Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 15/04/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00525/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00954/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 954 del 2024, proposto da
MA OL, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Bari, via De Rossi, n. 190;
contro
- Ministero della cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Citta' metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Comune di Altamura, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 22.2.2024, per la conclusione del procedimento di “rettifica dell’imposizione del vincolo sugli elaborati tecnici e planimetrici del P.P.T.R. per errata individuazione delle componenti botanico-vegetazionali”, avviato con nota assunta al prot. n. 145/3001 del 6.4.2023;
per la conseguente condanna della Regione Puglia a provvedere sull’istanza de qua mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Citta' metropolitana di Bari e della Regione Puglia;
Visti gli artt. 31 e 117 c.p.a.;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 il dott. Danilo Cortellessa e uditi per le parti l'avv. Francesco Maria Settanni, su delega orale dell'avv. Francesco Zizzari, per la Regione, e l'avv. dello Stato Lydia Fiandaca, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra MA OL, odierna ricorrente, ha esposto di essere proprietaria di un fondo rustico sito in Agro di Altamura, alla località “Solagne”, riportato in Catasto al foglio di mappa 132, p.lle 7-9-10-127-361. Il fondo risulterebbe gravato dal vincolo di bene paesaggistico del piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), imposto con delibera di giunta regionale n. 1435 del 2 agosto 2013.
In relazione al predetto terreno, con istanza del 6 aprile 2023, la ricorrente ha richiesto al Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia “la rettifica dell’imposizione del vincolo sugli elaborati tecnici e planimetrici del PPTR per errata individuazione delle componenti botanico-vegetazionali. Beni Paesaggistici. Boschi. Ulteriori contesti paesaggistici. Area di rispetto dei boschi”. Ciò posto, ha poi agito in giudizio deducendo che la Regione, dopo aver inizialmente riscontrato la richiesta – ex art. 10- bis della l. n. 241/1990 – comunicando (con nota del 6 dicembre 2023) i motivi ritenuti ostativi all’accoglimento della stessa, non avrebbe provveduto alla conclusione del relativo procedimento, pur avendo l’odierna ricorrente formulato – rispetto al citato preavviso di diniego – le proprie osservazioni, inviate con nota PEC del 30 dicembre 2023.
Ha pertanto concluso chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione, l’ordine di provvedere alla conclusione del richiamato procedimento di rettifica, con fissazione di un termine e contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della cultura, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Città metropolitana di Bari e la Regione Puglia.
Quest’ultima, con memoria depositata il 7 febbraio 2025 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto il procedimento sarebbe stato concluso e il relativo provvedimento notificato alla ricorrente, per il tramite del suo tecnico di fiducia – presso il quale era stato eletto il domicilio in sede di proposizione dell’istanza – in data 21 febbraio 2024.
Con atto del 4 marzo 2025, la ricorrente ha chiesto di voler prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito del ricorso, confermando l’intervenuta conclusione del procedimento da parte della Regione. Ha poi rappresentato che il proprio tecnico avrebbe omesso di darle notizia del provvedimento finale.
All’udienza del 25 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Come eccepito dalla Regione resistente, a seguito del preavviso di diniego (del 6 dicembre 2023) e delle conseguenti osservazioni formulate dalla ricorrente (con nota PEC del 30 dicembre 2023), è stato adottato il provvedimento conclusivo del procedimento de quo con nota del 21 febbraio 2024, notificata in pari data al tecnico della ricorrente, dunque prima della proposizione dell’odierno gravame avverso il (presunto) silenzio-inadempimento. Di tale corrispondenza risulta evidenza agli atti di causa, mediante il deposito della Regione, cui ha fatto seguito, peraltro, anche la dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse della ricorrente – con atto del 4 marzo 2025 – per il tramite del suo procuratore.
Alla luce dei fatti sopra esposti, considerato che il ricorso è stato effettivamente proposto in data 30 luglio 2024, ossia successivamente all’adozione e alla notifica del provvedimento per l’emanazione del quale è causa, il gravame va dichiarato inammissibile – ex artt. 31 e 35, comma 1, lett. b), c.p.a. – non rilevandosi inadempimento dell’Amministrazione.
Le spese possono comunque compensarsi, tenuto conto dell’evoluzione procedimentale e processuale della vicenda per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Cortellessa | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO