TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/10/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1176 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
ON (ME), in Via Canicari Fraz. Cavaliere n. 20, elettivamente domiciliato in Milazzo, Via F.
Crispi n.91, presso lo studio dell'Avv. Irene Dama, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio- Scioglimento matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio, depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale in data 26.03.2025, nato a [...] il [...], premesso: Parte_1
- di avere contratto matrimonio in Spadafora (ME) in data 07.02.2009 con , Controparte_1 nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei registri del Comune di Spadafora al n. 1 Parte 1 anno 2009;
- che dall'unione coniugale non nascevano figli;
- che dopo un periodo iniziale di serena convivenza, il rapporto si deteriorava a causa del disinteresse della alle condizioni di salute del marito;
CP_1
-che nel mese di settembre 2022 la abbandonava il tetto coniugale;
CP_1 -che con ricorso depositato in data 31.07.2023 innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. ed iscritto al n. 1039/2023 R.G.A.C. l 'odierno ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi;
-che con sentenza n. 1189/2023 depositata e pubblicata in data 20.12.2023 il Tribunale pronunciava la separazione giudiziale tra e;
Parte_1 Controparte_1
- che la separazione si era protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata sentenza di divorzio.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 23.04.2025.
Instaurato il contraddittorio, , seppur ritualmente evocata in giudizio, non Controparte_1 si costituiva, restando contumace.
All'udienza del 22.09.2025, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 20.10.2025 per consentire al ricorrente di documentare l'esito della notifica.
All'udienza del 20.10.2025, il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata la contumacia della resistente, rilevato che non occorreva assumere i provvedimenti provvisori e urgenti e che la causa era matura per la decisione, dava corso alla discussione orale, all'esito della quale riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*******
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge
55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale con sentenza definitiva n. 1189/2023 depositata e pubblicata in data 20.12.2023 dal
Tribunale di Barcellona P.G. e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, che rendeva indispensabile l'intervento giurisdizionale, mentre la resistente, non costituendosi, non ha neppure svolto alcuna ingiustificata opposizione alle domande della controparte, sicché non è configurabile una vera e propria soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1176/25 R.G., così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Spadafora (ME) in data 07.02.2009 da nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
RA (Romania) il 14.05.1969, matrimonio trascritto nei registri del Comune di Spadafora
(ME) al n. 1 Parte 1 anno 2009;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Spadafora (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 30 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Paola Bonaccorso, Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.