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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 4237 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021,
avente ad oggetto:
Altri contratti d'opera vertente
TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. DEL GIUDICE
GAETANO e dell'avv. BOCCIA EMILIO, elettivamente domiciliato in
Napoli, al Viale Antonio Gramsci n. 21 presso lo studio dei predetti come da procura in atti,
OPPONENTE
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., con il
[...] P.IVA_2
patrocinio dell'avv. GARGIULO GAETANO e dell'avv. DE SILVA
PAOLO, presso i quali domicilia in Napoli alla via A. D'Isernia n. 20
Proc. n. 4237 /2021 R.G – Sentenza Pagina 1 di 11 come da procura in atti,
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 08/11/2024 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 06/04/2021
[...]
roponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 814/2021 del 24/02/2021, emesso nell'ambito del proc. n. 2097/2021
R.G., a seguito del quale è stata condannata al pagamento della somma di euro 7.082,00, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture e fino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in quella sede in € 145,50 per spese ed € 400,00 per compensi, oltre accessori, spiegando i seguenti motivi di opposizione: -
nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per carenza del requisito oggettivo;
violazione dell'art. 125 cpc;
- Eccezione di inadempimento;
- mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c.. Concludeva quindi l'opponente come di seguito esposto: “In via preliminare 1) tenuto conto della circostanza che non ha adeguatamente supportato il proprio CP_1
asserito credito, che la ha interamente Parte_1
pagato (e documentato) le poche prestazioni – malamente – svolte dalla
ricorrente, nonché considerata l'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., palesemente fondata, e che l'opposizione è fondata su prova scritta e di facile soluzione, la scrivente difesa si oppone sin da
Proc. n. 4237 /2021 R.G – Sentenza Pagina 2 di 11 adesso alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al
decreto ingiuntivo opposto eventualmente formulata da controparte;
2)
Sempre in via preliminare ed assorbente, dichiarare nullo, invalido,
inefficace e/o comunque revocare, in tutto od in parte, il decreto
ingiuntivo n. 814/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito attesa la sua inammissibilità e/o in ogni caso
invalidità poiché è stato reso in carenza dei requisiti di legge, ed in particolare dei requisiti di cui all'art. 633 e 634 c.p.c.; Nel merito 3)
Nel merito, in ogni caso, dichiarare nullo, invalido, inefficace e/o
comunque revocare, in tutto od in parte, decreto ingiuntivo n. 814/2021,
emesso dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Dott.ssa Lucia Esposito, atteso l'inadempimento, qualitativo e quantitativo, di parte opposta rispetto alle obbligazioni assunte, e dunque la violazione del vincolo di
sinallagmaticità, per tutti i motivi esposti nel corpo della presente opposizione;
4) Tenuto conto dell'accertato inadempimento, totale o parziale, della alle Controparte_1
obbligazioni assunte verso la dedotte nel Parte_1
presente giudizio, condannare essa alla restituzione, e/o CP_1
comunque al pagamento, anche a titolo risarcitorio, in favore della
dell'importo che verrà ritenuto di Parte_1
giustizia da codesto ill.mo Giudicante, previa quantificazione del valore
delle prestazioni effettivamente svolte dalla ricorrente come verranno da quest'ultima provate;
5) In ogni caso, condannare la
[...]
al pagamento delle spese di lite, diritti Controparte_1
ed onorari di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Proc. n. 4237 /2021 R.G – Sentenza Pagina 3 di 11 Si costituiva ritualmente in giudizio la
[...]
che, contestando gli Controparte_1
avversi assunti, chiedeva preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 c.p.c. per l'intero importo ingiunto ovvero la provvisoria esecuzione parziale limitatamente alle somme non contestate e concludeva, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
***
1. Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
1.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass.
n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 14473/2019, n. 9927/2004
Proc. n. 4237 /2021 R.G – Sentenza Pagina 4 di 11 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria
(che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione). Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda (Cass. n. 2124/1994).
1.2. Ciò posto, va detto che la pretesa azionata in sede monitoria risultava ancorata al mancato parziale pagamento del credito portato nella fattura n. 2484/A del 02//11/2020, per un importo totale complessivo pari ad euro 7.082,00.
Prescindendo, in questa sede, dalla certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, così come dalla presunta nullità del ricorso monitorio, questione come detto da ritenersi assorbita nell'emissione del provvedimento richiesto, assume carattere assorbente, a parere del
Tribunale, l'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente.
Invero, incontestato il rapporto contrattuale instaurato tra le parti, in quanto ammesso dallo stesso opponente e confermato dai testi escussi,
parte opponente ha dedotto l'inesatto adempimento – rispetto all'incarico professionale alla stessa demandata – dell'opposta, fonte di notevoli disagi per la clientela abituale e finanche di discredito per la
Proc. n. 4237 /2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 11 società, come confermato non solo dalle numerose mail di protesta prodotte in atti (all. 3) ma anche dai due testi escussi ( e Testimone_1
) i quali, con deposizioni loro concordanti, della cui Testimone_2
attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno in effetti confermato che,
da un lato, l'opponente ha intrattenuto con la un rapporto di CP_1
collaborazione professionale, durante l'emergenza pandemica, per la lavorazione dei tamponi per la ricerca molecolare del SARS-CoV2 e, dall'altro lato, che la prestazione veniva effettuata dalla con CP_1
notevole ritardo “anche di un giorno e abbiamo avuto alcuni problemi con la clientela” (così il TE , il quale ha anche riferito Testimone_1
che “è capitato anche che sui referti venissero riportati dati anagrafici sbagliati e che ci fossero errori nella refertazione”; circostanza, questa, peraltro confermata anche dal TE , che ha riferito: “ci sono Tes_2
stati alcuni problemi in relazione ai referti, che erano in ritardo o
avevano errori come ad esempio risultati positivi anziché negativi e viceversa”).
1.3. Ora, va preliminarmente rilevato che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Ne
consegue che le fatture, così come gli estratti delle scritture contabili,
pur costituendo in un eventuale procedimento monitorio prova scritta sufficiente a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, non
Proc. n. 4237 /2021 R.G – Sentenza Pagina 6 di 11 costituiscono fonte di prova a favore della parte che le ha emesse nel corso di un giudizio a cognizione piena, attesa la loro formazione unilaterale da parte del soggetto che intenda avvalersi del credito. La
fattura commerciale, infatti, ancorché annotata nei libri obbligatori non può assurgere a prova del contratto, ma al più può rappresentare mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (cfr Cass. civ., sent. n. 11343 del
21.07.2003; così anche Cass., n. 11736/2018; Cass., n. 15832/2011;
Cass., n. 17050/2011; conformi Cass., n. 13651/2006; Cass., n.
8126/2004; Cass., n. 46/2002; Cass., n. 10160/1999; Cass., n.
6502/1998; Cass., n. 5573/1997).
Nella fattispecie, questo rilievo sarebbe di per sé sufficiente ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, non avendo l'opposto arricchito la propria produzione documentale a seguito della proposizione dell'opposizione.
Il rapporto contrattuale, tuttavia, è incontestato tra le parti, il che permette di superare tale rilievo.
Nonostante ciò, i testi escussi hanno riferito di un rapporto di collaborazione professionale non improntato al canone della lealtà:
erano infatti frequenti i casi di adempimento inesatto delle prestazioni
Proc. n. 4237 /2021 R.G – Sentenza Pagina 7 di 11 diagnostiche richieste all'opposta, il che ha indotto verosimilmente l'opponente a saldare solo in parte la fattura posta a base della pretesa monitoria.
Ora, è provato sia per tabulas che mediante le deposizioni testimoniali assunte nel corso del processo che le prestazioni professionali offerte dall'opposta sono state, oltre che intempestive, inveritiere, con grave nocumento per la credibilità dell'opponente nei confronti della clientela fidelizzata, il che induce il Tribunale a ritenere fondata l'eccezione proposta ex art. 1460 cod. civ..
1.4. Sul punto, sarà sufficiente solo rammentare che “In tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del
suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi
applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la
risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di
inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli
delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare
l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il
proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza
dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
Proc. n. 4237 /2021 R.G – Sentenza Pagina 8 di 11 l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al
creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza
dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di
informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora
una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (così, di recente, Cass. civ., sez. VI, 11/02/2021, n. 3587; si v, anche Cass. civ., sez. III, 12/02/2010, n. 3373 e Cass. Sez. Un.,
30/10/2001, n. 13533).
Orbene, pur a fronte dell'eccezione sollevata dall'opponente, così come confermata dalla documentazione dal medesimo allegata nonché dalle deposizioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria, l'opposto non
è riuscito a dimostrare di aver esattamente adempiuto l'obbligazione professionale assunta, con la conseguenza che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo in oggetto va certamente revocato.
Va tuttavia rigettata, per la sua estrema genericità, la domanda risarcitoria proposta da parte opponente, in quanto sfornita di prova.
2. Le spese seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., parametri minimi per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione sino ad euro 26.000,00, tenuto conto del valore della causa (più vicino al minimo dello scaglione in precedenza indicato) e della particolare facilità della controversia.
Le stesse vanno poi distratte in favore degli Avv.ti DEL GIUDICE
Proc. n. 4237 /2021 R.G – Sentenza Pagina 9 di 11 GAETANO e BOCCIA EMILIO, dichiarandosi distrattari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da
[...]
contro Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
1) In accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
revoca il decreto ingiuntivo n. 814/2021 emesso Parte_1
dal Tribunale di Napoli Nord il 24/02/2021, in questa sede opposto;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
Parte_1
3) Condanna Controparte_1
l pagamento delle spese di lite in favore
[...]
dell'opponente che qui si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA
se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti DEL GIUDICE GAETANO e BOCCIA EMILIO.
Così deciso in Aversa il 08/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione
Proc. n. 4237 /2021 R.G – Sentenza Pagina 10 di 11 applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 4237 /2021 R.G – Sentenza Pagina 11 di 11