per la parte soccombente, in quanto la sentenza - salvo il caso di sospensione della sua esecutività (che peraltro nel giudizio d'appello R.G. n.
475/2019 non risulta neppure proposta da quanto si evince dalla documentazione in atti) - è e rimane esecutiva anche in pendenza del giudizio d'appello.
pagina 8 di 11 3.2. Con il terzo motivo d'appello , per il caso di ritenuta Parte_1 corretta applicazione dell'art. 1370 c.c. da parte del Tribunale, si duole che il primo Giudice non abbia applicato la medesima disposizione in relazione all'”Appendice con precisazione sul massimale” della polizza Tutela legale (doc. 2 dell'attore in primo grado). In particolare, l'assunto del Tribunale secondo cui l'appendice avrebbe ad oggetto unicamente le modalità di utilizzo del massimale sarebbe errato e l'affermazione secondo cui “Fra un grado e l'altro di giudizio non vi è alcuna preclusione o prescrizione di polizza per l'assicurato, se non i termini giuridici” andrebbe letto unitamente alla frase successiva “Quindi il massimale è
l'unico limite indicato in polizza”. Letta in tal modo la polizza, il dies a quo della prescrizione sarebbe da individuarsi nella pronuncia del provvedimento che definisce in maniera irrevocabile il giudizio.
3.2.1. Il motivo, oltre ad apparire inammissibile, è in ogni caso infondato.
In primo luogo, il motivo non attiene a quanto statuito dal Giudice sulla predetta
Appendice. Invero, il primo Giudice ha fatto riferimento alla “Appendice con precisazione sul massimale” in relazione alla sospensione della prescrizione dei diritti dell'assicurato invocata dall'attore in primo grado quale conseguenza dell'appello proposto averso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1803/2018. Il
Tribunale ha escluso una simile sospensione, in quanto la predetta clausola della polizza che riguarda le modalità di erogazione del massimale, prevede che non vi siano preclusioni o prescrizioni di polizza “se non i termini giuridici” e perché, in ogni caso, in base a Cass. n. 8973/2020, la sospensione convenzionale del termine di prescrizione dell'art. 2952, II comma, c.c. richiede comunque una tempestiva denuncia del sinistro all'Assicurazione, che nella fattispecie non vi è stata.
In ogni caso, il motivo è infondato in quanto ripropone un'interpretazione della polizza con riferimento al dies a quo della prescrizione che non è accoglibile per i motivi sopra esposti.
3.3. Con il quarto motivo, proposto in via di estremo subordine, l'appellante si duole del mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, della debenza delle spese sostenute da nel contenzioso contro la Banca successivo Parte_1
pagina 9 di 11 al primo grado di giudizio, dal momento che l'”Appendice con precisazione sul massimale” prevede che l'assicurato possa utilizzare il massimale “a scalare sino
a completamento dei tre gradi di giudizio” e che, rispetto al secondo grado di giudizio, la denuncia di sinistro dell'appellante sarebbe stata tempestiva.
Anche tale motivo è infondato e deve essere rigettato.
Sul punto deve richiamarsi l'art. 11 della polizza, secondo il quale “La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza”. Ciò sta a dire che condizioni necessarie affinché possa riconoscersi il diritto all'indennizzo dell'assicurato sono la soccombenza dell'assicurato stesso e il fatto che tale soccombenza sia dichiarata con sentenza. Con riferimento al secondo grado di giudizio tra e Parte_1 Controparte_4
(R.G. n. 475/2019 Corte di appello di Venezia) tali
[...] condizioni non sussistono, in quanto detto giudizio si è concluso con sentenza di estinzione del processo -e dunque senza la soccombenza dell'assicurato- a seguito della composizione transattiva della controversia tra le parti.
4. In conclusione, ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
5. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza di e Parte_1 vengono liquidate in favore di come in dispositivo, secondo parametri CP_1 minimi, stante la non particolare complessità della fattispecie esaminata e l'effettiva consistenza delle difese proposte dall'appellata, in base allo scaglione di riferimento (euro da euro 26.001,00 a euro 52.000,00) e senza fase istruttoria non espletata.
6. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 2344/2023 del Tribunale di Padova così pronuncia:
− rigetta l'appello proposto da Parte_1
pagina 10 di 11 − condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
liquidate in euro 3.473,00, oltre rimborso spese generali (15%), CP_1
IVA e CPA;
− dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 1° ottobre 2025
La Presidente
LD RI
Il Consigliere estensore
NA RO
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