Decreto cautelare 21 luglio 2022
Decreto cautelare 15 settembre 2022
Decreto cautelare 15 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 9 novembre 2022
Decreto cautelare 23 novembre 2022
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 15/09/2022, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2022
N. 00854/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN PA, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Serrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Specchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Distante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota del 15.07.2022 prot. n. 7012 a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - S.U.A.P. del Comune di Specchia, con la quale è stato comunicato alla parte ricorrente diniego e parere sfavorevole in merito alla S.C.I.A. presentata il 12.07.2022 per l'apertura di attività di commercio di vicinato nel settore non alimentare (vendita di piante e fiori) da svolgersi in immobile (locale a piano terra facente parte di un fabbricato sito in Via Col. De Giovanni n. 11) sito nel territorio di Specchia.
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PA AN il 14/9/2022:
della nota del 28 luglio 2022 prot. n. 7434 con la quale il Comune di Specchia, a seguito di riesame in esecuzione del decreto monocratico cautelare n. 355/2022 del 21 luglio 2022, ha comunicato diniego all’istanza di apertura di attività di commercio di vicinato nel settore non alimentare (vendita di piante e fiori);
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, dell’atto prot. n. 7392 del 27 luglio 2022 di “Revoca del certificato di agibilità rilasciata in data 07.06.2016 intestata al Sig. IO AN RE, su immobile ubicato in via Col. De Giovanni n° 11 angolo Via Mazzini, attualmente in proprietà della signora AB GRECO”, notificato al ricorrente in qualità di affittuario;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente con i motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che – in ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame e, in particolare, del tempo trascorso dalla data di comunicazione e, dunque, di conoscenza dei provvedimenti gravati con i motivi aggiunti - non siano riscontrabili valide ragioni per concedere la richiesta tutela cautelare monocratica;
P.Q.M.
Respinge la domanda di tutela cautelare monocratica.
Conferma per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 ottobre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 15 settembre 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO