Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2793/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 2793/2021
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'avv. Filippo Tommaso Onesimo, procuratore domiciliatario;
-ATTORI -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Fernando Greco, procuratore domiciliatario;
-CONVENUTA -
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 5.12.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 26.03.2021 e Parte_1 Parte_2
quali eredi di esponevano: - che Parte_3 Persona_1 Persona_1 aveva intrattenuto con (già un rapporto di conto corrente Controparte_1 Controparte_2
n. 27/1061, aperto in data 19.03.1986 e chiuso in data 21.02.2019; - che nel corso del rapporto l'istituto bancario aveva concesso al un'apertura di credito che partiva da £ 25.000,00, poi via via Pt_2 aumentata, regolata dall'art. 57 bis del contratto di conto corrente;
- che contestavano i numerosi addebiti di competenza effettuati dalla come risultante dai calcoli effettuati dalla propria perizia CP_3 allegata;
- che la somma delle illegittime competenze applicate era pari ad € 132.327,35; - che era nulla la clausola contrattuale che prevedeva la determinazione del saggio di interessi in misura ultralegale, con rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, con conseguente necessità di ricalcolare il rapporto con applicazione dei soli interessi legali, come previsto dall'art. 1284
c.c.; - che anche la clausola relativa alla possibilità per la di variare unilateralmente le CP_3 condizioni economiche era nulla in quanto indeterminata;
- che parimenti affetta da nullità era la previsione contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in quanto violava il divieto di anatocismo;
- che il saldo finale doveva essere ricalcolato senza la previsione di c.m.s., giorni di valuta a sfavore del cliente, commissioni vari e commissioni di sconto in quanto non previste tra le previsioni del contratto.
Tanto premesso concludeva chiedendo l'accertamento della illegittimità e nullità delle previsioni pattizia contra legem, la rideterminazione del saldo effettivo del conto attraverso CTU e la condanna della al pagamento delle somme illegittimamente trattenute. Con vittoria di spese e competenze CP_3 di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.06.2021 la rappresentava: - che la CP_3 domanda era da rigettare in quanto gli attori non avevano adempiuto al proprio onere probatorio, omettendo la produzione della documentazione contrattuale comprovante la richiesta, in quanto pur
1
- che dovevano essere dichiarate prescritte tulle le rimesse aventi natura solutoria anteriori ai dieci anni dall'inizio della controversia;
- che la mancata produzione dei contratti di apertura di credito non poteva essere sanata attraverso il ricorso all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; - che la capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo anteriore alla delibera CICR era ammessa e, successivamente, la si era CP_3 adeguata alla nuova previsione normativa;
- che le clausole di cui gli attori denuncino la nullità era, in realtà, previste in contratto.
Tanto premesso concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale nonché CTU econometrica, volta all'accertamento dei rapporti dare/avere tra le parti.
All'udienza del 5.12.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta ed il giudice assumeva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
***** ***** *****
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Dalla documentazione a corredo dell'atto di citazione risulta che in data 19.03.1986
[...]
stipulava con il un contratto di conto corrente n. 27/1061. La Per_1 Parte_4 parte del contratto esibita dalle parti prevedeva condizioni generiche con riferimento alle spese di tenuta conto, che venivano stabilite a carico del correntista ma non quantificate, alle valute da applicare, ai tassi di interesse che sono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e, in ultimo, il contratto prevedeva la possibilità di concedere aperture di credito elencando talune condizioni.
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE DEI VERSAMENTI A CARATTERE
SOLUOTORIO
Parte convenuta tempestivamente formulava eccezione di prescrizione delle rimesse aventi carattere solutorio, posto che il rapporto in contestazione intercorreva tra le parti già da diversi anni.
Giova premettere che l'azione con la quale si chiede la nullità delle clausole contrattuali che stabiliscono il versamento di importi ritenuti illegittimi è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c. Tuttavia, l'azione di ripetizione degli importi corrisposti in forza delle voci contrattuali ritenute nulle è soggetta a prescrizione decennale. La Corte di Cassazione a sezioni unite n. 24418/2010 ha ribadito da una parte la decorrenza del termine di prescrizione in coincidenza con la chiusura definitiva del conto e dall'altra ha introdotto un ulteriore termine legato alla natura del singolo movimento. In altri termini, pur riconoscendo l'unicità del rapporto di conto corrente, la predetta sentenza non disconosce l'autonoma delle singole operazioni precisando che tutti e solo i movimenti aventi natura di pagamento hanno un termine di prescrizione che decorre dalla data del movimento stesso. Viene quindi introdotta una distinzione tra il singolo movimento del conto corrente eseguito nell'ambito della disponibilità di fido accordata al correntista e gli eventuali versamenti eseguiti al di fuori della disponibilità accordata e necessari al c.d. rientro della scopertura. In dettaglio, quando un versamento rientra nel limite del fido accordato non costituisce pagamento ma una semplice rimessa che ripristina la disponibilità concessa
(cd. rimessa ripristinatoria). Tale versamento rientra nel più generale termine di prescrizione del contratto di conto corrente, che decorre dalla chiusura del conto. Quando invece il versamento viene eseguito in presenza di uno sconfinamento rispetto al fido concesso (saldo negativo superiore al fido), ovvero in presenza di un conto non affidato, allora questo movimento si configura come un pagamento specificamente finalizzato al rientro della maggiore esposizione non convenuta contrattualmente (cd. rimessa solutoria). In questo caso, si genera un pagamento e con esso, contestualmente, il diritto a richiederne la ripetizione. In altri termini, e in sintesi, la presenza di un saldo passivo che rimanga “entro
2 i limiti” del fido accordato costituisce un debito del correntista non immediatamente esigibile, e le rimesse che intervengono in conto non hanno funzione “solutoria” ma soltanto una funzione di ripristino della disponibilità. Per i versamenti effettuati su un conto con saldo passivo “eccedente il limite” del fido, invece, si configura un effettivo “pagamento”, dal momento che lo “sconfinamento” costituisce per la banca un credito esigibile, e la rimessa non crea nuova disponibilità per il cliente bensì assume carattere “solutorio”. La rimessa acquisisce pertanto carattere solutorio per l'importo commisurato alla dimensione del credito liquido ed esigibile preteso dalla banca. Inoltre, le rimesse che intervengono oltre il fido, assumendo una effettiva funzione “solutoria”, sono prioritariamente rivolte al pagamento delle competenze
(legittime e/o illegittime), e solo successivamente per ripianare l'extra fido liquido ed esigibile. Per
l'eventuale ulteriore parte residua, vanno a ricostituire la disponibilità entro il fido. I suddetti pagamenti, rivolti a soddisfare anche le pretese illegittime della banca, se intervenuti oltre i dieci anni (con riferimento al primo atto di contestazione) risultano prescritti e non sono più ripetibili. Sono invece richiedibili soltanto gli addebiti dell'ultimo decennio anteriore alla messa in mora o alla citazione in giudizio. Sul piano contabile, saranno dichiarati prescritti tutti quegli addebiti riferiti esclusivamente alle competenze addebitate (per le quali è stata appunto proposta domanda di ripetizione) che contestualmente hanno costituito un pagamento ben individuabile. La Cassazione, a riguardo, ha chiarito con Sentenza n° 4518/2014 che il principio enunciato con la Sentenza S.U. n. 24418/2010 può essere applicato anche alla ripetizione degli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto e, per analogia, a tutte le altre voci di spesa indebitamente versate alla banca, e dunque non solo alla ripetizione di interessi anatocistici. In definitiva, e come già ribadito, non sono ripetibili solo quelle competenze il cui addebito è avvenuto al di fuori del fido accordato e per cui la successiva rimessa ha costituito un pagamento. Decorsi dieci anni si prescrive ogni diritto relativo a quel pagamento ed in relazione a quello specifico pagamento non si potrà più pretendere la ripetizione dell'indebito.
Alla luce delle coordinate fornite, con riferimento al periodo 19.03.1986 – 25.03.2011 (data anteriore di dieci anni la notifica dell'atto di citazione) e sulla base delle annotazione contabili della banca, si è proceduto ad individuare le rimesse solutorie, applicando il criterio del saldo giornaliero, e le somme indebitamente addebitate dalla banca e, per ogni parte di rimessa avente natura solutoria, gli addebiti non più ripetibili per prescrizione dell'azione di ripetizione per decorso del termine decennale.
Ora, sia nel caso in un lo scrivente dovesse accedere alla teoria della rilevanza del c.d. “fido di fatto” in assenza di produzione ad opera degli attori dei contratti di affidamento, sia qualora non dovessero ritenersi esistenti, in quanto non provati, i contratti di affidamento, il computo delle somme prescritte appare sostanzialmente analoga, conducendo ad un importo di € 99.377,29.
ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO DARE/AVERE
Pertanto, analizzando la contestazione prospettata e passando all'accertamento del rapporto dare/avere tra le parti, nel corso del giudizio veniva disposta CTU alla quale questo Giudice si riporta, essendo stata esauriente, completa ed analitica nella ricostruzione delle posizioni debitorie e creditorie [“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”; (Sez. V, Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018,
Rv. 649560 - 01)].
3 Nel merito, il ricalcolo del dare-avere si è attenuto ai seguenti principi:
Anatocismo e tassi d'interesse
Come noto, in passato si è assistito ad una prassi bancaria con la quale si usava effettuare la capitalizzazione trimestrale degli interessi (con conseguente produzione di ulteriori interessi) nel solo caso in cui questi fossero dovuti dai clienti, e non quando erano dovuti dalla banca (cd. anatocismo).
Nel marzo del 1999 si è assistito però ad un cambiamento dell'orientamento tradizionale, con alcune sentenze della Corte di Cassazione a mezzo delle quali si è affermato il principio secondo cui è “nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale”(adottato per la prima volta su iniziativa dell' , e in quanto tale inidoneo ad incidere sul disposto normativo Pt_5 dell'art. 1283 c.c. Da ciò discenderebbe la nullità della relativa previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario. In definitiva, veniva affermato il principio della illegittimità della “doppia velocità” di capitalizzazione degli interessi: trimestrale, per quelli passivi a favore della banca, ed annuale per quelli attivi in favore del cliente. La presa di posizione della Corte di Cassazione, suscettibile di effetti dirompenti data la possibilità per i clienti di far valere la nullità della relativa clausola, con conseguente richiesta di rimborso degli interessi illegittimamente conteggiati, costrinse il Governo ad intervenire con l'emanazione del D.Lgs. n.342/99 che, con l'art. 25, ha modificato l'art. 120 del T.U.B., affidando al per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) il compito di stabilire i Controparte_4 criteri e le modalità per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (quindi sia nelle operazioni di raccolta del risparmio che nelle operazioni di esercizio del credito), fissando, nel contempo, il vincolo di assicurare la medesima periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori. Pertanto, con la Delibera del
09/02/2000 (entrata in vigore il 22/04/2000) il C.I.C.R. riequilibrò le posizioni tra correntista ed istituto di credito, imponendo forme simmetriche di capitalizzazione, attiva e passiva. Il comma 3 del citato art. 25 del D.Lgs. n.342/99 introdusse, poi, una disciplina transitoria e di sanatoria. In particolare, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Delibera CICR (e cioè a far data 22/04/2000), l'art. 6 del documento interministeriale stabilisce espressamente che “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Per i contratti preesistenti, stipulati anteriormente all'entrata in vigore della Delibera, l'art. 7
(norma transitoria) stabiliva che le vecchie clausole, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, potevano divenire efficaci a partire dall'01/07/2000 a condizione che venissero adeguate alle regole della Delibera stessa. Ma ciò non era sufficiente, perché se l'adeguamento comportava un peggioramento delle condizioni precedenti, le clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente. Se, invece, le nuove condizioni non avessero comportato un peggioramento rispetto alle condizioni precedenti, sarebbe stato sufficiente per la banca pubblicare in Gazzetta Ufficiale le nuove condizioni applicate e darne comunicazione al cliente “alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”.
Commissione di massimo scoperto
L'istituto di credito, oltre ad applicare il tasso di interesse (debitore) sull'importo affidato ed effettivamente utilizzato dal correntista, è stato solito addebitare trimestralmente (capitalizzandola) la cd. Commissione di massimo scoperto, calcolata sul massimo saldo debitore verificatosi nel trimestre e risultante dal riassunto scalare. Tale commissione rappresenta, dunque, un ulteriore costo per il correntista, visto che è applicata, in una determinata misura percentuale, sullo scoperto massimo verificatosi nel corso del trimestre. Come noto, la giurisprudenza già da tempo è unanime nel ritenere illegittimi gli addebiti di tale onere in difetto di espressa convenzione scritta, sottoscritta dal cliente.
Pertanto, sia in assenza di contratto sia in presenza di contratto che non riporti la specificazione dell'aliquota e le modalità di calcolo e di capitalizzazione delle Commissioni di massimo scoperto, nulla
4 è dovuto. L'art. 2 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 28 gennaio 2009, n. 2, sanciva definitivamente la nullità di tale onere, laddove precisava, al comma 1, che “sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione”. Il suddetto comma 1 veniva poi abrogato dall'art. 27, comma 4, D.L. 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. A partire dal 2012, pertanto, con l'introduzione e la modifica dell'art. 117 bis T.U.B., i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali oneri aggiuntivi, esclusivamente una commissione omnicomprensiva a carico del cliente, calcolata in misura proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata dell'affidamento, purché nei limiti consentiti dalla legge, ossia non superiore allo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente. Il C.I.C.R., con apposita Delibera datata 30/06/2012, ha emanato le disposizioni applicative della norma suddetta. Ad ogni modo, vale sempre quanto espressamente previsto dall'art. 117, T.U.B. in base al quale, in assenza di valida e specifica pattuizione scritta, nulla è dovuto.
Giorni di valuta
Tra le condizioni economiche la cui validità (ex art. 117 T.U.B.) richiede la previsione scritta in contratto, vi sono le condizioni di valuta, cd. “giorni valuta” associati ai versamenti e ai prelevamenti, a partire dai quali iniziano a decorrere gli interessi (attivi e passivi). Nel caso in esame, il CTU ha espunto le spese e le commissioni non pattuite, nonché gli interessi attivi e passivi.
Calcolo del TEG
Quanto al calcolo del TEG si è provveduto a determinare il T.E.G. secondo le istruzioni della Banca
d'Italia via via vigenti e del principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione n.
16308/2018 resa a Sezioni Unite. La Suprema Corte, con detta sentenza ha emanato il seguente principio di diritto “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n.
2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra
l'importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.”
5 Dunque, applicando i criteri indicati, deve aderirsi all'ipotesi di calcolo n. 1, con affidamento, con conseguente saldo ricalcolato alla data di chiusura del conto di € 94.089,64 a credito per il correntista, con conseguente condanna dell'istituto bancario alla restituzione di tali somme oltre agli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo.
SPESE DI LITE
Alla luce del risultato dell'attività istruttoria e del ridimensionamento della domanda attorea, le spese di lite devono porsi a carico della parte convenuta con applicazione dei valori minimi in considerazione dello scaglione di valore di riferimento della controversia (saldo ricalcolato). Anche le spese relative al compenso liquidato in corso di causa in favore del CTU devono essere poste a carico della banca, in considerazione del ricalcolo effettuato del rapporto dare/avere intercorrente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo in ordine alla domanda svolta da
[...]
, e ogni ulteriore questione ed istanza disattesa: Parte_1 Parte_2 Parte_3
• Condanna l pagamento in favore degli attori della somma di € 94.089,64, Controparte_1 oltre interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo.
• Condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, con Controparte_1 distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre IVA e CAP come per legge e spese forfettarie al 15%.
• pone le stese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico della parte convenuta.
Lecce, 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA
6