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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 20-3-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data
27-2-2025, in data 15 aprile 2025 ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2131/2024 del ruolo generale Previdenza
T R A
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(NA), alla Via G. Matteotti n. 18, C.F. , rappresentato e difeso giusta C.F._1 procura in atti dall'Avv. Leonardo Maiolica, con studio in Aversa ed elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale- Isola C2 presso Credici s.r.l.
Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi 55
Resistente
, con sede in Roma alla Via G. Grezar n.14, in persona Controparte_2 del procuratore speciale dott. , rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Controparte_3
Ernesto Ardia, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Cardinale G. Sanfelice n. 8
Resistente
in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro-tempore
Convenuta
Oggetto: opposizione avviso di addebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 29-1-2024 presso la Cancelleria, sezione lavoro, del Tribunale di
Napoli, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Avviso di addebito n. 37120230015743905000, notificato in data 11-1-2024 dall' Filiale Metropolitana Napoli CP_4 Vomero, avente ad oggetto il pagamento dei contributi derivanti dalla iscrizione d'ufficio alla gestione separata per reddito da lavoro autonomo anno 2016 – periodo dal 01/2016 al CP_4
12/2016 –, pari a complessivi € 3.406,37. Ha eccepito la non debenza delle poste creditorie portate nell'opposto Avviso di addebito, rilevando che con Nota datata 18.11.2022, notificata con lettera raccomandata a/r in data 06/12/2022, l' di Afragola gli comunicava di aver provveduto ad iscriverlo d'ufficio alla CP_4 gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, per reddito da lavoro autonomo anno 2016, richiedendo il pagamento dell'importo complessivo di € 3.346,83, di cui € 1.976,40, a titolo contributivo ed € 1.370,43, per sanzioni;
che in realtà nell'anno 2016 egli aveva svolto abitualmente solo attività di lavoro subordinato (con contratto a tempo indeterminato, part time verticale, alle dipendenze dello studio dentistico “Angrisano Alessandro”) ed aveva prodotto un reddito per mere prestazioni occasionali pari ad € 4.500,00; che il maggiore importo di €
1 8.235,00 addotto dall' deriva per l'importo di € 4.500,00 da prestazione professionale CP_4
OCCASIONALE di consulenza professionale per la redazione e tenuta della documentazione sulla sicurezza ex D. lgs. 81/80 presso studi medici dentistici, e per l'importo di € 3.420,00, per rendita da canone di locazione, come risulta da allegata documentazione;
che, pertanto, per il periodo di riferimento (anno 2016), l'istante non era obbligato alla iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 ed al relativo pagamento di oneri contributivi.
Ha rappresentato di avere inoltrato ricorso amministrativo avverso la nota di iscrizione CP_4 alla gestione separata e che, decorsi i termini di legge senza aver avuto riscontro, in data 24-10-
2023 aveva presentato ricorso presso il Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro e Previdenza (competente per territorio in quanto la sede territoriale emittente l'atto impugnato era quella CP_4 di Afragola) rubricato al n. R.G. 13051/2023, G.L. dott.ssa Perpetua.
Tanto premesso, eccepita la litispendenza nonché in ogni caso la prescrizione delle poste contributive oggetto dell'AVA opposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“I. in via cautelare, inaudita altera parte, si disponga l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito oggi impugnato, anche alla luce della litispendenza di cui al punto I;
II. in via preliminare, adottare tutti i rimedi ritenuti necessari a seguito della litispendenza di cui al punto I;
III. in via preliminare, accertare l'illegittimità delle pretese contenute nell'avviso di addebito impugnato n° 37120230015743905000, formato il 09/12/2023, notificato in data 11/01/2024, a mezzo racc. a/r, dall' Filiale Metropolitana Napoli Vomero, per intervenuta prescrizione CP_4 del presunto diritto di credito da esso portato con espressa pronuncia di annullamento di predetto atto impositivo CP_4
IV. Nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con espressa pronuncia di annullamento, dell'avviso di addebito
n° 37120230015743905000, formato il 09/12/2023, notificato in data 11/01/2024, a mezzo racc. a/r, dall' Filiale Metropolitana Napoli Vomero, con il quale l' ha ingiunto al CP_4 CP_4 ricorrente il pagamento di € 3.406,37, a titolo di contributi gestione separata per reddito CP_4 da lavoro autonomo derivante da esercizio abituale di arti e professioni per l'anno 2016, già richiesti con avviso di accertamento notificato in data 06/12/2022 a mezzo raccomandata a/r n.
66479435699-8, emesso dall' - sede di Napoli Nord (Afragola), per cui è instaurato giudizio CP_4
n. R.G. 13051/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord - Sez. Lavoro e Previdenza - nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
V. per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' dal ricorrente a CP_4 titolo di contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2016 con contestuale ordine CP_4 di cancellazione del ricorrente di una eventuale ed illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall' CP_4
VI. in via subordinata, annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
VII. condannare l' in persona del suo legale responsabile, al pagamento delle spese e CP_4 competenze del presente giudizio;
con attribuzioni al sottoscritto procuratore antistatario”. Con decreto del 6-2-2024 il Tribunale fissava l'udienza di discussione al 12-6-2024 e, sussistendone i gravi motivi, sospendeva l'esecutorietà dell'opposto avviso di addebito. L' ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto. CP_4 Ha eccepito la litispendenza dell'odierna impugnativa, l'incompetenza per territorio nonché il difetto di legittimazione passiva della e, comunque, nel merito, l'infondatezza della CP_4 pretesa attorea. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Dichiarare, in ogni caso, obbligata parte ricorrente al CP_ pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive nella misura accertata e richiesta dall' che comunque non risulta contestata, o nella diversa misura che comunque risulterà dovuta e di
2 giustizia per le 8 inadempienze di cui è causa, oltre le sanzioni civili, gli interessi di mora e gli accessori del credito maturati e maturandi, come per legge, sino al giorno del saldo. Con vittoria di spese e competenze di causa”. Si è costituita in giudizio che ha eccepito la propria estraneità Controparte_5 ai fatti di causa, concludendo a che il Tribunale “voglia accertare e dichiarare l'assenza di domande e conclusioni del sig. nei confronti dell'agente”. Parte_1 All'esito di concessione di termine per note, la causa è stata rinviata al 20-3-2025. A tale udienza, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Preliminarmente va rilevato che l'intervento in giudizio della è stato frutto di un mero CP_2 errore di notificazione da parte del ricorrente, non avendo questi introdotto il presente giudizio nei confronti dell' come risulta chiaramente dalla natura dell'atto impugnato e dal tenore CP_6 delle conclusioni rassegnate in ricorso.
La parte ricorrente propone infatti opposizione avverso un Avviso di Addebito e non già avverso cartelle di pagamento;
come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell'art. 30 D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. n. 125/2010, l'Avviso di Addebito ha sostituito per i crediti il precedente sistema di riscossione a mezzo del ruolo e la novella prevede che CP_4
l'ente previdenziale provvede non solo alla formazione dell'atto ma anche alla sua notifica, anche a mezzo del servizio postale, in luogo del concessionario per la riscossione.
Ne consegue la legittimazione passiva del solo Ente impositore. Sussistono giusti motivi per la compensazione per intero delle spese di lite, tra ricorrente e convenuta, in CP_2 considerazione dell'incertezza determinata in argomento da talune oscillazioni giurisprudenziali e per la diversa qualità delle parti in causa.
Sempre preliminarmente, va altresì dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_4
peraltro non costituita nonostante la regolarità della notificazione.
[...] CP_ Invero, la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 e ss.ii.mm., in forza della quale stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138. In definitiva, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non sono stati oggetto della cessione in discorso. Dunque, con riferimento all'AVA di cui si discute, relativo a contributi gestione separata anno 2016, non sussiste il litisconsorzio necessario con la Controparte_4
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della società convenuta.
Nel merito, nelle more del presente giudizio – di impugnativa dell'Avviso di addebito n. 37120230015743905000, notificato in data 11-1-2024 dall' Controparte_7
avente ad oggetto il pagamento dei contributi derivanti dalla iscrizione d'ufficio alla
[...] gestione separata per reddito da lavoro autonomo anno 2016 -, è intervenuta la sentenza CP_4
n. 5627/2024 del 13/12/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord tra le stesse parti e in relazione al debito originato dalla stessa causale (ovvero avverso la prodromica Nota notificata in CP_4 data 06/12/2022 avente ad oggetto la iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione separata per reddito da lavoro autonomo anno 2016, con conseguente imposizione contributiva a CP_4 suo carico di € 3.406,37), con cui è stato disposto l'annullamento dell'iscrizione alla gestione separata per l'anno 2016 e la non debenza dei contributi pretesi dall' (“Nel caso di specie, CP_4 parte ricorrente ha dimostrato, sulla base della documentazione allegati agli atti (si veda in particolare il modello 730 2017 – Quadro RE) che il reddito da lavoro autonomo maturato nel 2016 è stato pari ad € 4.500. A ciò si aggiunga che parte resistente, in qualità di creditore, nulla ha dedotto e/o dimostrato con riguardo alla natura ed alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Deve quindi ritenersi applicabile la c.d. franchigia di cui all'art. 44 d.l.
3 269/2003. Devono quindi ritenersi non dovute, per i motivi esposti, le somme richieste a titolo di contributi di cui alla lettera di invito al pagamento del 18.11.2022” cfr. sentenza in atti). Dall'annullamento giudiziale, con sentenza esecutiva, dell'atto impositivo presupposto a quello oggetto di odierna impugnativa, consegue la caducazione dell'AVA opposto n. 37120230015743905000, ovvero la cessazione della materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio
1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, occorrendo, tuttavia, accertare la virtuale soccombenza avendo parte ricorrente richiesto la condanna del convenuto alle spese del giudizio.
Convidendosi le argomentazioni esposte nella richiamata sentenza n. 5627/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, ritiene il giudicante che sia comprovata la non debenza delle poste creditorie portate nell'opposto Avviso di addebito;
ne consegue, anche tenuto conto della pluralità di giudizi che la parte si è vista costretta ad intraprendere per contrastare la medesima pretesa contributiva dell' , la valutazione della sussistenza dei presupposti per la condanna CP_4 dell'Ente convenuto alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo con attribuzione.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' e di Controparte_5
nei cui confronti compensa le spese di lite;
CP_4
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) pone a carico dell' le spese di lite, liquidate in complessivi euro 630,00 oltre IVA, CPA CP_4
e spese generali, oltre rimborso C.U. di euro 43,00, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 15 aprile 2025
Il giudice
Dr. Francesco Armato
4
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 20-3-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data
27-2-2025, in data 15 aprile 2025 ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2131/2024 del ruolo generale Previdenza
T R A
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(NA), alla Via G. Matteotti n. 18, C.F. , rappresentato e difeso giusta C.F._1 procura in atti dall'Avv. Leonardo Maiolica, con studio in Aversa ed elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale- Isola C2 presso Credici s.r.l.
Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi 55
Resistente
, con sede in Roma alla Via G. Grezar n.14, in persona Controparte_2 del procuratore speciale dott. , rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Controparte_3
Ernesto Ardia, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Cardinale G. Sanfelice n. 8
Resistente
in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro-tempore
Convenuta
Oggetto: opposizione avviso di addebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 29-1-2024 presso la Cancelleria, sezione lavoro, del Tribunale di
Napoli, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Avviso di addebito n. 37120230015743905000, notificato in data 11-1-2024 dall' Filiale Metropolitana Napoli CP_4 Vomero, avente ad oggetto il pagamento dei contributi derivanti dalla iscrizione d'ufficio alla gestione separata per reddito da lavoro autonomo anno 2016 – periodo dal 01/2016 al CP_4
12/2016 –, pari a complessivi € 3.406,37. Ha eccepito la non debenza delle poste creditorie portate nell'opposto Avviso di addebito, rilevando che con Nota datata 18.11.2022, notificata con lettera raccomandata a/r in data 06/12/2022, l' di Afragola gli comunicava di aver provveduto ad iscriverlo d'ufficio alla CP_4 gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, per reddito da lavoro autonomo anno 2016, richiedendo il pagamento dell'importo complessivo di € 3.346,83, di cui € 1.976,40, a titolo contributivo ed € 1.370,43, per sanzioni;
che in realtà nell'anno 2016 egli aveva svolto abitualmente solo attività di lavoro subordinato (con contratto a tempo indeterminato, part time verticale, alle dipendenze dello studio dentistico “Angrisano Alessandro”) ed aveva prodotto un reddito per mere prestazioni occasionali pari ad € 4.500,00; che il maggiore importo di €
1 8.235,00 addotto dall' deriva per l'importo di € 4.500,00 da prestazione professionale CP_4
OCCASIONALE di consulenza professionale per la redazione e tenuta della documentazione sulla sicurezza ex D. lgs. 81/80 presso studi medici dentistici, e per l'importo di € 3.420,00, per rendita da canone di locazione, come risulta da allegata documentazione;
che, pertanto, per il periodo di riferimento (anno 2016), l'istante non era obbligato alla iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 ed al relativo pagamento di oneri contributivi.
Ha rappresentato di avere inoltrato ricorso amministrativo avverso la nota di iscrizione CP_4 alla gestione separata e che, decorsi i termini di legge senza aver avuto riscontro, in data 24-10-
2023 aveva presentato ricorso presso il Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro e Previdenza (competente per territorio in quanto la sede territoriale emittente l'atto impugnato era quella CP_4 di Afragola) rubricato al n. R.G. 13051/2023, G.L. dott.ssa Perpetua.
Tanto premesso, eccepita la litispendenza nonché in ogni caso la prescrizione delle poste contributive oggetto dell'AVA opposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“I. in via cautelare, inaudita altera parte, si disponga l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito oggi impugnato, anche alla luce della litispendenza di cui al punto I;
II. in via preliminare, adottare tutti i rimedi ritenuti necessari a seguito della litispendenza di cui al punto I;
III. in via preliminare, accertare l'illegittimità delle pretese contenute nell'avviso di addebito impugnato n° 37120230015743905000, formato il 09/12/2023, notificato in data 11/01/2024, a mezzo racc. a/r, dall' Filiale Metropolitana Napoli Vomero, per intervenuta prescrizione CP_4 del presunto diritto di credito da esso portato con espressa pronuncia di annullamento di predetto atto impositivo CP_4
IV. Nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con espressa pronuncia di annullamento, dell'avviso di addebito
n° 37120230015743905000, formato il 09/12/2023, notificato in data 11/01/2024, a mezzo racc. a/r, dall' Filiale Metropolitana Napoli Vomero, con il quale l' ha ingiunto al CP_4 CP_4 ricorrente il pagamento di € 3.406,37, a titolo di contributi gestione separata per reddito CP_4 da lavoro autonomo derivante da esercizio abituale di arti e professioni per l'anno 2016, già richiesti con avviso di accertamento notificato in data 06/12/2022 a mezzo raccomandata a/r n.
66479435699-8, emesso dall' - sede di Napoli Nord (Afragola), per cui è instaurato giudizio CP_4
n. R.G. 13051/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord - Sez. Lavoro e Previdenza - nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
V. per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' dal ricorrente a CP_4 titolo di contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2016 con contestuale ordine CP_4 di cancellazione del ricorrente di una eventuale ed illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall' CP_4
VI. in via subordinata, annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
VII. condannare l' in persona del suo legale responsabile, al pagamento delle spese e CP_4 competenze del presente giudizio;
con attribuzioni al sottoscritto procuratore antistatario”. Con decreto del 6-2-2024 il Tribunale fissava l'udienza di discussione al 12-6-2024 e, sussistendone i gravi motivi, sospendeva l'esecutorietà dell'opposto avviso di addebito. L' ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto. CP_4 Ha eccepito la litispendenza dell'odierna impugnativa, l'incompetenza per territorio nonché il difetto di legittimazione passiva della e, comunque, nel merito, l'infondatezza della CP_4 pretesa attorea. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Dichiarare, in ogni caso, obbligata parte ricorrente al CP_ pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive nella misura accertata e richiesta dall' che comunque non risulta contestata, o nella diversa misura che comunque risulterà dovuta e di
2 giustizia per le 8 inadempienze di cui è causa, oltre le sanzioni civili, gli interessi di mora e gli accessori del credito maturati e maturandi, come per legge, sino al giorno del saldo. Con vittoria di spese e competenze di causa”. Si è costituita in giudizio che ha eccepito la propria estraneità Controparte_5 ai fatti di causa, concludendo a che il Tribunale “voglia accertare e dichiarare l'assenza di domande e conclusioni del sig. nei confronti dell'agente”. Parte_1 All'esito di concessione di termine per note, la causa è stata rinviata al 20-3-2025. A tale udienza, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Preliminarmente va rilevato che l'intervento in giudizio della è stato frutto di un mero CP_2 errore di notificazione da parte del ricorrente, non avendo questi introdotto il presente giudizio nei confronti dell' come risulta chiaramente dalla natura dell'atto impugnato e dal tenore CP_6 delle conclusioni rassegnate in ricorso.
La parte ricorrente propone infatti opposizione avverso un Avviso di Addebito e non già avverso cartelle di pagamento;
come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell'art. 30 D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. n. 125/2010, l'Avviso di Addebito ha sostituito per i crediti il precedente sistema di riscossione a mezzo del ruolo e la novella prevede che CP_4
l'ente previdenziale provvede non solo alla formazione dell'atto ma anche alla sua notifica, anche a mezzo del servizio postale, in luogo del concessionario per la riscossione.
Ne consegue la legittimazione passiva del solo Ente impositore. Sussistono giusti motivi per la compensazione per intero delle spese di lite, tra ricorrente e convenuta, in CP_2 considerazione dell'incertezza determinata in argomento da talune oscillazioni giurisprudenziali e per la diversa qualità delle parti in causa.
Sempre preliminarmente, va altresì dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_4
peraltro non costituita nonostante la regolarità della notificazione.
[...] CP_ Invero, la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 e ss.ii.mm., in forza della quale stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138. In definitiva, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non sono stati oggetto della cessione in discorso. Dunque, con riferimento all'AVA di cui si discute, relativo a contributi gestione separata anno 2016, non sussiste il litisconsorzio necessario con la Controparte_4
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della società convenuta.
Nel merito, nelle more del presente giudizio – di impugnativa dell'Avviso di addebito n. 37120230015743905000, notificato in data 11-1-2024 dall' Controparte_7
avente ad oggetto il pagamento dei contributi derivanti dalla iscrizione d'ufficio alla
[...] gestione separata per reddito da lavoro autonomo anno 2016 -, è intervenuta la sentenza CP_4
n. 5627/2024 del 13/12/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord tra le stesse parti e in relazione al debito originato dalla stessa causale (ovvero avverso la prodromica Nota notificata in CP_4 data 06/12/2022 avente ad oggetto la iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione separata per reddito da lavoro autonomo anno 2016, con conseguente imposizione contributiva a CP_4 suo carico di € 3.406,37), con cui è stato disposto l'annullamento dell'iscrizione alla gestione separata per l'anno 2016 e la non debenza dei contributi pretesi dall' (“Nel caso di specie, CP_4 parte ricorrente ha dimostrato, sulla base della documentazione allegati agli atti (si veda in particolare il modello 730 2017 – Quadro RE) che il reddito da lavoro autonomo maturato nel 2016 è stato pari ad € 4.500. A ciò si aggiunga che parte resistente, in qualità di creditore, nulla ha dedotto e/o dimostrato con riguardo alla natura ed alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Deve quindi ritenersi applicabile la c.d. franchigia di cui all'art. 44 d.l.
3 269/2003. Devono quindi ritenersi non dovute, per i motivi esposti, le somme richieste a titolo di contributi di cui alla lettera di invito al pagamento del 18.11.2022” cfr. sentenza in atti). Dall'annullamento giudiziale, con sentenza esecutiva, dell'atto impositivo presupposto a quello oggetto di odierna impugnativa, consegue la caducazione dell'AVA opposto n. 37120230015743905000, ovvero la cessazione della materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio
1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, occorrendo, tuttavia, accertare la virtuale soccombenza avendo parte ricorrente richiesto la condanna del convenuto alle spese del giudizio.
Convidendosi le argomentazioni esposte nella richiamata sentenza n. 5627/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, ritiene il giudicante che sia comprovata la non debenza delle poste creditorie portate nell'opposto Avviso di addebito;
ne consegue, anche tenuto conto della pluralità di giudizi che la parte si è vista costretta ad intraprendere per contrastare la medesima pretesa contributiva dell' , la valutazione della sussistenza dei presupposti per la condanna CP_4 dell'Ente convenuto alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo con attribuzione.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' e di Controparte_5
nei cui confronti compensa le spese di lite;
CP_4
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) pone a carico dell' le spese di lite, liquidate in complessivi euro 630,00 oltre IVA, CPA CP_4
e spese generali, oltre rimborso C.U. di euro 43,00, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 15 aprile 2025
Il giudice
Dr. Francesco Armato
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